IL MINISTRO PER LE DISABILITA' 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi», e, in particolare, l'art. 12; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei  conti»,  e,  in
particolare, l'art. 3, comma 1, lettera c), che prevede il  controllo
preventivo  di  legittimita'  della  Corte  dei  conti  sugli   «atti
normativi a rilevanza esterna,  atti  di  programmazione  comportanti
spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in  materia  di  normativa
antimafia», e, in particolare, l'art. 3; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza  da  COVID-19»,  e,  in  particolare,  l'art.  34,  che
introduce «misure a  tutela  delle  persone  con  disabilita'»,  come
modificato dall'art. 1, commi 183 e  184,  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010,  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri»  e,  in  particolare,  l'art.
24-quater, che ha istituito l'Ufficio  per  le  politiche  in  favore
delle persone con disabilita'; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
dicembre 2021, recante approvazione del bilancio di previsione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022; 
  Considerata la rilevazione effettuata dall'Istat  relativamente  ai
dati della popolazione residente in  ciascuna  delle  regioni  al  1°
gennaio 2022; 
  Considerato che le  risorse  di  cui  all'art.  34,  comma  1,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono state iscritte  sul  capitolo
n. 270, «Fondo inclusione delle persone  con  disabilita'»,  esercizi
finanziari 2022 e 2023, dello stato di  previsione  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Tenuto  conto  che,  ai  fini  dell'adozione  del  decreto  recante
disposizioni in tema di cura delle persone con disturbo dello spettro
autistico, l'art. 34, comma 2, del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
prescrive l'acquisizione dei concerti del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta  del  6  luglio
2022; 
  Acquisiti i concerti del Ministro dell'economia e delle finanze  in
data 13 giugno 2022 con nota prot. n. 6117 e del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali in data 6 luglio 2022  con  nota  prot.  n.
6125; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Risorse finanziarie dedicate alle persone 
                con disturbo dello spettro autistico 
 
  1. Il «Fondo per l'inclusione delle persone  con  disabilita'»,  di
cui  all'art.  34,  commi  1,  2,  e  2-bis,  lettera   b-bis),   del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  21  maggio  2021,  n.  69,  trasferito  nello  stato  di
previsione del Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  prevede  una
dotazione pari ad euro 50 milioni per  ciascuno  degli  anni  2022  e
2023, per un totale di 100 milioni di euro,  destinata  a  finanziare
interventi diretti a favorire iniziative dedicate  alle  persone  con
disturbo dello spettro autistico.