IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Vista la  decisione  di  esecuzione  (UE)  2022/382  del  Consiglio
dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta  l'esistenza  di  un
afflusso massiccio di sfollati  dall'Ucraina  ai  sensi  dell'art.  5
della direttiva 2001/55/CE e che ha come  effetto  l'introduzione  di
una protezione temporanea; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  15  aprile
2022, adottato ai sensi degli articoli  3  e  4  del  citato  decreto
legislativo n. 85/2003; 
  Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28,  ed  in  particolare
l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui  sono  state
integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente
previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n.  16,  ora
abrogato; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51  recante:  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44; 
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,  recante  «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali  e
industriali» e, in particolare, l'art. 26; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28  febbraio  2022
con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022,  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  all'esigenza  di  assicurare   soccorso   e
assistenza alla  popolazione  ucraina  sul  territorio  nazionale  in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto  come  integrata
dalle risorse finanziarie stanziate con delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 17 marzo 2022; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n.  876  del
13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n.
883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24  maggio  2022,  n.  898  del  23
giugno  2022,  numeri  902  e  903  del  13  luglio  2022,   recanti:
«Disposizioni  urgenti  di  protezione  civile  per  assicurare,  sul
territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e  l'assistenza  alla
popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto  nel  territorio
dell'Ucraina»; 
  Dato atto che il comma 2 dell'art. 44 del citato  decreto-legge  n.
50/2022 ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  a  disporre,  con  ordinanze
adottate ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 21  del
2022, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  51  del  2022,
l'estensione dell'applicazione delle misure di cui all'art. 31, comma
1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 21 del  2022,  come
integrate dal comma 1 del citato art. 44, e la rimodulazione  tra  le
stesse,  anche  oltre  le  unita'  ivi  indicate,  sulla  base  delle
effettive esigenze e delle risorse impiegate al raggiungimento  delle
predette unita', nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ai
sensi dell'art. 31, comma 4, del citato decreto-legge n. 21 del  2022
e del comma 1 del  richiamato  art.  44,  fermi  restando  i  termini
temporali di applicazione delle misure medesime; 
  Vista la relazione  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri  sullo  stato  di
attuazione delle misure di assistenza ed accoglienza introdotte dalle
citate lettere a) e b)  del  comma  1  dell'art.  31  del  richiamato
decreto-legge n. 21/2022 trasmessa  al  Presidente  della  Conferenza
delle regioni e delle Province autonome di Trento e  di  Bolzano  con
nota del 18 agosto 2022 e al Ministero dell'economia e delle  finanze
con nota del 30 agosto 2022; 
  Considerato che  alla  data  del  15  agosto  2022,  rispetto  alla
copertura finanziaria autorizzata  dal  richiamato  decreto-legge  n.
21/2022 relativamente alla misura  dell'accoglienza  diffusa  di  cui
all'art.  31,  comma  1,  lettera  a)  del  medesimo   decreto-legge,
risultano  non  utilizzati  euro  60.835.000,00,  corrispondenti   al
fabbisogno  originariamente  quantificato  per  tale   modalita'   di
assistenza per il periodo 21 marzo-31  luglio  2022,  atteso  che  le
relative convenzioni trovano attuazione a partire dal mese di  agosto
2022; 
  Dato  atto  che,  alla  data  del  15  agosto  2022,   sono   stati
autorizzati, complessivamente, 99.772 bonifici per  l'erogazione  del
contributo di sostentamento, riferiti a 61.485 individui, 29.416  dei
quali  hanno  percepito  integralmente  il  massimo  del   contributo
riconoscibile, e  in  relazione  ai  quali  risultano  erogati  anche
contributi integrativi per  un  totale  di  37.248  figli  minori  al
seguito; 
  Considerate le proiezioni sui  trend  di  ingresso  sul  territorio
italiano di soggetti aventi diritto alle citate misure di  assistenza
ed accoglienza, illustrate nella richiamata relazione  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri; 
  Ritenuto di dover procedere all'adozione  di  un'ordinanza  per  la
rimodulazione  delle  richiamate  misure,  in  attuazione  di  quanto
previsto dall'art. 44 del citato decreto-legge n. 50/2022, disponendo
l'incremento  del  numero  massimo  di  contributi  di  sostentamento
concedibili di ulteriori  40.000  unita',  disponendo,  a  tal  fine,
l'impiego di  36  milioni  di  euro  nell'ambito  delle  risorse  non
utilizzate per  la  gestione  dell'accoglienza  diffusa,  come  sopra
quantificate; 
  Dato atto  che  restano  fermi  sia  il  limite  massimo  delle tre
mensilita' concedibili (novanta giorni), sia il termine temporale del
30 settembre 2022 per la presentazione della richiesta del contributo
di sostentamento per  coloro  che  hanno  presentato  la  domanda  di
permesso di soggiorno per protezione temporanea; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Rimodulazione delle  misure  di  assistenza  ed  accoglienza  di  cui
  all'art. 31, comma 1, lettere a) e b) del  decreto-legge  21  marzo
  2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge  20  maggio
  2022, n. 51 
 
  1. Per le ragioni indicate in premessa, ai fini di quanto  previsto
dall'art. 44, comma 2, del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,  il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e' autorizzato a concedere ai beneficiari aventi diritto
il contributo di sostentamento di cui all'art. 31, comma  1,  lettera
b), del decreto-legge 21 marzo 2022, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51  e  all'art.  2  dell'OCDPC  n.
881/2022,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  richiamati  in
premessa, per un massimo di ulteriori 40.000 unita'. 
  2. All'onere massimo  quantificabile  per  l'attuazione  di  quanto
previsto dal comma 1, pari  ad  euro  36.000.000,00,  si  provvede  a
valere sulle somme autorizzate per l'attivazione del  contingente  di
15.000 posti di accoglienza diffusa di  cui  all'art.  31,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  20  maggio  2022,  n.  51  e  all'art.  1
dell'OCDPC n. 881/2022, e successive modifiche  e  integrazioni,  non
utilizzate per il periodo 21 marzo-31 luglio 2022. 
  3. Per la concessione del  contributo  di  sostentamento  a  favore
delle ulteriori 40.000 unita' di cui al comma 1, restano fermi  tutti
i requisiti e i limiti temporali stabiliti dalle vigenti disposizioni
in materia richiamate al predetto comma 1. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 settembre 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio