IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce tra l'altro che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783; Visto il comma 769 del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che i soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalita' approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresi' disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme; Visto l'art. 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 con il quale e' stata istituita, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'art. 2 del codice della navigazione; Visto il comma 7 dello stesso art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019, il quale dispone che, per quanto non espressamente previsto dall'art. 38, si applicano le altre disposizioni dell'IMU, in quanto compatibili e il successivo comma 8, il quale stabilisce che restano ferme le disposizioni relative ai manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attivita' di rigassificazione del gas naturale, di cui al comma 728 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019; Visto l'art. 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 a norma del quale il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU), relativa all'anno di imposta 2021 e' differito al 31 dicembre 2022; Considerato che tra le norme che regolano la disciplina dell'IMU rientra anche la disposizione recata dall'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, concernente la dichiarazione che si ritiene compatibile ai fini della dichiarazione relativa IMPi; Considerato, altresi', che e' necessario aggiornare il modello dichiarativo IMU affinche' lo stesso tenga conto anche delle agevolazioni che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica di cui all'art. 1, commi da 13 a 17 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e autorizzate, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni nonche' con decisione del 15 ottobre 2021 nell'ambito del regime SA. 62668 (2021/N), successivamente prorogata al 30 giugno 2022 con decisione dell'11 gennaio 2022 SA.101076 (2021/N); Considerato che il decreto 28 aprile 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro della transizione ecologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 108 del 10 maggio 2022, nell'individuare i comuni cui e' attribuito il gettito dell'IMPi, stabilisce all'art. 3 che i soggetti passivi che hanno versato il tributo per le annualita' 2020 e 2021 comunicano allo Stato le informazioni relative alla base imponibile e all'imposta versata per i medesimi anni 2020 e 2021, relativamente a ciascuna piattaforma e ciascun terminale di rigassificazione del gas naturale e che pertanto la dichiarazione dovra' essere presentata a regime a partire dall'anno di imposta 2022, poiche' per gli anni 2020 e 2021 valgono i dati comunicati dai contribuenti, entro il termine di cui al citato art. 3, che saranno messi a disposizione dei comuni interessati da parte dello Stato; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Sentita la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 27 luglio 2022 E m a n a il seguente decreto: Art. 1 Approvazione del modello di dichiarazione 1. Sono approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, allegati al presente decreto di cui ne costituiscono parte integrante, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), di cui all'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: «Dichiarazione IMU/IMPi»). 2. La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata, a norma dell'articolo 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019 dai soggetti passivi, di cui all'articolo 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019 - ad eccezione di quelli di cui al successivo comma 759, lettera g), vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera i) - in modalita' cartacea o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. La dichiarazione deve essere presentata nei casi individuati nelle istruzioni allegate al presente decreto. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.