IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto il testo unico delle disposizioni  di  legge  sulle  acque  e
impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre  1933,  n.
1775; 
  Vista  la  legge  27  dicembre  1953,   n.   959   recante   «Norme
modificatrici del T.U. delle  leggi  sulle  acque  e  sugli  impianti
elettrici»; 
  Dato atto che la competenza in materia di bacini imbriferi montani,
originariamente in capo al Ministero dei lavori  pubblici,  e'  stata
trasferita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare (ora Ministero  della  transizione  ecologica)  con  decreto
legislativo n. 300/1999 (art. 35); 
  Dato atto che appartengono ai bacini imbriferi montani i comuni che
hanno parti del loro territorio nei  perimetri  dei  BIM  cosi'  come
delineati dalle corografie ufficiali vistate dal Consiglio  superiore
dei lavori pubblici; 
  Dato atto che l'appartenenza di un comune ad  un  Bacino  imbrifero
montano attribuisce allo stesso il diritto di ricevere, dal  soggetto
gestore  di  un  impianto  di  produzione  di  energia  elettrica,  i
cosiddetti «sovracanoni»; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del  14  dicembre
1954, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
6 del 10 gennaio 1955, con il quale,  in  applicazione  della  citata
legge n. 959 del 1953, e' stato delimitato, tra gli altri, il  Bacino
imbrifero montano del fiume Metauro; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n.  1720  del  28
luglio 1970, pubblicato nel Gazzetta Ufficiale -  Serie  generale  n.
220 del 1° settembre  1970,  con  allegata  la  corografia  in  scala
1.100.000 facente parte integrante del decreto e vistata in  data  13
febbraio 1970 dal Consiglio superiore dei  lavori  pubblici,  con  il
quale e' stato integrato e modificato, ai sensi e per gli effetti  di
cui alle leggi n.  959/1953  e  n.  1254/1959,  il  predetto  decreto
ministeriale del 14 dicembre 1954; 
  Visto l'art. 1, comma 137, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,
che  ha  esteso  i  sovra-canoni  idroelettrici,  previsti  ai  sensi
dell'art. 1 della citata legge n. 959 del 1953, a tutti gli  impianti
di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di  potenza
nominale media annua, le cui opere di presa ricadano in  tutto  o  in
parte nei territori  dei  comuni  compresi  in  un  bacino  imbrifero
montano gia' delimitato; 
  Dato atto che, pur non avendo parti del territorio  all'interno  di
un  Bacino  imbrifero  montano,  i  comuni  possono  essere  comunque
ricompresi nel medesimo  qualora  assumano  la  qualifica  di  comuni
rivieraschi e, in particolare, di comuni sui cui territori  insistono
opere di presa di centrali idroelettriche  insistenti  nel  perimetro
del Bacino imbrifero montano, nel tratto compreso tra il punto ove ha
termine il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione; 
  Atteso che la qualifica di comune rivierasco si evince dall'analisi
della corografia ufficiale o da  dichiarazione  del  comune  sul  cui
territorio  insistono  opere  di  presa  di  centrali  idroelettriche
insistenti nel perimetro del Bacino  imbrifero  montano,  nel  tratto
compreso tra il punto ove ha termine il rigurgito a monte della presa
ed il punto di restituzione; 
  Considerato che l'esame  della  Corografia  vistata  dal  Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici  in  data  13  febbraio   1970,   ha
evidenziato la non appartenenza del territorio dei Comuni di  Pergola
(PU), Frontone (PU) e Fermignano (PU) all'interno del  perimetro  del
BIM del Metauro; 
  Ritenuto pertanto necessario richiedere espressamente ai comuni  di
fornire informazioni sulla loro eventuale natura di comune rivierasco
per  opere  di  presa  di  centrali  idroelettriche  insistenti   nel
perimetro del  Bacino  imbrifero  montano  del  Metauro,  nel  tratto
compreso tra il punto ove ha termine il rigurgito a monte della presa
ed il punto di restituzione; 
  Dato  atto  che,  al  fine  di  poter  confermare  il  diritto   di
appartenenza al BIM del Comune di  Frontone  (PU)  e  del  Comune  di
Pergola (PU), con nota prot. 3226/MATTM del 14 gennaio 2021, e' stato
richiesto agli stessi di trasmettere la documentazione che attestasse
la qualifica di comuni «rivieraschi»; 
  Dato atto che con nota prot. n. 28698/MATTM del 18  marzo  2021  il
Ministero ha sollecitato il Comune di Frontone (PU) e  il  Comune  di
Pergola (PU) a fornire il  riscontro  richiesto  con  nota  prot.  n.
3226/MATTM e, pertanto, a trasmettere la  documentazione  comprovante
la  natura  di  comune  rivierasco  ai  fini  della  sussistenza  dei
requisiti di appartenenza al BIM Metauro; 
  Considerato che, con nota acquisita al n.  prot.  0051251/MATTM  in
data 14 maggio 2021, il Comune di Frontone (PU) ha avanzato richiesta
di riesame della perimetrazione, allegando relativa perizia  tecnica,
al fine di poter restare nell'elenco dei comuni facenti parte del BIM
Metauro; 
  Dato atto che con nota prot. n. 57246/MATTM del 28 maggio  2021  e'
stato  comunicato  al  Comune  di  Frontone  (PU)  che,   a   seguito
dell'acquisizione della nota prot. n. 51251, con allegata la  perizia
del dott. ing. Pietro Ferrari, e vista la Corografia vistata in  data
13 febbraio 1970 dal Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  parte
integrante dei decreti di perimetrazione, si e' chiusa  l'istruttoria
concernente l'appartenenza  del  territorio  comunale  al  BIM  e  si
conferma l'appartenenza dello stesso all'interno  del  perimetro  del
BIM Metauro; 
  Dato atto che con nota prot. 74226/MATTM del 9 luglio 2021  inviata
al sindaco del Comune di Pergola (PU), e' stato comunicato il mancato
invio da parte del comune della documentazione  richiesta  attestante
la qualifica di 'Comune rivierasco'; 
  Considerato che con nota acquisita al prot. n.  82231/MATTM  il  27
luglio  2021,  il  Comune  di  Fermignano  (PU)   ha   inoltrato   la
deliberazione di Giunta comunale n. 61-2021 ad oggetto: «Recupero dei
sovracanoni   rivieraschi   a   favore   dell'ente   per   l'impianto
idroelettrico  Enelgp  denominati  Furlo-Raggioli  e  San  Lazzaro  -
approvazione perizia  tecnica  comprovante  il  riconoscimento  della
qualifica  di  comune  rivierasco»  e  i  relativi  allegati  per  il
riconoscimento della qualifica di comune rivierasco; 
  Dato atto che con nota prot. n. 31767/MITE del 14  marzo  2022,  e'
stato richiesto alla Regione Marche di fornire una dichiarazione  con
la quale si attesti la qualifica di «comune rivierasco» del Comune di
Fermignano (PU); 
  Dato atto che con nota acquisita al prot. n. 35189/MITE in data  18
marzo 2022, il Comune di Fermignano  (PU)  ha  chiesto  alla  Regione
Marche di fornire un sollecito riscontro alla nota prot. n. 31767 del
14 marzo 2021 del Ministero della transizione ecologica; 
  Dato atto che con nota acquisita in  data  26  aprile  2022,  prot.
50026/MITE, la  Regione  Marche  ha  dichiarato  che  «il  Comune  di
Fermignano ha la qualifica di «Comune Rivierasco» ex art. 1, comma 5,
legge n. 959/1953 ed ha diritto a sovra-canone  cosi'  come  previsto
dalla vigente normativa»; 
  Dato atto che con nota  prot.  n.  53322  del  2  maggio  2022,  la
Direzione generale USSRI del Ministero della transizione ecologica ha
comunicato al Comune di Fermignano (PU) che si e'  chiusa  con  esito
favorevole  l'istruttoria  concernente   la   qualifica   di   Comune
Rivierasco dello stesso ex art. 1, comma 5 della legge n. 959/1953; 
  Ritenuto  necessario,  all'esito  delle  istruttorie  condotte  dal
competente ufficio, procedere  alla  rettifica  dell'articolo  2  del
decreto ministeriale n. 1720 del 28 luglio 1970, contenente  l'elenco
dei comuni che  rientrano  nel  BIM  del  fiume  Metauro,  escludendo
dall'elenco  i  comuni  non  aventi  parti  del  proprio   territorio
all'interno del perimetro del BIM de quo e, in particolare, il Comune
di Pergola (PU); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Nuova individuazione dei comuni di cui l'articolo 2 del  decreto  del
  Ministero dei lavori pubblici 28 luglio 1970, n. 1720. 
 
  I Comuni compresi in tutto o in parte nel Bacino imbrifero  montano
del Metauro, ai sensi del secondo comma dell'art.  1  della  predetta
legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi  ai  sensi  del  quinto
comma del medesimo art. 1, sono i seguenti: 
    Provincia di Arezzo: Badia Tebalda; 
    Provincia di Pesaro-Urbino: Borgo Pace, Mercatello  sul  Metauro,
Apecchio, S. Angelo in Vado,  Piobbico,  Cagli,  Cantiano,  Frontone,
Acqualagna,  Urbania,   Urbino,   Fossombrone,   Isola   del   Piano,
Fermignano; 
    Provincia  di  Perugia:  San  Giustino,   Citta'   di   Castello,
Pietralunga, Gubbio, Scheggia e Pascelupo.