IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti  per  il   rafforzamento   della   capacita'   amministrativa
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)»; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali  e
industriali»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
per  contenere  gli  effetti   derivanti   dall'aumento   del   costo
dell'energia e dei carburanti, nonche' a sostegno dell'economia e  in
materia di politiche sociali; 
  Ritenuta,  inoltre,  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di
adottare misure per l'attuazione del Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza,  in  particolare  in  materia   di   ambiente,   energia,
istruzione, universita'  e  giustizia,  nonche'  per  l'accelerazione
degli investimenti; 
  Considerata, altresi', la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
adottare misure per contrastare gli  effetti  economici  della  grave
crisi  internazionale,  anche  in  ordine  allo   svolgimento   delle
attivita' produttive; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 settembre 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'economia e delle  finanze,  dello  sviluppo  economico,
della transizione ecologica, delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno,  della
giustizia, della cultura, dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca e delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore
  delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. 
 
  1. Alle imprese a forte consumo di  energia  elettrica  di  cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della
cui adozione e' stata data  comunicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,  i  cui  costi
per kWh della componente  energia  elettrica,  calcolati  sulla  base
della media del terzo trimestre 2022 ed  al  netto  delle  imposte  e
degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh
superiore al 30 per cento  relativo  al  medesimo  periodo  dell'anno
2019, anche tenuto conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di
durata  stipulati  dall'impresa,  e'   riconosciuto   un   contributo
straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri  sostenuti,
sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento  delle  spese
sostenute per la componente energetica acquistata  ed  effettivamente
utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta
e' riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica
prodotta dalle imprese  di  cui  al  primo  periodo  e  dalle  stesse
autoconsumata nei mesi di  ottobre  e  novembre  2022.  In  tal  caso
l'incremento del costo  per  kWh  di  energia  elettrica  prodotta  e
autoconsumata e' calcolato con riferimento alla variazione del prezzo
unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati  dall'impresa  per
la produzione della  medesima  energia  elettrica  e  il  credito  di
imposta  e'  determinato  con  riguardo   al   prezzo   convenzionale
dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e
novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. 
  2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale e' riconosciuto,  a
parziale compensazione dei maggiori oneri  sostenuti  per  l'acquisto
del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito
di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto
del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022,  per
usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di
riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo
trimestre   2022,   dei   prezzi   di   riferimento    del    Mercato
Infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   del   mercati
energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre
dell'anno 2019. Ai fini  del  presente  comma,  e'  impresa  a  forte
consumo di gas naturale quella che opera in uno dei  settori  di  cui
all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21
dicembre 2021, n. 541, della cui adozione e' stata data comunicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio
2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare  dell'anno  2022,  un
quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore  al  25
per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo  3,  comma
1, del medesimo  decreto,  al  netto  dei  consumi  di  gas  naturale
impiegato in usi termoelettrici. 
  3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a  forte
consumo di energia elettrica di cui al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.
300 del 27 dicembre 2017, e' riconosciuto, a  parziale  compensazione
dei maggiori oneri  effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  della
componente energia,  un  contributo  straordinario,  sotto  forma  di
credito di imposta, pari al 30 per cento della  spesa  sostenuta  per
l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei
mesi di ottobre e novembre  2022,  comprovato  mediante  le  relative
fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa,  calcolato  sulla
base della media riferita al terzo trimestre  2022,  al  netto  delle
imposte e degli eventuali sussidi, abbia  subito  un  incremento  del
costo per kWh superiore al 30 per  cento  del  corrispondente  prezzo
medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 
  4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di  gas  naturale
di cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  1°  marzo  2022  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  e'
riconosciuto,   a   parziale   compensazione   dei   maggiori   oneri
effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  del  gas   naturale,   un
contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari  al
40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del  medesimo  gas,
consumato nei mesi di ottobre e novembre  2022,  per  usi  energetici
diversi dagli usi termoelettrici, qualora il  prezzo  di  riferimento
del gas naturale, calcolato come media, riferita al  terzo  trimestre
2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)
pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito  un
incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo  medio
riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 
  5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma
di  credito  d'imposta,  di  cui  ai  commi  3  e  4,  ove  l'impresa
destinataria  del  contributo  si  rifornisca  nel  terzo   trimestre
dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre  e  novembre  2022,  di  energia
elettrica o  di  gas  naturale  dallo  stesso  venditore  da  cui  si
riforniva nel terzo trimestre dell'anno  2019,  il  venditore,  entro
sessanta giorni dalla scadenza del periodo per  il  quale  spetta  il
credito d'imposta, invia al proprio cliente, su  sua  richiesta,  una
comunicazione nella quale e' riportato il calcolo dell'incremento  di
costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta
spettante per i mesi di  ottobre  e  novembre  2022.  L'Autorita'  di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione
e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore. 
  6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4  sono  utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31  marzo  2023.
Non si applicano i limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. I crediti  d'imposta  non  concorrono  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non  rilevano  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti  d'imposta  sono
cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
  7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo
per intero, dalle imprese beneficiarie ad  altri  soggetti,  compresi
gli istituti di credito e gli altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis,  comma
4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del primo  periodo  sono
nulli.  In  caso  di  cessione  dei  crediti  d'imposta,  le  imprese
beneficiarie richiedono il visto di  conformita'  dei  dati  relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza  dei  presupposti  che
danno diritto ai crediti d'imposta di cui al  presente  articolo.  Il
visto di conformita' e' rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  dai  soggetti  indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e  b),  del  regolamento  recante
modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.  241  del  1997.  I
crediti d'imposta  sono  usufruiti  dal  cessionario  con  le  stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto  cedente
e comunque entro la medesima data del 31  marzo  2023.  Le  modalita'
attuative  delle  disposizioni  relative   alla   cessione   e   alla
tracciabilita'  dei  crediti  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo  3,
comma 3, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono  definite  con  provvedimento
del  direttore  dell'Agenzia   delle   entrate.   Si   applicano   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  122-bis,  nonche',   in   quanto
compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi  da  4  a  6,  del
decreto-legge n. 34 del 2020. 
  8. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito  di  cui  ai
commi da 1 a 4 e 11, a pena di decadenza dal diritto  alla  fruizione
del credito non ancora  fruito,  inviano  all'Agenzia  delle  Entrate
un'apposita   comunicazione   sull'importo   del   credito   maturato
nell'esercizio 2022. Il contenuto e  le  modalita'  di  presentazione
della comunicazione  sono  definiti  con  provvedimento  dell'Agenzia
delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in  vigore
del presente decreto. 
  9. Agli oneri di  cui  al  presente  articolo,  valutati  in  8.586
milioni di euro l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per l'anno  2023,
che aumentano in termini di indebitamento netto a  9.586  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
  10.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua   il
monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'  articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  11. All'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022,  n.  115,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, primo periodo, le parole «31 dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»; 
    b) al comma 7, terzo periodo, le parole «31 dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».