IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visti gli articoli 47, 54, 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada»; Visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio europeo integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, come modificato dal regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 15, che prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che «Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»; Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa», e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Visto l'art. 1 della suddetta legge n. 145 del 2018 ed, in particolare, il comma 1031 che riconosce ai soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica un contributo, parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km) e il comma 1041 che aveva istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021; Visto il comma 1 dell'art. 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che ha aggiunto la lettera b-bis) al predetto comma 1031 dell'art. 1 della citata legge 145 del 2018, disponendo che, in via sperimentale, a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l'istallazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, e' riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione, fino ad un massimo di euro 3.500, oltre ad un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione; Visto il comma 3 dell'art. 74-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito dalla legge n. 126 del 2020, che prevede che «agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di tre milioni di euro per l'anno 2020 e di dodici milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto il comma 1-bis dell'art. 8 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modifiche dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 che ha disposto, invece, che il contributo sia riconosciuto non piu' a chi omologa il sistema, ma direttamente ai proprietari dei veicoli oggetto di riqualificazione; Visto il comma 2-bis dell'art. 7 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che stabilisce che, per la concessione dei contributi, di cui al sopra citato comma 1031, lettera b-bis), dell'art. 1, della legge n. 145 del 2018, la competenza sia attribuita al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, invece che al Ministero dello sviluppo economico, prevedendo che le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, siano trasferite, su apposito capitolo dello stato di previsione, al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; Visti i commi 809 e 810 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno previsto, rispettivamente, che il termine di cui all'art. 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge n. 145 del 2018, sia prorogato al 31 dicembre 2022 e che, per l'anno 2022, il limite di spesa sia pari a 2 milioni di euro; Visto il capitolo 7118 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, incardinato nell'ambito della Missione 13 «Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto», Programma 1 «Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale», Azione 2 «Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione», sul quale sono iscritte risorse pari a euro dodici milioni in termini di residui di stanziamento EPR 2021 ed euro due milioni in conto competenza 2022; Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1; Considerata altresi' l'esigenza di prevedere modalita' per la gestione dei contributi di cui all'art 74-bis della legge n. 126 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni; Decreta: Art. 1 Oggetto e gestione del contributo 1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione del contributo, ai sensi del comma 1 dell'art. 74-bis del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modifiche dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, destinato ai proprietari dei veicoli per l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica in sostituzione del motore termico. 2. Le risorse destinate all'erogazione dei contributi, stanziate sul capitolo 7118 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono pari a dodici milioni in conto residui di stanziamento di provenienza 2021 e due milioni di euro in conto competenza 2022. 3. Per l'assegnazione dei contributi, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili si avvale di una specifica piattaforma informatica la cui gestione e' affidata, sulla base di apposita convenzione, alla societa' Consap S.p.a. quale soggetto responsabile dell'attivita' istruttoria della misura di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009. 4. L'erogazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2 fa salvo quanto dovuto alla Societa' Consap S.p.a., quale soggetto gestore dell'attivita' istruttoria della misura di cui al presente decreto, ai sensi del successivo art. 4.