IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante:  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:
«Nuovo codice della strada», e, in particolare, l'articolo 94,  comma
4-bis; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre  2005,  n.  285,  recante:
«Riordino dei servizi automobilistici  interregionali  di  competenza
statale»; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  recante:
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,  n.  156,   recante:
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture  stradali  e   autostradali»,   e,   in   particolare,
l'articolo 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753, recante:  «Nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza  e
regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di
trasporto»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445,  recante:  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti 1°  dicembre  2006,  n.
316,   recante:   «Regolamento   recante   riordino    dei    servizi
automobilistici di competenza statale»; 
  Ritenuto di dover modificare il regolamento di cui al  decreto  del
Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n.  316,  in  attuazione  di
quanto disposto dall'articolo 1, comma 5-octies, del decreto-legge n.
121 del 2021, il quale prevede che: «Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
provvede a modificare il regolamento di cui al decreto  del  Ministro
dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, anche al fine di semplificare
il procedimento  autorizzatorio,  con  particolare  riferimento  alla
riduzione  dei  termini  del  medesimo  procedimento   e   alla   sua
conclusione anche secondo le modalita' di cui all' articolo 20  della
legge 7 agosto 1990, n. 241.»; 
  Sentite le associazioni di categoria  maggiormente  rappresentative
in data 16 marzo 2022; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri  a
norma dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  n.  400  del  1988,
effettuata con nota n. 19324 del 1° giugno 2022; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto del Ministro  dei  trasporti  1°
                        dicembre 2006, n. 316 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dei  trasporti
1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) e' sostituita  dalla  seguente:  «a)  competente
Ufficio  della  Direzione  generale:  la  struttura  della  Direzione
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento
per la mobilita' sostenibile del  Ministero  delle  infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili,  nelle  cui  attribuzioni  rientra  la
materia dei servizi automobilistici di linea di competenza statale;»; 
    b) la lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)  Ufficio
motorizzazione civile: l'Ufficio  motorizzazione  civile  o  una  sua
Sezione incardinati presso una Direzione  generale  territoriale  del
Dipartimento della mobilita' sostenibile;»; 
    c)  la   lettera   c)   e'   sostituita   dalla   seguente:   «c)
autorizzazione:  il  provvedimento  dell'Ufficio   competente   della
Direzione generale che autorizza il servizio di linea o le  modifiche
previa istanza da parte dell'impresa richiedente, presentata  con  le
modalita' previste dal presente decreto;»; 
    d) la lettera d) e' abrogata; 
    e) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) GISDIL: la
piattaforma relativa alla  gestione  informatizzata  dei  servizi  di
linea,   presente   sul   portale   dell'automobilista,   finalizzata
all'inserimento dei dati concernenti l'esercizio di un nuovo servizio
di linea, ovvero il rinnovo o la modifica del medesimo e che consente
altresi' all'Ufficio motorizzazione civile e  al  competente  Ufficio
della Direzione generale di effettuare l'istruttoria  di  competenza,
secondo le direttive impartite  dal  Capo  del  Dipartimento  per  la
mobilita' sostenibile del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili.». 
 
          NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'articolo 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. 
              - Si riporta l'articolo 94, comma  4-bis,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del  18
          maggio 1992, S.O. n. 74: 
                «Art.  94.  (Formalita'  per  il   trasferimento   di
          proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e  per
          il  trasferimento  di   residenza   dell'intestatario).   -
          (Omissis) 
                4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  93,
          comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione
          dell'intestatario della carta di  circolazione  ovvero  che
          comportino la disponibilita' del veicolo,  per  un  periodo
          superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso
          dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
          sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni,  al
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici  al  fine  dell'annotazione  sulla
          carta  di   circolazione,   nonche'   della   registrazione
          nell'archivio di cui agli articoli 225,  comma  1,  lettera
          b), e 226, comma 5. In caso  di  omissione  si  applica  la
          sanzione prevista dal comma 3. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  285
          (Riordino dei  servizi  automobilistici  interregionali  di
          competenza statale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 6 del 9 gennaio 2006, S.O. n. 5. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio
          1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia,  sicurezza
          e regolarita' dell'esercizio  delle  ferrovie  e  di  altri
          servizi  di  trasporto),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 314 del 15 novembre 1980, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa (Testo  A),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O. n. 30. 
              - Il decreto del Ministro  dei  trasporti  1°  dicembre
          2006, n. 316  (Regolamento  recante  riordino  dei  servizi
          automobilistici di competenza statale), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2007. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'articolo 1, del decreto del Ministro dei
          trasporti 1° dicembre 2006,  n.  316  (Regolamento  recante
          riordino  dei   servizi   automobilistici   di   competenza
          statale), come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1. (Definizioni). - 1. Ai fini della disciplina
          prevista nel presente decreto ministeriale, si intende per: 
                  a) competente Ufficio della Direzione generale:  la
          struttura  della  Direzione  generale  per   la   sicurezza
          stradale  e  l'autotrasporto  del   Dipartimento   per   la
          mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, nelle cui attribuzioni rientra
          la  materia  dei  servizi  automobilistici  di   linea   di
          competenza statale; 
                  b)   Ufficio   motorizzazione   civile:   l'Ufficio
          motorizzazione civile o una sua Sezione incardinati  presso
          una Direzione generale territoriale del Dipartimento  della
          mobilita' sostenibile; 
                  c) autorizzazione:  il  provvedimento  dell'Ufficio
          competente  della  Direzione  generale  che  autorizza   il
          servizio di linea o le modifiche previa  istanza  da  parte
          dell'impresa  richiedente,  presentata  con  le   modalita'
          previste dal presente decreto; 
                  d) (abrogata) 
                  e) decreto  legislativo  n.  285/2005:  il  decreto
          legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei
          servizi  automobilistici   interregionali   di   competenza
          statale»; 
                  f)  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
          445/2000: il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  2000,  n.  445,  recante   «Testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione amministrativa», e successive modificazioni; 
              f-bis) GISDIL: la piattaforma  relativa  alla  gestione
          informatizzata dei servizi di linea, presente  sul  Portale
          dell'automobilista, finalizzata  all'inserimento  dei  dati
          concernenti l'esercizio di  un  nuovo  servizio  di  linea,
          ovvero il rinnovo o la modifica del medesimo e che consente
          altresi' all'Ufficio motorizzazione civile e al  competente
          Ufficio   della   Direzione    generale    di    effettuare
          l'istruttoria di competenza, secondo le direttive impartite
          dal Capo del Dipartimento per la mobilita' sostenibile  del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili.».