IL MINISTRO DELLA CULTURA 
 
  Vista la sezione VI «Diritti dell'autore sulle  vendite  successive
di opere d'arte  e  di  manoscritti»  del  titolo  III  «Disposizioni
comuni» del capo II  «Trasmissione  dei  diritti  di  utilizzazione»,
articoli da 144 a  155,  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e
successive modificazioni, recante «Protezione del diritto d'autore  e
di altri diritti connessi al suo esercizio»; 
  Visto, in particolare, l'art. 144, comma 1, della  predetta  legge,
il quale prevede che gli autori delle opere d'arte e  di  manoscritti
abbiano diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita  successiva
alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore; 
  Visto, altresi', l'art. 154, comma  1,  della  suddetta  legge,  il
quale  prevede,  tra  l'altro,  che  la  misura  della   provvigione,
comprensiva delle  spese,  spettante  alla  Societa'  italiana  degli
autori ed  editori  (S.I.A.E.)  per  le  attivita'  di  accertamento,
riscossione e pagamento del citato compenso agli aventi diritto,  sia
determinata con  decreto  del  Ministro  della  cultura,  sentita  la
medesima  societa',  e  che   detto   decreto   sia   sottoposta   ad
aggiornamento triennale; 
  Visto il regio decreto  18  maggio  1942,  n.  1369,  e  successive
modificazioni, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione
della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto  di
autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per  i  beni  e  le
attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 11 della legge  15  marzo
1997, n 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista  la  legge  9  gennaio  2008,  n.  2,  recante  «Disposizioni
concernenti la Societa' italiana degli autori ed editori»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445,  e  successive  modificazioni,  recante  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre  2019,  n.  169,   e   successive   modificazioni,   recante
«Regolamento di organizzazione del  Ministero  della  cultura,  degli
uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro per i beni  e  le
attivita' culturali 29 maggio 2019,  il  quale  prevede  che  per  le
attivita'  di  accertamento,  riscossione  e  pagamento  dei  diritti
dell'autore sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti successive
alla prima, di cui alla sezione VI, capo II, titolo III  della  legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
sia riconosciuta alla S.I.A.E., a decorrere dal 9 aprile 2018 e  fino
all'8 aprile 2020, una provvigione, comprensiva delle spese, pari  al
17 per cento a  valere  sull'ammontare  del  compenso  oggetto  della
riscossione e a decorrere dal 9 aprile 2020 e fino all'8 aprile  2021
sia riconosciuta alla S.I.A.E.  una  provvigione,  comprensiva  delle
spese, pari al 16,50 per cento a valere sull'ammontare  del  compenso
oggetto della riscossione; 
  Visto il decreto  del  direttore  generale  biblioteche  e  diritto
d'autore 9 novembre 2021 (di seguito d.d.g.), con il quale  e'  stato
costituito un  gruppo  di  lavoro  con  il  compito  di  condurre  le
attivita' volte all'adozione del provvedimento di cui  all'art.  154,
comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito anche l.d.a.)
e con le modalita' ivi previste; 
  Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 154, comma 1, della
n. 633 del 1941, all'aggiornamento triennale del decreto ministeriale
di determinazione della misura della provvigione,  comprensiva  delle
spese, spettante alla S.I.A.E.  per  le  attivita'  di  accertamento,
riscossione e pagamento del compenso dovuto  all'autore  di  un'opera
d'arte e di manoscritti sulle successive vendite  dell'originale  per
il periodo a decorrere dal 9 aprile 2022 e fino all'8 aprile 2024; 
  Tenuto conto di quanto  disposto  con  i  decreti  ministeriali  10
novembre 2009, 4 maggio 2012, 1° dicembre  2015  e  29  maggio  2019,
volti a consentire alla S.I.A.E.  l'implementazione  di  un  efficace
sistema  di  riscossione  e  pagamento  del  compenso  in  parola   e
successivamente  il  consolidamento  degli  effetti  delle  attivita'
attraverso una costante e mirata attivita' di verifica e di controllo
sull'operato di tutti i  professionisti  del  mercato  dell'arte,  in
coerenza con le funzioni attribuite  dagli  articoli  153  e  182-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633; 
  Considerato  che  per  consentire  una   corretta   e   documentata
istruttoria e' stato chiesto alla S.I.A.E. di produrre dati  relativi
alla gestione triennale regolata dal suindicato decreto  ministeriale
29 maggio 2019, al contempo sviluppando una proiezione di dati per il
triennio 2022-2024; 
  Rilevato che la S.I.A.E., con nota prot.  n.  56  del  23  febbraio
2022, ha sottoposto all'amministrazione procedente la  documentazione
recante l'analisi dei dati inerenti al consuntivo 2020 e il  business
plan triennale per il periodo 2022-2024; 
  Considerato che il gruppo di lavoro  istituito  con  il  richiamato
d.d.g. si e' riunito in modalita'  telematica  il  giorno  13  aprile
2022, al fine di discutere gli approfondimenti condotti sul  business
plan e chiedere chiarimenti alla S.I.A.E. sui dati in esso  contenuti
e sull'andamento della gestione  delle  attivita'  di  riscossione  e
pagamento del suddetto compenso; 
  Tenuto conto del complesso delle attivita' condotte dalla S.I.A.E.,
che presiede al corretto svolgimento di  tutte  le  operazioni  della
filiera  inerenti  al  suindicato  compenso,  dalla  riscossione   al
pagamento  delle  somme  agli  aventi  diritto,   ivi   inclusi   gli
accertamenti svolti  da  personale  qualificato  presso  le  gallerie
d'arte e le case d'asta  volti  a  verificare  la  correttezza  delle
operazioni commerciali nel mercato dell'arte; 
  Rilevato,  dall'analisi   del   business   plan,   che   attraverso
l'attivita' di induzione al ravvedimento nei  confronti  di  tutti  i
professionisti non ancora in regola con gli obblighi  previsti  dalla
normativa sul citato compenso, attuata sia mediante  il  monitoraggio
delle vendite sul web sia mediante le gia' strutturate  attivita'  di
controllo svolte dalla rete territoriale, nonche' grazie al vademecum
elaborato nel 2019 in favore degli operatori del  mercato  dell'arte,
la S.I.A.E. ha registrato un  positivo  flusso  di  dichiarazioni  di
vendita e di conseguenti pagamenti; 
  Considerato che in tale contesto  il  prossimo  triennio  2022-2024
sara' verosimilmente caratterizzato da  un  aumento  delle  attivita'
legate  alla  gestione  dei  suindicati  incassi  e  delle  attivita'
conciliative, con il conseguente maggiore investimento in termini  di
risorse umane e uffici coinvolti; 
  Considerato che sull'attivita' di  gestione  del  compenso  de  quo
incidono il costo del personale, i costi di sviluppo tecnologico e di
adeguamento dei processi e degli  applicativi,  e  che  la  S.I.A.E.,
nonostante abbia documentato diverse misure organizzative  che  hanno
portato  ad  una  significativa  riduzione  dei  predetti  costi,  ha
registrato nell'esercizio 2019, a fronte di una  provvigione  fissata
al 17 per cento ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 2019, una
rilevante perdita complessiva che si e' ripresentata nei due esercizi
successivi, 2020 e 2021, anche a causa della flessione degli  incassi
determinata dall'emergenza pandemica da COVID-19,  a  fronte  di  una
provvigione stabilita nel citato decreto,  a  partire  dall'8  aprile
2020, al 16.50 per cento; 
  Tenuto conto che,  da  quanto  emerso  dai  dati  rendicontati  nel
business  plan,  la  gestione  del  compenso  in  parola  continua  a
rappresentare per la S.I.A.E.  -  Sezione  opere  letterarie  e  arti
figurative (O.L.A.F.)  -  una  gestione  che  registra  una  chiusura
passiva pari ad oltre il 10 per cento degli incassi totali e  che  la
misura della provvigione fissata dal decreto ministeriale  29  maggio
2019 non appare adeguata  a  supportare  l'attivita'  condotta  dalla
societa' medesima; 
  Ritenuto, pertanto, necessario, all'esito dell'ampia e  documentata
istruttoria svolta dal gruppo di lavoro, garantire  un  funzionamento
della gestione  del  menzionato  compenso,  attivita'  affidata  alla
S.I.A.E. ex lege, maggiormente stabile e caratterizzata da livelli di
deficit meno impattanti sulla  gestione  societaria  complessiva,  al
contempo consentendo alla  Societa'  di  assicurare  un  servizio  di
riscossione e pagamento del compenso medesimo sempre piu'  efficiente
ed efficace; 
  Sentita la Societa' italiana degli autori ed editori  nella  citata
riunione del gruppo di lavoro del 13 aprile 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per  le  attivita'  di  accertamento,  riscossione  e  pagamento
all'autore del compenso sul prezzo di ogni  vendita  successiva  alla
prima cessione di opere d'arte e di manoscritti, di cui alla  sezione
VI, capo II, titolo III, della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e
successive modificazioni, e' riconosciuta alla S.I.A.E., a  decorrere
dal 9  aprile  2021  e  fino  all'8  aprile  2022,  una  provvigione,
comprensiva  delle  spese,  pari  al  16,50  per   cento   a   valere
sull'ammontare del compenso oggetto della  riscossione;  a  decorrere
dal 9 aprile 2022 e fino  all'8  aprile  2023  e'  riconosciuta  alla
S.I.A.E. una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 20,50  per
cento a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione;
a decorrere  dal  9  aprile  2023  e  fino  all'  8  aprile  2024  e'
riconosciuta alla S.I.A.E. una provvigione, comprensiva delle  spese,
pari al 19,50 per cento a valere sull'ammontare del compenso  oggetto
della riscossione. 
  2. Il presente decreto e' sottoposto ad aggiornamento  triennale  a
decorrere dal 9 aprile 2024.