IL COMANDANTE GENERALE 
       del Corpo delle Capitanerie di porto - guardia costiera 
 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione  di  tali  dati  che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale  sulla  protezione
dei dati); 
  Vista la  direttiva  (UE)  2017/2109  del  15  novembre  2017,  che
modifica la direttiva 98/41/CE,  relativa  alla  registrazione  delle
persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi  da  e
verso i porti degli Stati membri  della  comunita',  e  la  direttiva
2010/65/UE, relativa alle formalita' di dichiarazione delle  navi  in
arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri; 
  Vista la direttiva 98/41/CE  del  18  giugno  1998,  relativa  alla
registrazione delle persone a bordo  delle  navi  da  passeggeri  che
effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri; 
  Vista la direttiva 2002/58/CE  del  12  luglio  2002,  relativa  al
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita  privata  nel
settore delle comunicazioni  elettroniche  (direttiva  relativa  alla
vita privata e alle comunicazioni elettroniche); 
  Vista la direttiva 2010/65/UE del 20 ottobre  2010,  relativa  alle
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo  o  in  partenza  da
porti degli Stati membri, che abroga la direttiva 2002/6/CE; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  2019/1239  del  20  giugno  2019  che
istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga
la direttiva 2010/65/UE; 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice  della
navigazione; 
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in  materia  di
sicurezza della navigazione e di salvaguardia  della  vita  umana  in
mare; 
  Vista la legge 4 aprile 1977,  n.  135,  recante  disciplina  della
professione di raccomandatario marittimo; 
  Vista la legge 23  maggio  1980,  n.  313,  recante  adesione  alla
convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto  legislativo  4  febbraio  2000,  n.  45,  recante
attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle
norme di sicurezza  per  le  navi  da  passeggeri  adibite  a  viaggi
nazionali; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a
norma della legge 8 luglio 2003, n. 172, art. 6; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  196,  recante
attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di  un
sistema comunitario di monitoraggio e di  informazione  sul  traffico
navale; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  164,  recante
attuazione della direttiva  2009/21/CE  relativa  al  rispetto  degli
obblighi dello Stato di bandiera; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016, relativa
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati  personali  da  parte  delle  autorita'  competenti  a  fini  di
prevenzione,  indagine,  accertamento  e  perseguimento  di  reati  o
esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla  libera  circolazione  di
tali dati, che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; 
  Visto il  decreto  legislativo  11  maggio  2020,  n.  38,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del 15 novembre  2017,  che
modifica la direttiva  98/41/CE  relativa  alla  registrazione  delle
persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi  da  e
verso i porti degli Stati membri  della  Comunita',  e  la  direttiva
2010/65/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  relativa  alle
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in  partenza  da
porti degli Stati membri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n. 328, recante approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione  del
codice della navigazione marittima; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, recante approvazione del regolamento per la  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile  1989,
n. 147, concernente adesione alla  convenzione  internazionale  sulla
ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile
1979; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre  2020,   n.   190   concernente   il   Regolamento   recante
l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del  decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196, rilasciato in data 27 gennaio 2022; 
  Considerata la necessita' di garantire la  sicurezza  e  l'efficace
trattamento del numero e delle informazioni  delle  persone  a  bordo
delle navi da passeggeri al  fine  di  facilitare  le  operazioni  di
ricerca e soccorso e le conseguenze di un incidente in mare; 
  Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione
delle  norme  sopra  citate,  determinare  le  modalita'  tecniche  e
operative di trasmissione dei dati da parte della  Societa'  mediante
l'utilizzo dell'interfaccia unica nazionale; 
  Ritenuto  necessario  altresi'  determinare  le   attribuzioni   di
competenza  dell'addetto  alla  registrazione   passeggeri   all'uopo
incaricato da una societa' di trasmettere  le  informazioni  relative
alle persone a bordo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                           Oggetto e scopo 
 
  1. Il presente decreto detta le modalita' tecniche ed operative  di
trasmissione dei dati sulle persone a bordo delle navi da  passeggeri
che effettuano viaggi da e verso porti di  Stati  membri  dell'Unione
europea al fine di adempiere alle disposizioni contenute nel  decreto
legislativo 11 maggio 2020, n. 38.