LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n.  58,  recante
il testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo del 5 novembre 2021, n.  191,  recante
le «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle  disposizioni
della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE
per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi
di investimento collettivo, e del regolamento (UE) n.  2019/1156  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, per facilitare
la distribuzione transfrontaliera  degli  organismi  di  investimento
collettivo e che modifica i regolamenti (UE)  n.  345/2013,  (UE)  n.
346/2013 e (UE) n. 1286/2014 e  recante  disposizioni  integrative  e
correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  ai  sensi
dell'art. 9 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e dell'art. 31, comma
5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234»; 
  Vista  la  direttiva  2009/65/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 luglio 2009,  concernente  il  coordinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative  in  materia
di taluni organismi d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari
(OICVM); 
  Visto il regolamento (UE) n.  583/2010  della  Commissione  del  1°
luglio  2010  recante  modalita'  di   esecuzione   della   direttiva
2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le informazioni chiave per gli investitori e  le  condizioni  per  la
presentazione di tali informazioni o del  prospetto  su  un  supporto
durevole diverso dalla carta o tramite un sito web; 
  Vista  la  direttiva  2011/61/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi  di  investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e  2009/65/CE  e  i
regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013  della  Commissione,
del 19  dicembre  2012,  che  integra  la  direttiva  2011/61/UE  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  deroghe,
condizioni  generali  di  esercizio,  depositari,  leva  finanziaria,
trasparenza e sorveglianza; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2019/1156 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  20  giugno  2019,  per  facilitare  la  distribuzione
transfrontaliera degli organismi di  investimento  collettivo  e  che
modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e  (UE)  n.
1286/2014; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1160  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e
2011/61/UE per  quanto  riguarda  la  distribuzione  transfrontaliera
degli organismi di investimento collettivo; 
  Visti  gli  orientamenti  dell'Autorita'  europea  degli  strumenti
finanziari e dei mercati (ESMA) sulle comunicazioni  di  marketing  a
norma del regolamento relativo  alla  distribuzione  transfrontaliera
dei fondi (ESMA34-45-1272 IT) del 2 agosto 2021; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2019/2088 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  27  novembre  2019  relativo  all'informativa   sulla
sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione  di  un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE) n. 2019/2088; 
  Visto  il  regolamento  della  Consob  di  attuazione  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina  degli
emittenti, adottato con delibera  n.  11971  del  14  maggio  1999  e
successive modificazioni (di seguito, «Regolamento emittenti»); 
  Vista la delibera del 5 luglio 2016, n.  19654,  con  la  quale  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  i   procedimenti   per
l'adozione di atti di regolazione generale,  ai  sensi  dell'art.  23
della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni; 
  Visto il Protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la  Consob  in
materia  di  servizi  e  attivita'  di  investimento  e  di  gestione
collettiva del risparmio, adottato in data 5 novembre 2019; 
  Considerata la necessita' di adeguare la disciplina  contenuta  nel
regolamento emittenti in materia di commercializzazione di  organismi
di investimento collettivo del risparmio (OICR) al  regolamento  (UE)
n. 2019/1156 e alla direttiva (UE) 2019/1160; 
  Considerata, altresi', l'opportunita',  di  adeguare  l'informativa
precontrattuale prevista nella documentazione d'offerta relativa agli
OICR di cui al regolamento emittenti ai regolamenti (UE) n. 2019/2088
e (UE) n. 2020/852; 
  Considerata l'esigenza di dettare una  disciplina  transitoria  che
tenga conto della data di applicabilita' prevista per le disposizioni
concernenti   l'informativa    precontrattuale    in    materia    di
sostenibilita' dall'art. 20, paragrafo 3,  del  regolamento  (UE)  n.
2019/2088, come sostituito  dall'art.  25  del  regolamento  (UE)  n.
2020/852, e dall'art.  27,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.
2020/852; 
  Valutate le osservazioni pervenute  in  risposta  al  documento  di
consultazione pubblicato l'11 febbraio 2022, relativo  alle  proposte
di modifica  del  regolamento  emittenti,  come  rappresentate  nella
relazione illustrativa pubblicata sul sito web della Consob; 
  Sentita la Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 6, comma 2;  42,
commi 1, 3 e 4-bis; 42-bis, commi 8 e 9; 43,  commi  6,  7-ter,  8  e
8-bis; 44, commi 4, 5 e 6, del TUF; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al regolamento di attuazione  del  decreto  legislativo  24
  febbraio 1998, n. 58, concernente la  disciplina  degli  emittenti,
  adottato con delibera del 14 maggio 1999,  n.  11971  e  successive
  modifiche 
 
  1. Nella parte I del regolamento emittenti, all'art. 1,  le  parole
«dell'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), dell'art. 42, commi  1  e
3, dell'art. 43, commi 6 e  8,  dell'art.  44,  commi  4  e  6»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «dell'art.   1,   comma   1,   lettera
w-quater.1), dell'art. 6, comma 2, dell'art. 42, commi 1, 3 e  4-bis,
dell'art. 42-bis, commi 8 e 9, dell'art. 43,  commi  6,  7-ter,  8  e
8-bis, dell'art. 44, commi 4, 5, lettera e), e 6». 
  2. Alla  parte  II,  titolo  I,  del  regolamento  emittenti,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    A. nel capo I, all'art. 3, comma 1,  dopo  la  lettera  d),  sono
inserite le seguenti lettere: 
      «d-bis) "Regolamento SFDR": il regolamento  (UE)  n.  2019/2088
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019  relativo
all'informativa  sulla  sostenibilita'  nel   settore   dei   servizi
finanziari; 
      d-ter)  "Regolamento  Tassonomia":  il  regolamento   (UE)   n.
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del  18  giugno  2020
relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli  investimenti
sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) n. 2019/2088;»; 
    B. nel capo II, all'art. 13-bis: 
      1. nel comma 2, dopo la lettera b),  e'  inserita  la  seguente
lettera: 
        «b-bis) informazioni  sulle  strutture  per  gli  investitori
messe a disposizione in Italia ai sensi degli articoli 28-bis,  comma
2-bis, 28-quater, comma 1, lettera h-ter), 28-septies,  comma  3-bis,
28-octies, comma 2, lettera a), e  28-novies,  comma  5-bis,  qualora
tali informazioni non siano  gia'  disponibili  per  gli  investitori
secondo le modalita' previste dal regolamento  di  gestione  o  dallo
statuto del FIA;»; 
      2. dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente comma: 
        «5-bis. Gli offerenti inseriscono  le  informazioni  previste
dagli articoli 6, 7, 8  e  9  del  regolamento  SFDR,  nei  casi  ivi
previsti, e le informazioni previste dagli articoli  5,  6  e  7  del
regolamento tassonomia, nei casi ivi previsti, nel prospetto o in  un
apposito allegato secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento
SFDR e  dalle  norme  tecniche  di  regolamentazione  adottate  dalla
Commissione europea ai sensi degli articoli 8  e  9  del  Regolamento
SFDR.»; 
    C. nel capo III, sezione I, 
      1. all'art. 14, comma 1, nella lettera d-quinquies), le  parole
«Regolamento  delegato  (UE)  n.  231/2013.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Regolamento delegato (UE) n. 231/2013;» e, dopo la lettera
d-quinquies), e' inserita la seguente lettera: 
        «d-sexies)  "pre-commercializzazione   di   FIA   riservati":
l'attivita' prevista dall'art. 42-bis, comma 1, del testo unico.»; 
      2. all'art. 15, nel comma 3, le parole «Gli offerenti di  quote
o azioni di OICR» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Fermo  restando
quanto previsto dagli articoli  22-bis,  28-quater,  comma  6-bis,  e
28-novies.1, gli offerenti di quote o azioni di OICR»; 
    D. nel capo III, sezione III, 
      1. all'art. 19-ter: 
        a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Almeno un  mese
prima   di   attuare   le   modifiche,   gli   offerenti   comunicano
preventivamente alla Consob le modifiche delle informazioni contenute
nella lettera di notifica di cui all'art. 19-bis, comma 1 o l'offerta
in Italia di nuove classi di quote o azioni appartenenti  a  OICVM  o
comparti di OICVM  gia'  commercializzati.  La  Consob  puo'  dettare
istruzioni operative al riguardo.»; 
        b)  il  comma  4  e'  sostituito   dal   seguente:   «4.   La
comunicazione alla  Consob  degli  aggiornamenti  e  delle  modifiche
previste dal comma 1 che comportino  l'aggiornamento  del  KIID,  del
prospetto o del modulo di sottoscrizione si intende  assolta  con  il
deposito dei predetti documenti effettuato  ai  sensi  dell'art.  20.
Quando le modifiche e gli aggiornamenti di cui al comma 2  comportano
l'aggiornamento  del  KIID,   del   prospetto   o   del   modulo   di
sottoscrizione, il deposito presso la Consob dei  predetti  documenti
e' effettuato ai sensi dell'art. 20.»; 
      2. all'art. 19-quater: 
        a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Strutture  a
disposizione degli investitori»; 
        b) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  L'OICVM  UE
mette a disposizione in Italia strutture per gli investitori  con  il
compito di: 
          a) eseguire gli  ordini  di  sottoscrizione,  riacquisto  e
rimborso e corrispondere  gli  ulteriori  pagamenti  a  favore  degli
investitori connessi all'investimento in quote o azioni di OICVM  UE,
conformemente   alle   condizioni   previste   nella   documentazione
d'offerta, fatto  salvo  il  caso  di  ammissione  alle  negoziazioni
dell'OICVM; 
          b) fornire agli investitori informazioni su come  impartire
gli ordini previsti dalla lettera a) e sulle modalita'  di  pagamento
derivanti dall'esecuzione degli ordini di riacquisto e di rimborso; 
          c) facilitare la gestione delle  informazioni  e  l'accesso
alle procedure e ai meccanismi di trattamento  dei  reclami  previsti
dall'art. 15 della direttiva 2009/65/CE,  in  modo  da  garantire  un
adeguato trattamento dei reclami degli investitori e l'esercizio  dei
loro diritti; 
          d) mettere  a  disposizione  degli  investitori,  affinche'
possano  prenderne  visione  e  possano  ottenerne  una   copia,   la
documentazione  d'offerta  prevista  dall'art.  20   e   i   relativi
aggiornamenti  previsti  dall'art.  21,  la   relazione   annuale   e
semestrale nonche', ove non contenuti nel prospetto,  il  regolamento
di gestione e lo statuto dell'OICVM, e le  informazioni  relative  al
prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di  rimborso  delle
quote o delle azioni dell'OICVM; 
          e) fornire  agli  investitori,  su  supporto  durevole,  le
informazioni relative ai  compiti  svolti  dalle  strutture  per  gli
investitori di cui al presente articolo; 
          f) agire come punto di contatto per eventuali comunicazioni
con la Consob e la Banca d'Italia.»; 
        c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  I  compiti  di
cui al comma 1  possono  essere  svolti  anche  per  via  elettronica
dall'OICVM  UE  o  da  un   soggetto   terzo   nel   rispetto   della
regolamentazione e della vigilanza concernenti i compiti da svolgere,
o da entrambi. La nomina del soggetto terzo da  parte  dell'OICVM  UE
risulta da un contratto scritto nel quale sono specificati: 
          a) i compiti, tra quelli previsti dal comma 1,  che  devono
essere svolti dal soggetto terzo; 
          b) l'obbligo per l'OICVM  UE  di  trasmettere  al  soggetto
terzo  tutte  le  informazioni  e  i  documenti  necessari   per   lo
svolgimento dei compiti ai sensi del comma 1.»; 
        d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le strutture  a
disposizione degli investitori sono fornite in lingua italiana.»; 
        e) nel comma 4, le parole «Gli intermediari di cui  al  comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «Le strutture per gli  investitori
di cui al comma 1» e, in fine, e' aggiunto il seguente  periodo:  «Si
applica il comma 2.»; 
        f) il comma 5 e' abrogato; 
        g) nel comma 6, le parole «Le disposizioni dei commi 2, 3,  4
e 5,» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei  commi  1,
2, 3 e 4»; 
      3. all'art. 20, comma 5, dopo la lettera  c),  e'  inserita  la
seguente lettera: 
        «c-bis) informazioni  sulle  strutture  per  gli  investitori
messe a disposizione in Italia ai sensi dell'art. 19-quater,  qualora
tali informazioni non siano  gia'  disponibili  per  gli  investitori
secondo  le  modalita'  previste  dal  regolamento  o  dallo  statuto
dell'OICVM;»; 
      4. all'art. 22, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  Le
relazioni  annuali  e  semestrali  nonche',  ove  non  contenuti  nel
prospetto, il regolamento di gestione e lo statuto degli  OICVM  sono
messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua  italiana
o in una  lingua  comunemente  utilizzata  nel  mondo  della  finanza
internazionale.»; 
      5. dopo l'art. 22, e' aggiunto il seguente articolo: 
        «Art. 22-bis (Cessazione della commercializzazione  di  OICVM
UE). - 1. Nel caso previsto dall'art.  42,  comma  4-bis,  del  testo
unico, di cessazione in Italia della commercializzazione di  quote  o
azioni di un OICVM UE, la Consob riceve  dall'autorita'  dello  Stato
membro di origine dell'OICVM: 
          a) la notifica prevista  dall'art.  42,  comma  4-bis,  del
testo unico; 
          b) le eventuali modifiche apportate ai  documenti  previsti
dall'art. 19-bis, comma 3.»; 
    E. nel capo III, sezione V, all'art. 27, nel comma 1-ter, dopo le
parole «gli articoli 19-quater,», sono aggiunte le seguenti: «commi 4
e 7,»; 
    F. nel capo III, dopo la sezione V-bis, e' aggiunta  la  seguente
sezione: 
      «Sezione  V-bis.1  (Pre-commercializzazione   di   FIA   presso
investitori professionali) 
      Art. 28.1 (Pre-commercializzazione di  FIA  da  parte  di  Sgr,
Sicav e Sicaf). - 1. La Sgr che svolge la pre-commercializzazione  di
FIA presso investitori professionali  in  Italia  o  in  altri  Stati
dell'UE trasmette alla Consob  la  comunicazione  prevista  dall'art.
42-bis,  comma  5,  del  testo  unico,   entro   quattordici   giorni
dall'inizio della pre-commercializzazione. 
        2. La comunicazione  prevista  dal  comma  1  e'  redatta  su
supporto cartaceo o per via elettronica e  contiene  le  informazioni
indicate dall'art. 42-bis, comma 5, del testo unico. La  Consob  puo'
dettare istruzioni operative al riguardo. 
        3.  Eventuali  sottoscrizioni  di  quote  o  azioni  di   FIA
effettuate da investitori professionali  entro  diciotto  mesi  dalla
data    di    inizio    dello    svolgimento    dell'attivita'     di
pre-commercializzazione indicata dalla Sgr nella  notifica  ai  sensi
dell'art.  42-bis,  comma  5,  lettera  b),  del  testo  unico,  sono
considerate come il risultato della commercializzazione  quando  tali
sottoscrizioni hanno ad oggetto le quote o le azioni del FIA indicato
nelle informazioni fornite nell'ambito della  pre-commercializzazione
o del FIA istituito a seguito della suddetta attivita'. In  tal  caso
si applicano gli articoli 28-bis e 28-ter. 
        4. Ai sensi dell'art.  42-bis,  comma  9,  del  testo  unico,
l'attivita' di pre-commercializzazione per  conto  di  una  Sgr  puo'
essere svolta unicamente dai seguenti soggetti terzi: 
          a) un'impresa di investimento autorizzata  ai  sensi  della
direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  15
maggio 2014; 
          b)  una  banca  autorizzata  ai   sensi   della   direttiva
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013; 
          c) una societa' di gestione di OICVM autorizzata  ai  sensi
della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 luglio 2009; 
          d) un gestore italiano e un GEFIA UE autorizzati  ai  sensi
della direttiva 2011/61/UE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
dell'8 giugno 2011; 
          e) un soggetto che agisce come agente  collegato  ai  sensi
della direttiva 2014/65/UE. 
        5. La  Sgr  garantisce  che  la  pre-commercializzazione  sia
adeguatamente documentata. 
        6. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr si
applicano anche alle Sicav e  alle  Sicaf  che  gestiscono  i  propri
patrimoni. 
        7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano  ai
gestori indicati dall'art. 35-undecies del testo unico.»; 
    G. nel capo III, sezione V-ter, 
      1. all'art. 28-bis: 
        a) nel comma 2, al primo periodo, dopo le  parole  «dall'art.
43, comma 3,», sono aggiunte le seguenti: «lettere a),  b),  c),  d),
e), f) e g),» e,  dopo  le  parole  «nell'art.  28,  comma  1»,  sono
aggiunte le seguenti: «, fermo restando  quanto  previsto  nel  comma
2-bis»; 
        b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi: 
        «2-bis. Nel caso in cui la commercializzazione di FIA UE  sia
rivolta alle categorie di  investitori  individuate  dal  regolamento
ministeriale,  la  lettera  di  notifica   contiene,   altresi',   le
informazioni sulle strutture per gli investitori  previste  dall'art.
44 del testo unico che la Sgr mette a disposizione in Italia  con  il
compito di: 
          a)  eseguire  gli  ordini  di  sottoscrizione,   pagamento,
riacquisto  e  rimborso  impartiti   dagli   investitori   del   FIA,
conformemente alle condizioni previste nei documenti del  FIA,  fatto
salvo il caso in  cui  la  commercializzazione  del  FIA  UE  avvenga
contestualmente all'ammissione alle negoziazioni dello stesso; 
          b) fornire agli investitori informazioni su come  impartire
gli ordini previsti dalla lettera a) e sulle modalita'  di  pagamento
derivanti dall'esecuzione degli ordini di riacquisto e di rimborso; 
          c)  facilitare  la  gestione  delle  informazioni  relative
all'esercizio  da  parte  degli  investitori  dei  diritti  derivanti
dall'investimento nel FIA in Italia; 
          d) mettere a disposizione degli  investitori  la  relazione
annuale e le  informazioni  previste  dall'art.  23  della  direttiva
2011/61/UE,  affinche'  gli  stessi  possano  prenderne   visione   e
ottenerne una copia; 
          e) fornire  agli  investitori,  su  supporto  durevole,  le
informazioni relative ai  compiti  svolti  dalle  strutture  per  gli
investitori di cui al presente comma; 
          f) agire come punto di contatto per eventuali comunicazioni
con la Consob e la Banca d'Italia. 
        2-ter. I compiti di cui al comma 2-bis possono essere  svolti
anche per via elettronica dalla  Sgr  o  da  un  soggetto  terzo  nel
rispetto della  regolamentazione  e  della  vigilanza  concernenti  i
compiti da svolgere, o da entrambi. La nomina del soggetto  terzo  da
parte della Sgr risulta  da  un  contratto  scritto  nel  quale  sono
specificati: 
          a) i compiti, tra quelli  previsti  dal  comma  2-bis,  che
devono essere svolti dal soggetto terzo; 
          b) l'obbligo per la Sgr di trasmettere  al  soggetto  terzo
tutte le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento  dei
compiti ai sensi del comma 2-bis. 
        2-quater. Le strutture a disposizione degli investitori  sono
fornite in lingua italiana. 
        2-quinquies. Resta fermo quanto  previsto  dall'art.  26  del
regolamento (UE) n. 2015/760 del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di
investimento europei a lungo termine. 
        2-sexies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater  e
2-quinquies si applicano anche all'offerta di FIA che ricada  in  uno
dei  casi  di  esenzione  previsti  nell'art.  34-ter,  ad  eccezione
dell'offerta rivolta esclusivamente a investitori professionali.»; 
          c) nel comma 6, la  parola  «trenta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «quindici»; 
          d) nel comma  11,  dopo  le  parole  «ai  gestori  indicati
dall'art. 35-undecies del testo unico», sono aggiunte le seguenti: «,
ad eccezione dell'obbligo di mettere a disposizione le strutture  per
gli  investitori  disciplinato  dai  commi  2-bis,  2-ter,  2-quater,
2-quinquies e 2-sexies del presente articolo»; 
      2. all'art. 28-ter: 
        a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La  lettera  di
notifica  contiene  la  documentazione  e  le  informazioni  indicate
dall'art. 43, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g)  e  g-bis),
del testo unico, compreso il documento di offerta indicato  nell'art.
28, comma 1. Le informazioni indicate dall'art. 43, comma 3,  lettera
g-ter),  del  testo  unico  sono  fornite  nel   caso   in   cui   la
commercializzazione sia rivolta a investitori al  dettaglio  che,  in
base alla legislazione dello Stato UE ospitante, possono accedere  ai
FIA riservati.»; 
        b) nel comma 5, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Se
dalle  modifiche  non  derivano  le  conseguenze  previste  dall'art.
28-bis,  comma  7,  la  Consob  informa  entro  un  mese  l'autorita'
competente  dello  Stato  membro  ospitante   della   Sgr   di   tali
modifiche.»; 
        c) nel comma 7, dopo le parole «procedendo, se del  caso,  ad
un loro aggiornamento», sono aggiunte le seguenti: «e che contiene le
ulteriori informazioni previste dall'art. 43, comma 3, lettere g-bis)
e g-ter), del testo unico, secondo quanto previsto dal  comma  2  del
presente articolo»; 
      3. dopo l'art. 28-ter, e' aggiunto il seguente articolo: 
        «Art. 28-ter.1 (Cessazione della commercializzazione  in  uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia di quote o azioni di FIA  da  parte
di Sgr, Sicav e Sicaf). - 1. La Sgr che commercializza quote o azioni
di alcuni o di tutti i suoi FIA in uno Stato UE diverso dall'Italia e
che intende cessare la commercializzazione di tali quote o azioni  in
detto Stato UE, invia una notifica alla Consob con la quale ritira la
precedente notifica di cui all'art. 28-ter, commi 1 e 7, quando  sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
          a) ad eccezione del caso  di  FIA  chiusi  o  di  fondi  di
investimento europei a lungo termine, la Sgr rivolge  individualmente
a tutti gli investitori dello Stato membro ospitante in  cui  intende
cessare la commercializzazione, direttamente o  tramite  intermediari
finanziari, un'offerta di riacquisto o di riscatto totalitaria, senza
costi ne' spese, delle quote o azioni del FIA detenute dagli  stessi.
L'offerta e'  pubblicamente  disponibile  per  almeno  trenta  giorni
lavorativi; 
          b)  la  Sgr  rende  pubblica  l'intenzione  di  cessare  la
commercializzazione nello Stato membro ospitante tramite un  supporto
pubblicamente disponibile, anche attraverso mezzi elettronici, di uso
comune per la commercializzazione del FIA  e  appropriato  al  tipico
investitore del medesimo. La Consob puo' dettare istruzioni operative
al riguardo; 
          c) tutti i contratti o gli accordi conclusi dalla  Sgr  con
intermediari finanziari o delegati sono modificati o cessano di avere
efficacia dalla data in cui perviene alla Consob la notifica prevista
dal presente comma, al fine di evitare qualunque  nuova  e  ulteriore
attivita' di offerta o di collocamento nello Stato  membro  ospitante
delle  quote   o   azioni   del   FIA   per   il   quale   cessa   la
commercializzazione. 
        2. La notifica che la Sgr invia  alla  Consob  ai  sensi  del
comma 1  individua  il  FIA  per  il  quale  si  intende  cessare  la
commercializzazione e lo Stato membro ospitante nel quale si  intende
cessare la commercializzazione e  attesta  che  sono  soddisfatte  le
condizioni previste dal comma 1, lettere a), b) e c). La Consob  puo'
dettare istruzioni operative al riguardo. Dalla data in cui  perviene
alla Consob tale notifica, la Sgr cessa ogni offerta o  collocamento,
nuovi o ulteriori, nello Stato membro indicato nella notifica,  delle
quote  o  azioni  del  FIA  per   il   quale   intende   cessare   la
commercializzazione. 
        3. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia la
notifica di cui al comma 1. 
        4. Nei trentasei mesi successivi alla data prevista dal comma
1,   lettera   c),    la    Sgr    non    svolge    l'attivita'    di
pre-commercializzazione prevista dall'art. 42-bis  del  testo  unico,
nello Stato UE individuato nella notifica di  cui  al  comma  1,  con
riferimento alle quote o azioni del FIA per il quale  ha  cessato  la
commercializzazione o in relazione ad analoghe strategie  o  idee  di
investimento. 
        5. La Sgr fornisce,  attraverso  mezzi  elettronici  o  altri
mezzi di comunicazione  a  distanza,  agli  investitori  dello  Stato
membro ospitante indicato nella notifica di cui al comma 1 che  hanno
mantenuto l'investimento nelle quote o azioni del FIA e alla Consob i
seguenti documenti e informazioni: 
          a) la relazione annuale; 
          b) le informazioni previste dall'art.  23  della  direttiva
2011/61/UE. 
        6. La Consob trasmette all'autorita' competente  dello  Stato
membro identificato nella notifica di cui al  comma  1  le  eventuali
modifiche ai seguenti documenti e informazioni: 
          a) il regolamento e lo statuto del FIA; 
          b) l'identita' del depositario del FIA; 
          c) una descrizione del FIA; 
          d) l'indicazione dello Stato d'origine del FIA master se il
FIA oggetto di commercializzazione e' un FIA feeder; 
          e) il documento di offerta e le altre informazioni previste
dall'art. 28; 
          f)  le  altre  informazioni  messe  a  disposizione   degli
investitori ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), del
testo unico. 
        7. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr si
applicano anche alle Sicav e  alle  Sicaf  che  gestiscono  i  propri
patrimoni.»; 
      4. all'art. 28-quater: 
        a) nel comma 1, alla lettera h), le parole «nei confronti  di
investitori al  dettaglio.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nei
confronti di investitori al dettaglio;» e, dopo la lettera  h),  sono
inserite le seguenti lettere: 
        «h-bis) i dettagli necessari, compreso  l'indirizzo,  per  la
fatturazione  o  la  comunicazione  di  eventuali  spese   ed   oneri
regolamentari eventualmente applicabili dalla Consob; 
        h-ter) nel caso in cui  la  commercializzazione  sia  rivolta
alle   categorie   di   investitori   individuate   dal   regolamento
ministeriale, le informazioni sulle  strutture  per  gli  investitori
previste dall'art. 44 del  testo  unico  che  il  GEFIA  UE  mette  a
disposizione in Italia con il compito di: 
          1)  eseguire  gli  ordini  di  sottoscrizione,   pagamento,
riacquisto  e  rimborso  impartiti   dagli   investitori   del   FIA,
conformemente alle condizioni previste nei documenti del  FIA,  fatto
salvo  il  caso  in  cui  la  commercializzazione  del  FIA   avvenga
contestualmente all'ammissione alle negoziazioni dello stesso; 
          2) fornire agli investitori informazioni su come  impartire
gli ordini previsti dal numero 1)  e  sulle  modalita'  di  pagamento
derivanti dall'esecuzione degli ordini di riacquisto e di rimborso; 
          3)  facilitare  la  gestione  delle  informazioni  relative
all'esercizio  da  parte  degli  investitori  dei  diritti  derivanti
dall'investimento nel FIA in Italia; 
          4) mettere a disposizione degli  investitori  la  relazione
annuale e le  informazioni  previste  dall'art.  23  della  direttiva
2011/61/UE,  affinche'  gli  stessi  possano  prenderne   visione   e
ottenerne una copia; 
          5) fornire  agli  investitori,  su  supporto  durevole,  le
informazioni relative ai  compiti  svolti  dalle  strutture  per  gli
investitori di cui alla presente lettera; 
          6) agire come punto di contatto per eventuali comunicazioni
con la Consob e la Banca d'Italia.»; 
          b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: 
        «1-bis. I compiti di cui al comma 1, lettera h-ter),  possono
essere svolti anche per via elettronica dal GEFIA UE o da un soggetto
terzo  nel  rispetto  della  regolamentazione   e   della   vigilanza
concernenti i compiti da svolgere,  o  da  entrambi.  La  nomina  del
soggetto terzo da parte del GEFIA UE risulta da un contratto  scritto
nel quale sono specificati: 
          a) i compiti, tra quelli  previsti  dal  comma  1,  lettera
h-ter), che devono essere svolti dal soggetto terzo; 
          b) l'obbligo per il GEFIA UE  di  trasmettere  al  soggetto
terzo  tutte  le  informazioni  e  i  documenti  necessari   per   lo
svolgimento dei compiti ai sensi del comma 1, lettera h-ter). 
        1-ter. Le strutture a  disposizione  degli  investitori  sono
fornite in lingua italiana. 
        1-quater.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.  26  del
regolamento (UE) n. 2015/760 del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di
investimento europei a lungo termine. 
        1-quinquies. Le disposizioni dei  commi  1,  lettera  h-ter),
1-bis, 1-ter e 1-quater si applicano anche  all'offerta  di  FIA  che
ricada in uno dei casi di esenzione  previsti  nell'art.  34-ter,  ad
eccezione   dell'offerta   rivolta   esclusivamente   a   investitori
professionali.»; 
          c) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma: 
        «6-bis. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 43, comma  8-bis,
del testo unico, il GEFIA UE cessi la commercializzazione  in  Italia
delle quote o azioni di FIA dal medesimo gestiti,  la  Consob  riceve
dall'autorita' dello Stato membro di origine del GEFIA: 
          a) la notifica prevista  dall'art.  43,  comma  8-bis,  del
testo unico  e  trasmette  tempestivamente  alla  Banca  d'Italia  le
informazioni contenute nella notifica  e  l'eventuale  documentazione
allegata; 
          b) le eventuali modifiche ai documenti e alle  informazioni
di cui all'allegato IV alla direttiva 2011/61/UE,  lettere  da  b)  a
f).»; 
    H. nel capo III, sezione V-quater, 
      1. all'art. 28-septies: 
        a) nel comma 1,  dopo  le  parole  «recante  in  allegato  la
documentazione indicata nell'art. 44, comma 2, del testo unico», sono
aggiunte le seguenti: «, le  informazioni  sulle  strutture  per  gli
investitori previste dall'art. 44, comma  4,  del  testo  unico  e  i
dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la  fatturazione  o  la
comunicazione di eventuali spese ed oneri regolamentari eventualmente
applicabili in Italia»; 
        b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi: 
        «3-bis. Il  GEFIA  UE  mette  a  disposizione  in  Italia  le
strutture per gli investitori previste dall'art.  44,  comma  4,  del
testo unico, con il compito di: 
          a)  eseguire  gli  ordini  di  sottoscrizione,   pagamento,
riacquisto  e  rimborso  impartiti   dagli   investitori   del   FIA,
conformemente alle condizioni previste nei documenti del  FIA,  fatto
salvo  il  caso  in  cui  la  commercializzazione  del  FIA   avvenga
contestualmente all'ammissione alle negoziazioni dello stesso; 
          b) fornire agli investitori informazioni su come  impartire
gli ordini previsti dalla lettera a) e sulle modalita'  di  pagamento
derivanti dall'esecuzione degli ordini di riacquisto e di rimborso; 
          c)  facilitare  la  gestione  delle  informazioni  relative
all'esercizio  da  parte  degli  investitori  dei  diritti  derivanti
dall'investimento nel FIA in Italia; 
          d) mettere a disposizione degli  investitori  la  relazione
annuale e le  informazioni  previste  dall'art.  23  della  direttiva
2011/61/UE, compresa la  documentazione  di  offerta,  affinche'  gli
stessi possano prenderne visione e ottenerne una copia; 
          e) fornire  agli  investitori,  su  supporto  durevole,  le
informazioni relative ai  compiti  svolti  dalle  strutture  per  gli
investitori di cui al presente comma; 
          f) agire come punto di contatto per eventuali comunicazioni
con la Consob e la Banca d'Italia. 
        3-ter. I compiti di cui al comma 3-bis possono essere  svolti
anche per via elettronica dal GEFIA UE o da  un  soggetto  terzo  nel
rispetto della  regolamentazione  e  della  vigilanza  concernenti  i
compiti da svolgere, o da entrambi. La nomina del soggetto  terzo  da
parte del GEFIA UE risulta da un contratto  scritto  nel  quale  sono
specificati: 
          a) i compiti, tra quelli  previsti  dal  comma  3-bis,  che
devono essere svolti dal soggetto terzo; 
          b) l'obbligo per il GEFIA UE  di  trasmettere  al  soggetto
terzo  tutte  le  informazioni  e  i  documenti  necessari   per   lo
svolgimento dei compiti ai sensi del comma 3-bis. 
        3-quater. Le strutture a disposizione degli investitori  sono
fornite in lingua italiana. 
        3-quinquies.  Le  disposizioni  dei  commi  3-bis,  3-ter   e
3-quater si applicano anche all'offerta di FIA che ricada in uno  dei
casi di esenzione previsti nell'art. 34-ter.»; 
      2. all'art. 28-octies: 
        a) nel comma 1, la lettera c) e' soppressa; 
        b) nel comma 2, alla lettera a),  dopo  le  parole  «relativa
documentazione a supporto», sono aggiunte le seguenti: «. Si  applica
l'art. 28-septies, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies»  e  la
lettera l) e' soppressa; 
        c) nel comma 7, al primo  periodo,  dopo  le  parole  «l'art.
19-quater», sono aggiunte le seguenti: «, commi 4 e 7»; 
      3. all'art. 28-novies: 
        a) nel comma 1, dopo le  parole  «contenente  le  indicazioni
previste dall'art. 28-octies, comma 1», sono aggiunte le seguenti: «,
le  informazioni  sulle  strutture  per  gli   investitori   previste
dall'art. 44, comma 5, lettera e),  del  testo  unico  e  i  dettagli
necessari,  compreso  l'indirizzo,   per   la   fatturazione   o   la
comunicazione di eventuali spese ed oneri regolamentari eventualmente
applicabili in Italia»; 
        b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi: 
          «5-bis. Il GEFIA UE  mette  a  disposizione  in  Italia  le
strutture per gli investitori previste dall'art. 44, comma 5, lettera
e), del testo unico, con il compito di: 
        a)  eseguire  gli  ordini   di   sottoscrizione,   pagamento,
riacquisto  e  rimborso  impartiti   dagli   investitori   del   FIA,
conformemente alle condizioni previste nei documenti del  FIA,  fatto
salvo  il  caso  in  cui  la  commercializzazione  del  FIA   avvenga
contestualmente all'ammissione alle negoziazioni dello stesso; 
        b) fornire agli investitori informazioni  su  come  impartire
gli ordini previsti dalla lettera a) e sulle modalita'  di  pagamento
derivanti dall'esecuzione degli ordini di riacquisto e di rimborso; 
        c)  facilitare  la  gestione  delle   informazioni   relative
all'esercizio  da  parte  degli  investitori  dei  diritti  derivanti
dall'investimento nel FIA in Italia; 
        d) mettere a  disposizione  degli  investitori  la  relazione
annuale e le  informazioni  previste  dall'art.  23  della  direttiva
2011/61/UE, compresa la  documentazione  di  offerta,  affinche'  gli
stessi possano prenderne visione e ottenerne una copia; 
        e)  fornire  agli  investitori,  su  supporto  durevole,   le
informazioni relative ai  compiti  svolti  dalle  strutture  per  gli
investitori di cui al presente comma; 
        f) agire come punto di contatto per  eventuali  comunicazioni
con la Consob e la Banca d'Italia. 
          5-ter. I compiti di  cui  al  comma  5-bis  possono  essere
svolti anche per via elettronica dal GEFIA UE o da un soggetto  terzo
nel rispetto della regolamentazione e della vigilanza  concernenti  i
compiti da svolgere, o da entrambi. La nomina del soggetto  terzo  da
parte del GEFIA UE risulta da un contratto  scritto  nel  quale  sono
specificati: 
        a) i compiti, tra quelli previsti dal comma 5-bis, che devono
essere svolti dal soggetto terzo; 
        b) l'obbligo per il GEFIA UE di trasmettere al soggetto terzo
tutte le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento  dei
compiti ai sensi del comma 5-bis. 
          5-quater. Le strutture  a  disposizione  degli  investitori
sono fornite in lingua italiana. 
          5-quinquies. Le  disposizioni  dei  commi  5-bis,  5-ter  e
5-quater si applicano anche all'offerta di FIA che ricada in uno  dei
casi di esenzione previsti nell'art. 34-ter.»; 
      4. dopo l'art. 28-novies, e' aggiunto il seguente articolo: 
        «Art. 28-novies.1 (Cessazione  della  commercializzazione  in
Italia nei confronti di investitori al dettaglio di quote o azioni di
FIA  da  parte   di   GEFIA   UE).   -   1.   La   cessazione   della
commercializzazione in Italia da parte di un GEFIA UE di quote  o  di
azioni di FIA italiani e FIA UE e'  preceduta  da  una  comunicazione
alla Consob con la quale il GEFIA UE  dichiara  la  cessazione  della
commercializzazione prevista dagli articoli 28-septies  e  28-novies,
quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
          a) ad eccezione del caso  di  FIA  chiusi  o  di  fondi  di
investimento  europei  a  lungo  termine,   il   GEFIA   UE   rivolge
individualmente a tutti gli investitori  in  Italia,  direttamente  o
tramite  intermediari  finanziari,  un'offerta  di  riacquisto  o  di
riscatto totalitaria, senza costi ne' spese, delle quote o azioni del
FIA detenute dagli stessi. L'offerta e' pubblicamente disponibile per
almeno trenta giorni lavorativi; 
          b) il GEFIA UE rende pubblica l'intenzione  di  cessare  la
commercializzazione  in  Italia  tramite  un  supporto  pubblicamente
disponibile, anche attraverso mezzi elettronici, di uso comune per la
commercializzazione del FIA e appropriato al tipico  investitore  del
medesimo. La Consob puo' dettare istruzioni operative al riguardo; 
          c) tutti i contratti o gli accordi conclusi  dal  GEFIA  UE
con intermediari finanziari o delegati sono modificati o  cessano  di
avere  efficacia  dalla  data  in  cui  perviene   alla   Consob   la
comunicazione  prevista  dal  presente  comma,  al  fine  di  evitare
qualunque nuova e ulteriore attivita' di offerta o di collocamento in
Italia  delle  quote  o  azioni  del  FIA  per  il  quale  cessa   la
commercializzazione. 
        2. La comunicazione che il GEFIA  UE  invia  alla  Consob  ai
sensi del comma 1 individua il FIA per il quale si intende cessare la
commercializzazione e attesta  che  sono  soddisfatte  le  condizioni
previste dal comma 1, lettere a), b) e c).  La  Consob  puo'  dettare
istruzioni operative al riguardo. Dalla data  in  cui  perviene  alla
Consob  tale  comunicazione,  il  GEFIA  UE  cessa  ogni  offerta   o
collocamento, nuovi o ulteriori, in Italia, delle quote o azioni  del
FIA per il quale intende cessare la commercializzazione. 
        3. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia la
notifica di cui al comma 1. 
        4. Il GEFIA UE fornisce, attraverso mezzi elettronici o altri
mezzi di comunicazione a distanza, agli  investitori  in  Italia  che
hanno mantenuto l'investimento nelle quote o azioni del  FIA  e  alla
Consob i seguenti documenti e informazioni: 
          a) la relazione annuale; 
          b) le informazioni previste dall'art.  23  della  direttiva
2011/61/UE. 
        5. Il GEFIA UE trasmette alla Consob le  eventuali  modifiche
ai seguenti documenti e informazioni: 
          a) il regolamento e lo statuto del FIA; 
          b) l'identita' del depositario del FIA; 
          c) una descrizione del FIA; 
          d) l'indicazione dello Stato d'origine del FIA master se il
FIA oggetto di commercializzazione e' un FIA feeder; 
          e) il KIID e il prospetto e le altre informazioni  previste
dagli articoli 13-bis e 27-bis; 
          f)  le  altre  informazioni  messe  a  disposizione   degli
investitori ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), del
testo unico. 
        6. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 43, commi  8-ter
e 8-quater, del testo unico.»; 
    I. nel capo V, sezione III, 
      1. all'art. 34-octies: 
        a) nell'alinea del comma  1,  dopo  le  parole  «diversi  dai
titoli», sono aggiunte le seguenti: «e dalle quote o azioni  di  OICR
aperti»; 
        b) il comma 2 e' abrogato; 
      2. all'art. 34-novies: 
        a) nel comma 2, dopo le parole «anche riguardanti offerte  di
titoli», sono aggiunte le seguenti: «diversi dai FIA chiusi»; 
        b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: 
      «2-bis. Il presente articolo non si  applica  alle  offerte  al
pubblico di OICR.»; 
      3. all'art. 34-decies, nel comma 1, dopo  le  parole  «e  dalle
disposizioni attuative», sono aggiunte le seguenti: «e fermo restando
quanto previsto dall'art. 42-bis del testo unico e dall'art. 28.1  in
tema di pre-commercializzazione di FIA riservati».