IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
codice delle assicurazioni private; 
  Visto l'art. 115 del codice, concernente il fondo di garanzia per i
mediatori di assicurazione e di riassicurazione; 
  Visto in particolare il comma 3, secondo periodo, del  citato  art.
115,  ai  sensi  del  quale  il  Ministro  dello  sviluppo  economico
determina annualmente, con proprio  decreto,  sentito  l'IVASS  e  il
Comitato di gestione del predetto fondo, il contributo da versare  al
fondo  di  garanzia  per  i   mediatori   di   assicurazione   e   di
riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni
annualmente acquisite dai mediatori stessi; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in  data  30
gennaio 2009, n. 19, avente ad oggetto il regolamento  recante  norme
per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento  del
fondo  di  garanzia  per  i   mediatori   di   assicurazione   e   di
riassicurazione, in attuazione dell'art. 115 del codice; 
  Visto l'art. 11 del citato decreto n. 19 del 2009, come  modificato
dal decreto ministeriale 3 febbraio 2015, n. 25, in base al quale  il
contributo a carico dei singoli aderenti al fondo e' determinato  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico da  adottare  ai  sensi
dell'art. 115, comma 3, del codice; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in  data  3
agosto 2021, con il quale  il  contributo  che  gli  aderenti  devono
versare  al  fondo  di  che  trattasi,  per  l'anno  2021,  e'  stato
determinato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite  dai
mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2020; 
  Vista la nota del presidente del comitato di gestione del fondo  in
argomento, prot. n. 114208 del 20  aprile  2022,  con  cui  e'  stato
fornito parere favorevole alla fissazione del contributo, per  l'anno
2022, in misura pari al contributo per l'anno 2021; 
  Vista  la  nota  della  Direzione  generale  per  il  mercato,   la
concorrenza, la tutela del consumatore  e  la  normativa  tecnica  n.
157513  del  4  maggio  2022,  diretta  ad  acquisire  il  parere  di
competenza dell'IVASS sull'orientamento di questa amministrazione, in
esito all'esame del  rendiconto  finanziario  relativo  all'esercizio
2021, a fissare per l'anno 2022  il  contributo  in  argomento  nella
misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nel corso del 2021; 
  Considerato che sia il predetto Comitato, con la citata  nota,  sia
l'IVASS, con nota n. 150993/22 del 29 luglio  2022,  hanno  condiviso
l'orientamento di questa amministrazione a fissare, per l'anno  2022,
il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni
acquisite nel corso del 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il contributo che  gli  aderenti  devono  versare  al  fondo  di
garanzia per i mediatori di assicurazione e di  riassicurazione,  per
l'anno 2022, e' fissato nella misura dello  0,08%  delle  provvigioni
acquisite dai mediatori di assicurazione  e  di  riassicurazione  nel
corso dell'anno 2021. 
  2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il
31 ottobre 2022. Nel medesimo  termine  i  mediatori  trasmettono  al
fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno
2021. 
  Il provvedimento sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 agosto 2022 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti