Il Commissario straordinario del Governo ai fini  della ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
9 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»); 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio  2022-2024",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 310 del 31  dicembre  2021,
in particolare i seguenti commi: 
    comma 449, a tenore del  quale:  «Allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento  e  l'accelerazione  dei  processi  di   ricostruzione,
all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  dopo  il  comma
4-quinquies e' inserito il seguente: "4-sexies. Lo stato di emergenza
di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2022..."»; 
    comma 450, a tenore del quale: «Per le medesime finalita' di  cui
al comma 449, all'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole: "31 dicembre 2021" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2022" e le parole: "per  l'anno  2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "per l'anno 2021". A tal fine e' autorizzata la spesa
di euro 72.270.000 per l'anno 2022»; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma, il Commissario straordinario puo'  nominare  fino  a  due  sub
Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   Struttura   centrale    del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17
settembre 2020; 
  Visti in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76  recante  "Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale",  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata  prima  con  ordinanza  n.  114  del  9  aprile   2021   e
successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in  data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«Tramite le ordinanze in deroga di cui al  comma  2,  il  Commissario
straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e  privati,
urgenti e di particolare criticita', con il relativo  cronoprogramma;
b)  individua  il  soggetto  attuatore  idoneo   alla   realizzazione
dell'intervento;   c)   determina   le   modalita'   accelerate    di
realizzazione dell'intervento da parte del  soggetto  attuatore,  nel
rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;  d)  individua  il
sub-commissario competente, ai sensi  del  successivo  art.  4  della
presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
presidenti di Regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al
fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e  dei  nuclei
urbani  dei  comuni  maggiormente  colpiti   dagli   eventi   sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di  cui  all'art.  1,  sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza  22  agosto  2020,  n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con  la  medesima  ordinanza  di  cui  all'art.  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 109 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    l'ordinanza n. 112 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA  e  con
Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale  da  adibire  alle
attivita'   di   supporto   tecnico-   ingegneristico   e   di   tipo
amministrativo - contabile finalizzate  a  fronteggiare  le  esigenze
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Vista la nota prot. n.  12540-A  del  28.04.2021  del  sindaco  del
Comune di Tolentino, con la  quale  e'  stata  richiesta  l'immediata
attivazione dei poteri  speciali  con  riguardo  agli  interventi  di
ricostruzione degli immobili oggetto della presente ordinanza; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
uffici del Comune di Tolentino e dalla struttura del sub Commissario,
come risultante dalla relazione del sub  Commissario  allegato  n.  1
alla presente ordinanza; 
  Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: 
    a)  vi  e'  la  necessita'   di   realizzare   la   ricostruzione
dell'Istituto comprensivo Don Bosco e del Palazzo comunale; 
    b) l'Istituto comprensivo include gli edifici Don Bosco e  Bezzi,
che ospitano classi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria
e della scuola secondaria di primo grado e sono entrambi ubicati  nel
centro storico della citta'. I predetti edifici risalgono  agli  anni
'40 e sono vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004,
rispettivamente la Don Bosco in via espressa ai sensi dell'art. 12  e
la Bezzi ope legis ai sensi dell'art. 10, comma  1,  e  hanno  subito
ingenti danni a seguito del sisma del 2016; 
    c) con  delibera  n.  125  dell'8  aprile  2019,  concernente  la
ricostruzione edilizia scolastica scuola Don Bosco e Bezzi:  atto  di
indirizzo, la giunta comunale: 
      ha richiesto agli uffici competenti di trasferire il contributo
gia' concesso per la riparazione dei danni subiti  dalle  Scuole  Don
Bosco e Bezzi, a beneficio della costruzione  di  due  nuovi  edifici
scolastici che rispettino la normativa sismica in vigore; 
      ha  individuato  la  nuova   ubicazione   delle   scuole,   una
nell'ambito del centro storico e l'altra in  un'area  esterna  a  se'
stante nei pressi del costruendo  campus  scolastico  degli  istituti
superiori, anche alla luce della relazione tecnica in cui si dichiara
che «gli interventi necessari al ripristino della struttura  del  Don
Bosco possono assicurare un miglioramento sismico delle strutture  ma
che si ritiene impossibile arrivare  all'adeguamento  strutturale  in
quanto trattasi di edificio vincolato ai sensi ai sensi dell'art. 12,
decreto legislativo n. 42/2004, per cui gli  interventi  non  possono
sicuramente essere molto invasivi»; 
      ha considerato che il fine ultimo  dell'amministrazione  e'  di
conseguire  il  livello  massimo  di  sicurezza  per  ogni  struttura
scolastica, concludendo che «a  parita'  di  costi  sia  maggiormente
conveniente costruire ex novo  una  o  piu'  strutture  in  grado  di
ospitare gli alunni presenti presso il plesso Don Bosco e  il  plesso
Bezzi, anziche'  limitarsi  ad  effettuare  lavori  di  miglioramento
sismico delle due citate scuole»; 
      ha altresi' considerato l'interesse dell'amministrazione a  che
un edificio scolastico rimanga nel centro storico anche al fine della
sua rivitalizzazione, concludendo sull'opportunita' di  costruire  un
nuovo edificio nell'area «ex  Maestre  Pie  Venerini»,  demolendo  il
vecchio edificio di proprieta' privata lesionato a seguito del  sisma
2016, che ospiterebbe parte del plesso Bezzi; 
    d) l'amministrazione comunale ha quindi individuato  in  Contrada
Pace dei terreni su cui vorrebbe realizzare un nuovo  edificio  e  le
opere di urbanizzazione connesse, ritenendo  di  poter  in  tal  modo
creare un unico polo scolastico,  in  quanto  nella  stessa  area  la
Provincia sta realizzando un polo scolastico di scuole secondarie  di
secondo  grado.  Inoltre,  nello  stesso  sito  sono  in   corso   di
realizzazione gli alloggi sostitutivi delle S.A.E.,  che  andranno  a
costituire un contesto abitativo stabile a cui servizio vi  sarebbero
le scuole in oggetto. La zona inoltre dovrebbe  essere  nel  prossimo
futuro servita  da  una  nuova  fermata  ferroviaria  che  andra'  ad
incrementare il trasporto pubblico, creando un ulteriore collegamento
oltre quello garantito dai mezzi pubblici locali; 
    e) l'amministrazione comunale ha altresi' individuato  in  centro
storico un immobile in Via  Filippo  Corridoni  n.  10  (edificio  ex
«Maestre Pie Venerini»), di proprieta' della  Curia  Vescovile,  gia'
dotato  di  destinazione  urbanistica  ad  edilizia  scolastica,   da
demolire  mantenendo  la  destinazione  originaria  dell'edificio   e
realizzando un nuovo edificio rispondente agli standard di  sicurezza
sismica di cui sopra, assicurando al contempo  un  maggior  risparmio
energetico e un miglioramento della  distribuzione  degli  spazi  per
l'ottimizzazione  della   funzionalita'   didattica,   ricreativa   e
socializzante in linea con quanto  indicato  dalla  legge  13  luglio
2015, n. 107, c.d. «la buona scuola». Con riguardo a detto  immobile,
e' attualmente in corso un procedimento  di  verifica  dell'interesse
culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004; 
    f) con delibera  di  giunta  comunale  7  maggio  2021,  n.  110,
acquisizione in proprieta' delle aree per la nuova scuola in Contrada
Pace. Atto di indirizzo, il Comune  di  Tolentino  ha  dichiarato  il
proprio interesse ad acquistare dei terreni siti in  localita'  Pace,
per destinarli  alla  realizzazione  della  nuova  Scuola  Don  Bosco
danneggiata dal sisma 2016, previa approvazione di apposita  variante
urbanistica, e subordinatamente al relativo finanziamento con i fondi
della ricostruzione, non disponendo delle somme necessarie; 
    g) con delibera di consiglio comunale n. 39 del 24 giugno 2021 il
Comune di Tolentino, contestualmente all'approvazione della  proposta
di Programma straordinario per la ricostruzione (PSR): 
      ha ritenuto, sulla scorta della relazione redatta  dal  tecnico
incaricato  dal  comune  per  la  verifica   dell'importo   richiesto
(C.I.R.), con riferimento alla Scuola Don Bosco, che «Gli  interventi
[...] possono assicurare un  miglioramento  sismico  delle  strutture
portanti mentre si ritiene  poco  probabile  o  impossibile  arrivare
all'adeguamento  strutturale  in  quanto  trattasi  di  un   edificio
vincolato ai sensi ai sensi  dell'art.  12,  decreto  legislativo  n.
42/2004 per cui gli interventi devono  essere  attentamente  valutati
per limitarne l'invasivita' [...]» e con riferimento alla Scuola  «G.
Bezzi»,  che  «Gli  interventi  elencati  certamente  determinano  un
miglioramento sismico della struttura molto prossimo  all'adeguamento
che ritengo sia difficilmente raggiungibile»; 
      ha  valutato  che  «la  scelta  di  delocalizzare   la   scuola
dall'originaria  sede  in  via  G.   Bezzi   non   e'   dovuta   solo
all'impossibilita'   di   raggiungere    un    adeguamento    sismico
dell'edificio, ma anche alle esigenze di sicurezza globale in termini
di collegamento veicolare e pedonale, nonche'  di  eventuali  via  di
fuga in caso di emergenza»; 
      ha preso atto della «relazione costi/benefici del  responsabile
dell'area lavori pubblici (...)  in  cui  si  determina  che  risulta
vantaggioso delocalizzare le scuole sulle aree sopra indicate»; 
      ha pertanto  approvato  «la  delocalizzazione  di  parte  della
scuola primaria "Don Bosco" e dell'intera scuola secondaria di  primo
grado "D. Alighieri" presso l'area da  acquisire,  sita  in  Contrada
Pace ed individuata catastalmente al foglio 39, particelle 491 -  777
- 493,  dove  verra'  realizzato  un  nuovo  edificio  conforme  alla
normativa vigente», nonche' «della  Scuola  Bezzi  e  della  restante
parte della  Scuola  Primaria  "Don  Bosco"  nella  nuova  struttura,
conforme  alla   normativa   vigente,   da   realizzare   a   seguito
dell'acquisizione dell'area, individuata al foglio 53, particelle 238
- 240, e della parziale  demolizione  e  ricostruzione  dell'edificio
"Maestre Pie Venerini", secondo le prescrizioni della  Soprintendenza
competente»; 
    h) il sub Commissario, nella propria relazione allegato n. 1 alla
presente ordinanza, ha rilevato che, contrariamente a quanto previsto
dalla normativa vigente, il decreto-legge  n.  189  del  2016  «quale
norma speciale, ha statuito chiaramente all'art. 7, comma  1  che  le
scuole danneggiate devono  raggiungere  in  ogni  caso  l'adeguamento
sismico ai sensi delle NTC2018, dando cosi' prevalenza alla sicurezza
sismica in termini di salvaguardia della vita umana  sulla  tipologia
dei manufatti; tuttavia gli immobili storici vincolati devono  essere
tutelati ragion per cui la delocalizzazione rappresenta  il  rispetto
di entrambi  i  principi,  tutela  dei  beni  culturali  e  di  piena
(adeguamento sismico) salvaguardia della vita umana  per  gli  alunni
delle scuole tra l'altro consentendo il raggiungimento della  massima
sicurezza per la classe  d'uso  IV  che  rappresenta  il  livello  di
protezione sismica piu' spinto nelle  previsioni  delle  NTC2018.  In
ambito scientifico il problema e' ben  noto  tant'e'  che  tutti  gli
sforzi tecnici e tecnologici,  dispiegati  nell'ambito  accademico  e
delle professioni, tesi a trovare soluzioni per l'adeguamento sismico
di edifici pubblici vincolati danneggiati dagli eventi sismici  2009,
2012 e 2016 sono falliti nella maggior  parte  dei  casi  perche'  le
esigenze di  tutela  hanno  limitato  eccessivamente  gli  interventi
strutturali antisismici. Il decreto-legge n. 189/2016,  all'art.  14,
comma 3.1 consente  la  possibilita'  di  delocalizzare  gli  edifici
scolastici, qualora  ubicati  nei  centri  storici,  "...per  ragioni
oggettive la ricostruzione in situ non  sia  possibile".  La  ragione
oggettiva e' la salvaguardia della vita umana»; 
    i) tali interventi risultano critici e urgenti ai sensi e per gli
effetti dell'ordinanza n. 110 del 21  novembre  2020  a  causa  della
necessita' di realizzare spazi adeguati e sicuri sia in relazione  al
rischio sismico, sia in relazione all'attuale situazione di emergenza
epidemiologica da Covid-19, cosi' che la popolazione studentesca e il
corpo docente e amministrativo degli istituti,  attualmente  ospitati
in sedi provvisorie non adeguate, possano riprendere in modo pieno ed
effettivo la loro attivita', nonche'  al  fine  di  rivitalizzare  la
citta'  e  facilitare  la  ricostruzione  anche  con  riguardo   alle
interconnessioni e interazioni funzionali tra gli edifici di cui alla
presente ordinanza e tra detti edifici ed altri, pubblici e  privati,
ivi compresi quelli ad uso temporaneo; 
    j)  quanto  invece  al  palazzo  comunale,   sede   istituzionale
dell'ente nonche'  di  diversi  uffici  comunali,  a  causa  del  suo
danneggiamento l'amministrazione comunale ha dovuto reperire e locare
a titolo oneroso numerosi  spazi  in  cui  ha  dislocato  i  predetti
uffici. I  predetti  spazi  sono  posizionati  in  aree  diverse  del
territorio  comunale,  inidonei  allo  svolgimento   ottimale   delle
attivita' e a garantire spazi adeguati e sicuri sia in  relazione  al
rischio sismico, sia in relazione all'attuale situazione di emergenza
epidemiologica da Covid-19; 
    k) per  le  ragioni  esposte  al  punto  che  precede,  si  rende
necessario procedere quanto prima al recupero del palazzo comunale al
fine di consentire la  piena  ripresa  dell'attivita'  amministrativa
dell'ente; 
    l) la proposta di programma straordinario di ricostruzione (PSR),
in via di adozione, evidenzia  l'interrelazione  della  ricostruzione
pubblica con quella privata e l'interoperabilita'  dei  cantieri,  in
particolare con  riguardo  alla  realizzazione  di  spazi  idonei  ad
allestire aree di cantiere e vie di accesso, e di  predisporre  piani
di sicurezza degli  edifici  contermini  alle  opere  della  presente
ordinanza; 
  Considerato che, in relazione alla suddetta  criticita'  e  urgenza
degli interventi,  si  rende  necessario  un  programma  di  recupero
unitario e coordinato per le interazioni tra gli edifici interessati,
al fine di consentire una celere ripresa dell'attivita'  didattica  e
amministrativa; 
  Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti
per  l'attivazione  dei  poteri   commissariali   speciali   di   cui
all'ordinanza n. 110 del 2020 per  gli  interventi  di  ricostruzione
delle scuole e del palazzo comunale di Tolentino; 
  Considerato che sono inseriti nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109
del 23 dicembre 2020 gli interventi relativi ai seguenti edifici  per
gli importi  presuntivi  di  spesa  a  fianco  di  ciascuno  di  essi
indicato: 
    a) scuola Don Bosco,  CUP:  F21B19000660001,  euro  7.500.000,00,
somma poi incrementata da C.I.R. validata dall'USR Marche fino a euro
7.800.000,00; 
    b) scuola Bezzi, CUP: F21B1900065000,  euro  2.048.831,31,  somma
poi incrementata da C.I.R.  validata  dall'USR  Marche  fino  a  euro
3.000.000,00; 
    c) Palazzo comunale,  CUP:  F25D18000140001,  euro  7.493.529,00,
somma  poi  ridotta  da  C.I.R.  validata  dall'USR  Marche  a   euro
6.200.000,00; 
  Considerato che si rende altresi' necessario integrare  i  suddetti
importi nei seguenti termini: 
    a) costi per l'acquisto dell'area  su  cui  realizzare  la  nuova
Scuola Don Bosco, nella misura ritenuta  congrua  dall'Agenzia  delle
entrate  previa  adozione  definitiva  in  consiglio  comunale  della
variante generale al Piano  regolatore  generale  in  adeguamento  al
Piano   territoriale   di   coordinamento   provinciale,   successiva
approvazione della variante  generale  da  parte  della  Provincia  e
aggiornamento   da   parte   del   consiglio   comunale   del   Piano
particolareggiato in contrada Pace ex art. 30, legge regionale n.  34
del 1992; 
    b) costi per l'acquisto dell'immobile su cui realizzare la  nuova
Scuola  Bezzi,  nella  misura  ritenuta  congrua  dall'Agenzia  delle
entrate nell'importo di euro 1.100.000,00, oltre oneri se dovuti; 
  Considerato che: 
    l'amministrazione  comunale  ha   richiesto   all'Agenzia   delle
entrate, con apposita nota prot. n. 15622  del  26  maggio  2021,  la
stima sia delle aree su cui dovrebbe essere realizzata la Scuola  Don
Bosco, sia del fabbricato «Maestre Pie Venerini»; 
    l'Agenzia delle entrate, con nota  pervenuta  al  protocollo  del
comune il 23 novembre 2021, dopo articolata ed approfondita  analisi,
ha calcolato il valore unitario della superficie per un importo  pari
ad euro 86,87 al mc, e per una volumetria di mc  23.212,  concludendo
che «al termine del processo estimativo, fatte  salve  le  volumetrie
esposte nella  stima  del  geom.  ...,  si  e'  determinato  il  piu'
probabile valore di mercato dell'oggetto  di  stima  in  2.000.000,00
(euro due milioni)»; 
    l'amministrazione comunale, con delibera di  giunta  comunale  n.
391 del  21  dicembre  2021,  ha  evidenziato  che  con  delibera  di
consiglio comunale n. 63 del 5 novembre 2020  e'  stata  adottata  la
variante  generale  al  PRG  in  adeguamento  al  PTC,  adottata  poi
definitivamente, ai sensi  dell'art.  26  della  legge  regionale  n.
34/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, con  delibera  di
consiglio comunale n. 37  del  24  giugno  2021;  detta  variante  ha
apportato aggiornamenti e modifiche al quadro urbanistico  dell'area;
in particolare il nuovo quadro urbanistico ha attribuito all'area  il
volume complessivo di 24.640 mc distinti rispettivamente  in  «23.212
mc di volumetria appartenenti  all'ambito  10  come  perimetrato  nel
piano attuativo Piano particolareggiato C3 - Area Pace (i residui 300
mc rimarranno nella disponibilita' del privato  e  verranno  allocati
con specifica variante al piano attuativo in corso di redazione nelle
rimanenti  aree  della  medesima  proprieta'   comprese   nel   Piano
particolareggiato)  e  1.428   mc   di   volumetria   quale   apporto
dell'inglobamento all'interno della zona C3  dell'adiacente  area  ex
B7, con un indice territoriale pari a 1,2». Di quanto sopra il Comune
di Tolentino ha notiziato l'Agenzia delle entrate; 
    l'Agenzia delle entrate con successiva nota in data  18  dicembre
2021,  ha  comunicato  al  Comune  di  Tolentino  che  la  consulenza
estimativa richiesta «ha riguardato il  giudizio  di  congruita'  del
valore stimato dal geom. ... e  quindi,  come  di  prassi,  ha  fatto
stretto riferimento ai dati  metrici  dichiarati  nell'elaborato  dal
libero  professionista»,  precisando  altresi'  che   «la   capacita'
edificatoria di un terreno e' stabilita dall'Ufficio tecnico comunale
e che una eventuale lieve differenza di volumetria (entro il 20%) non
modifica il prezzo unitario stimato».  La  medesima  Agenzia  ha  poi
precisato che «alla presente stima, basata su specifiche ricerche  di
mercato  e  su  specifici  criteri  di  valutazione,  in   esito   al
procedimento adottato, e' attribuibile un'alea estimale pari al 15%»; 
    il Comune di Tolentino, in merito  all'alea  della  stima,  nella
delibera di giunta n. 391 del 2021  ha  ritenuto  di  «applicare  una
maggiorazione  del  valore  di  almeno  il  10%  rispetto  a   quello
determinato dall'Agenzia» tenuto conto che «le aree  limitrofe,  dove
sorgera' il campus e dove sono in costruzione gli alloggi sostitutivi
delle SAE, sono state acquistate dal Comune  ad  euro/mc  125,00  con
valutazione di congruita' del valore di cessione redatta dall'Agenzia
del demanio di Roma; in data 18 dicembre 2017 con atto a  rogito  del
notaio Felicita Conti, alcuni  privati  hanno  compravenduto  un'area
appartenente ad un ambito limitrofo (foglio 39, particelle 333 e 534)
per un valore unitario di euro/mc  101,02;  dopo  il  sisma  2016  in
questa zona si trovano le uniche aree edificabili della  citta',  che
sono in  zona  pianeggiante,  comoda  e  servita  da  una  viabilita'
principale a quattro  corsie,  dotata  di  tutti  i  servizi  (centro
commerciale, impianti da tennis,  sale  cinematografiche)  e  dove  a
breve  saranno  realizzate  una  fermata  ferroviaria  ed  il  campus
scolastico». Conclude il comune che «atteso che il valore unitario di
86,87 euro/mc definito nella perizia, moltiplicato per la  volumetria
oggetto di acquisizione (24.640 mc), definisce  un  importo  di  euro
2.140.476,80  che  aumentato  del  10%  determina  un  valore  finale
dell'area di  euro  2.354.524,48  (oltre  I.V.A.  22%),  fatte  salve
eventuali variazioni dovute alla piu' esatta definizione in  sede  di
frazionamento». «All'importo suddetto deve aggiungersi l'IVA di legge
al 22% per un importo complessivo di euro 2.872.519,87»; 
    il sub Commissario designato,  con  propria  relazione  acquisita
agli atti della Struttura prot. n. CGRTS-0067136-A  del  30  dicembre
2021, allegata alla presente ordinanza (allegato  n.  2),  in  merito
all'applicazione incrementale del 10% avanzata dal  comune,  alea  di
stima  prevista  dall'Agenzia  delle   entrate,   ha   ritenuto   che
«l'amministrazione  comunale  ha  espresso  condivisibili  e  logiche
motivazioni circostanziate  sui  fattori  dell'incremento  del  10%»,
concludendo  che  «l'importo  imponibile   dell'area   e'   di   euro
2.354.524,48 (oltre I.V.A. 22%) che una volta ivato si  sostanzia  in
euro 2.872.519,87»; 
    con nota prot. n. CGRTS-0001345-P del 20 gennaio 2022 inviata  al
Comune di Tolentino, il Commissario straordinario, con riguardo  alla
decisione  del  Comune  di  delocalizzare  le  nuove   scuole   dalle
originarie sedi, motivata nella delibera di consiglio comunale n.  39
del  2021  principalmente  con  l'impossibilita'  di  raggiungere  un
adeguamento sismico degli edifici originari  in  quanto  trattasi  di
edifici vincolati ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 42
del 2004, ha evidenziato come di recente il Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, a cui e' stato  rivolto  un  quesito  in  merito  ai
livelli di sicurezza  sismica  per  gli  interventi  di  riparazione,
ripristino e ricostruzione degli edifici scolastici  sottoposti  alle
norme di tutela di cui al decreto legislativo n.  42  del  2004,  con
parere deliberato nell'adunanza del  22  dicembre  2021  -  prot.  n.
108/2021, si e' cosi' espresso: «pertanto,  che,  con  riguardo  agli
edifici scolastici esistenti danneggiati  dal  sisma,  sia  possibile
assicurare l'obiettivo dell'adeguamento sismico, imposto, come detto,
dalla norma speciale contenuta nel citato art. 7,  comma  1,  lettera
b), del decreto-legge n. 189 del 2016, ma conseguendo, come  previsto
dalle norme tecniche, un valore di ÇE, rapporto tra l'azione  sismica
massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica  massima  che
si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione, non inferiore
a 0,80, vale a dire un adeguamento sismico  all'80%.».  Quanto  sopra
limitatamente ai casi per i quali le valutazioni sugli interventi  da
realizzare conducano a opere classificabili come interventi  di  tipo
c), di cui all'8.4.3 delle NTC 2018, cosi' come  precisato  al  punto
C.8.4.3 della circolare n. 7  del  21  gennaio  2019».  Ha  concluso,
dunque, invitando il Comune di  Tolentino,  alla  luce  del  predetto
parere, e tenuto conto che l'art. 14, comma 3.1,  con  riguardo  agli
edifici scolastici prevede che «detti edifici, se ubicati nei  centri
storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che
per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile», ad
aggiornare le risultanze istruttorie a suo  tempo  condotte  e  poste
alla  base  della  decisione  di  delocalizzazione,  alla  luce   del
suindicato parere; 
    il Comune di Tolentino, con nota acquisita agli atti al prot.  n.
CGRTS-0003324 del 9  febbraio  2022,  corredata  delle  accettazioni,
rilasciate  dai  rispettivi  proprietari,  dei  corrispettivi   delle
cessioni delle aree su cui realizzare la nuova scuola Don  Bosco,  ha
evidenziato, con riguardo alla  scuola  Bezzi,  come  l'edificio  che
ospitava la scuola materna «Maestre  Pie  Venerine»,  che  il  comune
intende acquistare per ospitare  la  nuova  scuola  Bezzi,  e'  stato
compromesso dagli eventi simici, che ne hanno  minato  la  stabilita'
strutturale  per  cui  si   rende   necessaria   la   demolizione   e
ricostruzione, in linea  con  le  indicazioni  della  Soprintendenza;
nella nuova struttura da edificare e' intenzione del comune  ospitare
la scuola Bezzi  e  due  classi  della  scuola  primaria  Don  Bosco.
Inoltre, il comune evidenzia come nei periodi  prossimi  alle  scosse
telluriche, e'  emerso  che  la  posizione  della  scuola  Bezzi  non
garantisce una corretta  via  di  fuga  per  i  fruitori,  in  quanto
incastonata in un complesso residenziale tipico del  centro  storico.
Rammenta a tal riguardo il comune come a seguito degli eventi sismici
le vie limitrofe alla scuola erano state tutte chiuse per pericolo di
crollo degli edifici o di porzioni di essi, nonche'  scivolamenti  di
coppi o materiali sciolti provenienti dai cornicioni.  La  scelta  di
delocalizzare la scuola, precisa ancora il comune, e' dovuta  quindi,
non solo al raggiungimento di  un  adeguamento  sismico  certo  nella
struttura nuova, ma anche di una  sicurezza  globale  in  termini  di
collegamento veicolare e pedonale, nonche' di eventuali via  di  fuga
in  caso  di  emergenza.   Conclude   infine   affermando   che   «La
delocalizzazione  rappresenta  quindi   un'alternativa   adeguata   a
soddisfare tutti gli standard di sicurezza dettati dalla normativa  e
di adeguata fruibilita' ed efficienza dell'attivita' scolastica». Con
riguardo alla scuola Don Bosco, il comune ribadisce  la  volonta'  di
realizzare, previa delocalizzazione, un nuovo edificio scolastico che
presenti  un  grado  di   sicurezza   pari   a   1,   restaurando   e
rifunzionalizzando l'edificio danneggiato ubicato in centro  storico,
creando  all'interno  attivita',  servizi  turistici  e  sociali,   a
servizio della comunita', favorendo  in  tal  modo  lo  sviluppo  del
turismo e una rivitalizzazione dell'intero  centro  storico.  Precisa
inoltre, sempre che con  riguardo  alla  scuola  Don  Bosco,  che  «A
seguito  di  un'ulteriore  valutazione  finalizzata  al  contenimento
dell'impegno economico l'amministrazione  comunale  ha  stabilito  di
procedere all'acquisizione di  una  minore  volumetria  e  di  minori
corrispondenti aree»,  fermo  restando  le  valutazioni  dell'Agenzia
delle  entrate  riportate  nel  relativo  parere  di  congruita'.  La
volumetria che il comune intende acquistare,  dunque,  si  riduce  da
24.640 mc a 23.211 mc. Per entrambi gli edifici scolastici, il comune
effettua un  raffronto  costi/benefici,  concludendo  che  «Il  costo
dell'adeguamento sismico, qualora  fosse  possibile  ai  sensi  anche
della nota inviata, sugli stabili  esistenti  sarebbe  pari  ad  euro
11.319.274,55 per la Scuola Don Bosco, euro 4.102.000,00 (arrotondato
per difetto) per la Scuola Bezzi;  a  tali  cifre  e'  da  aggiungere
l'intervento previsto nell'ordinanza 33 per la ristrutturazione delle
«Maestre Pie Venerini» (importo stanziato  euro  3.290.000,00  giusta
nota della Regione Marche prot. n. 588533 del 20 giugno 2017), che  a
questo punto diventerebbe necessario, in quanto l'edificio e' in  una
condizione di  pericolo  e  pertanto  deve  obbligatoriamente  essere
ristrutturato. Il costo totale si attesterebbe quindi su  un  importo
pari a euro 18.711.274,55», a  fronte  di  una  spesa,  evidenzia  il
comune, pari a euro 10.437.296,90  nell'ipotesi  di  delocalizzazione
(euro 7.800.000,00 piu'  acquisto  dell'area  per  euro  2.637.296,90
oneri di legge compresi e tenuto conto  della  minore  volumetria  da
acquisire; importo area al netto degli oneri euro  2.217.811,00)  per
la nuova scuola Don Bosco, ed euro  4.199.000,00  (euro  3.000.000,00
piu'  acquisto  fabbricato  per  euro  1.199.000,00  oneri  di  legge
compresi; importo fabbricato al netto degli oneri euro  1.100.000,00)
per la nuova scuola Bezzi, sottratto l'importo per la scuola  «Mestre
Pie Venerini» (euro 3.290.000,00) non essendo necessario  eseguire  i
relativi interventi di ristrutturazione; 
    il sub Commissario designato, con  propria  nota  acquisita  agli
atti della struttura prot. n. CGRTS-0003499 del 9 febbraio  2022,  ha
ritenuto condivisibile quanto evidenziato dal Comune di Tolentino con
riguardo alle motivazioni esposte  a  sostegno  della  necessita'  di
delocalizzare le due scuole; 
    con nota a firma del Vescovo, acquisita  agli  atti  in  data  15
febbraio   2022   prot.   n.   CGRTS-   0001465,   la   Diocesi    di
Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia ha confermato  la  volonta'
di cedere al Comune di Tolentino l'edificio di proprieta'  denominato
«Ex Scuola Maestre Pie Venerini», per l'importo  cosi'  come  stimato
dall'Agenzia delle entrate,  precisando  altresi'  di  rinunciare  ai
benefici attualmente previsti dall'ordinanza n. 61 del 2018  per  gli
immobili privati destinati a funzioni pubbliche, in ragione del fatto
che  il  predetto  immobile  e'  stato  espunto   dall'elenco   della
ricostruzione pubblica in virtu' dell'ordinanza n. 56  del  2018,  il
cui allegato 2 ha sostituito l'elenco allegato  all'ordinanza  n.  33
del 2017; 
  Considerato che,  sulla  base  della  citata  istruttoria,  occorre
adottare misure straordinarie e di  semplificazione  delle  procedure
per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza; 
  Ritenuto di approvare gli interventi di  recupero  delle  strutture
del  Comune  di  Tolentino  come  da  allegato  n.  1  alla  presente
ordinanza,  per  gli  importi  di  carattere  previsionale   di   cui
all'ordinanza n. 109 del 2020, integrati dagli  importi  previsionali
di cui alla presente ordinanza per ulteriori euro 4.568.979,69; 
  Ritenuto   di   individuare,   per   l'intervento   integrato    di
ricostruzione delle strutture di cui all'allegato n. 1,  ai  sensi  e
per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario
l'ing.  Gianluca  Loffredo  in  ragione  della  sua   competenza   ed
esperienza professionale; 
  Considerato che il Comune di Tolentino ha attestato di disporre  di
un'idonea struttura organizzativa per la gestione degli appalti,  con
adeguato organico tecnico, tale da  consentire  la  gestione  diretta
dell'intervento in oggetto; 
  Ritenuto, pertanto, che sia  possibile  riconoscere  al  Comune  di
Tolentino la gestione diretta dell'intervento in qualita' di soggetto
attuatore; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate  specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico,  giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse   alla
realizzazione  degli  interventi  con  oneri  a  carico  dei   quadri
economici degli interventi da realizzare; 
  Considerato che, ai fini dell'accelerazione  degli  interventi,  il
soggetto    attuatore    potra'    eventualmente    procedere    alla
esternalizzazione  di  tutte  o  parte   delle   attivita'   tecniche
necessarie alla realizzazione degli interventi, tra  cui  l'attivita'
di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  del
18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art.  101,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  e  che  tale
attivita', essendo propedeutica alla  realizzazione  dell'intervento,
debba essere effettuata con la massima tempestivita'; 
  Ritenuto di fare salva la possibilita' del Comune di  Tolentino  di
comunicare  l'adesione  all'Accordo  quadro  previsto   dall'art.   6
dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021,  come  modificata
con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022; 
  Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai
soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge  n.  189  del
2016,  ove  i  progetti  siano  in  possesso  dei  requisiti  per  il
riconoscimento  degli  incentivi  del  decreto  interministeriale  16
febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a.,  di
proporre al vice Commissario di ricalcolare la  somma  assegnata,  il
quale provvede  alla  rideterminazione  affinche'  il  concorso  alla
copertura finanziaria  conseguente  agli  incentivi  provenienti  dal
conto  termico  non  superi  il  totale   complessivo   delle   spese
ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata  nelle  more
del perfezionamento della richiesta del conto termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  Protocollo  d'intesa  tra  il
Commissario alla ricostruzione e il Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.a. (GSE) per la  promozione  di  interventi  di  riqualificazione
energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli  eventi
sismici a far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria),  nell'ambito  dei  lavori  di  ripristino,   riparazione   e
ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non osta ai principi del legislatore  eurounitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto  di  prevedere,  quale  modalita'  accelerata  di
realizzazione  dell'intervento  da  parte  del  soggetto   attuatore,
l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i  servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di operatori da consultare e  che  sono  necessarie  la
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza  della  ricostruzione,  riparazione  e  ripristino  degli
edifici oggetto della presente ordinanza; 
  Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere
di urgenza  e  pertanto  ricorrono  i  presupposti  per  attivare  le
procedure negoziate, senza bando, di  cui  all'art.  63  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, derogando all'art. 36, comma  2,  lettera
d), del decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  con  almeno  cinque
operatori economici, ove esistenti, individuati in base  ad  indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del
principio di rotazione; 
  Considerato che l'art. 2, comma 4,  del  decreto-legge  n.  76  del
2020, nel  riconoscere  particolare  rilevanza,  tra  gli  altri,  al
settore dell'edilizia scolastica prevede che «le stazioni appaltanti,
per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi  e
forniture nonche' dei servizi di ingegneria e  architettura,  inclusa
l'attivita'  di  progettazione,  e  per  l'esecuzione  dei   relativi
contratti,  operano  in  deroga  ad  ogni  disposizione   di   legge»
rafforzando pertanto in tali casi la possibilita'  di  derogare  alle
procedure ordinarie; 
  Ritenuto, necessario, ai fini dell'accelerazione e  semplificazione
delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4, e 148, comma  6,
del  decreto  legislativo  n.  50   del   2016   relativamente   alla
possibilita' di adottare il criterio  di  aggiudicazione  del  prezzo
piu' basso anche sopra le soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016  e  alla  possibilita'  di  esercitare  la
facolta' di esclusione automatica per importi inferiori  alle  soglie
di cui all'art. 35 del decreto legislativo n.  50  del  2016  e,  per
appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando  il
numero delle offerte  ammesse  non  sia  inferiore  a  cinque,  ferma
restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97,  comma
2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto di derogare all'art. 59,  comma  1,  quarto  periodo,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i  costi  e  i
tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre  a  base  di
gara il progetto definitivo; 
  Considerato necessario, al fine del piu' corretto coordinamento tra
gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque  nei
limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n.  50
del 2016, prevedere la possibilita' di partizione  degli  affidamenti
qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili,
ivi inclusi  i  casi  di  particolare  specializzazione  tecnica  che
richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o  le
ipotesi di recupero  modulare  di  un  unico  edificio  per  renderlo
parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi; 
  Ritenuto di  riconoscere,  per  gli  affidamenti  di  contratti  di
importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, la facolta'  del  soggetto  attuatore  di
procedere alla stipula dei  contratti  anche  in  deroga  al  termine
dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50  del
2016; 
  Ritenuto, in deroga all'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  n.  32
del 2019, che il soggetto attuatore possa  decidere  che  le  offerte
saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti
applicando la procedura di cui all'art. 133,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 anche per le  procedure  negoziate,  senza
bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e
oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale  facolta'  puo'
essere esercitata se specificamente prevista negli inviti; 
  Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere  agli  strumenti
di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da
quelli di cui al decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 560 del 2017; 
  Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita'  produttiva  in
fase di espletamento dei lavori,  che  il  soggetto  attuatore  possa
inserire nei capitolati il doppio  turno  di  lavorazione,  anche  in
deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva  nazionale
(CCNL), al fine di assicurare  la  continuita'  dei  cantieri,  fermi
restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a  condizione  che  il
ricorso al doppio turno  di  lavorazione  sia  inserito  nell'offerta
economica; 
  Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli  interventi,  la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine
di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; 
  Ritenuto, al fine di accelerare l'ultimazione dei  lavori  rispetto
al  termine  contrattualmente  previsto,  che  il   contratto   possa
prevedere che all'esecutore sia applicata  in  caso  di  ritardo  una
penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-bis, comma 4,
del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un  premio  per
ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli  stessi  criteri
stabiliti nel capitolato speciale o  nel  contratto  per  il  calcolo
della penale, mediante utilizzo delle somme per  imprevisti  indicate
nel  quadro  economico  dell'intervento,  sempre   che   l'esecuzione
dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte; 
  Ritenuto necessario individuare modalita' accelerate e semplificate
di acquisizione dell'approvazione degli interventi che  costituiscono
variante agli strumenti urbanistici vigenti; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  conferenza
dei servizi speciale di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorre specificarne la disciplina; 
  Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per
ogni singolo contratto facente parte  dell'intervento  unitario  allo
scopo  di  pervenire  alla  rapida  risoluzione  delle   controversie
finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e  alle
interazioni tra gli interventi e, pertanto,  di  derogare  ai  limiti
temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato  decreto-legge
n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli  interventi
di adeguamento, miglioramento sismico e ricostruzione delle scuole  e
della sede comunale di Tolentino; 
  Accertata con la Direzione generale della  struttura  commissariale
la  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  nella   contabilita'
speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189
del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 1° luglio 2021
e del 9 febbraio 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria
e acquisiti gli atti e le valutazioni sopra richiamati relativi  alla
stima delle aree da acquisire; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione degli interventi di particolare criticita' ed urgenza 
 
  1.  Ai  sensi  delle  norme  e  delle  disposizioni  richiamate  in
premessa, e' individuato e approvato come urgente  e  di  particolare
criticita', il complesso  degli  interventi  di  ricostruzione  degli
edifici comunali danneggiati dagli eventi sismici,  meglio  descritti
nell'allegato  n.  1  alla  presente  ordinanza,  con   il   relativo
cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di
seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale: 
    a) realizzazione di un nuovo plesso scolastico, come da decisione
di delocalizzazione assunta dal consiglio comunale con delibera n. 39
del 24 giugno 2021 in cui collocare la  scuola  Don  Bosco,  sita  in
origine in piazza Don G. Bosco n. 11, CUP:  F21B19000660001,  importo
iscritto  in  ordinanza  n.  109  del  2020  per  euro  7.500.000,00,
modificato in aumento da C.I.R. validata da  U.S.R.  Marche  in  euro
7.800.000,00; 
    b) finanziamento dell'acquisizione dell'area su cui realizzare il
plesso scolastico di cui alla lettera  a),  individuata  in  Contrada
Pace dal Consiglio comunale con delibera n. 39 del  24  giugno  2021,
per un importo pari a euro 2.217.811,00 oltre oneri fiscali di legge,
se dovuti in ragione dell'assoggettabilita' o meno  ad  I.V.A.  delle
compravendite; 
    c) realizzazione di un nuovo plesso scolastico, come da decisione
di delocalizzazione assunta dal Consiglio comunale con delibera n. 39
del 24 giugno 2021 in cui collocare la scuola Bezzi, sita in  origine
in Via G. Bezzi, CUP: F21B19000650001, importo iscritto in  ordinanza
n. 109 del 2020 per  euro  2.048.831,31,  modificato  in  aumento  da
C.I.R. validata da U.S.R. Marche in euro 3.000.000,00; 
    d) finanziamento dell'acquisizione dell'area su cui realizzare il
plesso scolastico di cui alla lettera c), individuata in Via  Filippo
Corridoni n. 10,  ove  insiste  un  edificio  danneggiato  dal  sisma
(edificio ex «Maestre Pie Venerini») attualmente di proprieta'  della
Curia vescovile, individuata dal consiglio comunale con  delibera  n.
39 del 24 giugno 2021, nella misura di euro 1.100.000,00, oltre oneri
di legge, se dovuti; 
    e)  restauro  e  ripristino  della  funzionalita'   del   palazzo
comunale, CUP: F25D18000140001, importo iscritto in ordinanza n.  109
del 2020 per euro 7.493.529,00, e modificato in diminuzione da C.I.R.
validata da U.S.R. Marche in euro 6.200.000,00. 
  2. Gli interventi di  cui  al  comma  1  risultano  di  particolare
criticita' ed urgenza ai sensi e per gli  effetti  dell'ordinanza  n.
110 del 21 novembre 2020 per  i  seguenti  motivi,  come  evidenziati
dalla   relazione   del   sub   Commissario   redatta    a    seguito
dell'istruttoria congiunta con il Comune di Tolentino: 
    a) gli edifici scolastici danneggiati dal sisma sono  qualificati
come beni culturali ai sensi degli  articoli  10  e  12  del  decreto
legislativo n. 42 del 2004 e l'amministrazione ha  ritenuto  che  non
sono adeguabili sismicamente, con costi sostenibili, in classe  d'uso
IV  ai  sensi  della  disciplina  delle  «Norme   tecniche   per   le
costruzioni» (N.T.C. 2018)  approvate  con  decreto  ministeriale  17
gennaio 2018; 
    b) gli eventi sismici del 2016 hanno  danneggiato  altresi'  gran
parte dell'edificato residenziale limitrofo agli edifici  scolastici,
la cui ricostruzione richiede in gran parte interventi di demolizione
e ricostruzione per cui l'amministrazione prevede  tempi  non  brevi,
nonche' una  limitazione  dell'accesso  sia  pedonale  che  veicolare
all'edificio scolastico dovuta alle installazioni di gru e  mezzi  di
sollevamento dei vari cantieri. Tale situazione determina problemi di
sicurezza in termini di collegamento veicolare e pedonale, nonche' la
necessita'  di  realizzare  eventuali  via  di  fuga  per   eventuali
emergenze; 
    c) le attivita' didattiche si svolgono attualmente  in  strutture
ricavate all'interno di immobili in parte inagibili,  temporaneamente
messi in sicurezza, ma i  cui  spazi  sono  nell'insieme  inidonei  a
consentire il pieno espletamento delle attivita'; 
    d)  l'amministrazione  comunale   ritiene   pertanto   necessario
ricostruire in siti diversi da quelli di origine  le  scuole  Don  G.
Bosco e Bezzi con la massima celerita', al fine di  realizzare  nuovi
edifici rispondenti agli standard  di  sicurezza  sismica  in  classe
d'uso IV ai sensi della  disciplina  delle  «Norme  tecniche  per  le
costruzioni» (N.T.C. 2018)  approvate  con  decreto  ministeriale  17
gennaio 2018, assicurando sia un maggior risparmio energetico, sia la
funzionalita' didattica, ricreativa e socializzante come  da  decreto
c.d. «della buona scuola», mediante una migliore distribuzione  degli
spazi per la didattica, in  particolare  nell'attuale  situazione  di
emergenza epidemiologica da Covid-19. 
  3. Il finanziamento dei costi per l'acquisto delle aree avviene  ai
sensi dell'ordinanza commissariale n. 117 del 2021, articolo 5, nella
misura ritenuta congrua a seguito dell'acquisizione delle valutazioni
dell'Agenzia delle entrate e di quella illustrata nella relazione del
sub Commissario. 
  4. Il finanziamento dell'acquisto  dell'immobile  e  il  successivo
intervento di cui al comma  1,  lettera  c),  sono  subordinati  alla
declaratoria negativa dell'interesse culturale relativo  all'immobile
nel suo complesso, ad eccezione  eventualmente  della  sola  facciata
ovvero  della  porzione  dell'edificio  piu'  antica,  da  parte  del
Ministero della cultura. 
  5. Al fine di assicurare  la  pronta  attuazione  degli  interventi
necessari,  in  base  all'istruttoria  compiuta  congiuntamente   dai
rappresentanti del comune ed il sub Commissario, nell'allegato  n.  1
alla presente ordinanza sono  indicate  le  singole  opere  e  lavori
previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia  di  intervento  e  gli
oneri   complessivi,   comprensivi   anche   di   quelli    afferenti
all'attivita'  di  progettazione,  alle  prestazioni   specialistiche
derivanti dall'effettuazione  dell'intervento  e  delle  altre  spese
tecniche.