IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 24 maggio 1967, n. 396, recante  «Ordinamento  della
professione di biologo», come modificata dalla legge 11 gennaio 2018,
n. 3, recante: «Delega  al  Governo  in  materia  di  sperimentazione
clinica di medicinali nonche'  disposizioni  per  il  riordino  delle
professioni sanitarie e per  la  dirigenza  sanitaria  del  Ministero
della salute»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, della citata legge  n.  3  del  2018,  che
sostituisce i capi I, II e  III  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,  ratificato  dalla
legge 17 aprile 1956, n. 561; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come modificato dall'art. 4,
comma 1, della legge n. 3 del 2018, il quale prevede, tra gli  ordini
delle professioni sanitarie, gli Ordini dei biologi; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018 della  cui
pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero  della  salute  e'
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3  aprile  2018,
concernente le procedure elettorali per il rinnovo degli ordini delle
professioni sanitarie; 
  Visto l'art. 9, comma 1, della citata legge n. 3 del 2018, il quale
prevede l'abrogazione, tra gli altri, degli articoli da 16 a 20 della
legge n. 396 del 1967, concernenti il consiglio dell'Ordine nazionale
dei biologi; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  23  marzo   2018,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  129  del  6  giugno  2018,
adottato ai sensi dell'art. 9, comma 3, secondo periodo, della  legge
n. 3 del 2018, con il quale sono stati costituiti, ai sensi dell'art.
1, comma 1, del decreto legislativo n.  233  del  1946  e  successive
modificazioni, gli Ordini  territoriali  dei  biologi  e  nominati  i
relativi commissari straordinari; 
  Visto l'art. 9, comma 3, penultimo e ultimo periodo,  della  citata
legge n. 3  del  2018,  che  dispone  che  il  consiglio  dell'Ordine
nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore  della
medesima legge resta in carica fino alla fine del proprio mandato con
le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente e che  il
relativo rinnovo avviene con le modalita' previste dalle disposizioni
legislative  vigenti  al  momento  delle  elezioni  e  dai   relativi
provvedimenti attuativi; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto  del  Ministro  della  salute  23
marzo 2018, il quale  prevede  che  due  mesi  prima  della  scadenza
naturale del consiglio dell'Ordine nazionale dei  biologi  in  essere
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  n.  3  del  2018,  i
commissari  straordinari  indicono   le   elezioni   per   la   prima
costituzione degli organi degli Ordini dei biologi di cui all'art.  1
del medesimo decreto, secondo le modalita' individuate con il  citato
decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018; 
  Tenuto conto che la scadenza del mandato del consiglio  dell'Ordine
nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore  della
legge n. 3 del 2018 avverra' il 4 dicembre 2022 e  che  pertanto,  ai
sensi del citato art. 3 del decreto  del  Ministro  della  salute  23
marzo 2018, le prime elezioni per la costituzione degli organi  degli
Ordini territoriali dei biologi saranno indette entro  il  4  ottobre
2022; 
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello
Stato n. 233 del 1946 e successive modificazioni,  il  quale  dispone
che gli ordini territoriali sono riuniti in federazioni nazionali con
sede in Roma,  che  assumono  la  rappresentanza  esponenziale  delle
rispettive professioni preso enti e istituzioni nazionali, europei  e
internazionali; 
  Considerato  che  con  la  cessazione  del  consiglio   dell'Ordine
nazionale dei biologi, il medesimo  ordine  operera'  nelle  forme  e
secondo le  regole  organizzative  della  federazione  nazionale,  in
quanto  unico  modello  di  rappresentanza  esponenziale  a   livello
nazionale delle professioni sanitarie ai sensi  del  citato  art.  7,
assumendo la relativa denominazione; 
  Ritenuto  pertanto  di  dover  disciplinare  il   procedimento   di
trasformazione  dell'Ordine  nazionale  dei  biologi  in  Federazione
nazionale degli ordini dei biologi, nel rispetto  delle  disposizioni
di cui agli articoli 1, 7  e  8  del  decreto  legislativo  del  capo
provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e successive modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Federazione nazionale degli ordini dei biologi 
 
  1. A decorrere dal 4 dicembre 2022, data di  scadenza  del  mandato
del consiglio dell'ordine nazionale dei biologi in essere  alla  data
di entrata in vigore della legge 11  gennaio  2018,  n.  3,  l'Ordine
nazionale  dei  biologi  assume  la  denominazione   di   Federazione
nazionale degli ordini dei biologi, costituiti ai sensi  del  decreto
del Ministro della salute 23 marzo 2018, alla quale si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 1, 7 e 8  del  decreto  legislativo
del Capo provvisorio  dello  Stato  13  settembre  1946,  n.  233.  I
rapporti giuridici attivi e passivi, definitivi e in corso, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, dell'Ordine nazionale  dei
biologi proseguono, senza soluzione  di  continuita',  in  capo  alla
Federazione nazionale degli ordini dei biologi. 
  2. Fino all'insediamento degli organi direttivi  della  Federazione
nazionale degli ordini dei biologi, le funzioni previste dall'art.  8
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n.  233  del
1946 sono esercitate da un  commissario  straordinario  nominato  dal
Ministro della salute. 
  3. Per le elezioni dei  componenti  del  comitato  centrale  e  del
collegio dei revisori della Federazione nazionale  degli  ordini  dei
biologi si applicano le procedure di  cui  al  decreto  del  Ministro
della salute 15 marzo 2018. 
  4. Il presidente  della  Federazione  nazionale  degli  ordini  dei
biologi e' membro di diritto del Consiglio superiore di  sanita',  ai
sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 3 del 2018.