IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                                 con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                e con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto l'art. 5, comma 3-sexies del decreto-legge 18 febbraio  2015,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile  2015,  n.
43, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di  concerto
con il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  sentito  l'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile,  la
disciplina delle modalita' di  utilizzo,  da  parte  delle  Forze  di
polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini del  controllo
del territorio per finalita' di pubblica sicurezza,  con  particolare
riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei  reati
di criminalita' organizzata e ambientale; 
  Visto l'art. 35-sexies del decreto-legge 4 ottobre  2018,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.  132,
che ha sostituito il citato art. 5, comma 3-sexies, del decreto-legge
n. 7 del 2015, estendendo le modalita' di utilizzo,  da  parte  delle
Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio  remoto,  comunemente
denominati «droni», oltre che ai fini del  controllo  del  territorio
per finalita' di pubblica sicurezza, con particolare  riferimento  al
contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita'
organizzata e ambientale, anche per le finalita' di cui  all'art.  2,
comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,  e,  per  il
Corpo della guardia di finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle
funzioni di polizia economica e finanziaria di  cui  all'art.  2  del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro della difesa  e  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  in  data  29  aprile  2016,  con  il  quale   sono   state
disciplinate  le  modalita'  di  impiego  dei  sistemi  aeromobili  a
pilotaggio remoto in dotazione o in uso alle Forze di polizia di  cui
all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per le  finalita'  di
cui al citato art. 5, comma 3-sexies del decreto-legge n. 7 del 2015; 
  Vista la «Direttiva sui comparti  di  specialita'  delle  Forze  di
polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia»,  adottata,
ai sensi del citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo  n.  177
del 2016, con il decreto del Ministro dell'interno in data 15  agosto
2017; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa in data 8 ottobre  2019,
con il quale e' stata istituita l'Autorita' per l'aviazione militare; 
  Visto regolamento  delegato  (UE)  n.  2019/945  della  Commissione
europea del 12 marzo  2019,  relativo  ai  sistemi  aeromobili  senza
equipaggio e agli operatori di  Paesi  terzi  di  sistemi  aeromobili
senza equipaggio; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2019/947   della
Commissione del 24 maggio 2019, relativo  a  norme  e  procedure  per
l'esercizio di aeromobili senza equipaggio; 
  Visto il «regolamento UAS-IT» edizione n. 1, del  4  gennaio  2021,
emanato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile il 4 gennaio 2021; 
  Ritenuto  di  dover  adeguare  il  citato  decreto   del   Ministro
dell'interno in data 29 aprile  2016  alle  previsioni  del  predetto
regolamento delegato (UE) n. 2019/945 della Commissione  europea  del
12 marzo 2019, del regolamento di esecuzione (UE) n.  2019/947  della
Commissione del 24  maggio  2019,  nonche'  al  «regolamento  UAS-IT»
edizione n. 1, emanato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile  il
4 gennaio 2021 e, in relazione a quanto previsto dal richiamato  art.
35-sexies del decreto-legge n. 113 del 2018,  prevedere  l'estensione
delle modalita' di utilizzo da parte delle  Forze  di  polizia  degli
aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «droni», anche
per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, del decreto  legislativo
19 agosto 2016, n. 177, e per il Corpo della guardia di finanza,  per
l'assolvimento delle funzioni di polizia economica e  finanziaria  di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; 
  Sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Oggetto e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto  disciplina  le  modalita'  di  impiego  dei
sistemi di aeromobili senza equipaggio in dotazione  o  in  uso  alle
Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1°  aprile  1981,  n.
121,  per  le  finalita'  di  cui  all'art.  5,  comma  3-sexies  del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  17  aprile  2015,  n.  43,  come  modificato  dall'art.
35-sexies, comma  1,  del  decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.