Avvertenza: 
    Si procede alla ripubblicazione del testo  della  legge 31 agosto
2022, n. 130, corredato delle relative note, ai  sensi  dell'art.  8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,  sulla  emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto. 
 
                               Art. 1 
 
           Disposizioni in materia di giustizia tributaria 
 
  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «commissione tributaria provinciale»,  «commissioni
tributarie   provinciali»,   «commissione   tributaria    regionale»,
«commissioni  tributarie  regionali»,  «commissione   tributaria»   e
«commissioni  tributarie»,   ovunque   ricorrono,   sono   sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «corte  di  giustizia  tributaria  di
primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,  «corte
di giustizia  tributaria  di  secondo  grado»,  «corti  di  giustizia
tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo
e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e  secondo
grado»; 
    b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art.  1-bis   (La   giurisdizione   tributaria).   -   1.   La
giurisdizione tributaria e' esercitata dai magistrati tributari e dai
giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di
primo e secondo grado, presenti nel  ruolo  unico  nazionale  di  cui
all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,
alla data del 1° gennaio 2022. 
  2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati  secondo
le modalita' previste dagli articoli da 4 a 4-quater. 
  3. L'organico dei  magistrati  tributari  di  cui  al  comma  2  e'
individuato in 448 unita' presso le corti di giustizia tributaria  di
primo grado e 128 unita' presso le corti di giustizia  tributaria  di
secondo grado»; 
    c)  all'articolo  2,  comma  4,  le  parole:   «quattro   giudici
tributari» sono sostituite dalle seguenti: «due magistrati o  giudici
tributari»; 
    d) all'articolo 3: 
      1) le parole: «tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi
o militari» e «tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «tra i  magistrati
tributari ovvero tra quelli  ordinari,  amministrativi,  contabili  o
militari»; 
      2) le  parole:  «tabelle  E  ed  F»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «disposizioni contenute nell'articolo 11»; 
    e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 4 (I giudici delle corti di giustizia tributaria di primo
grado). - 1. La nomina a magistrato tributario si  consegue  mediante
un concorso per esami bandito in  relazione  ai  posti  vacanti  e  a
quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio  successivo,  per  i
quali puo' essere attivata la procedura di reclutamento. 
      2. Il  concorso  per  esami  consiste  in  una  prova  scritta,
effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del  regio  decreto
15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova orale. 
      3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare  la
capacita'  di  inquadramento  logico  sistematico  del  candidato   e
consiste nello svolgimento di due elaborati  teorici  rispettivamente
vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile  o  commerciale,
nonche'  in  una  prova  teorico-pratica   di   diritto   processuale
tributario. 
      4. La prova orale verte su: 
        a) diritto tributario e diritto processuale tributario; 
        b) diritto civile e diritto processuale civile; 
        c) diritto penale; 
        d) diritto costituzionale e diritto amministrativo; 
        e) diritto commerciale e fallimentare; 
        f) diritto dell'Unione europea; 
        g) diritto internazionale pubblico e privato; 
        h) contabilita' aziendale e bilancio; 
        i) elementi di informatica giuridica; 
        l) colloquio in una lingua straniera, indicata dal  candidato
all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta  fra  le
seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco. 
      5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che  ottengono  un
punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato della
prova scritta. Conseguono l'idoneita' i candidati  che  ottengono  un
punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie  della
prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a i), e un  giudizio  di
sufficienza  nel  colloquio  nella  lingua  straniera  prescelta,   e
comunque una votazione complessiva nelle due prove  non  inferiore  a
novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto.  Agli  effetti  di
cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio  in
ciascuna delle prove scritte e orali e'  motivato  con  l'indicazione
del solo  punteggio  numerico  e  il  giudizio  di  insufficienza  e'
motivato con la sola formula "non idoneo". 
      6. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previa deliberazione  conforme  del  Consiglio  di  presidenza  della
giustizia  tributaria,  terminata  la  valutazione  degli   elaborati
scritti, sono  nominati  componenti  della  commissione  esaminatrice
docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla
prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano in  soprannumero
ai lavori della commissione, ovvero delle  sottocommissioni,  qualora
formate,  limitatamente  alle  prove  orali  relative   alla   lingua
straniera della quale sono docenti. 
      7. Per la copertura dei posti di  magistrato  tributario  nella
provincia di Bolzano si applicano gli  specifici  requisiti  previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,
fermo restando, comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera
l),  deve  svolgersi  in  una  lingua  diversa  rispetto   a   quella
obbligatoria per il conseguimento dell'impiego»; 
    f) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 4-bis (Requisiti per l'ammissione al concorso per esami).
- 1. Al concorso per esami di  cui  all'articolo  4  sono  ammessi  i
laureati  che  siano  in  possesso   del   diploma   di   laurea   in
giurisprudenza conseguito al termine di  un  corso  universitario  di
durata non inferiore a quattro anni, ovvero  del  diploma  di  laurea
magistrale in Scienze  dell'economia  (classe  LM-56)  o  in  Scienze
economico-aziendali (classe LM-77)  o  di  titoli  degli  ordinamenti
previgenti  a  questi  equiparati.  E'   necessaria,   altresi',   la
sussistenza dei seguenti requisiti: 
        a) essere cittadini italiani; 
        b) avere l'esercizio dei diritti civili; 
        c) essere di condotta incensurabile; 
        d) non essere stati dichiarati per tre volte non  idonei  nel
concorso per esami di cui all'articolo 4, alla data di  scadenza  del
termine per la presentazione della domanda; 
        e) gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti. 
      Art. 4-ter (Indizione del concorso e  svolgimento  della  prova
scritta). - 1. Il concorso per esami di cui all'articolo 4 si  svolge
con cadenza di norma annuale in una o  piu'  sedi  stabilite  con  il
decreto con il quale e' bandito. 
      2.  Il  concorso  e'   bandito   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  conforme  del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina  il
numero dei  posti  messi  a  concorso.  Con  successivi  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella  Gazzetta
Ufficiale, sono determinati il luogo e il calendario  di  svolgimento
della prova scritta. 
      3. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta
puo'  aver  luogo  contemporaneamente  in  Roma  e  in  altre   sedi,
assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice
con le diverse sedi. 
      4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in  piu'
sedi, la commissione esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla
formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle
prove presso la sede di svolgimento della prova in  Roma.  Presso  le
altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento
delle prove scritte sono  attribuite  ad  un  comitato  di  vigilanza
nominato con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previa  delibera  del  Consiglio  di   presidenza   della   giustizia
tributaria, e composto da cinque magistrati scelti tra  i  magistrati
tributari di cui all'articolo  1-bis,  comma  2,  ovvero  tra  quelli
ordinari, amministrativi, contabili  o  militari,  in  servizio  o  a
riposo presenti nella giurisdizione tributaria  di  cui  all'articolo
1-bis, dei quali uno con anzianita' di servizio non inferiore a  otto
anni  con   funzioni   di   presidente,   coadiuvato   da   personale
amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, con  funzioni  di
segreteria. Il comitato svolge la sua attivita' in ogni seduta con la
presenza di non  meno  di  tre  componenti.  In  caso  di  assenza  o
impedimento, il presidente e' sostituito dal magistrato piu' anziano.
Si applica ai predetti magistrati la  disciplina  dell'esonero  dalle
funzioni giudiziarie  o  giurisdizionali  limitatamente  alla  durata
delle prove. 
      5. Le spese per il concorso sono poste a carico  del  candidato
nella misura forfettaria di euro  50,  da  corrispondere  al  momento
della presentazione della domanda, e  sono  reiscritte  nell'apposito
capitolo di spesa della missione "Giustizia tributaria"  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Le
modalita' di versamento del contributo di cui al presente comma  sono
stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del  Ministro
dell'economia e delle finanze. Il contributo e' aggiornato  ogni  tre
anni,  con  le  medesime  modalita',  sulla  base  della   variazione
dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati, rilevata dall'ISTAT. 
      Art. 4-quater (Commissione di concorso). - 1. La commissione di
concorso  e'  nominata,  entro  il  quindicesimo  giorno  antecedente
l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria. 
      2. La commissione di concorso e' composta dal presidente di una
corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la  presiede,  da
cinque magistrati scelti  tra  magistrati  ordinari,  amministrativi,
contabili e militari con almeno quindici  anni  di  anzianita'  e  da
quattro  professori  universitari  di  ruolo,  di  cui  uno  titolare
dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri  titolari  di  uno
degli  insegnamenti  delle  altre  materie  oggetto  di   esame.   Ai
professori universitari componenti della commissione si applicano,  a
loro richiesta, le  disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382. Al presidente e ai magistrati componenti  della  commissione  si
applica la  disciplina  dell'esonero  dalle  funzioni  giudiziarie  o
giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Per ogni
componente della commissione e' nominato un supplente in possesso dei
medesimi requisiti richiesti per  il  titolare.  Non  possono  essere
nominati componenti della commissione i  magistrati  e  i  professori
universitari che, nei dieci  anni  precedenti,  abbiano  prestato,  a
qualsiasi titolo  e  modo,  attivita'  di  docenza  nelle  scuole  di
preparazione al concorso per magistrato ordinario,  amministrativo  e
contabile. 
      3. Nel caso in cui non sia possibile completare la composizione
della commissione ai sensi del comma 2, il  Consiglio  di  presidenza
della  giustizia  tributaria  nomina  d'ufficio,   come   componenti,
magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero  dalle
funzioni. Non possono essere nominati i magistrati che abbiano  fatto
parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti. 
      4. Nella seduta di cui all'articolo 8, sesto comma,  del  regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione definisce i  criteri
per la valutazione omogenea degli elaborati scritti. I criteri per la
valutazione delle prove orali sono definiti prima  dell'inizio  delle
stesse. Alle sedute per la definizione dei  suddetti  criteri  devono
partecipare tutti i componenti della commissione,  salvi  i  casi  di
forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione e' rimessa
al Consiglio di presidenza della giustizia  tributaria.  In  caso  di
mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali
sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di presidenza
puo' deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le
modalita' previste dal comma 1. 
      5. Il presidente  della  commissione  e  gli  altri  componenti
possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da  non  piu'
di due anni e tra i professori universitari a riposo da non  piu'  di
due anni che,  all'atto  della  cessazione  dal  servizio,  erano  in
possesso dei requisiti per la nomina. 
      6. In caso  di  assenza  o  impedimento  del  presidente  della
commissione, le relative funzioni  sono  svolte  dal  magistrato  con
maggiore anzianita' di servizio presente in ciascuna seduta. 
      7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova  scritta
sono piu' di trecento,  il  presidente,  dopo  aver  provveduto  alla
valutazione di almeno venti  candidati  in  seduta  plenaria  con  la
partecipazione di tutti i componenti  della  commissione,  forma  per
ogni seduta due sottocommissioni, a  ciascuna  delle  quali  assegna,
secondo criteri obiettivi, la meta' dei candidati  da  esaminare.  Le
sottocommissioni, formate da quattro componenti, sono rispettivamente
presiedute dal presidente e dal magistrato piu' anziano  presenti,  a
loro  volta  sostituiti,  in  caso  di  assenza  o  impedimento,  dai
magistrati  piu'  anziani  presenti,  e  assistite  ciascuna  da   un
segretario. La commissione delibera  su  ogni  oggetto  eccedente  la
competenza delle  sottocommissioni.  In  caso  di  parita'  di  voti,
prevale quello di chi presiede. 
      8. A ciascuna sottocommissione si  applicano,  per  quanto  non
diversamente   disciplinato,   le   disposizioni   dettate   per   le
sottocommissioni e la commissione dagli articoli  12,  13  e  16  del
regio  decreto  15  ottobre  1925,  n.  1860.  La  commissione  e  le
sottocommissioni,  se  istituite,  procedono  all'esame   orale   dei
candidati e all'attribuzione  del  punteggio  finale,  osservate,  in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15  e  16  del
citato regio decreto n. 1860 del 1925. 
      9. L'esonero  dalle  funzioni  giudiziarie  o  giurisdizionali,
deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia  tributaria  e
dagli altri organi  di  autogoverno  contestualmente  alla  nomina  a
componente  della  commissione,  ha  effetto  dall'insediamento   del
magistrato  sino  alla  formazione  della  graduatoria   finale   dei
candidati. 
      10. Le  attivita'  di  segreteria  della  commissione  e  delle
sottocommissioni  sono   esercitate   da   personale   amministrativo
dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia  e
delle finanze, come definita dal contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro del comparto Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare
del competente ufficio del Dipartimento delle finanze  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
      Art. 4-quinquies (Tirocinio dei magistrati tributari). -  1.  I
magistrati tributari nominati a seguito del superamento del  concorso
di cui all'articolo 4 svolgono un tirocinio formativo di  almeno  sei
mesi presso le corti di giustizia tributaria  con  la  partecipazione
all'attivita' giurisdizionale relativa alle  controversie  rientranti
nella rispettiva competenza in composizione collegiale. Con  delibera
del Consiglio di presidenza sono individuati i  magistrati  tributari
affidatari  presso  i  quali  i  magistrati  tributari  svolgono   il
tirocinio,  le  modalita'  di  affidamento  e  i   criteri   per   il
conseguimento  del  giudizio  di  idoneita'  al  conferimento   delle
funzioni giurisdizionali. 
      2. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente
e' ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi.
Al termine del secondo tirocinio e all'esito  della  relativa  scheda
valutativa  redatta  dal  magistrato  tributario  in  tirocinio,   il
Consiglio  di  presidenza   della   giustizia   tributaria   delibera
nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione
del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio»; 
    g) l'articolo 5 e' sostituito dai seguenti: 
      «Art. 5 (I giudici  delle  corti  di  giustizia  tributaria  di
secondo grado). - 1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di
secondo grado  sono  nominati  tra  i  magistrati  tributari  di  cui
all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari presenti nel ruolo
unico di cui all'articolo 1-bis, comma 1. 
      Art.  5-bis  (Formazione  continua  dei  giudici  e  magistrati
tributari).  -  1.  Il  Consiglio  di  Presidenza   della   giustizia
tributaria, entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, con  proprio  regolamento,  definisce  i
criteri e le modalita'  per  garantire,  con  cadenza  periodica,  la
formazione continua e l'aggiornamento  professionale  dei  giudici  e
magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma  1,  attraverso
la frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenere,  previa
convenzione, anche presso le universita'  accreditate  ai  sensi  del
decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19»; 
    h) all'articolo 6: 
      1) al comma  1-bis,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: «I presidenti delle corti di giustizia tributaria di  primo
grado assegnano il ricorso al giudice monocratico nei  casi  previsti
dall'articolo 4-bis del decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.
546»; 
      2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
      «1-ter. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica
o collegiale, rilevi che la controversia ad  esso  assegnata  avrebbe
dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria  in  altra
composizione, la rimette al presidente della sezione per  il  rinnovo
dell'assegnazione»; 
      3) al comma 2, dopo le parole:  «ciascun  collegio  giudicante»
sono inserite le seguenti: «ovvero ciascun giudice monocratico»; 
    i) all'articolo 7, comma 1, lettera d), la parola:  «settantadue»
e' sostituita dalla seguente: «sessantasette»; 
    l) all'articolo 8, al comma 1 e' premesso il seguente: 
      «01. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4
si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  contenute  nel
titolo I, capo II, dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al  regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12»; 
    m) all'articolo 9: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Alla  prima  e  alle  successive  nomine  dei  magistrati
tributari  nonche'  alle  nomine  dei  giudici   tributari   di   cui
all'articolo 1-bis, comma 1, si provvede  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  conforme  del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria»; 
        2) al comma 2, dopo le parole: «deliberazioni di cui al comma
1» sono inserite le seguenti: «relative alle nomine  successive  alla
prima,»; 
        3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati; 
    n) all'articolo 11: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «La  nomina»  sono  inserite  le
seguenti: «dei giudici tributari presenti  nel  ruolo  unico  di  cui
all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,
alla data del 1° gennaio 2022,»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) le parole: «I componenti  delle  commissioni  tributarie
provinciali  e  regionali»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «I
magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i  giudici
tributari del ruolo unico di cui al comma 1»; 
        2.2) la  parola:  «settantacinquesimo»  e'  sostituita  dalla
seguente: «settantesimo»; 
        3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
          «4. I componenti delle corti  di  giustizia  tributaria  di
primo  e  secondo   grado,   indipendentemente   dalla   funzione   o
dall'incarico svolti,  non  possono  concorrere  all'assegnazione  di
altri incarichi prima di due  anni  dal  giorno  in  cui  sono  stati
immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto»; 
        4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
          «4-bis. Ferme restando  le  modalita'  indicate  nel  comma
4-ter, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per
trasferimento dei componenti delle corti di giustizia  tributaria  di
primo e secondo grado in servizio  e'  disposta,  salvo  giudizio  di
demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F  allegata
al presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso  di  vacanza
nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente
e di componente presso una sede giudiziaria  di  corte  di  giustizia
tributaria, provvede  a  bandire,  almeno  una  volta  l'anno  e  con
priorita' rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e
a quelle per diverso incarico, interpelli  per  il  trasferimento  di
giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore. 
          4-ter.  L'assegnazione  degli  incarichi  e'  disposta  nel
rispetto delle seguenti modalita': 
          a) la vacanza nei posti di  presidente,  di  presidente  di
sezione, di vice presidente delle corti di  giustizia  tributaria  di
primo e secondo grado  e  di  componente  delle  corti  di  giustizia
tributaria e' portata dal Consiglio di  presidenza  a  conoscenza  di
tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio, a
prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine  entro
il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda; 
          b) alla nomina per ciascuno degli  incarichi  di  cui  alla
lettera a) si procede sulla base di elenchi formati relativamente  ad
ogni  corte  di  giustizia  tributaria  e  comprendenti   tutti   gli
appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5  per  il
posto da conferire, che hanno comunicato  la  propria  disponibilita'
all'incarico e  sono  in  possesso  dei  requisiti  prescritti.  Alla
comunicazione di disponibilita' all'incarico deve essere allegata  la
documentazione circa l'appartenenza ad una delle  categorie  indicate
negli articoli 3, 4 e 5 ed  il  possesso  dei  requisiti  prescritti,
nonche' la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni  di
incompatibilita' indicate all'articolo 8. Le esclusioni dagli elenchi
di  coloro   che   hanno   comunicato   la   propria   disponibilita'
all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, sono
deliberate dal Consiglio di presidenza; 
          c) la scelta tra gli aspiranti e' adottata dal Consiglio di
presidenza, salvo giudizio  di  demerito  del  candidato,  secondo  i
criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel
caso di parita' di punteggio, della maggiore anzianita' anagrafica»; 
        5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
          «5. Il Consiglio di presidenza della  giustizia  tributaria
esprime  giudizio  di  demerito  ove  ricorra  una   delle   seguenti
condizioni: 
          a)  sanzione  disciplinare  irrogata   al   candidato   nel
quinquennio  antecedente  la  data  di  scadenza  della  domanda  per
l'incarico per il quale concorre; 
          b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento  tra  il
numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni
a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti
depositati dal singolo candidato»; 
    o) all'articolo 13: 
      1) al comma 1, le parole: «delle commissioni  tributarie»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle corti di  giustizia  tributarie  di
primo e secondo grado presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4,
comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183»; 
      2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: 
        «3-ter. I compensi di cui ai commi  1,  2  e  3  non  possono
superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui»; 
      3) alla rubrica sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:
«dei giudici tributari»; 
    p) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
      «Art. 13-bis (Trattamento economico dei magistrati  tributari).
- 1. Ai magistrati  tributari  reclutati  per  concorso,  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 4,  si  applicano  le  disposizioni  in
materia di trattamento economico previsto per i magistrati  ordinari,
in quanto compatibili. 
      2. Gli  stipendi  del  personale  indicato  nel  comma  1  sono
determinati, esclusivamente in base all'anzianita' di servizio, nella
misura prevista nella tabella F-bis allegata al presente decreto, con
decorrenza dal 1° gennaio 2021 ai sensi del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  229  del  24  settembre  2021,  salva   l'attribuzione
dell'indennita' integrativa speciale»; 
    q) all'articolo 24: 
      1) al comma 2, le parole: «affidandone l'incarico  ad  uno  dei
suoi componenti» sono soppresse; 
      2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. Al fine di  garantire  l'esercizio  efficiente  delle
attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza  e'
istituito, con  carattere  di  autonomia  e  indipendenza,  l'Ufficio
ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o  giudici  tributari,
tra i quali  e'  nominato  un  direttore.  L'Ufficio  ispettivo  puo'
svolgere, col supporto della Direzione della giustizia tributaria del
Dipartimento delle finanze, attivita' presso le  corti  di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado, finalizzate  alle  verifiche  di
rispettiva competenza. 
        2-ter. I componenti  dell'Ufficio  ispettivo  sono  esonerati
dall'esercizio delle funzioni  giurisdizionali  presso  le  corti  di
giustizia tributaria. Ai giudici tributari componenti dell'Ufficio e'
corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello  previsto
dall'articolo  13,  pari  alla  meta'  dell'ammontare  piu'   elevato
corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per  l'incarico
di presidente di corte di giustizia tributaria»; 
    r) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: 
      «Art. 24-bis  (Ufficio  del  massimario  nazionale).  -  1.  E'
istituito  presso  il  Consiglio  di   presidenza   della   giustizia
tributaria  l'Ufficio  del  massimario  nazionale,  al   quale   sono
assegnati un  direttore,  che  ne  e'  il  responsabile,  e  quindici
magistrati o giudici tributari. 
      2. Il direttore, i magistrati e i giudici  tributari  assegnati
all'Ufficio sono nominati con delibera del  Consiglio  di  presidenza
tra i componenti delle corti  di  giustizia  tributaria  di  primo  e
secondo grado. La nomina del direttore e dei componenti  dell'ufficio
e' effettuata tra i candidati che hanno maturato non  meno  di  sette
anni  di  effettivo   esercizio   nelle   funzioni   giurisdizionali.
L'incarico del direttore e  dei  componenti  dell'Ufficio  ha  durata
quinquennale e non e' rinnovabile. 
      3. L'Ufficio del  massimario  nazionale  provvede  a  rilevare,
classificare e ordinare  in  massime  le  decisioni  delle  corti  di
giustizia tributaria di secondo grado e  le  piu'  significative  tra
quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado. 
      4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3  alimentano  la
banca dati della giurisprudenza tributaria  di  merito,  gestita  dal
Ministero dell'economia e delle finanze. 
      5. Mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e  delle
finanze, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria  e  la
Corte di cassazione sono stabilite le modalita' per la  consultazione
della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito  da  parte
della Corte. 
      6. L'Ufficio del massimario nazionale si avvale  delle  risorse
previste nel  contingente  di  cui  all'articolo  32  e  dei  servizi
informatici del sistema informativo della  fiscalita'  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
      7. I componenti dell'Ufficio del massimario  nazionale  possono
essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso
le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. In caso di
esonero, ai giudici tributari componenti dell'Ufficio e'  corrisposto
un   trattamento   economico,   sostitutivo   di   quello    previsto
dall'articolo  13,  pari  alla  meta'  dell'ammontare  piu'   elevato
corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per  l'incarico
di presidente di corte di giustizia tributaria»; 
    s) l'articolo 40 e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023; 
    t) la tabella F e' sostituita dalle tabelle  F  e  F-bis  di  cui
all'allegato annesso alla presente legge; 
    u) le tabelle C, D ed E sono abrogate. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il comma  311  dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato. 
  3. I primi tre bandi di concorso di cui all'articolo 4 del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, pubblicati successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, prevedono una  riserva  di  posti  nella
misura del 30 per cento a favore dei giudici tributari presenti  alla
data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma
39-bis, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  diversi  dai  giudici
ordinari, amministrativi, contabili  o  militari,  in  servizio  o  a
riposo, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
      a)  laurea  in  giurisprudenza  o  in  economia   e   commercio
conseguita al  termine  di  un  corso  universitario  di  durata  non
inferiore a quattro anni; 
      b) presenza nel ruolo unico da almeno sei anni; 
      c) non essere titolari di alcun trattamento pensionistico. 
  4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non
collocati in quiescenza, presenti alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge nel ruolo unico di  cui  all'articolo  4,  comma
39-bis, della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  e  collocati  nello
stesso ruolo da almeno cinque  anni  precedenti  tale  data,  possono
optare per il definitivo transito nella giurisdizione  tributaria  di
cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
545, come introdotto dal comma 1 del presente articolo.  Il  transito
nella giurisdizione tributaria e' consentito ad un massimo  di  cento
magistrati,  individuati  all'esito  di  un'apposita   procedura   di
interpello. Il numero di magistrati ordinari ammessi al transito  non
puo' superare le cinquanta unita'; qualora l'opzione  sia  esercitata
da piu' di cinquanta magistrati, il  Consiglio  di  presidenza  della
giustizia tributaria non ne puo' comunque ammettere al transito  piu'
di cinquanta. In relazione ai transiti di cui al presente  comma,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al  fine  di
garantire la  corretta  allocazione  delle  risorse  nell'ambito  dei
pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa
interessati. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 4, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il  Consiglio  di  presidenza
della giustizia tributaria,  previa  individuazione  e  pubblicazione
dell'elenco   delle   sedi    giudiziarie    con    posti    vacanti,
prioritariamente presso le corti di giustizia tributaria  di  secondo
grado, relativi alle funzioni direttive  e  non  direttive,  bandisce
l'interpello per la copertura degli stessi. 
  6. Alla procedura di interpello possono partecipare  esclusivamente
i magistrati di cui al comma 4, in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) non aver compiuto sessanta anni  alla  data  di  scadenza  del
termine per l'invio della domanda di partecipazione; 
    b) non aver ricevuto nel quinquennio  antecedente  alla  data  di
pubblicazione  dell'interpello  il  giudizio  di  demerito   di   cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31  dicembre  1992,
n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo. 
  7. Entro sei mesi dalla data di  pubblicazione  del  bando  per  la
procedura di interpello, il Consiglio di presidenza  della  giustizia
tributaria  pubblica  la  graduatoria  finale,  redatta  sulla   base
dell'anzianita' maturata, alla  data  di  scadenza  del  termine  per
l'invio  della  domanda  di  partecipazione,  nella  magistratura  di
provenienza,  alla  quale  e'  sommata   l'anzianita'   eventualmente
maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra  quelle
ordinaria, amministrativa, contabile e  militare.  A  tale  punteggio
complessivo e' ulteriormente  aggiunta  l'anzianita'  maturata,  alla
stessa data  di  cui  al  primo  periodo,  nel  ruolo  unico  di  cui
all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,
per  il  periodo  eccedente  i  cinque  anni  indicati  al  comma  4,
considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del
collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianita'.  I
vincitori  sono   trasferiti   nella   giurisdizione   tributaria   e
contestualmente assegnati alle sedi  scelte  sulla  base  della  loro
posizione in graduatoria. Ove il  trasferimento  nella  giurisdizione
tributaria  a   seguito   dell'opzione   non   comporti   contestuale
promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti  che  si
renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e,  comunque,  ha
diritto a mantenere il posto gia'  ricoperto  di  giudice  tributario
nell'ufficio di appartenenza e la relativa  funzione.  Ai  magistrati
cosi' transitati non si applica l'articolo 11, comma 4,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del
presente articolo. 
  8. In caso  di  transito  nella  giurisdizione  tributaria  di  cui
all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  545,
i magistrati  conservano  a  tutti  i  fini  giuridici  ed  economici
l'anzianita' complessivamente maturata secondo  quanto  previsto  dal
comma 7 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla  tabella  F-bis
allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992  sulla  base
di tale anzianita'; ad essi si applicano  tutte  le  disposizioni  in
materia di trattamento economico previste per i magistrati  ordinari,
in quanto compatibili. In caso di transito con  trattamento  fisso  e
continuativo  superiore  a  quello  spettante   nella   giurisdizione
tributaria per  la  qualifica  di  inquadramento,  e'  attribuito  ai
magistrati un assegno personale  pensionabile,  riassorbibile  e  non
rivalutabile, pari alla differenza  fra  i  predetti  trattamenti.  I
magistrati cosi' transitati  continuano  a  percepire,  a  titolo  di
indennita', per ventiquattro mesi successivi alla data di  immissione
nelle funzioni di magistrato tributario, il compenso fisso mensile di
cui all'articolo 13, comma 1, del  decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 545, nella misura piu' elevata tra quello attribuito per  la
funzione gia' svolta in  qualita'  di  giudice  tributario  e  quello
corrispondente alla nuova funzione attribuita dopo il transito  nella
giurisdizione tributaria. 
  9. Ai magistrati ordinari che abbiano optato per il transito  nella
giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4 si  applica  l'articolo
211 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30  gennaio
1941, n. 12. Le stesse disposizioni si applicano anche ai  magistrati
amministrativi, contabili  o  militari  che  abbiano  optato  per  il
transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4. 
  10. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  in  materia  di  giustizia
tributaria e alle disposizioni di cui alla presente legge, nonche' di
incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle  strutture
centrali e territoriali  della  giustizia  tributaria,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere  100  unita'
di magistrati tributari per l'anno 2023, con le procedure di  cui  ai
commi da 4 a 7 del presente articolo, e 68 unita' per ciascuno  degli
anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di  476
unita',  con  le  procedure  di  cui  all'articolo  4   del   decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del
presente articolo. 
  11. Per le medesime finalita' indicate nel comma  10,  a  decorrere
dal 1° ottobre 2022, sono istituiti presso il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento delle finanze due uffici  dirigenziali
di livello non generale aventi funzioni, rispettivamente, in  materia
di status giuridico  ed  economico  dei  magistrati  tributari  e  di
organizzazione  e  gestione  delle  procedure  concorsuali   per   il
reclutamento dei magistrati tributari, da  destinare  alla  Direzione
della giustizia tributaria, nonche' diciotto  posizioni  dirigenziali
di livello non generale da destinare alla direzione  di  uno  o  piu'
uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria.  Il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  assumere   con
contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  in  aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali e  anche  mediante  l'utilizzo  di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale
cosi' composto: 
    a) per l'anno 2022,  20  unita'  di  personale  dirigenziale  non
generale, di cui 18 unita' da destinare alla direzione di uno o  piu'
uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria e 2  unita'  da
destinare alla Direzione della giustizia tributaria del  Dipartimento
delle finanze; 
    b) per l'anno 2022, 50 unita' di personale  non  dirigenziale  da
inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1,  di  cui  25
unita' da destinare agli uffici  del  Dipartimento  delle  finanze  -
Direzione della giustizia tributaria e  25  unita'  da  destinare  al
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; 
    c) per l'anno 2023, 75 unita' di personale  non  dirigenziale  da
inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, e 50  unita'
di personale da inquadrare nell'Area assistenti, posizione  economica
F2, da destinare agli uffici di segreteria delle corti  di  giustizia
tributaria. 
  12. Per fare fronte all'urgente necessita' di attivare le procedure
di  riforma  previste  dalla  presente  legge,   il   personale   non
dirigenziale in posizione di comando alla data di entrata  in  vigore
della presente legge presso l'ufficio di segreteria del Consiglio  di
presidenza della giustizia tributaria che, entro trenta giorni  dalla
predetta  data,  non  abbia   optato   per   la   permanenza   presso
l'amministrazione di appartenenza  e'  inquadrato  nell'ambito  della
dotazione organica  del  personale  non  dirigenziale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, a valere sulle  facolta'  assunzionali
vigenti. 
  13. Sono fatte salve le procedure concorsuali di  cui  all'articolo
11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,  bandite  e  non
ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente  legge,
per le quali continuano ad applicarsi le  disposizioni  vigenti  alla
data del bando. 
  14. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro il
31  gennaio  2023,  individua  le  sedi  delle  corti  di   giustizia
tributaria nelle quali non e' possibile assicurare l'esercizio  della
funzione giurisdizionale in applicazione dell'articolo 11,  comma  2,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal
comma 1, lettera n), numero 2.2), del presente articolo, al  fine  di
assegnare  d'ufficio  alle  predette  sedi,   in   applicazione   non
esclusiva, giudici tributari  appartenenti  al  ruolo  unico  di  cui
all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011,  n.  183.
Ai giudici di cui  al  periodo  precedente  spetta  un'indennita'  di
funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso
di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31  dicembre
1992, n. 545. Per fare fronte all'urgente necessita' di  attivare  le
procedure di riforma  previste  dalla  presente  legge  e  rafforzare
l'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento da parte
del Consiglio di presidenza  della  giustizia  tributaria,  ai  sensi
dell'articolo 29-bis del decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.
545, la dotazione del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello
Stato e' fissata in 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023. 
  15.  Il  Consiglio  di  presidenza  della   giustizia   tributaria,
nell'ambito della propria autonomia contabile e a carico del  proprio
bilancio, individua le misure  e  i  criteri  di  attribuzione  della
maggiorazione dell'indennita' di amministrazione e della retribuzione
di  posizione  di  parte  variabile  in   godimento   del   personale
dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia  e  delle
finanze assegnato, avuto riguardo alla natura e alla tipologia  delle
attivita' svolte. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli artt. 6, 7, 8, 9,  11,  13,
          24  del  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545
          (Ordinamento  degli  organi   speciali   di   giurisdizione
          tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
          in   attuazione   della   delega   al   Governo   contenuta
          nell'articolo 30 della legge 30  dicembre  1991,  n.  413),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 6 (La formazione delle sezioni  e  dei  collegi
          giudicanti).  -  1.  Con  provvedimento  del  Consiglio  di
          Presidenza  della  giustizia  tributaria   sono   istituite
          sezioni specializzate in relazione a questioni  controverse
          individuate con il provvedimento stesso. 
                1-bis.  I  presidenti  delle   corti   di   giustizia
          tributaria di primo e secondo grado assegnano il ricorso ad
          una delle sezioni  tenendo  conto,  preliminarmente,  della
          specializzazione  di  cui   al   comma   1   e   applicando
          successivamente  i  criteri  cronologici   e   casuali.   I
          presidenti delle corti di  giustizia  tributaria  di  primo
          grado assegnano il ricorso al giudice monocratico nei  casi
          previsti dall'articolo 4-bis  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546. 
                1-ter. Nel caso in cui il  giudice,  in  composizione
          monocratica o collegiale, rilevi  che  la  controversia  ad
          esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata  dalla  corte
          di giustizia tributaria in altra composizione,  la  rimette
          al   presidente    della    sezione    per    il    rinnovo
          dell'assegnazione. 
                2. Il presidente di ciascuna sezione,  all'inizio  di
          ogni anno,  stabilisce  il  calendario  delle  udienze  ed,
          all'inizio di ogni trimestre, la composizione  dei  collegi
          giudicanti in base ai  criteri  di  massima  stabiliti  dal
          consiglio di presidenza. Ciascun collegio giudicante ovvero
          ciascun giudice monocratico deve tenere udienza almeno  una
          volta alla settimana. 
                3. Il presidente della corte di giustizia  tributaria
          di primo e secondo grado, col decreto di cui  al  comma  1,
          indica una o  piu'  delle  sezioni,  che,  nel  periodo  di
          sospensione  feriale  dei  termini  processuali,  procedono
          all'esame  delle  domande  di  sospensione  cautelare   del
          provvedimento impugnato.» 
                «Art. 7 (Requisiti generali). - 1. I componenti delle
          corti di giustizia tributaria  di  primo  e  secondo  grado
          debbono: 
                  a) essere cittadini italiani; 
                  b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; 
                  c) non aver riportato condanne per  delitti  comuni
          non colposi o per contravvenzioni a pena  detentiva  o  per
          reati tributari e non essere stati sottoposti a  misure  di
          prevenzione o di sicurezza; 
                  d) non avere superato, alla data  di  scadenza  del
          termine  stabilito   nel   bando   di   concorso   per   la
          presentazione della domanda  di  ammissione,  sessantasette
          anni di eta'; 
                  e) avere idoneita' fisica e psichica; 
                  e-bis)  essere  muniti  di  laurea   magistrale   o
          quadriennale      in       materie       giuridiche       o
          economico-aziendalistiche; 
                  f) .» 
                «Art.  8  (Incompatibilita').  -  01.  Ai  magistrati
          tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4 si  applicano,
          in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo
          I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 
                1. Non  possono  essere  componenti  delle  corti  di
          giustizia tributaria di  primo  e  secondo  grado,  finche'
          permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio  delle
          rispettive funzioni o attivita' professionali: 
                  a)  i  membri  del  Parlamento  nazionale   e   del
          Parlamento europeo; 
                  b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e
          circoscrizionali e gli amministratori  di  altri  enti  che
          applicano tributi o hanno  partecipazione  al  gettito  dei
          tributi indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 31
          dicembre 1992, n. 546, nonche' coloro che, come  dipendenti
          di detti enti  o  come  componenti  di  organi  collegiali,
          concorrono all'accertamento dei tributi stessi; 
                  c) i  dipendenti  dell'Amministrazione  finanziaria
          che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle
          entrate, delle dogane e del territorio, di cui  al  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive
          modificazioni; 
                  d) gli  appartenenti  al  Corpo  della  Guardia  di
          finanza; 
                  e) i soci, gli amministratori e i dipendenti  delle
          societa' concessionarie del servizio di  riscossione  delle
          imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e
          di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze; 
                  f); 
                  g) i prefetti; 
                  h)  coloro  che  ricoprono  incarichi  direttivi  o
          esecutivi nei partiti o movimenti politici; 
                  i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in  modo
          saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o
          attraverso forme  associative,  esercitano  l'attivita'  di
          consulenza tributaria, detengono le scritture  contabili  e
          redigono  i   bilanci,   ovvero   svolgono   attivita'   di
          consulenza, assistenza o  di  rappresentanza,  a  qualsiasi
          titolo e anche nelle controversie di carattere  tributario,
          di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti,  di
          societa'  di  riscossione  dei  tributi  o  di  altri  enti
          impositori; 
                  l)  gli  appartenenti  alle  Forze  armate   ed   i
          funzionari civili dei Corpi di polizia; 
                  m) ; 
                  m-bis)   coloro   che   sono   iscritti   in   albi
          professionali, elenchi, ruoli  e  il  personale  dipendente
          individuati nell'articolo 12  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992,  n.  546,  e  successive  modificazioni,  ed
          esercitano, anche in forma non  individuale,  le  attivita'
          individuate nella lettera i). 
                1-bis. Non possono  essere  componenti  di  corte  di
          giustizia tributaria di primo grado i coniugi, i conviventi
          o i parenti fino al secondo grado o  gli  affini  in  primo
          grado  di  coloro  che,  iscritti  in  albi  professionali,
          esercitano, anche in forma non  individuale,  le  attivita'
          individuate nella lettera i) del comma 1  nella  regione  e
          nelle province confinanti con la predetta regione  dove  ha
          sede la corte di giustizia tributaria di primo  grado.  Non
          possono,  altresi',  essere  componenti  delle   corti   di
          giustizia  tributaria  di  secondo  grado  i   coniugi,   i
          conviventi o i parenti fino al secondo grado o  gli  affini
          in  primo  grado  di   coloro   che,   iscritti   in   albi
          professionali, esercitano, anche in forma non  individuale,
          le attivita' individuate nella lettera i) del comma 1 nella
          regione dove ha sede la corte di  giustizia  tributaria  di
          secondo grado ovvero nelle  regioni  con  essa  confinanti.
          All'accertamento   della   sussistenza   delle   cause   di
          incompatibilita'  previste  nei   periodi   che   precedono
          provvede  il  Consiglio  di  Presidenza   della   giustizia
          tributaria. 
                2.  Non  possono  essere  componenti   dello   stesso
          collegio giudicante i  coniugi,  i  conviventi,  nonche'  i
          parenti ed affini entro il quarto grado. 
                3. Nessuno puo' essere componente di  piu'  corti  di
          giustizia tributaria di primo e secondo grado. 
                4. I componenti delle corti di  giustizia  tributaria
          di primo e secondo grado, che vengano  a  trovarsi  in  una
          delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b)  o  che
          siano  nominati  giudici   costituzionali,   sono   sospesi
          dall'incarico    fino    alla    data     di     cessazione
          dell'incompatibilita'; successivamente alla  suddetta  data
          essi   riassumono   le   rispettive   funzioni   anche   in
          soprannumero presso la corte  di  giustizia  tributaria  di
          primo e secondo grado di appartenenza.» 
                «Art. 9 (Procedimenti di nomina dei componenti  delle
          corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado).  -
          1. Alla prima  e  alle  successive  nomine  dei  magistrati
          tributari nonche' alle nomine dei giudici tributari di  cui
          all'articolo 1-bis, comma 1, si provvede  con  decreto  del
          Ministro   dell'economia   e    delle    finanze,    previa
          deliberazione conforme del Consiglio  di  presidenza  della
          giustizia tributaria. 
                2.  Il   consiglio   di   presidenza   procede   alle
          deliberazioni di  cui  al  comma  1  relative  alle  nomine
          successive  alla  prima,  sulla  base  di  elenchi  formati
          relativamente ad ogni  corte  di  giustizia  tributaria  di
          primo e secondo grado e comprendenti tutti gli appartenenti
          alle categorie indicate negli articoli 3,  4  e  5  per  il
          posto  da  conferire  che  hanno  comunicato   la   propria
          disponibilita'  all'incarico  e  sono   in   possesso   dei
          requisiti prescritti. 
                2-bis.  Per  le  corti  di  giustizia  tributaria  di
          secondo grado i posti da conferire sono attribuiti in  modo
          da  assicurare  progressivamente  la   presenza   in   tali
          commissioni di due terzi  dei  giudici  selezionati  tra  i
          magistrati ordinari, amministrativi, militari e  contabili,
          in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato,  a
          riposo. 
                3. (abrogato) 
                4. (abrogato) 
                5. (abrogato) 
                6. (abrogato).» 
                «Art. 11 (Durata dell'incarico e  assegnazione  degli
          incarichi per trasferimento). - 1. La  nomina  dei  giudici
          tributari presenti nel ruolo unico di cui  all'articolo  4,
          comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  alla
          data  del  1°  gennaio  2022,  a  una  delle  funzioni  dei
          componenti delle corti di giustizia tributaria di  primo  e
          secondo grado non costituisce in nessun  caso  rapporto  di
          pubblico impiego. 
                2. I magistrati tributari di cui all'articolo  1-bis,
          comma 2, e i giudici tributari del ruolo unico  di  cui  al
          comma 1, indipendentemente dalle funzioni  svolte,  cessano
          dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo
          anno di eta'. 
                3. I presidenti di sezione, i  vice  presidenti  e  i
          componenti dellecorti di giustizia tributaria  di  primo  e
          secondo grado non  possono  essere  assegnati  alla  stessa
          sezione della medesima commissione per piu' di cinque  anni
          consecutivi. 
                4. I componenti delle corti di  giustizia  tributaria
          di primo e secondo grado, indipendentemente dalla  funzione
          o   dall'incarico   svolti,    non    possono    concorrere
          all'assegnazione di altri incarichi prima di due  anni  dal
          giorno  in  cui   sono   stati   immessi   nelle   funzioni
          dell'incarico ricoperto. 
                4-bis. Ferme  restando  le  modalita'  in-dicate  nel
          comma 4-ter, l'assegnazione  del  medesimo  incarico  o  di
          diverso incarico per  trasferimento  dei  componenti  delle
          corti di giustizia tributaria di primo e secondo  grado  in
          servizio e' disposta, salvo  giudizio  di  demerito,  sulla
          base dei punteggi stabiliti dalla  tabella  F  allegata  al
          presente decreto. Il Consiglio di presidenza,  in  caso  di
          vacanza nei posti di presidente, di presidente di  sezione,
          di  vice  presidente  e  di  componente  presso  una   sede
          giudiziaria di corte di giustizia  tributaria,  provvede  a
          bandire, almeno una volta l'anno e con  priorita'  rispetto
          alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle
          per diverso incarico, interpelli per  il  trasferimento  di
          giudici che ricoprono la medesima funzione o  una  funzione
          superiore. 
                4-ter. L'assegnazione degli incarichi e' disposta nel
          rispetto delle seguenti modalita': 
                  a)  la  vacanza  nei  posti   di   presidente,   di
          presidente di sezione, di vice presidente  delle  corti  di
          giustizia  tributaria  di  primo  e  secondo  grado  e   di
          componente delle corti di giustizia tributaria  e'  portata
          dal  Consiglio  di  presidenza  a  conoscenza  di  tutti  i
          componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio,
          a prescindere dalle funzioni svolte,  con  indicazione  del
          termine  entro  il  quale  chi  aspira  all'incarico   deve
          presentare domanda; 
                  b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di  cui
          alla lettera a) si procede sulla base  di  elenchi  formati
          relativamente ad  ogni  corte  di  giustizia  tributaria  e
          comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate
          negli articoli 3, 4 e 5 per  il  posto  da  conferire,  che
          hanno comunicato la pro-pria disponibilita' all'incarico  e
          sono   in   possesso   dei   requisiti   prescritti.   Alla
          comunicazione di disponibilita'  all'incarico  deve  essere
          allegata la  documentazione  circa  l'appartenenza  ad  una
          delle categorie indicate negli articoli 3,  4  e  5  ed  il
          possesso dei requisiti prescritti, nonche' la dichiarazione
          di   non   essere   in   alcuna   delle    situazioni    di
          incompatibilita' indicate  all'articolo  8.  Le  esclusioni
          dagli elenchi di coloro che  hanno  comunicato  la  propria
          disponibilita' all'incarico, senza essere in  possesso  dei
          requisiti prescritti,  sono  deliberate  dal  Consiglio  di
          presidenza; 
                  c) la scelta tra  gli  aspiranti  e'  adottata  dal
          Consiglio di presidenza, salvo  giudizio  di  demerito  del
          candidato, secondo i criteri di valutazione ed  i  punteggi
          stabiliti dalla  tabella  F  e,  nel  caso  di  parita'  di
          punteggio, della maggiore anzianita' anagrafica. 
                5.  Il  Consiglio  di  presidenza   della   giustizia
          tributaria esprime giudizio di  demerito  ove  ricorra  una
          delle  seguenti  condizioni:   a)   sanzione   disciplinare
          irrogata al candidato nel quinquennio antecedente  la  data
          di scadenza della  domanda  per  l'incarico  per  il  quale
          concorre; b) rapporto annuo pari  o  superiore  al  60  per
          cento tra il numero dei provvedimenti depositati  oltre  il
          termine  di  trenta  giorni  a  decorrere  dalla  data   di
          deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati  dal
          singolo candidato. 
                5-bis.  Nei  casi  di  necessita'  di  servizio,   il
          Ministro dell'economia e delle finanze  puo'  disporre,  su
          richiesta  del  Consiglio  di  presidenza  della  Giustizia
          Tributaria,    l'anticipazione    nell'assunzione     delle
          funzioni.» 
                «Art.   13   (Trattamento   economico   dei   giudici
          tributari). - 1. Il  Ministro  delle  finanze  con  proprio
          decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il
          compenso fisso mensile spettante ai componenti delle  corti
          di giustizia tributarie di primo e secondo  grado  presenti
          nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183. 
                2. Con il  decreto  di  cui  al  comma  1,  oltre  al
          compenso mensile viene determinato un  compenso  aggiuntivo
          per ogni  ricorso  definito,  anche  se  riunito  ad  altri
          ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener  conto
          delle funzioni e dell'apporto di attivita' di ciascuno alla
          trattazione della controversia, compresa la deliberazione e
          la redazione della sentenza, nonche', per  i  residenti  in
          comuni diversi della stessa regione da  quello  in  cui  ha
          sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento
          alle sedute della commissione. Il compenso e' liquidato  in
          relazione ad ogni provvedimento emesso. 
                3. La liquidazione dei  compensi  e'  disposta  dalla
          direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione
          ha sede la corte di giustizia tributaria di primo e secondo
          grado di appartenenza ed i pagamenti  relativi  sono  fatti
          dal   dirigente   responsabile   della   segreteria   della
          commissione,   quale   funzionario   delegato   cui    sono
          accreditati i fondi necessari. 
                3-bis. I compensi di cui ai  commi  1,  2  e  3  sono
          cumulabili con i trattamenti pensionistici e di  quiescenza
          comunque denominati. 
                3-ter. I compensi di cui  ai  commi  1,  2  e  3  non
          possono superare in ogni  caso  l'importo  di  euro  72.000
          lordi annui.» 
                «Art.  24  (Attribuzioni).  -  1.  Il  consiglio   di
          presidenza: 
                  a) verifica  i  titoli  di  ammissione  dei  propri
          componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni; 
                  b) disciplina con regolamento  interno  il  proprio
          funzionamento; 
                  c)  delibera  sulle  nomine   e   su   ogni   altro
          provvedimento  riguardante  i  componenti  delle  corti  di
          giustizia tributaria di primo e secondo grado; 
                  d) formula al Ministro delle finanze  proposte  per
          l'adeguamento e  l'ammodernamento  delle  strutture  e  dei
          servizi, sentiti i  presidenti  delle  corti  di  giustizia
          tributaria di primo e secondo grado; 
                  e)  predispone  elementi  per  la  redazione  della
          relazione del Ministro delle finanze  di  cui  all'articolo
          29, comma 2, anche in ordine alla  produttivita'  comparata
          delle commissioni; 
                  f)  stabilisce  i  criteri  di   massima   per   la
          formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti; 
                  g)  stabilisce  i  criteri  di   massima   per   la
          ripartizione  dei  ricorsi  nell'ambito  delle   corti   di
          giustizia tributaria di primo e  secondo  grado  divise  in
          sezioni; 
                  h)  assicura  l'aggiornamento   professionale   dei
          giudici tributari attraverso l'organizzazione di  corsi  di
          formazione  permanente,  in  sede  centrale  e   decentrata
          nell'ambito degli stanziamenti annuali  dell'apposita  voce
          di bilancio in favore dello stesso Consiglio e  sulla  base
          di  un  programma  di  formazione  annuale,  comunicato  al
          Ministero dell'economia e delle finanze entro  il  mese  di
          ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi; 
                  i) esprime parere sugli schemi di regolamento e  di
          convenzioni previsti dal presente decreto  o  che  comunque
          riguardano  il  funzionamento  delle  corti  di   giustizia
          tributaria di primo e secondo grado; 
                  l) esprime parere sulla ripartizione fra  le  corti
          di giustizia tributaria di primo e secondo grado dei  fondi
          stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze  per  le
          spese di loro funzionamento; 
                  m) esprime parere sul decreto di  cui  all'articolo
          13, comma 1; 
                  m-bis)   dispone,   in    caso    di    necessita',
          l'applicazione  di  componenti  presso   altra   corte   di
          giustizia tributaria di primo e  secondo  grado  o  sezione
          staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per  la
          durata massima di un anno; 
                  n)  delibera  su  ogni  altra   materia   ad   esso
          attribuita dalla legge. 
                2.   Il   consiglio   di   presidenza   vigila    sul
          funzionamento dell'attivita' giurisdizionale delle corti di
          giustizia tributaria  di  primo  e  secondo  grado  e  puo'
          disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante. 
                2-bis. Al fine di  garantire  l'esercizio  efficiente
          delle attribuzioni di cui al comma 2, presso  il  Consiglio
          di presidenza e' istituito, con carattere  di  autonomia  e
          indipendenza, l'Ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei
          magistrati o giudici tributari, tra i quali e' nominato  un
          direttore. L'Ufficio ispettivo puo' svolgere, col  supporto
          della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento
          delle finanze,  attivita'  presso  le  corti  di  giustizia
          tributaria di  primo  e  secondo  grado,  finalizzate  alle
          verifiche di rispettiva competenza. 
                2-ter.  I  componenti  dell'Ufficio  ispettivo   sono
          esonerati  dall'esercizio  delle  funzioni  giurisdizionali
          presso  le  corti  di  giustizia  tributaria.  Ai   giudici
          tributari  componenti  dell'Ufficio   e'   corrisposto   un
          trattamento  economico,  sostitutivo  di  quello   previsto
          dall'articolo  13,  pari  alla  meta'  dell'ammontare  piu'
          elevato  corrisposto  nello  stesso  periodo   ai   giudici
          tributari  per  l'incarico  di  presidente  di   corte   di
          giustizia tributaria.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 40  del  citato  d.
          lgs. n. 545 del 1992, abrogato a decorrere dal  1°  gennaio
          2023: 
                «Art. 40 (Ufficio del massimario). - 1. E'  istituito
          presso ciascuna corte di giustizia  tributaria  di  secondo
          grado un ufficio del massimario, che provvede  a  rilevare,
          classificare e  ordinare  in  massime  le  decisioni  della
          stessa e delle corti di giustizia tributaria di primo grado
          aventi sede nella sua circoscrizione. 
                2. Alle esigenze del suindicato ufficio  si  provvede
          nell'ambito del contingente di cui all'articolo 32. 
                3. Le massime delle decisioni saranno utilizzate  per
          alimentare la banca dati  del  servizio  di  documentazione
          tributaria gestita dal sistema centrale di elaborazione del
          Ministero delle  finanze,  al  quale  le  commissioni  sono
          collegate  anche  per  accedere   ad   altri   sistemi   di
          documentazione giuridica e tributaria.» 
              - Si riporta il comma  39-bis  dell'articolo  4,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183 recante disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2012): 
                «39-bis. E' istituito il ruolo  unico  nazionale  dei
          componenti  delle  commissioni   tributarie,   tenuto   dal
          Consiglio di presidenza  della  giustizia  tributaria.  Nel
          ruolo unico sono inseriti, ancorche' temporaneamente  fuori
          ruolo,   i   componenti   delle   commissioni    tributarie
          provinciali  e  regionali,  nonche'  i   componenti   della
          commissione tributaria centrale, in servizio alla  data  di
          entrata in vigore del presente comma.  I  componenti  delle
          commissioni  tributarie  sono  inseriti  nel  ruolo   unico
          secondo  la  rispettiva  anzianita'   di   servizio   nella
          qualifica.  I  componenti  delle   commissioni   tributarie
          nominati a partire dal concorso bandito il 3  agosto  2011,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.
          65 del 16  agosto  2011,  sono  inseriti  nel  ruolo  unico
          secondo l'ordine dagli stessi conseguito  in  funzione  del
          punteggio complessivo per i titoli valutati nelle  relative
          procedure selettive. A tale ultimo fine,  relativamente  al
          concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta
          effettuata  dai  candidati  in  funzione  delle   sedi   di
          commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in
          servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo  quanto
          disposto dal comma  39.  In  caso  di  pari  anzianita'  di
          servizio  nella  qualifica  ovvero  di  pari  punteggio,  i
          componenti delle commissioni tributarie sono  inseriti  nel
          ruolo unico secondo l'anzianita'  anagrafica.  A  decorrere
          dall'anno  2013,  il   ruolo   unico   e'   reso   pubblico
          annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso  il  sito
          istituzionale del Consiglio di presidenza  della  giustizia
          tributaria.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  211,  del  regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario): 
                «Art. 211 (Divieto di riammissione in  magistratura).
          - Il magistrato che ha cessato  di  far  parte  dell'ordine
          giudiziario in seguito a sua domanda, da  qualsiasi  motivo
          determinata, anche se ha assunto altri uffici dello  Stato,
          non puo' essere riammesso in magistratura. 
                La disposizione che precede non  si  applica  a  chi,
          gia' appartenente all'ordine  giudiziario,  sia  transitato
          nelle magistrature  speciali  ed  in  esse  abbia  prestato
          ininterrottamente servizio. 
                Questi  puo'  essere  riammesso,  a  domanda,  previa
          valutazione del Consiglio superiore della magistratura.  Il
          Consiglio,   acquisito   il   fascicolo    personale    del
          richiedente, nel deliberare  la  riammissione,  colloca  il
          magistrato, anche  in  soprannumero,  nel  posto  di  ruolo
          risultante dalla  ricongiunzione  dei  servizi  prestati  e
          dalle  valutazioni  e  relative  nomine,   da   effettuarsi
          contestualmente, ai sensi delle leggi 25  luglio  1966,  n.
          570, 20 dicembre 1973, n. 831, e successive modificazioni. 
                In  nessun  caso  gli  interessati   possono   essere
          collocati in ruolo in  un  posto  anteriore  a  quello  che
          avrebbero normalmente avuto se non fossero transitati nelle
          magistrature speciali.»