IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle Capitanerie di porto - guardia costiera Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Vista la direttiva (UE) 2017/2109 del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della comunita', e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri; Vista la direttiva 98/41/CE del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri; Vista la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche); Vista la direttiva 2010/65/UE del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri, che abroga la direttiva 2002/6/CE; Visto il regolamento (UE) 2019/1239 del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare; Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, recante disciplina della professione di raccomandatario marittimo; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma della legge 8 luglio 2003, n. 172, art. 6; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, recante attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; Visto il decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38, recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 concernente il Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rilasciato in data 27 gennaio 2022; Considerata la necessita' di garantire la sicurezza e l'efficace trattamento del numero e delle informazioni delle persone a bordo delle navi da passeggeri al fine di facilitare le operazioni di ricerca e soccorso e le conseguenze di un incidente in mare; Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione delle norme sopra citate, determinare le modalita' tecniche e operative di trasmissione dei dati da parte della Societa' mediante l'utilizzo dell'interfaccia unica nazionale; Ritenuto necessario altresi' determinare le attribuzioni di competenza dell'addetto alla registrazione passeggeri all'uopo incaricato da una societa' di trasmettere le informazioni relative alle persone a bordo; Decreta: Art. 1 Oggetto e scopo 1. Il presente decreto detta le modalita' tecniche ed operative di trasmissione dei dati sulle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso porti di Stati membri dell'Unione europea al fine di adempiere alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38.