IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visti gli obiettivi di cui all'art. 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del consiglio; Visto il regolamento 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modificai regolamenti (UE) 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati agricoli (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione; Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, di devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il Codice dell'amministrazione digitale; Considerato l'impegno sottoscritto dall'Italia in ambito G20, riguardo alle informazioni concernenti le giacenze delle derrate alimentari strategiche da comunicare all'Organismo internazionale denominato «AMIS» (Agricultural Market Information System) per il rafforzamento della collaborazione tra i Paesi maggiori produttori, esportatori, importatori di derrate alimentari; Visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 2013 concernente la disciplina e la procedura applicativa per la comunicazione delle giacenze di cereali e soia detenuti dagli operatori della filiera, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2013, registro n. 10, foglio n. 245 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 27 gennaio 2014; Visto il decreto ministeriale del 15 aprile 2015 che modifica il decreto 17 ottobre 2013 inerente la disciplina e la procedura applicativa per la comunicazione delle giacenze di cereali e soia detenuti dagli operatori della filiera; Visto in particolare l'art. 7-bis del citato decreto del 15 aprile 2015 con il quale si dispone che gli allegati al decreto ministeriale 17 ottobre 2013 sono modificati, integrati o sostituiti o abrogati con decreto direttoriale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020; Visto il decreto ministeriale n. 9361300 del 4 dicembre 2020, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1185 recante modalita' di applicazione dei regolamenti UE n. 1307/2013 e UE n. 1308/2013 per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/791 che modifica il regolamento di esecuzione UE n. 2017/1185 recante norme per la notifica degli stock di cereali e semi oleosi da parte degli Stati membri e che prevede l'obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione europea le giacenze di cereali, semi oleosi e di sementi certificate; Ritenuto necessario adeguare la procedura informatica per le comunicazioni delle giacenze, relativamente alle informazioni da trasmettere, utilizzando unicamente il Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN); Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 27 luglio 2022; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione L'art. 1 del decreto ministeriale 17 ottobre 2013 e' sostituito dal seguente: 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di comunicazione delle giacenze dei prodotti di seguito elencati, detenuti in stoccaggio alla data del 31 maggio e del 31 dicembre di ogni anno, destinati alla commercializzazione, dagli operatori delle filiere cerealicole e dei semi oleosi. frumento duro codice NC 1001 19 00, escluso quello destinato alla semina; frumento tenero e frumento segalato codice NC 1001 99 00, esclusi le sementi per la semina; orzo codice NC 1003 diverso da quello destinato alla semina; granturco cod. NC 1005 90 00 diverso da quello destinato alla semina; riso codice NC 1006, escluso quello destinato alla semina; semi di soia anche frantumati codice NC 1201 90 00, esclusi i semi per la semina; girasole codice NC 1206 00, escluso quello destinato alla semina; ravizzone e/o colza codice NC 1205, escluso quello destinato alla semina; farina di semi di colza codice NC 23.06.41.00, 23.06.49.00; farina di semi di girasole codice NC 23.06.30.00; farina di semi di soia codice NC 23.04.00.00; olio di colza codice NC 1514; olio di girasole codice NC 1512; olio di soia codice NC 1507. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 17 ottobre 2013 e' abrogato.