IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                      della protezione civile  
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato
fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei  ministri  del
13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato  di  emergenza
fino al 30  aprile  2021,  nonche'  la  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello
stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;  
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita'  sociali  ed  economiche»,  che
all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza
fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221  recante
«Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  che  ha
previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza  fino  al  31
marzo 2022; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»;  
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo  2020,  n.
651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19  marzo
2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656  del
26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1°  aprile  2020,
n. 660 del 5 aprile 2020, numeri 663 e  664  del  18  aprile  2020  e
numeri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile  2020,
n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680  dell'11
giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n.
690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4  agosto  2020,  n.  692  dell'11
agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n.
702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n.  706  del  7
ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020,
n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n.  714  del
20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre
2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020, n. 723
del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre  2020,  n.  728  del  29
dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n.  735  del  29  gennaio
2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2  febbraio  2021,  738
del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio  2021,  n.  740  del  12
febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742  del  16  febbraio
2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 764  del
2 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 774  e  n.  775  del  13
maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n.
778 del 18 maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e  n.  786  del  31
luglio 2021, n. 805 del 5 novembre 2021, n. 806 dell'8 novembre 2021,
808 del 12 novembre 2021, 816  del  17  dicembre  2021,  817  del  31
dicembre 2021, n. 849 del 21 gennaio 2022, n. 869 dell 1° marzo 2022,
n. 879 del 25 marzo 2022, n. 884 del 31 marzo 2022,  n.  887  del  15
aprile 2022, n. 888 del 16 aprile 2022, n. 890 del  26  aprile  2022,
numeri 892 e 893 del 16 maggio 2022, n. 900 del 27 giugno 2022  e  n.
905 del 18 luglio 2022; 
  Visto il decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, ed  in  particolare
l'art.  1  con  cui  e'  disposto  che   allo   scopo   di   adeguare
all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19  le  misure  di
contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate  con
ordinanze di protezione civile durante  la  vigenza  dello  stato  di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
31  gennaio  2020,  da  ultimo  prorogato  fino  al  31  marzo  2022,
preservando, fino  al  31  dicembre  2022,  la  necessaria  capacita'
operativa e di pronta reazione delle strutture  durante  la  fase  di
progressivo rientro nell'ordinario, possono  essere  adottate  una  o
piu' ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'art. 26  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;  
  Considerato, inoltre, che il sopra citato decreto-legge n.  24  del
2022, prevede che possono essere  adottate  ordinanze  di  protezione
civile, su richiesta motivata  delle  amministrazioni  competenti,  e
possono  contenere  misure  derogatorie  negli   ambiti   suindicati,
individuate  nel  rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'Unione europea, con  efficacia  limitata
fino al 31 dicembre 2022; 
  Considerato, inoltre, che le ordinanze possono essere adottate  nel
limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e
sono comunicate tempestivamente alle Camere; 
  Viste le richieste avanzate dalle regioni e  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano in  merito  alle  esigenze  di  prosecuzione,  in
progressiva riduzione ai fini del rientro in ordinario, delle  misure
poste in essere in attuazione delle richiamate ordinanze, ai fini  di
quanto previsto dal citato art. 1 del citato decreto-legge n. 24  del
2022;  
  Ritenuto, tra l'altro, necessario dover continuare a  garantire  il
supporto al Sistema sanitario mediante  l'unita'  socio-sanitaria  di
cui  all'art.  1  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 665 del 2020 come prorogata dall'art.  1,  comma
2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile
n. 892 del 16 maggio 2022, da porre a disposizione  delle  regioni  e
province  autonome  interessate,  per  le  esigenze  degli   istituti
penitenziari e delle residenze sanitarie assistenziali;  
  Vista la nota del Ministero della giustizia prot. n. 123183 del  29
marzo 2022 con cui tale  amministrazione  ha  rappresentato  di  aver
attivato i relativi canali istituzionali al fine di poter strutturare
in via stabile, in  ordinario,  il  servizio  prestato  dai  predetti
operatori presso gli istituti penitenziari;  
  Ritenuto altresi' necessario garantire la prosecuzione del supporto
alle  regioni  e  province  autonome  interessate  di  operatori  con
specifiche professionalita' per la prosecuzione  delle  attivita'  di
contact tracing  di  cui  all'art.  1  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n.  709  del  2020,  nonche'  la
prosecuzione del personale di supporto medico assegnato alla  Regione
Campania  ai  sensi  dell'art.  1   dell'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 712 del 2020, come da  ultimo
prorogati  dall'art.  1,  comma  2,  dell'ordinanza  del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022;  
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 892 del 16 maggio 2022 recante  «Ordinanza  di  protezione  civile
finalizzata a consentire il progressivo rientro  in  ordinario  delle
misure di contrasto alla pandemia da  COVID-19  di  competenza  delle
regioni e Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  enti
locali  regolate  con  ordinanze  di  protezione  civile  in   ambito
organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza  dello  stato
di emergenza», in particolare l'art. 1, comma 3, laddove  si  prevede
che, al fine di proseguire ulteriormente una o piu'  delle  attivita'
di cui  al  comma  2,  ciascun  soggetto  responsabile  e'  tenuto  a
trasmettere  al  Dipartimento  della  protezione   civile:   (a)   la
quantificazione degli oneri  finanziari  complessivi,  da  intendersi
quale tetto massimo di spesa, relativi alle misure  gia'  autorizzate
con precedenti ordinanze di protezione civile e poste in essere  fino
al 31 marzo 2022; (b) la pianificazione delle attivita' che si  rende
necessario prorogare a partire dal 1° giugno 2022, rimodulate in modo
da assicurarne il graduale rientro  in  ordinario,  secondo  apposito
cronoprogramma che ne indichi la  progressiva  riduzione  e  completa
conclusione entro il termine del 31 dicembre 2022;  
  Visto il comunicato n. 4885 del 24 luglio  2022  della  Commissione
protezione civile della Conferenza delle  regioni  e  delle  province
autonome con il quale, all'esito degli incontri tecnici svolti  e  ai
sensi del predetto art. 1, comma 3 dell'ordinanza n.  892  del  2022,
sono state trasmesse le sopra citate ricognizioni degli oneri;  
  Dato atto che le regioni e province autonome hanno fornito il  dato
richiesto della quantificazione aggiornata delle spese maturate al 31
marzo 2022 sulla base delle  esigenze  effettive,  nell'ambito  delle
risorse  gia'  accantonate  per  le  attivita'  in  rassegna  e  che,
pertanto, e' possibile stabilire tali importi quali  tetti  di  spesa
massimi rimborsabili previa  rendicontazione  analitica  da  rendersi
secondo  quanto  previsto  dall'art.  1,   comma   3,   lettera   a),
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
892 del 16 maggio 2022;  
  Dato atto, altresi',  che  le  Regioni  Campania,  Emilia  Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,  Molise,  Piemonte,
Puglia,  Sardegna,  Toscana,  Umbria,  Valle  d'Aosta,  Veneto  e  le
Province  autonome  di   Trento   e   Bolzano   hanno   correttamente
rappresentato  le  esigenze  finanziarie  per  la  prosecuzione   con
progressiva riduzione delle attivita' in essere al 31 maggio  2022  e
che, pertanto, possono  essere  autorizzate  ad  operare  entro  tali
limiti   nell'ambito   dell'importo   complessivo   pari   ad    euro
6.567.239,00, disponibile a legislazione  vigente  nell'ambito  delle
risorse gia' stanziate per l'emergenza in rassegna;  
  Acquisita l'intesa delle regioni e province  autonome  interessate,
nonche' l'intesa del Presidente  della  Conferenza  delle  regioni  e
delle province autonome limitatamente all'art.  1  con  nota  dell'11
agosto 2022;  
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Aggiornamento, sulla base dei  fabbisogni  effettivi,  del  tetto  di
  spesa massimo rimborsabile  per  le  attivita'  di  contrasto  alla
  pandemia svolte fino al 31 marzo 2022 di cui all'art. 1,  comma  3,
  dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.
  892 del 16 maggio 2022. 
 
  1. In attuazione di quanto previsto all'art. 1,  comma  3,  lettera
a), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 892 del  16  maggio  2022  la  spesa  relativa  alle  misure  gia'
autorizzate con precedenti ordinanze di protezione civile e poste  in
essere fino al 31 marzo 2022 e' rimborsabile, previa  rendicontazione
analitica da rendersi secondo quanto previsto dal  medesimo  art.  1,
comma 3, lettera  a),  nel  limite  massimo  di  spesa  indicato  per
ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella  in  allegato  A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.