IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
  alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport 
 
  Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo  2021,  con  il
quale sono state conferite le deleghe  al  Sottosegretario  di  Stato
Andrea  Costa,  registrato  dai  competenti  organi  di  controllo  e
pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2021, n. 84; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo  2021
con  il  quale   la   sig.ra   Valentina   Vezzali   viene   nominata
sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
con delega allo Sport; 
  Vista la legge 29  novembre  1995,  n.  522  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a
Strasburgo il 16 novembre 1989»; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante  «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Vista la legge 26  novembre  2007,  n.  230  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione internazionale contro  il  doping  nello
sport, con  allegati,  adottata  a  Parigi  nella  XXXIII  Conferenza
generale UNESCO il 19 ottobre 2005»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2001, n.  440
recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento
della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping  e  per
la tutela della salute nelle attivita' sportive»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri
organismi  operanti  presso  il  Ministero  della  salute,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n.  183»,  che  ha
trasferito le competenze della suddetta Commissione alla Sezione  per
la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della  salute
nelle attivita' sportive del Comitato tecnico sanitario, nominato con
decreto del  Ministro  della  salute  20  maggio  2015  e  successive
modificazioni; 
  Visto il precedente decreto interministeriale  del  4  agosto  2021
recante  «Revisione  della  lista   dei   farmaci,   delle   sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche  mediche,
il cui impiego  e'  considerato  doping,  ai  sensi  della  legge  14
dicembre 2000, n. 376» pubblicato nella Serie generale della Gazzetta
Ufficiale del 5 giugno 2018, n. 128; 
  Visto l'emendamento all'allegato I della Convenzione internazionale
contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento
delle sostanze e dei metodi vietati  per  doping,  che  recepisce  la
lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore
dal 1° gennaio 2022; 
  Acquisita  la  proposta  della  Sezione  per  la  vigilanza  ed  il
controllo sul doping e per la tutela  della  salute  nelle  attivita'
sportive del Comitato tecnico sanitario formulata in  data  14  marzo
2022; 
  Considerata la necessita' di  armonizzare  la  lista  dei  farmaci,
delle sostanze biologicamente o  farmacologicamente  attive  e  delle
pratiche mediche, il cui impiego e'  considerato  doping  alla  lista
internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma  3,  della
legge 14 dicembre 2000, n. 376; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di  cui
all'allegato III, parte  integrante  del  presente  decreto,  il  cui
impiego e' considerato doping a norma  dell'art.  1  della  legge  14
dicembre 2000, n. 376, in  adesione  all'emendamento  all'allegato  1
della «Convenzione  internazionale  contro  il  doping  nello  sport»
adottata a Parigi nella  XXXIII  Conferenza  generale  UNESCO  il  19
ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 26  novembre  2007,  n.
230 contenente la nuova lista di riferimento  delle  sostanze  e  dei
metodi  vietati  per  doping,  che  recepisce  la   lista   elaborata
dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1°  gennaio
2022 e riportata  nell'allegato  I,  parte  integrante  del  presente
decreto; 
  2. Sono approvati i criteri di predisposizione e  di  aggiornamento
della lista, di cui all'allegato II, parte  integrante  del  presente
decreto. 
  La lista di cui  all'allegato  III  e'  costituita  dalle  seguenti
sezioni: 
    a) Sezione 1: classi vietate; 
    b) Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate; 
    c) Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati; 
    d) Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi  attivi  e
dei relativi medicinali; 
    e) Sezione 5: pratiche e metodi vietati.