Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»); 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: 
    "4-quinquies. Lo stato di emergenza di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata  nel  S.O.  n.  62
della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il
termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  e'  stato  prorogato  al  31
dicembre 2020; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in  legge
13 ottobre 2020, n. 126, art. 57, comma 2,  con  il  quale  e'  stata
disposta l'ulteriore proroga del termine della gestione straordinaria
di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, al 31 dicembre 2021; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», art. 1, commi 449 e 450,  con
cui e' stata disposta l'ulteriore proroga del termine della  gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, al 31 dicembre 2022; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma, il Commissario straordinario puo'  nominare  fino  a  due  sub
Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   Struttura   centrale    del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17
settembre 2020; 
  Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure  urgenti  per
la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale",   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata  prima  con  ordinanza  n.  114  del  9  aprile   2021   e
successivamente con ordinanza n. 123 del 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«Tramite le ordinanze in deroga di cui al  comma  2,  il  Commissario
straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e  privati,
urgenti e di particolare criticita', con il relativo  cronoprogramma;
b)  individua  il  soggetto  attuatore  idoneo   alla   realizzazione
dell'intervento;   c)   determina   le   modalita'   accelerate    di
realizzazione dell'intervento da parte del  soggetto  attuatore,  nel
rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;  d)  individua  il
sub-commissario competente, ai sensi  del  successivo  art.  4  della
presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
Presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i Presidenti di regione e su proposta dei Sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«al fine di accelerare la ricostruzione  dei  centri  storici  e  dei
nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti  dagli  eventi  sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di  cui  all'art.  1,  sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza  22  agosto  2020,  n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con  la  medesima  ordinanza  di  cui  all'art.  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 109 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    l'ordinanza n. 112 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  e  con
Fintecna S.p.a per l'individuazione del  personale  da  adibire  alle
attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo
amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle
popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Vista l'ordinanza n. 114 del 9  aprile  2021,  in  particolare  gli
articoli 2 e 3; 
  Vista le note prot. n. 13274 del 5-6 maggio 2021 e prot.  n.  27358
del 10-11 agosto 2021 a firma del  sindaco  del  Comune  di  Matelica
(MC), con le quali e' stata  richiesta  l'immediata  attivazione  dei
poteri speciali con riguardo agli interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
uffici del Comune di Matelica e dalla struttura del sub  Commissario,
come risultanti dalla relazione del sub  Commissario  Allegato  n.  1
alla presente ordinanza; 
  Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: 
    a)  gli  eventi  sismici  del  2016  hanno  provocato  gravissimi
danneggiamenti al centro storico di Matelica, in larga parte tutelato
dal codice dei BB.CC. n. 42 del 2004 e dotato di un  elevato  valore,
oltre che culturale, anche sociale e simbolico. In particolare,  allo
stato, risultano le seguenti situazioni critiche: 
      risulta del tutto inagibile Palazzo Finaguerra, sede museale di
esposizione dei  reperti  archeologici  di  epoca  picena,  romana  e
medievale che in passato ospitava anche alcuni  laboratori  didattici
destinati alle scuole, nonche' uno dei depositi della  Soprintendenza
archeologica delle Marche destinato al  primo  restauro  dei  reperti
rinvenuti nel territorio; 
      risulta del tutto inagibile l'Ex Convento dei  Filippini,  sede
tra l'altro del Museo paleontologico; 
      risulta gravemente danneggiato  il  Palazzo  comunale,  che  al
momento non puo' ospitare al momento funzioni di  rappresentanza  ne'
quelle  istituzionali  presenti  prima  del  sisma  (polizia  locale,
ufficio anagrafe, protezione civile,  biblioteca  storica,  archivio,
sala del consiglio comunale, sala del sindaco e degli assessori, sala
del segretario, sedi di alcune societa' sportive locali); 
    b) i  gravi  ritardi  negli  interventi  stanno  determinando  un
crescente progressivo ammaloramento delle richiamate  strutture,  ivi
comprese quelle storiche, nonche'  delle  opere  provvisionali  e  di
consolidamento, con il  conseguente  rischio  sia  di  compromissione
della stabilita' delle singole strutture, sia  di  un  deterioramento
del loro stato di conservazione, con  la  crescente  possibilita'  di
danni irrimediabili a persone e cose; 
    c) l'inagibilita' di tali strutture ostacola  la  viabilita'  nel
centro  storico,  gia'  intrinsecamente  complessa  per  le   ridotte
dimensioni degli spazi urbani, per la  presenza  di  puntellamenti  e
opere provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici
prospicienti vie pubbliche, nonche' per la  presenza  di  ponteggi  e
aree di cantiere relativi ad interventi privati e pubblici in fase di
esecuzione, cui si aggiungeranno a breve ulteriori numerosi  cantieri
privati e pubblici che sono in fase avanzata di progettazione; 
    d) l'inagibilita' delle menzionate strutture contribuisce inoltre
ad aggravare lo spopolamento del centro e provoca  la  riduzione  del
flusso turistico, incrementando la crisi delle attivita'  economiche,
gia' acutizzata dalla pandemia; 
    e) gli edifici lesionati  dal  sisma  e  oggetto  della  presente
ordinanza posseggono  quasi  tutti  un  riconosciuto  valore  storico
culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del vigente codice dei beni
culturali e del paesaggio, e pertanto risultano tutelati ai sensi del
successivo art. 12, comma 1, con la conseguenza che il loro recupero,
oltreche'  a  ripristinare  condizioni  di  agibilita'  e  sicurezza,
costituisce  un'azione  di   salvaguardia   dei   valori   culturali,
architettonici e artistici da essi posseduti; 
    f) tale situazione rende gli interventi  oggetto  della  presente
ordinanza urgenti e non piu' procrastinabili,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'ordinanza n. 110  del  21  novembre  2020,  al  fine  di
recuperare un importante patrimonio architettonico, rendendolo sicuro
e pienamente fruibile sia sotto l'aspetto sismico, sia  in  relazione
all'attuale  situazione  di  emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,
restituendolo alle sue  ordinarie  funzioni,  cosi'  da  favorire  la
rivitalizzazione  della  citta'  e,  in  particolare   le   attivita'
culturali, commerciali e di servizi del centro storico; 
    g) la ricostruzione degli edifici del centro storico  del  Comune
di Matelica riveste altresi' carattere di criticita' ai sensi  e  per
gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per  l'impatto
che l'inagibilita' di  siffatte  strutture  esercita  sulla  qualita'
della vita dei cittadini, limitando la viabilita'  e  ostacolando  le
attivita'   imprenditoriali   ed   economiche,   nonche'    per    le
interconnessioni e interazioni funzionali tra la ricostruzione  delle
strutture di cui alla presente ordinanza e i  cantieri  aperti  o  di
prossima apertura; 
    h) la riparazione  dei  danni  della  sede  comunale  risulta  di
estrema urgenza per ricollocarvi gli uffici di rappresentanza, mentre
per le funzioni strategiche, stante l'impossibilita' dell'adeguamento
sismico dell'edificio dichiarata dal progettista incaricato, si rende
necessario  realizzare  un  nuovo  edificio,  sismicamente  adeguato,
idoneo  a  ospitare  il  COC  e  gli  uffici  comunali  essenziali  e
strategici; 
  Considerato  altresi'  che   l'amministrazione   comunale   intende
trasferire  le  funzioni  di  protezione  civile  comunale,  la  sala
operativa di emergenza, la sede gruppo  comunale  protezione  civile,
l'ufficio distaccato del  sindaco  e  della  segreteria,  nonche'  le
funzioni strategiche comunali, quali il settore servizi tecnici  e  i
servizi demografici, che devono rimanere funzionanti in caso crisi da
eventi calamitosi, in  un  edificio  di  nuova  costruzione  (C.O.C.)
conforme alle norme tecniche delle costruzioni 2018, da realizzare in
prossimita' del centro storico; 
  Considerato che, in relazione alla suddetta  criticita'  e  urgenza
degli interventi,  si  rende  necessario  un  programma  di  recupero
unitario e coordinato tra le strutture interessate procedendo: 
    1) al restauro di Palazzo  Finaguerra  e  ripristino  della  sede
museale dei reperti archeologici di epoca picena, romana e medievale,
dei relativi laboratori didattici e del deposito della Soprintendenza
archeologica delle Marche; 
    2) al restauro dell'Ex Convento dei Filippini e ripristino  della
sede del Museo paleontologico; 
    3) al recupero del  Palazzo  comunale  e  ricollocazione  al  suo
interno di alcune attivita' di rappresentanza; 
    4)  alla  realizzazione  di  un  edificio  di  nuova  costruzione
(C.O.C.) conforme alle norme tecniche delle costruzioni 2018, in  cui
trasferire le funzioni strategiche sopra ricordate; 
  Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrono i presupposti
per  l'attivazione  dei  poteri   commissariali   speciali   di   cui
all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di  ricostruzione  e
realizzazione delle sopracitate strutture nel Comune di Matelica; 
  Ritenuto pertanto di poter approvare gli interventi sopra  indicati
in Comune di Matelica, come meglio dettagliati da Allegato n. 1  alla
presente ordinanza; 
  Considerato che gli interventi  oggetto  della  presente  ordinanza
trovano copertura finanziaria come segue: 
    1) intervento relativo a Palazzo Finaguerra (non  finanziato  con
precedenti ordinanze): in  base  a  una  stima  presuntiva  elaborata
dall'amministrazione comunale, per un  importo  complessivo  di  euro
2.000.000,00; 
    2)  intervento  relativo  all'Ex  Convento  dei  Filippini   (non
finanziato con precedenti ordinanze): in base a una stima  presuntiva
condivisa tra ufficio tecnico  comunale,  USR  e  struttura  del  sub
Commissario, per un importo complessivo di euro 800.000,00; 
    3) recupero del Palazzo comunale: intervento gia' finanziato  per
euro 2.150.000,00 nell'ordinanza commissariale n. 109 del 2020; 
    4) realizzazione del nuovo C.O.C.: intervento gia' finanziato per
euro 730.000,00 nell'ordinanza commissariale  n.  109  del  2020  con
riguardo  al  solo  insediamento  delle  funzioni  del  C.O.C.  e  di
protezione civile e non  degli  uffici  tecnici  ritenuti  strategici
dall'amministrazione comunale, cui  si  deve  aggiungere  l'ulteriore
somma di euro 770.000,00 per la realizzazione di un  edificio  idoneo
anche allo svolgimento delle ulteriori  funzioni  sopra  individuate,
per un importo complessivo di euro 1.500.000,00; 
  Considerato che si  rende  dunque  necessario  stanziare  l'importo
complessivo di euro 6.450.000,00, di cui euro 2.880.000,00  a  valere
sull'ordinanza commissariale n. 109 del  2020  e  il  restante  sulla
presente ordinanza, sulla base delle valutazioni di cui sopra; 
  Considerato che,  sulla  base  della  citata  istruttoria,  occorre
altresi'  adottare  misure  straordinarie,   di   semplificazione   e
coordinamento delle procedure per accelerare gli  interventi  di  cui
alla presente ordinanza; 
  Ritenuto   di   individuare,   per   l'intervento   integrato    di
ricostruzione delle strutture di cui all'Allegato n. 1,  ai  sensi  e
per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario
l'ing.  Gianluca  Loffredo  in  ragione  della  sua   competenza   ed
esperienza professionale; 
  Considerato che il Comune di Matelica ha attestato di  disporre  di
un settore servizi tecnici dotato di adeguato organico tecnico  e  di
un'idonea capacita' operativa, nonche'  della  necessaria  esperienza
per l'attuazione degli interventi di  cui  alla  presente  ordinanza,
avendo gestito interventi di importo anche superiore a quelli di  cui
alla presente ordinanza; 
  Ritenuto, pertanto, che sia  possibile  riconoscere  al  Comune  di
Matelica la gestione diretta degli interventi in oggetto in  qualita'
di soggetto attuatore; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate  specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico,  giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse   alla
realizzazione  degli  interventi  con  oneri  a  carico  dei   quadri
economici degli interventi da realizzare; 
  Considerato che, ai fini dell'accelerazione  degli  interventi,  il
soggetto    attuatore    potra'    eventualmente    procedere    alla
esternalizzazione  di  tutte  o  parte   delle   attivita'   tecniche
necessarie alla realizzazione degli interventi, tra  cui  l'attivita'
di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  del
18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 50  del  2016,  e  che  in
particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione
dell'intervento,   debba   essere   effettuata   con    la    massima
tempestivita'; 
  Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai
soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge  n.  189  del
2016,  ove  i  progetti  siano  in  possesso  dei  requisiti  per  il
riconoscimento  degli  incentivi  del  decreto  interministeriale  16
febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.,  di
proporre al vice Commissario di ricalcolare la  somma  assegnata,  il
quale provvede  alla  rideterminazione  affinche'  il  concorso  alla
copertura finanziaria  conseguente  agli  incentivi  provenienti  dal
conto  termico  non  superi  il  totale   complessivo   delle   spese
ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata  nelle  more
del perfezionamento della richiesta del conto termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  Protocollo  d'intesa  tra  il
Commissario alla ricostruzione e il Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.a. (GSE) per la  promozione  di  interventi  di  riqualificazione
energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli  eventi
sismici a far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria),  nell'ambito  dei  lavori  di  ripristino,   riparazione   e
ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non osta ai principi del legislatore  eurounitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto  di  prevedere,  quale  modalita'  accelerata  di
realizzazione  dell'intervento  da  parte  del  soggetto   attuatore,
l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i  servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di  operatori  da  consultare  e  che  sono  necessarie
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza della realizzazione,  ricostruzione,  riparazione  e  del
ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza; 
  Considerato che gli  interventi  di  cui  alla  presente  ordinanza
rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per
attivare le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all'art. 36,  comma  2,
lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque
operatori economici, ove esistenti, individuati in base  ad  indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del
principio di rotazione; 
  Ritenuto di derogare all'art. 59,  comma  1,  quarto  periodo,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i  costi  e  i
tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre  a  base  di
gara il progetto definitivo; 
  Considerato necessario, al fine del piu' efficace coordinamento tra
gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque  nei
limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n.  50
del 2016, prevedere la possibilita' di partizione  degli  affidamenti
qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili,
ivi inclusi  i  casi  di  particolare  specializzazione  tecnica  che
richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o  le
ipotesi di recupero  modulare  di  un  unico  edificio  per  renderlo
parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi; 
  Ritenuto di  riconoscere,  per  gli  affidamenti  di  contratti  di
importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, la facolta'  del  soggetto  attuatore  di
procedere alla stipula dei  contratti  anche  in  deroga  al  termine
dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50  del
2016; 
  Ritenuto, in deroga all'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  n.  32
del 2019, che il soggetto attuatore possa  decidere  che  le  offerte
siano esaminate prima della verifica dell'idoneita'  degli  offerenti
applicando la procedura di cui all'art. 133,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 anche per le  procedure  negoziate,  senza
bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e
oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale  facolta'  puo'
essere esercitata se specificamente prevista negli inviti; 
  Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere  agli  strumenti
di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da
quelli di cui al decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 560 del 2017; 
  Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita'  produttiva  in
fase di espletamento dei lavori,  che  il  soggetto  attuatore  possa
inserire nei capitolati il doppio  turno  di  lavorazione,  anche  in
deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva  nazionale
(CCNL), al fine di assicurare  la  continuita'  dei  cantieri,  fermi
restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a  condizione  che  il
ricorso al doppio turno  di  lavorazione  sia  inserito  nell'offerta
economica; 
  Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli  interventi,  la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine
di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  conferenza
dei servizi speciale di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorre specificarne la disciplina; 
  Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per
ogni singolo contratto facente parte  dell'intervento  unitario  allo
scopo  di  pervenire  alla  rapida  risoluzione  delle   controversie
finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e  alle
interazioni tra gli interventi e, pertanto,  di  derogare  ai  limiti
temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato  decreto-legge
n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli  interventi
oggetto della presente ordinanza; 
  Accertata con la Direzione generale della  struttura  commissariale
la  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  nella   contabilita'
speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189
del 2016; 
  Vista   la    nota    della    Corte    dei    conti    prot.    n.
SCCLA-0023699-Uscita-04/05/2022,          protocollo           CGRTS-
0011237-A-04-05-2022,  con   cui   sono   stati   formulati   rilievi
all'ordinanza n. 34 del 14 aprile 2022; 
  Vista  la  nota  di  riscontro  ai  predetti  rilievi,   prot.   n.
CGRTS-0012122-P-13/05/2022; 
  Vista l'ulteriore nota prot. n. CGRTS-0012508-P-18/05/2022 con cui,
a seguito delle interlocuzioni medio tempore intervenute con la Corte
dei conti, e' stato  comunicato  l'impegno  a  ritirare  la  predetta
ordinanza  contestualmente  alla  riadozione  di   nuova   ordinanza,
adeguata ai rilievi formulati dalla Corte dei  conti,  mantenendo  lo
stesso numero progressivo di adozione in ordine cronologico; 
  Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 maggio 2022
con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in ordine al  ritiro
della predetta ordinanza n. 34 del 14 aprile 2022 ed alla contestuale
adozione della presente ordinanza; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                   Individuazione degli interventi 
                di particolare criticita' ed urgenza 
 
  1.  Ai  sensi  delle  norme  e  delle  disposizioni  richiamate  in
premessa, e' individuato e approvato come urgente  e  di  particolare
criticita' il complesso unitario degli  interventi  di  ricostruzione
degli edifici e delle strutture siti nel centro storico del Comune di
Matelica danneggiati dagli eventi sismici, nonche' di edificazione di
strutture  destinate  a  garantire  la  continuita'  delle   funzioni
amministrative essenziali  in  caso  di  eventuali  ulteriori  eventi
calamitosi. I suddetti interventi sono meglio descritti nell'Allegato
n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che  ne
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  e  sono  di  seguito
riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale: 
    1) restauro di Palazzo Finaguerra e ripristino della sede museale
dei reperti archeologici di epoca picena,  romana  e  medievale,  dei
relativi laboratori didattici e  del  deposito  della  Soprintendenza
archeologica delle Marche: intervento non finanziato  con  precedenti
ordinanze e quantificato, in base a una  stima  presuntiva  elaborata
dall'amministrazione comunale, in complessivi a euro 2.000.000,00; 
    2) restauro dell'Ex Convento dei  Filippini  e  ripristino  della
sede  del  Museo  paleontologico:  intervento  non   finanziato   con
precedenti ordinanze e quantificato, in base a una  stima  presuntiva
condivisa tra ufficio tecnico  comunale,  USR  e  struttura  del  sub
Commissario, in complessivi a euro 800.000,00; 
    3) recupero del Palazzo comunale  e  ricollocazione  in  sede  di
talune  attivita'  di  rappresentanza:  intervento   finanziato   con
ordinanza  commissariale  n.  109  del  2020  in   complessivi   euro
2.150.000,00; 
    4) realizzazione di un edificio  di  nuova  costruzione  (C.O.C.)
conforme  alle  norme  tecniche  delle  costruzioni  2018,   in   cui
trasferire le funzioni strategiche sopra ricordate:  intervento  gia'
finanziato per euro 730.000,00 nell'ordinanza  commissariale  n.  109
del 2020 con riguardo al solo insediamento delle funzioni del  C.O.C.
e di protezione civile e non agli uffici tecnici ritenuti  strategici
dall'amministrazione comunale. Alla predetta somma si deve aggiungere
l'ulteriore somma di euro  770.000,00  per  la  realizzazione  di  un
edificio idoneo anche allo svolgimento delle ulteriori funzioni sopra
individuate, per una somma complessiva pari a euro 1.500.000,00. 
  2. Gli interventi di  cui  al  comma  1  risultano  di  particolare
criticita' ed urgenza ai sensi e per gli  effetti  dell'ordinanza  n.
110 del 21 novembre 2020 per  i  seguenti  motivi,  come  evidenziati
dalla   relazione   del   sub   Commissario   redatta    a    seguito
dell'istruttoria congiunta con il Comune di Matelica: 
    a) gli eventi sismici del 2016 hanno  gravemente  danneggiato  il
centro storico di Matelica, in larga parte tutelato  dal  codice  dei
beni culturali e del paesaggio n. 42 del 2004 e caratterizzato da  un
elevato valore, oltre che culturale, anche sociale  e  simbolico.  In
particolare, allo stato, risultano le seguenti situazioni critiche: 
      risulta del tutto inagibile Palazzo Finaguerra, sede museale di
esposizione dei  reperti  archeologici  di  epoca  picena,  romana  e
medievale che in passato ospitava anche alcuni  laboratori  didattici
destinati alle scuole, nonche' uno dei depositi della  Soprintendenza
archeologica delle Marche destinato al  primo  restauro  dei  reperti
rinvenuti nel territorio; 
      risulta del tutto inagibile l'Ex Convento dei  Filippini,  sede
tra l'altro del Museo paleontologico; 
      risulta gravemente danneggiato  il  Palazzo  comunale,  che  al
momento non puo'  ospitare  funzioni  di  rappresentanza  ne'  quelle
istituzionali presenti  prima  del  sisma  (polizia  locale,  ufficio
anagrafe, protezione civile, biblioteca storica, archivio,  sala  del
consiglio comunale, sala del sindaco  e  degli  assessori,  sala  del
segretario, sedi di alcune societa' sportive locali); 
    b) i  gravi  ritardi  negli  interventi  stanno  determinando  un
crescente, progressivo ammaloramento delle richiamate strutture,  ivi
comprese quelle storiche, nonche'  delle  opere  provvisionali  e  di
consolidamento, con il  conseguente  rischio  sia  di  compromissione
della stabilita' delle singole strutture, sia  di  un  deterioramento
del loro stato di conservazione, con  la  crescente  possibilita'  di
danni irrimediabili a persone e cose; 
    c) l'inagibilita' di tali strutture ostacola  la  viabilita'  nel
centro  storico,  gia'  intrinsecamente  complessa  per  le   ridotte
dimensioni degli spazi urbani, per la  presenza  di  puntellamenti  e
opere provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici
prospicienti vie pubbliche, nonche' per la  presenza  di  ponteggi  e
aree di cantiere relativi ad interventi privati e pubblici in fase di
esecuzione, cui si aggiungeranno a breve ulteriori numerosi  cantieri
privati e pubblici che sono in fase avanzata di progettazione; 
    d) l'inagibilita' delle menzionate strutture contribuisce inoltre
ad aggravare lo spopolamento del centro e provoca  la  riduzione  del
flusso turistico, incrementando la crisi delle attivita'  economiche,
gia' acutizzata dalla pandemia; 
    e) gli edifici lesionati  dal  sisma  e  oggetto  della  presente
ordinanza posseggono  quasi  tutti  un  riconosciuto  valore  storico
culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del vigente codice dei beni
culturali e del paesaggio, e pertanto risultano tutelati ai sensi del
successivo art. 12, comma 1, con la conseguenza che il loro recupero,
oltreche'  a  ripristinare  condizioni  di  agibilita'  e  sicurezza,
costituisce  un'azione  di   salvaguardia   dei   valori   culturali,
architettonici e artistici da essi posseduti; 
    f) tale situazione rende gli interventi  oggetto  della  presente
ordinanza urgenti e non piu' procrastinabili,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'ordinanza n. 110  del  21  novembre  2020,  al  fine  di
recuperare un importante patrimonio architettonico, rendendolo sicuro
e pienamente fruibile sia sotto l'aspetto sismico, sia  in  relazione
all'attuale  situazione  di  emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,
restituendolo alle sue  ordinarie  funzioni,  cosi'  da  favorire  la
rivitalizzazione  della  citta'  e,  in  particolare   le   attivita'
culturali, commerciali e di servizi del centro storico; 
    g) la ricostruzione degli edifici del centro storico  del  Comune
di Matelica riveste altresi' carattere di criticita' ai sensi  e  per
gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per  l'impatto
che l'inagibilita' di  siffatte  strutture  esercita  sulla  qualita'
della vita dei cittadini, limitando la viabilita'  e  ostacolando  le
attivita'   imprenditoriali   ed   economiche,   nonche'    per    le
interconnessioni e interazioni funzionali tra la ricostruzione  delle
strutture di cui alla presente ordinanza e i  cantieri  aperti  o  di
prossima apertura; 
    h) l'amministrazione comunale ritiene necessario,  per  garantire
la continuita' delle funzioni amministrative essenziali  in  caso  di
eventuali  ulteriori  momenti  emergenziali   derivanti   da   eventi
calamitosi, il trasferimento  delle  funzioni  di  protezione  civile
comunale, della  sala  operativa  di  emergenza,  della  sede  gruppo
comunale protezione civile, dell'ufficio  distaccato  del  sindaco  e
della segreteria, nonche' delle funzioni strategiche comunali,  quali
il settore servizi tecnici e i servizi demografici, in un edificio di
nuova  costruzione  (C.O.C.)  conforme  alle  norme  tecniche   delle
costruzioni 2018, da realizzare in prossimita' del centro storico. 
  3. Al fine di assicurare  la  pronta  attuazione  degli  interventi
necessari,  in  base  all'istruttoria  compiuta  congiuntamente   dai
rappresentanti del comune ed il sub Commissario, nell'Allegato  n.  1
alla presente ordinanza sono  indicate  le  singole  opere  e  lavori
previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia  di  intervento  e  gli
oneri   complessivi,   comprensivi   anche   di   quelli    afferenti
all'attivita'  di  progettazione,  alle  prestazioni   specialistiche
derivanti dall'effettuazione  dell'intervento  e  delle  altre  spese
tecniche.