L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122, e, in particolare, l'art. 45, comma 3-octies che, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, introduce la facolta' per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziche' al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, nonche' comma 3-novies, che attribuisce all'IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalita' attuative e applicative di tale facolta', per le imprese del settore assicurativo di cui all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private; Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto; Adotta il seguente regolamento: Indice Titolo I - Disposizioni di carattere generale Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) Titolo II - Disposizioni relative all'esercizio della facolta' Art. 4 (Modalita' di esercizio della facolta') Art. 5 (Riserva indisponibile) Art. 6 (Comunicazioni all'IVASS) Titolo III - Disposizioni finali Art. 7 (Abrogazioni) Art. 8 (Pubblicazione) Art. 9 (Entrata in vigore) Art. 1 Fonti normative 1. Il regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 45, commi 3-octies, 3-novies e 3-decies del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122.