IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLA DIFESA con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Visto l'art. 5, comma 3-sexies del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, la disciplina delle modalita' di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini del controllo del territorio per finalita' di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale; Visto l'art. 35-sexies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha sostituito il citato art. 5, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 7 del 2015, estendendo le modalita' di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «droni», oltre che ai fini del controllo del territorio per finalita' di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale, anche per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo della guardia di finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 29 aprile 2016, con il quale sono state disciplinate le modalita' di impiego dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto in dotazione o in uso alle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per le finalita' di cui al citato art. 5, comma 3-sexies del decreto-legge n. 7 del 2015; Vista la «Direttiva sui comparti di specialita' delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia», adottata, ai sensi del citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, con il decreto del Ministro dell'interno in data 15 agosto 2017; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 8 ottobre 2019, con il quale e' stata istituita l'Autorita' per l'aviazione militare; Visto regolamento delegato (UE) n. 2019/945 della Commissione europea del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di Paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio; Visto il «regolamento UAS-IT» edizione n. 1, del 4 gennaio 2021, emanato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile il 4 gennaio 2021; Ritenuto di dover adeguare il citato decreto del Ministro dell'interno in data 29 aprile 2016 alle previsioni del predetto regolamento delegato (UE) n. 2019/945 della Commissione europea del 12 marzo 2019, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, nonche' al «regolamento UAS-IT» edizione n. 1, emanato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile il 4 gennaio 2021 e, in relazione a quanto previsto dal richiamato art. 35-sexies del decreto-legge n. 113 del 2018, prevedere l'estensione delle modalita' di utilizzo da parte delle Forze di polizia degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «droni», anche per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e per il Corpo della guardia di finanza, per l'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; Sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); Decreta: Art. 1 Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di impiego dei sistemi di aeromobili senza equipaggio in dotazione o in uso alle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per le finalita' di cui all'art. 5, comma 3-sexies del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, come modificato dall'art. 35-sexies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.