IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
           delle politiche agricole alimentari e forestali 
 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli  ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali) - e in  particolare  l'art.  4,
par.  3  secondo  cui  «Le  autorita'  competenti   responsabili   di
verificare la conformita' alla normativa di cui all'art. 1, paragrafo
2,  lettera   i)   possono   affidare   determinate   responsabilita'
riguardanti  i  controlli  ufficiali  ad  una  o  piu'  autorita'  di
controllo competenti per il settore biologico»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE)  n.  834/2007  del  Consiglio  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione  del
21  ottobre  2021  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625  del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e  le
condizioni in cui i prodotti biologici e i  prodotti  in  conversione
sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo  frontalieri
e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i
regolamenti  delegati  (UE)  2019/2123   e   (UE)   2019/2124   della
Commissione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione  del
21  ottobre  2021  che  integra  il  regolamento  (UE)  2018/848  del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme  relative  ai  controlli
ufficiali delle partite  di  prodotti  biologici  e  di  prodotti  in
conversione destinati all'importazione nell'Unione e  al  certificato
di ispezione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione
del 21 ottobre 2021 che stabilisce norme relative ai documenti e alle
notifiche  richiesti  per  i  prodotti  biologici  e  i  prodotti  in
conversione destinati all'importazione nell'Unione; 
  Visto il decreto legislativo  23  febbraio  2018,  n.  20,  recante
«Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione  della  normativa
sui controlli in materia  di  produzione  agricola  e  agroalimentare
biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  lettera  g),
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e  ai  sensi  dell'art.  2  della
legge 12 agosto 2016, n. 170»; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 ai sensi dell'art.  12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n.  179,  concernente  la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali»; 
  Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo
2012, recante  «Disposizioni  per  l'attuazione  del  regolamento  di
esecuzione n. 426/2011 e la gestione informatizzata della notifica di
attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del  regolamento
(CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive  modifiche,
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura  dei  prodotti
biologici, che abroga il reg. (CEE) n. 2092/1991»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  n.  153139  del  1°  aprile  2021   recante   «delega   di
attribuzioni del Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, per taluni atti  di  competenza  dell'amministrazione,  al
Sottosegretario di  Stato,  sen.  Francesco  Battistoni»,  registrato
dalla Corte dei conti in data 21  aprile  2021  al  numero  208,  ove
all'art. 1 e' previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato,
sen.  Francesco  Battistoni,  le  funzioni  relative,  tra   l'altro,
all'agricoltura biologica; l'art. 2 prevede  che  al  sen.  Francesco
Battistoni e' delegata, nell'ambito delle competenze di cui  all'art.
1, la firma dei relativi atti e provvedimenti; 
  Visto il decreto ministeriale 4 febbraio  2022,  n.  52932  recante
disposizioni per  l'attuazione  del  regolamento  (UE)  2018/848  del
Parlamento  e  del  Consiglio  del  30  maggio  2018  relativo   alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che
abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue  successive
modifiche  e  pertinenti  regolamenti  delegati  di  integrazione   e
regolamenti  di  esecuzione  in  materia   di   controlli   ufficiali
sull'attivita' di importazione di prodotti biologici e in conversione
dai Paesi terzi; 
  Visto l'art. 63 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» il  quale  istituisce  l'Agenzia
delle accise, dogane e monopoli, la quale concorre alla  sicurezza  e
alla  salute  dei  cittadini,  controllando  le  merci  in   ingresso
nell'Unione  europea  e  contrastando  i  fenomeni   criminali   come
contrabbando e contraffazione; 
  Visto lo statuto dell'Agenzia  delle  accise,  dogane  e  monopoli,
approvato dal comitato di gestione con la  delibera  n.  433  del  12
luglio 2021; 
  Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle  accise,
dogane e monopoli, approvato dal comitato di gestione con delibera n.
440 del 25 febbraio 2022; 
  Considerata la  convenzione  quadro  tra  l'Agenzia  delle  accise,
dogane e monopoli e il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali prot. Mipaaf 0149812 del 1° aprile  2022,  in  base  alla
quale  ADM  ha  svolto  attivita'  di  controllo  sulle  importazioni
nell'Unione europea di prodotti biologici ed in conversione; 
  Considerato il working document «Questions  &  Answers  -  Official
controls on products from third countries intended to  be  placed  on
the  EU  market  as  organic  products  or  in-conversion   products»
elaborato  dai  servizi  della  DG  SANTE  e  della  DG  AGRI   della
Commissione europea; 
  Considerata la necessita' di perseguire obiettivi di armonizzazione
e razionalizzazione, nel quadro del  regolamento  (UE)  n.  2018/848,
relativamente  ai  controlli   sui   prodotti   biologici   importati
nell'Unione europea; 
  Considerata la necessita' individuare un'autorita' di  controllo  a
cui conferire le competenze relative alla verifica del rispetto delle
condizioni e delle misure per l'importazione nell'Unione di  prodotti
biologici e di prodotti in conversione  ai  sensi  dell'art.  45  del
regolamento (UE) 2018/848; 
  Tenuto conto che l'Agenzia delle accise, dogane e  monopoli  e'  in
possesso  dei  requisiti  previsti  dall'art.  5,  paragrafo  1   del
regolamento (UE) 2017/625; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
   Individuazione dell'autorita' di controllo per le importazioni 
               di prodotti biologici ed in conversione 
 
  1. Ai fini dell'esatto adempimento di quanto previsto dalla  citata
convenzione quadro del 1° aprile 2022 e nei limiti e alle  condizioni
ivi previste con particolare riferimento all'art. 6, l'Agenzia  delle
accise, dogane e monopoli,  di  seguito  ADM,  e'  individuata  quale
autorita' di controllo competente per il settore biologico  ai  sensi
dell'art. 3, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2017/625 in materia  di
controlli ufficiali sui prodotti che  entrano  nell'Unione  da  paesi
terzi e sono destinati ad essere immessi sul mercato dell'Unione come
prodotti biologici o prodotti in conversione. 
  2.  All'autorita'  di  controllo  ADM  e'  attribuito   il   codice
IT-BIO-01, ai sensi dell'allegato V punto 2) del reg. 2018/848.