IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Visto l'art. 1, commi 14 e 15, legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, recante «Ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2021; Considerato che sul capitolo 7251, piano di gestione n. 5, risultano disponibili 50 milioni di euro finalizzati a incentivare il rinnovo del parco autobus, adibiti ai servizi di linea di lunga percorrenza e ai servizi di noleggio con conducente strumentali al turismo, con alimentazione alternativa ad elevata sostenibilita'; Considerato, inoltre, che dette risorse ammontano a 10,5 milioni di euro per l'annualita' 2020 in conto residui, a 21,2 milioni di euro per l'annualita' 2021, a 18,3 milioni di euro per l'annualita' 2022; Visto il regolamento n. 107 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) recante «Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione generale»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art. 17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea; Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto sono inquadrabili nella cornice di cui al predetto regolamento (UE) n. 651/2014; Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» che prevede l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; Visto l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di cumulo di contributi costituenti aiuti di Stato; Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.); Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la quantificazione dei relativi contributi, ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovracosto necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone e quelle dei costruttori di autobus; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' dell'incentivo massimo 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita' di erogazione delle risorse finanziarie, destinate ad incentivare le imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone a investire nel rinnovamento del parco autobus, attraverso l'acquisizione avvenuta in Italia, anche tramite locazione finanziaria o patto di riservato dominio, di autobus M2 ed M3 di classe III o B (di seguito «autobus») nuovi di fabbrica ad elevata sostenibilita' ecologica ad alimentazione alternativa o a gasolio euro VI step E, nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro ripartite lungo l'arco temporale 2020/2022, al netto di quanto dovuto, entro il limite del 1,5%, alla societa' Consap S.p.a. nella sua qualita' di soggetto gestore. 2. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. 3. Conformemente al principio della necessaria presenza dell'effetto d'incentivazione di cui all'art. 6 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, gli incentivi agli investimenti di cui al presente decreto sono concedibili esclusivamente se gli stessi investimenti siano avviati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto. 4. Il proprietario, o se del caso l'utilizzatore, dell'autobus acquisito non puo' essere sostituito da altro soggetto giuridico entro il 31 dicembre 2026, pena - a seconda dei casi - il venir meno dell'erogazione o la revoca dell'incentivo massimo erogato. La continuita' aziendale, che non implica sostituzione di soggettivita' giuridica, si ha nel caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti di rami di azienda e regolarizzazioni di successioni ereditarie.