IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto l'art. 1, commi 14 e 15, legge  27  dicembre  2019,  n.  160,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre  2020,  recante  «Ripartizione  del  fondo  finalizzato   al
rilancio degli  investimenti  delle  amministrazioni  centrali  dello
Stato e allo sviluppo del Paese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2021; 
  Considerato  che  sul  capitolo  7251,  piano  di  gestione  n.  5,
risultano disponibili 50 milioni di euro finalizzati a incentivare il
rinnovo del parco autobus, adibiti  ai  servizi  di  linea  di  lunga
percorrenza e ai servizi di noleggio con  conducente  strumentali  al
turismo, con alimentazione alternativa ad elevata sostenibilita'; 
  Considerato, inoltre, che dette risorse ammontano a 10,5 milioni di
euro per l'annualita' 2020 in conto residui, a 21,2 milioni  di  euro
per l'annualita' 2021, a 18,3 milioni di euro per l'annualita' 2022; 
  Visto  il  regolamento  n.  107  della  Commissione  economica  per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) recante  «Disposizioni  uniformi
relative all'omologazione dei  veicoli  di  categoria  M2  o  M3  con
riguardo alla loro costruzione generale»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e  l'art.
17 che consentono aiuti agli investimenti a favore  delle  piccole  e
medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli
investimenti per innalzare  il  livello  della  tutela  ambientale  o
l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea; 
  Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto
sono inquadrabili nella cornice di cui al predetto  regolamento  (UE)
n. 651/2014; 
  Visto l'art. 34, comma 6, della legge  25  febbraio  2008,  n.  34,
recante  «Disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee»  che  prevede
l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di  dichiarare  di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e,  successivamente,  non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti  individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
  Visto l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n.  651/2014,  in
materia di cumulo di contributi costituenti aiuti di Stato; 
  Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea» (Legge europea 2014) in  materia  di  istituzione
del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.); 
  Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi  ammissibili
per  la  quantificazione  dei  relativi  contributi,  ai  sensi   del
regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della  Commissione
del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento,  in  via  generale,  al
sovracosto necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da  un
punto di vista scientifico ed ambientale; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Sentite le principali associazioni di categoria  dell'autotrasporto
di persone e quelle dei costruttori di autobus; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Oggetto e finalita' dell'incentivo massimo 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano  le  modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie, destinate ad incentivare  le
imprese autorizzate all'esercizio della professione di  trasportatore
su strada di persone a investire nel rinnovamento del parco  autobus,
attraverso l'acquisizione avvenuta in Italia, anche tramite locazione
finanziaria o patto di riservato dominio, di  autobus  M2  ed  M3  di
classe III o B (di seguito «autobus») nuovi di  fabbrica  ad  elevata
sostenibilita' ecologica ad alimentazione  alternativa  o  a  gasolio
euro VI step E, nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni  di
euro ripartite lungo l'arco temporale 2020/2022, al netto  di  quanto
dovuto, entro il limite del 1,5%, alla societa' Consap  S.p.a.  nella
sua qualita' di soggetto gestore. 
  2. Le misure di incentivazione di  cui  al  presente  decreto  sono
erogate nel rispetto  dei  principi  generali  e  delle  disposizioni
settoriali del regolamento generale di  esenzione  (UE)  n.  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara  alcune  categorie
di aiuti compatibili con il  mercato  comune  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato. 
  3.   Conformemente   al   principio   della   necessaria   presenza
dell'effetto d'incentivazione di cui all'art. 6 del regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, gli incentivi  agli
investimenti  di   cui   al   presente   decreto   sono   concedibili
esclusivamente se gli  stessi  investimenti  siano  avviati  in  data
successiva all'entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Il proprietario, o  se  del  caso  l'utilizzatore,  dell'autobus
acquisito non puo' essere  sostituito  da  altro  soggetto  giuridico
entro il 31 dicembre 2026, pena - a seconda dei casi - il venir  meno
dell'erogazione  o  la  revoca  dell'incentivo  massimo  erogato.  La
continuita' aziendale, che non implica sostituzione di  soggettivita'
giuridica, si ha nel caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti di
rami di azienda e regolarizzazioni di successioni ereditarie.