IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito  in  legge
29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle  strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  6-bis,  del   predetto
decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al  comma
1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle  procedure
di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle
risorse  allocabili   territorialmente,   anche   attraverso   bandi,
indipendentemente  dalla  fonte  finanziaria  di   provenienza,   sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge  6
agosto 2021, n. 113, recante «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  del  citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021, relativo all'assegnazione  delle  risorse  del  PNRR  in
favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi  e  alla
definizione dei traguardi  e  degli  obiettivi  che  concorrono  alla
presentazione delle richieste di rimborso semestrale alla Commissione
europea; 
  Vista  in  particolare  la   misura   M2C2   -   Investimento   3.3
«Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto  stradale»  del  PNRR
che prevede una dotazione di 230 milioni  di  euro,  per  il  periodo
2021-2026; 
  Considerato che, come previsto  dalla  suddetta  misura  del  PNRR,
l'investimento prevede, entro il 31 marzo 2023, la milestone  M2C2-14
con l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per lo sviluppo di
stazioni di rifornimento a base di idrogeno e,  entro  il  30  giugno
2026, il target M2C2-15 con l'attivazione di almeno  40  stazioni  di
rifornimento; 
  Considerato  che,  per  la  misura  di  cui  al  punto  precedente,
nell'ambito degli Operational  Arrangements  (OA)  relativi  al  PNRR
dell'Italia siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario  europeo  per
l'economia  e  dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi  fino  al  2026)
relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi necessari per il
riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle  risorse  PNRR
in favore dell'Italia, ed in  cui  e'  esplicitato  l'Interim  step-1
Definition of the criteria for the location of the refuelling station
along the highways and logistic hubs, il quale prevede come «timeline
for completion» il secondo trimestre 2022; 
  Considerato  che,   nell'ambito   del   citato   Investimento   3.3
«Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale»  ricompreso
nella  componente  «M2C2.4  Sviluppare  un  trasporto   locale   piu'
sostenibile» del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),
trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile  2021,  e'  indicato,
tra  l'altro,  che  attraverso  gli  investimenti  «sara'   possibile
sviluppare circa 40 stazioni di rifornimento,  dando  priorita'  alle
aree strategiche per i  trasporti  stradali  pesanti  quali  le  zone
prossime a terminal interni e le rotte piu'  densamente  attraversate
da camion a  lungo  raggio  (es.  Corridoio  Green  and  Digital  del
Brennero, progetto cross-border, corridoio Ovest - Est  da  Torino  a
Trieste)»; 
  Considerato che, come previsto  dalla  suddetta  misura  del  PNRR,
l'investimento prevede, entro il 31 marzo 2023, la milestone  M2C2-14
con l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per lo sviluppo di
stazioni di rifornimento a base di idrogeno e,  entro  il  30  giugno
2026, il target M2C2-15 con l'attivazione di almeno  40  stazioni  di
rifornimento; 
  Visti il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021 e il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR),  e,
in  particolare,  la  componente   M2C2,   in   cui   e'   ricompreso
l'investimento 4.4 «Rinnovo flotte bus e treni verdi», prevedendo  il
Sub- Investimento 4.4.1 «Bus» per un importo di 2.415.000.000 euro  e
il Sub-Investimento 4.4.2 «Treni» per un importo di 800.000.000 euro; 
  Considerato che il decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili 23 dicembre 2021, n. 530, ha definito  le
modalita' di utilizzo di una quota delle risorse previste nel  citato
Sub-Investimento 4.4.1 «Bus», per un importo di  1.915.000.000  euro,
prevedendo, tra l'altro, «l'acquisto di autobus ad emissioni zero con
alimentazione elettrica o ad idrogeno»; 
  Considerato che il decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili 9 agosto 2021, n.  319,  ha  definito  le
modalita' di utilizzo di una quota delle risorse previste nel  citato
Sub-Investimento 4.4.2 «Treni», per un importo di  500.000.000  euro,
prevedendo,  tra  l'altro,  l'acquisto  di  «treni  ad  alimentazione
elettrica o ad idrogeno per il rinnovo  delle  flotte  del  materiale
rotabile ferroviario utilizzato per servizi di trasporto regionale di
interesse delle regioni e province autonome»; 
  Considerato  che  il  principio   di   «non   arrecare   un   danno
significativo» e' definito, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto  6),
del regolamento (UE) 2021/21, come segue: «non sostenere  o  svolgere
attivita'   economiche   che   arrecano   un   danno    significativo
all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'art. 17  del
regolamento (UE) 2020/852»; 
  Visto  l'art.  107  del  Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione
europea; 
  Vista la Comunicazione della Commissione recante la  disciplina  in
materia di aiuti  di  Stato  a  favore  del  clima,  dell'ambiente  e
dell'energia 2022 (2022/C  80/01)  pubblicata  il  18  febbraio  2022
(Linee guida ambiente ed energia); 
  Considerato che, dalle statistiche del parco  veicolare  nazionale,
pur in assenza di  una  specifica  sotto-categoria  di  alimentazione
dedicata all'idrogeno, risulta che i veicoli con  tale  alimentazione
rappresentano meno del 2 per cento del numero complessivo di  veicoli
della stessa categoria immatricolati in Italia; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo- contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto l'art.  1,  comma  1043,  secondo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine  di  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato -  sviluppa  e  rende  disponibile  un  apposito
sistema informatico; 
  Visto l'art. 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
medesima legge, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Vista  la  direttiva  2014/94/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio   del   22   ottobre   2014    sulla    realizzazione    di
un'infrastruttura per i combustibili  alternativi,  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 ottobre 2014; 
  Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,  recante  la
«Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di
una  infrastruttura  per   i   combustibili   alternativi»,   e,   in
particolare, l'appendice A, in cui si indica come «Le caratteristiche
progettuali  di  una  stazione  di  rifornimento  di  idrogeno   sono
determinate dalla domanda giornaliera di idrogeno, dalla modalita' di
stoccaggio dell'idrogeno a bordo dei veicoli (ad esempio la pressione
a 350 bar o 700 bar), e il modo in cui l'idrogeno viene consegnato  o
prodotto in stazione»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'interno del  23  ottobre  2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  5
novembre 2018, n. 257, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, costruzione  ed  esercizio  degli  impianti  di
distribuzione di idrogeno per autotrazione», e,  in  particolare,  il
punto «2.7.4. Dispositivi di limitazione della pressione ed accessori
di sicurezza», laddove si prevede che  «La  pressione  di  erogazione
dell'idrogeno non deve superare la pressione equivalente di 700  bar,
alla  temperatura  di  erogazione.  Negli  impianti  nei   quali   la
compressione e' realizzata con pressione non superiore a 700 bar,  la
linea che adduce il gas alle unita' di erogazione deve essere  dotata
di idonei dispositivi per la limitazione della pressione a  700  bar.
Sulle medesime linee deve inoltre essere installato un dispositivo di
scarico in atmosfera tarato a  non  piu'  del  110%  della  pressione
massima di esercizio stabilita e con condotta di valle di sezione non
inferiore a 20  volte  la  sezione  di  calcolo  del  dispositivo  di
sicurezza  stesso.  Negli  impianti  nei  quali  la  compressione  e'
realizzata con pressione superiore a 700 bar, la linea che adduce  il
gas agli erogatori deve essere dotata di un riduttore  con  pressione
di taratura pari a 700 bar. Deve anche essere assicurato, con  adatte
apparecchiature, che le pressioni massime di esercizio stabilite  non
vengano superate.»; 
  Vista la  direttiva  2018/2001/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   dell'11   dicembre   2018   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia  da  fonti  rinnovabili,   pubblicata   sulla   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 21 dicembre 2018; 
  Visto il regolamento delegato 2021/2139/UE della Commissione del  4
giugno 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 9
dicembre 2021, che integra il regolamento 2020/852/UE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, fissando i criteri  di  vaglio  tecnico  che
consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che
un'attivita'  economica  contribuisce  in   modo   sostanziale   alla
mitigazione  dei   cambiamenti   climatici   o   all'adattamento   ai
cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun
altro obiettivo ambientale; 
  Visti il Green deal europeo e il pacchetto «Fit for 55:  delivering
the EU's 2030 Climate Target on the way to  climate  neutrality»,  di
cui alla Comunicazione della Commissione al  Parlamento  europeo,  al
Consiglio, al Comitato economico e  sociale  europeo  e  al  Comitato
delle regioni Bruxelles, del 14  luglio  2021  COM(2021)  550  final,
nonche' la «proposta di regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili
alternativi, che  abroghi  la  direttiva  2014/94/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio» del 14 luglio 2021, COM(2021) 559  final,  e
successivi emendamenti; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, in legge 29 giugno 2022,  n.  79,  recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza», e, in particolare, l'art. 23 «Disposizioni in materia di
produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni
di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle  procedure  di
approvazione dei piani di bacino»; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle  finanze  n.
21 del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto «Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche  per  la
selezione dei progetti PNRR»; 
  Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione
delle richieste di  rimborso  semestrali  alla  Commissione  europea,
ripartiti per interventi a titolarita' di  ciascuna  Amministrazione,
riportati  nella  Tabella  B  allegata  al  decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021; 
  Considerato che il punto 7 del decreto del Ministero  dell'economia
e delle finanze 6 agosto 2021 prevede che «Le singole amministrazioni
inviano,  attraverso  le   specifiche   funzionalita'   del   sistema
informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i  dati
relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli  investimenti
ed il raggiungimento dei connessi  traguardi  ed  obiettivi  al  fine
della presentazione,  alle  scadenze  previste,  delle  richieste  di
pagamento  alla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'art.  22   del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
12 febbraio 2021, tenuto conto anche  di  quanto  concordato  con  la
Commissione europea»; 
  Vista  la  nota  del  Capo  di  Gabinetto   del   Ministero   delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili,  9  giugno  2022,  n.
20190, indirizzata alla Struttura tecnica di missione per l'indirizzo
strategico, lo sviluppo delle infrastrutture  e  l'alta  sorveglianza
del   medesimo   Ministero,   con   cui,   nel   rappresentare    che
l'implementazione delle sperimentazioni dell'idrogeno  nel  trasporto
su gomma e  ferroviario  comporta  l'esigenza  di  porre  particolare
attenzione nella predisposizione  della  disciplina  tecnica  per  la
sicurezza del trasporto ferroviario e per il trasporto su  gomma,  si
chiede alla Struttura di costituire, per i necessari approfondimenti,
«un  apposito  Gruppo  di  lavoro,  assumendone   il   coordinamento,
nell'ambito   del   quale   coinvolgere,   oltre   alle    competenti
articolazioni ministeriali, l'Ansfisa e la Direzione centrale per  la
prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento  dei  vigili  del
fuoco»; 
  Vista la nota 20 giugno 2022, n.  2179,  con  la  quale,  vista  la
citata nota del  Capo  di  Gabinetto  9  giugno  2022,  n.  20190,  e
considerato,   tra   l'altro   che,   l'implementazione    di    tali
progettualita' «comporta, peraltro, l'esigenza di  porre  particolare
attenzione nella predisposizione  della  disciplina  tecnica  per  la
sicurezza del trasporto ferroviario con treni alimentati a idrogeno e
nella definizione di normative, standard e procedure di sicurezza per
la distribuzione ed il trasporto su gomma, nonche' per  le  modalita'
di trasporto su navi e su  rete»,  acquisite  le  designazioni  delle
specifiche professionalita' da inserire  nel  costituendo  Gruppo  di
lavoro, il coordinatore  della  Struttura  tecnica  di  missione  per
l'indirizzo strategico, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  l'alta
sorveglianza del Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili ha determinato la costituzione di uno specifico Gruppo di
lavoro, nominandone i relativi componenti e prevedendone la presenza,
tra   l'altro,   di   componenti   delle   competenti   articolazioni
ministeriali, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle  ferrovie
e delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali  (ANSFISA)  e  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile del Ministero dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Finalita' dell'investimento 
 
  1. Per le finalita' previste  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza    (PNRR) -    componente    M2C2 -    Investimento    3.3
«Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale», le risorse
complessivamente disponibili sono pari a 230 milioni di euro. 
  2. L'investimento ha lo scopo  di  sviluppare  una  sperimentazione
dell'idrogeno per il trasporto stradale, attraverso  lo  sviluppo  di
almeno 40 stazioni di rifornimento a base  di  idrogeno  per  veicoli
leggeri  e   pesanti   in   linea   con   la   direttiva   2014/94/UE
sull'infrastruttura per  i  combustibili  alternativi,  entro  il  30
giugno 2026, prevedendo la notifica dell'aggiudicazione degli appalti
pubblici entro il 31 marzo  2023,  ove  previsti  dalla  legislazione
vigente. 
  3.  L'investimento  ha  anche   il   fine   di   associare   questa
sperimentazione allo sviluppo di produzione e  uso  di  idrogeno,  in
linea  con  i  criteri  tecnici  che  definiscono  le  attivita'  che
contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione  dei  cambiamenti
climatici del regolamento delegato  (UE)  2021/2139  che  integra  il
regolamento  (UE)  2020/852.  Nel  caso  di   idrogeno   rinnovabile,
l'intervento deve rispettare il  principio  di  addizionalita'  della
produzione di  energia  rinnovabile,  e  in  ogni  caso  i  requisiti
contenuti  nell'approvando  atto  delegato   della   direttiva   (UE)
2018/2001   sulla   promozione   dell'uso   dell'energia   da   fonti
rinnovabili,  che  definisce  le  regole   per   la   produzione   di
combustibili per i  trasporti,  liquidi  e  gassosi,  che  non  hanno
origine biologica, una volta entrato in vigore in  tempi  compatibili
con la procedura di cui al presente decreto. 
  4. Le stazioni di rifornimento finanziate con le risorse di cui  al
comma  1,  garantiscono   l'accesso   degli   utenti   senza   alcuna
discriminazione relativa alle tariffe, ai metodi di applicazione e di
pagamento e ad altri termini  e  condizioni  d'uso,  fatto  salve  le
stazioni funzionali al rifornimento dei mezzi del trasporto  pubblico
locale alimentati a idrogeno. 
  5. Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241, i
programmi di investimento di  cui  al  presente  decreto  non  devono
arrecare un danno significativo agli obiettivi  ambientali  ai  sensi
dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852. 
  6. Nel rispetto di quanto previsto  dall'art.  34  del  regolamento
(UE)  2021/241  circa  il  rispetto  degli  obblighi  in  materia  di
comunicazione  e  informazione,  i  destinatari   del   finanziamento
riconoscono l'origine e assicurano la visibilita'  del  finanziamento
dell'Unione  per  mezzo  dell'emblema  dell'UE   e   della   dicitura
«finanziato dall'Unione  europea  -  NextGenerationEU»  in  tutte  le
attivita' di comunicazione a  livello  di  progetto,  assicurando  la
pubblicazione   delle   procedure   di   attuazione    sul    portale
italiadomani.gov.it e prevedendo altresi' il  riferimento  a  Misura,
Componente, Investimento del PNRR. I destinatari ottemperano altresi'
ai  sensi  dell'art.  18  del   regolamento   (UE)   2021/241   circa
l'attuazione di misure atte a contribuire alla parita'  di  genere  e
alle pari opportunita' per tutti, come pure all'integrazione di  tali
obiettivi. 
  7.  L'attuazione  delle  sperimentazioni  e'  svolta   secondo   la
disciplina tecnica per la sicurezza  del  trasporto  ferroviario  con
treni alimentati a idrogeno e la definizione di normative, standard e
procedure di sicurezza per la distribuzione ed il trasporto su gomma,
definite dalle competenti Autorita' anche a seguito  delle  attivita'
del Gruppo di lavoro costituito dalla Struttura tecnica  di  missione
per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta
sorveglianza del Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  con  la  presenza  di   componenti   delle   competenti
articolazioni ministeriali, dell'Agenzia nazionale per  la  sicurezza
delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture  stradali  e   autostradali
(ANSFISA) e del Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. 
  8. In attuazione della previsione dell'art.  2,  comma  6-bis,  del
decreto-legge 32 maggio 2021, n.  77,  convertito  con  la  legge  29
luglio 2021, n. 108, un importo pari ad almeno il 40 per cento  delle
risorse  di  cui  al  comma  1,  e'  destinato  al  finanziamento  di
interventi da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania,  Molise,  Puglia,  Sardegna  e   Sicilia,   tenendo   conto
dell'effettiva sussistenza della domanda. 
  9. L'attuazione degli investimenti  di  cui  al  presente  decreto,
soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' subordinata
alla previa autorizzazione della Commissione europea.