IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visti gli articoli 47, 54, 82 del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della
strada»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione
in  materia  di  emissioni  delle   autovetture   nuove   nell'ambito
dell'approccio europeo integrato finalizzato a ridurre  le  emissioni
di CO2 dei veicoli leggeri, come modificato dal regolamento  (UE)  n.
333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»  e,  in
particolare, l'art. 15, che prevede che le pubbliche  amministrazioni
provvedono   a   razionalizzare   e   semplificare   i   procedimenti
amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la modulistica,
le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei
cittadini e delle imprese; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
recante  «Provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga  di   termini»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
prevede che «Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale  interamente  pubblico  su  cui  le
predette amministrazioni esercitano un  controllo  analogo  a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di  funzionamento  degli  interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie  dei  fondi
stessi»; 
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2008/50/CE  relativa   alla   qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa», e successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Visto l'art. 1  della  suddetta  legge  n.  145  del  2018  ed,  in
particolare, il comma 1031 che riconosce ai soggetti che  acquistano,
anche in locazione finanziaria, ed immatricolano  in  Italia  dal  1°
marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria  M1  nuovo  di
fabbrica un contributo, parametrato al numero dei grammi di  biossido
di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km)  e  il  comma  1041  che
aveva istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni  per  il
2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021; 
  Visto il comma 1 dell'art. 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito con modifiche dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126
che ha aggiunto la lettera b-bis) al predetto comma 1031 dell'art.  1
della citata legge 145 del 2018, disponendo che, in via sperimentale,
a chi omologa  in  Italia  entro  il  31  dicembre  2021  un  veicolo
attraverso l'istallazione di sistemi di riqualificazione elettrica su
veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G,  N1
e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 1° dicembre 2015, n. 219,  e'  riconosciuto  un  contributo
pari al 60 per cento  del  costo  di  riqualificazione,  fino  ad  un
massimo di euro 3.500, oltre ad un contributo pari al  60  per  cento
delle  spese  relative  all'imposta  di  bollo  per  l'iscrizione  al
pubblico registro  automobilistico  (PRA),  all'imposta  di  bollo  e
all'imposta provinciale di trascrizione; 
  Visto il comma 3 dell'art. 74-bis  del  decreto-legge  n.  104  del
2020, convertito dalla legge n. 126 del 2020, che prevede  che  «agli
oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo,  nel  limite
di tre milioni di euro per l'anno 2020 e di dodici  milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di  cui  all'art.
1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto il comma 1-bis dell'art.  8  del  decreto-legge 10  settembre
2021, n. 121, convertito con modifiche dalla legge 9  novembre  2021,
n. 156 che ha disposto, invece, che il  contributo  sia  riconosciuto
non piu' a chi omologa il sistema, ma direttamente ai proprietari dei
veicoli oggetto di riqualificazione; 
  Visto il comma 2-bis dell'art. 7 del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146, convertito con modifiche dalla legge  17  dicembre  2021,  n.
215, che stabilisce che, per la concessione dei contributi, di cui al
sopra citato comma 1031, lettera b-bis), dell'art. 1, della legge  n.
145 del  2018,  la  competenza  sia  attribuita  al  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, invece che al Ministero
dello sviluppo economico, prevedendo che le  risorse  iscritte  nello
stato di previsione del Ministero  dello  sviluppo  economico,  siano
trasferite, su  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione,  al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
  Visti i commi 809 e 810 dell'art. 1 della legge 30  dicembre  2021,
n. 234, che hanno previsto, rispettivamente, che il  termine  di  cui
all'art. 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge n. 145 del  2018,
sia prorogato al 31 dicembre 2022 e che, per l'anno 2022,  il  limite
di spesa sia pari a 2 milioni di euro; 
  Visto il capitolo 7118 dello stato di previsione  della  spesa  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili,
incardinato nell'ambito della Missione 13 «Diritto alla  mobilita'  e
sviluppo dei sistemi di trasporto», Programma 1 «Sviluppo e sicurezza
della  mobilita'  stradale»,   Azione   2   «Regolamentazione   della
circolazione stradale e servizi di motorizzazione»,  sul  quale  sono
iscritte risorse pari a euro dodici milioni in termini di residui  di
stanziamento EPR 2021 ed euro due milioni in conto competenza 2022; 
  Visto  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 1°  dicembre  2015,  n.  219,  recante
sistema  di  riqualificazione  elettrica  destinato  ad  equipaggiare
autovetture M e N1; 
  Considerata altresi'  l'esigenza  di  prevedere  modalita'  per  la
gestione dei contributi di cui all'art 74-bis della legge n. 126  del
2020 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e gestione del contributo 
 
  1. Il presente decreto disciplina  i  criteri  e  le  modalita'  di
concessione ed erogazione  del  contributo,  ai  sensi  del  comma  1
dell'art. 74-bis  del  decreto-legge  n.  104  del  14  agosto  2020,
convertito con modifiche dalla legge n.  126  del  13  ottobre  2020,
destinato ai proprietari dei veicoli per l'installazione  di  sistemi
di riqualificazione elettrica in sostituzione del motore termico. 
  2. Le risorse destinate all'erogazione  dei  contributi,  stanziate
sul capitolo 7118 dello stato di previsione della spesa del Ministero
delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  sono  pari  a
dodici milioni in conto residui di stanziamento di provenienza 2021 e
due milioni di euro in conto competenza 2022. 
  3.  Per  l'assegnazione  dei   contributi,   il   Ministero   delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  si  avvale  di  una
specifica piattaforma informatica la cui gestione e' affidata,  sulla
base di apposita  convenzione,  alla  societa'  Consap  S.p.a.  quale
soggetto responsabile dell'attivita' istruttoria della misura di  cui
al  presente  decreto,  ai  sensi  dell'art.   19,   comma   5,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009. 
  4. L'erogazione delle risorse finanziarie di  cui  al  comma  2  fa
salvo quanto dovuto  alla  Societa'  Consap  S.p.a.,  quale  soggetto
gestore dell'attivita' istruttoria della misura di  cui  al  presente
decreto, ai sensi del successivo art. 4.