IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 20, comma 1, della  legge  11  marzo  1988,  n.  67  e
successive modificazioni e integrazioni, che  autorizza  l'esecuzione
di  un  programma   pluriennale   di   interventi   in   materia   di
ristrutturazione  edilizia  e  di  ammodernamento   tecnologico   del
patrimonio  sanitario  pubblico  e  di  realizzazione  di   residenze
sanitarie assistenziali per anziani e soggetti  non  autosufficienti,
per l'importo complessivo di 34 miliardi di euro; 
  Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni,  il  quale  dispone  che  il
Ministero della salute di concerto con il Ministero  dell'economia  e
delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e
nei limiti delle disponibilita' finanziarie,  iscritte  nel  bilancio
dello Stato e nei bilanci regionali, puo' stipulare, nell'ambito  dei
programmi regionali per la realizzazione  degli  interventi  previsti
dall'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, Accordi di  programma
con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati; 
  Visto l'art. 5-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n.  502
del 1992, che rimette agli Accordi di programma di cui al comma 1, la
disciplina delle funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al
Ministero della  salute,  dei  rapporti  finanziari  tra  i  soggetti
partecipanti all'accordo di cui al comma precedente, delle  modalita'
di  erogazione  dei  finanziamenti  statali,   delle   modalita'   di
partecipazione finanziaria  delle  regioni  e  degli  altri  soggetti
pubblici interessati, nonche'  degli  eventuali  apporti  degli  enti
pubblici preposti all'attuazione del programma; 
  Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 53,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 124  del  30  maggio  1997,  che  stabilisce  i
criteri per l'avvio della seconda fase  del  programma  nazionale  di
investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988; 
  Vista la delibera CIPE del 5 maggio 1998, n. 52,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 27 luglio  1998,  «Programma  nazionale
straordinario di investimenti in sanita' art. 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, secondo e terzo triennio»; 
  Vista la delibera CIPE del 2 agosto 2002, n. 65,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2002, come modificata  dalla
delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2005  -  «Prosecuzione  del  programma
nazionale di investimenti in sanita', art. 20 della  legge  11  marzo
1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388»; 
  Vista la delibera CIPE del 18  dicembre  2008,  n.  98,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2009, di  modifica  della
delibera CIPE n. 4 del 25 gennaio 2008,  che  stabilisce  il  riparto
delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 27 dicembre 2006,  n.
296, per la prosecuzione del  programma  nazionale  straordinario  di
investimenti in sanita' ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.  67,
e successive modificazioni; 
  Vista la delibera CIPE del 18  dicembre  2008,  n.  97,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2009, che  stabilisce  il
riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge  24  dicembre
2007, n. 244, per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale
straordinario di investimenti in sanita' ex art. 20, legge  11  marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni; 
  Vista la deliberazione CIPE del 24 luglio 2019, n.  51,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2020, che stabilisce il
riparto delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 555,  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, e delle risorse residue di cui all'art.  2,
comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191  per  la  prosecuzione
del programma straordinario di investimenti in  sanita'  ex  art.  20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 442, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
che stabilisce, nei  termini  riportati  nella  prima  colonna  della
tabella B, il riparto delle risorse stanziate  dalla  medesima  legge
per la prosecuzione del programma straordinario  di  investimenti  in
sanita' ex art. 20 della legge 11 marzo 1988,  n.  67,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 443, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
che stabilisce, nei termini riportati  nella  seconda  colonna  della
tabella B, il riparto delle risorse stanziate dall'art. 1, comma  81,
della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  per  la  prosecuzione  del
programma straordinario di investimenti in sanita' ex art.  20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del  28  dicembre
1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del
programma di investimenti, nonche' le tabelle  F  ed  E  delle  leggi
finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23  dicembre  2000  n.  388,  28
dicembre 2001, n. 448 e 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003  n.
350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n.  266,  27  dicembre
2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre  2008  n.  203,  23
dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12  novembre  2011  n.
183, 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n.  147,  23  dicembre
2014 n. 190, 28 dicembre 2015 n. 208, 11 dicembre  2016  n.  232,  27
dicembre 2017 n. 205, 30 dicembre 2018 n. 145, 27  dicembre  2019  n.
160, 30 dicembre 2020 n. 178 e 30 dicembre 2021 n. 234; 
  Vista l'intesa sancita tra il Governo, le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in  attuazione  dell'art.
1, comma 173, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311  e  la  nota
circolare del Ministero della salute del 18 maggio  2005  avente  per
oggetto «Programma investimenti art.  20,  legge  n.  67  del  1988 -
Applicazione Intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano»; 
  Visto l'art. 1, commi 310,  311  e  312  della  suddetta  legge  23
dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria  2006)»,  che
prevede ulteriori  adempimenti  in  materia  di  realizzazione  delle
procedure di attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui al
citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
  Vista  la  circolare  del   Ministero   della   salute   prot.   n.
2749/DGPROG/7-P/I6.a.h  dell'8  febbraio  2006  avente  per   oggetto
«Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 -  Applicazione
art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23  dicembre  2005,  n.  266
(Finanziaria 2006)»; 
  Visto l'art. 1, comma 436, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che  modifica
l'art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in  vigore
dal 1° gennaio 2018; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sancito  il  19  dicembre  2002  (Rep.  atti  n.
1587/CSR),  concernente  la  semplificazione  delle   procedure   per
l'attivazione dei programmi di investimento in sanita'; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sancito  il  28  febbraio  2008  (Rep.  atti  n.
65/CSR), concernente la definizione delle modalita' e  procedure  per
l'attuazione dei programmi di investimenti in sanita' a  integrazione
dell'Accordo del 19 dicembre 2002; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  12   maggio   2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2006, con  il
quale si e' proceduto alla prima ricognizione  delle  risorse  resesi
disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312,  della
citata legge n. 266 del 2005; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2007, con il  quale  si
e'  proceduto  alla  seconda  ricognizione   delle   risorse   resesi
disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 2007, con il quale  si
e' proceduto alla terza ricognizione delle risorse resesi disponibili
in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311  e  312  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2008, con il  quale  si
e'  proceduto  alla  quarta   ricognizione   delle   risorse   resesi
disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze del 1 ° giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
264 del 12 novembre 2009, con il quale si e'  proceduto  alla  quinta
ricognizione  delle  risorse  resesi  disponibili   in   applicazione
dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre  2005,  n.
266; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 luglio 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2010, con  il  quale
si  e'  proceduto  alla  sesta  ricognizione  delle  risorse   resesi
disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  28  settembre  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2011,  con
il quale si e' proceduto  alla  settima  ricognizione  delle  risorse
resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  23   ottobre   2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019, con il
quale si e' proceduto all'ottava ricognizione  delle  risorse  resesi
disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 13 agosto 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 17 novembre 2021, con il quale si
e' proceduto alla nona ricognizione delle risorse resesi  disponibili
in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e  312,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266; 
  Considerato che l'art. 1, comma 310, della citata legge n. 266  del
2005, come modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205  del
2017, stabilisce che «gli accordi  di  programma  sottoscritti  dalle
regioni e dalle Province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai  sensi
dell'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e
successive modificazioni, e dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662,  decorsi  trenta  mesi  dalla  sottoscrizione,  si  intendono
risolti, limitatamente alla parte  relativa  agli  interventi  per  i
quali la  relativa  richiesta  di  ammissione  al  finanziamento  non
risulti presentata al  Ministero  della  salute  entro  tale  periodo
temporale, con la conseguente revoca dei  corrispondenti  impegni  di
spesa. La presente disposizione si applica  anche  alla  parte  degli
accordi di programma relativa agli interventi per i quali la  domanda
di ammissione al finanziamento risulti presentata,  ma  valutata  non
ammissibile   al   finanziamento   entro   trentasei    mesi    dalla
sottoscrizione degli  accordi  medesimi,  nonche'  alla  parte  degli
accordi relativa agli  interventi  ammessi  al  finanziamento  per  i
quali, entro diciotto mesi dalla relativa comunicazione alla  regione
o provincia  autonoma,  gli  enti  attuatori  non  abbiano  proceduto
all'aggiudicazione  dei  lavori,  salvo   proroga   autorizzata   dal
Ministero della salute.»; 
  Considerato, altresi', che il successivo comma 311, della  suddetta
legge n. 266 del 2005 prevede periodiche ricognizioni, effettuate con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  delle  risorse  che   si   rendono
disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto  dall'art.
1, commi 310, 311 e 312 della medesima legge; 
  Vista la nota prot. n. 1490 del 27 aprile 2022 (acquisita al  prot.
DGPROGS n. 9307/2022), con la quale la  Regione  Piemonte  chiede  di
avviare le procedure di cui all'art. 1, comma 310 della legge n.  266
del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 436 della legge  n.  205
del 2017, per l'Accordo di programma integrativo sottoscritto in data
14 febbraio 2018, il quale prevede la  realizzazione  dell'intervento
denominato «Citta' della salute e della scienza di Novara», ammesso a
finanziamento con decreto dirigenziale del 12  maggio  2020,  per  un
importo a carico dello Stato di euro 95.375.350,00; 
  Dato atto che, secondo  quanto  previsto  succitata  norma,  si  e'
proceduto  ad  una  verifica  congiunta  con  la   Regione   Piemonte
sull'attuazione dell'Accordo di programma sottoscritto il 14 febbraio
2018 per l'intervento denominato «Citta' della salute e della scienza
di Novara», ammesso a finanziamento con decreto dirigenziale  del  12
maggio 2020 per  un  importo  a  carico  dello  Stato  pari  ad  euro
95.375.350,00, con la conseguente revoca del  corrispondente  impegno
di spesa, come specificato nell'Allegato B, che fa  parte  integrante
del presente decreto; 
  Vista la nota prot. n. 109443 del 5 maggio 2022 (acquisita al prot.
DGPROGS  n.  9946/2022),  con  la  quale  la  Regione  Umbria  chiede
l'applicazione dell'art. 1, comma 310 della legge n. 266 del 2005  e,
conseguentemente, del successivo comma 311, per l'intervento  n.  54a
«Realizzazione  nuova  cucina  ospedaliera   ed   acquisto   relative
attrezzature» il cui importo a carico dello Stato  e'  pari  ad  euro
1.269.200,00, non ammesso a finanziamento; 
  Dato atto che, secondo quanto previsto dalla succitata norma, si e'
proceduto  ad  una  verifica  congiunta   con   la   Regione   Umbria
sull'attuazione dell'Accordo di programma sottoscritto il 12 dicembre
2016, per l'intervento n. 54a «Realizzazione nuova cucina ospedaliera
ed acquisto relative attrezzature» il  cui  importo  a  carico  dello
Stato e' pari ad euro 1.269.200,00, con  la  conseguente  revoca  del
corrispondente impegno di spesa, come  specificato  nell'Allegato  B,
che fa parte integrante del presente decreto; 
  Preso atto che a seguito della risoluzione dei suddetti Accordi  di
programma le risorse  resesi  disponibili  complessivamente,  per  le
finalita' indicate dall'art. 1, comma 311, della summenzionata  legge
n. 266 del 2005, sono pari ad un importo totale dei  finanziamenti  a
carico dello Stato di  euro  96.644.550,00,  come  specificato  nella
tabella di cui all'Allegato A, che fa parte integrante  del  presente
decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 310  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato  dall'art.  1,  comma
436, della legge 27 dicembre 2017, a seguito della risoluzione  degli
Accordi di  programma  individuati  in  premessa,  per  le  finalita'
indicate dall'art. 1, comma 311, della medesima legge, sono  revocati
gli impegni di spesa per un importo totale dei finanziamenti a carico
dello Stato  pari  ad  euro  96.644.550,00,  come  specificato  nella
tabella di cui all'Allegato A, che fa parte integrante  del  presente
decreto, e in particolare: 
    euro 95.375.350,00  a  seguito  della  revoca  di  un  intervento
dell'Accordo di programma gia' sottoscritto con la Regione Piemonte; 
    euro  1.269.200,00  a  seguito  della  revoca  di  un  intervento
dell'Accordo di programma gia' sottoscritto con la Regione Umbria.