IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato
fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei  ministri  del
13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato  di  emergenza
fino al 30  aprile  2021,  nonche'  la  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello
stato di emergenza fino al 31 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita'  sociali  ed  economiche»,  che
all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza
fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  recante
«Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  che  ha
previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza  fino  al  31
marzo 2022; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo  2020,  n.  645  e  n.  646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  652  del  19
marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25  marzo  2020,  n.
656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile
2020, n. 660 del 5 aprile 2020, n. 663 e n. 664 del 18 aprile 2020  e
n. 665, n. 666 e n. 667 del 22 aprile 2020,  n.  669  del  24  aprile
2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio  2020,  n.  680
dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30  luglio
2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4  agosto  2020,  n.  692
dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18  agosto
2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706
del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre
2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714
del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre  2020,  n.  716  del  26
novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n.  718  del  2  dicembre
2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10  dicembre  2020,  n.
726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del  31
dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021
e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11
febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741  del  16  febbraio
2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021,  n.  752
del 19 marzo 2021, n. 764 del 2 aprile 2021, n.  768  del  14  aprile
2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio  2021,
n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778  del  18
maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31  luglio  2021,
n. 805 del 5 novembre 2021, n. 806 dell'8 novembre 2021, n.  808  del
12 novembre 2021, n. 816 del 17 dicembre 2021, n. 817 del 31 dicembre
2021, n. 849 del 21 gennaio 2022, n. 869 del 1° marzo  2022,  n.  879
del 25 marzo 2022, n. 884 del 31 marzo 2022, n.  887  del  15  aprile
2022, n. 888 del 16 aprile 2022, n. 890 del 26 aprile 2022, n. 892  e
n. 893 del 16 maggio 2022, n. 900 del 27 giugno 2022 e n. 905 del  18
luglio 2022; 
  Visto il decreto-legge 24 marzo 2022,  n.  24,  ed  in  particolare
l'art.  1  con  cui  e'  disposto  che   allo   scopo   di   adeguare
all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19  le  misure  di
contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate  con
ordinanze di protezione civile durante  la  vigenza  dello  stato  di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
31  gennaio  2020,  da  ultimo  prorogato  fino  al  31  marzo  2022,
preservando, fino  al  31  dicembre  2022,  la  necessaria  capacita'
operativa e di pronta reazione delle strutture  durante  la  fase  di
progressivo rientro nell'ordinario, possono  essere  adottate  una  o
piu' ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'art. 26  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Visto l'art. 1  dell'ordinanza  del  capo  del  Dipartimento  della
protezione  civile  n.  660  del  2020  che  finalizza   le   risorse
provenienti da donazioni ad  «assicurare  un  sostegno  economico  in
favore dei familiari degli  esercenti  le  professioni  sanitarie  ed
operatori socio-sanitari deceduti per aver contratto, in  conseguenza
dell'attivita' di servizio prestata, una  patologia  alla  quale  sia
conseguita la  morte  per  effetto  diretto  o  «come  concausa»  del
contagio da COVID-19; 
  Vista  l'ordinanza  n.  693/2020  che  individua  le  modalita'  di
gestione delle risorse di cui  alla  citata  ordinanza  n.  660/2020,
nonche'  le  modalita'  di  individuazione  dei  beneficiari   e   di
erogazione delle somme; 
  Ritenuto di dover  introdurre  alcune  disposizioni  finalizzate  a
concedere un congruo termine per la presentazione delle domande, dopo
la scadenza dello stato di emergenza,  da  parte  dei  familiari  dei
soggetti comunque deceduti entro il 31 marzo 2022; 
  Ritenuto altresi' di dover apportare modifiche ed integrazioni alla
disciplina contenuta nell'art. 3, comma 3, della citata ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 693/2020, al fine di
agevolare, limitando gli oneri  procedurali,  il  procedimento  volto
alla ripartizione delle risorse residue e di definirne i criteri; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica all'art. 3 comma 1 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento
  della protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020 
 
  1. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020 sono  apportate  le
seguenti modifiche: le parole «e fino alla scadenza  dello  stato  di
emergenza»  sono   sostituite   dalle   seguenti   «,   per   decessi
verificatisi, ai sensi dell'art. 1, fino alla scadenza dello stato di
emergenza», dopo la parola «presentano» sono  aggiunte  le  seguenti:
«entro il 30 settembre 2022».