IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n.  229»,  e  successive  modificazioni,  e  in
particolare l'art.  15  che  stabilisce  che  le  norme  tecniche  di
prevenzione  incendi  sono  adottate   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto con  i  Ministri  interessati,  sentito  il
Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate  per  la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/ 106/  CEE  del  Consiglio  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica,
tra le altre, la direttiva 98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L
316/12 del 14 novembre 2012; 
  Visto il  regolamento  delegato  (UE)  2016/364  della  Commissione
relativo alla  classificazione  della  prestazione  dei  prodotti  da
costruzione  in  relazione  alla  reazione  al  fuoco  a  norma   del
regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  giugno  2017,  n.  106  recante
«Adeguamento  della  normativa  nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,   concernente   «Regolamento   recante   semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 luglio  1983,  recante
«Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali  da
impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali
di pubblico spettacolo in genere» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 201 del 23 luglio 1983,  modificato  dal
decreto  del  Ministro   dell'interno   28   agosto   1984,   recante
«Modificazioni al decreto  ministeriale  6  luglio  1983  concernente
norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei  materiali  da
impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali
di spettacolo in genere» pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 246 del 6 settembre 1984; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984,  recante
«Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione  dei  materiali
ai  fini  della  prevenzione  incendi»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 25  agosto  1984,  modificato  dal  decreto  del
Ministro dell'interno 3 settembre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2001; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo  1985,  recante
«Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti  e
laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge
7 dicembre 1984, n. 818», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 10  marzo  2005  recante
«Classi di reazione  al  fuoco  per  i  prodotti  da  costruzione  da
impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito  della
sicurezza in caso d'incendio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
73  del  30  marzo  2005,  modificato  dal   decreto   del   Ministro
dell'interno del 25 ottobre 2007 recante  "Modifiche  al  decreto  10
marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per  i  prodotti
da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali  e'  prescritto
il requisito della sicurezza in caso  d'incendio»"  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257  del  5  novembre
2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto  2015,  recante
«Approvazione di norme tecniche  di  prevenzione  incendi,  ai  sensi
dell'art. 15 del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139»,  e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015; 
  Viste le norme EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823, EN ISO  11925-2,
EN ISO 9239-1, UNI CEN TS 1187, EN  13501-1,  EN  13501-5  recanti  i
metodi di prova e di  classificazione  per  la  determinazione  della
classe di reazione al fuoco dei prodotti  da  costruzione,  trasposte
nelle corrispondenti norme UNI; 
  Considerata la necessita' di applicare  i  metodi  di  prova  e  di
classificazione, di cui al  sistema  europeo  di  classificazione  di
reazione al fuoco riportato in allegato al regolamento delegato  (UE)
2016/364 della Commissione, anche ai prodotti da  costruzione  per  i
quali non si applicano le procedure ai fini della  marcatura  CE,  in
assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle
procedure nazionali durante il periodo di  coesistenza,  al  fine  di
conformare le opere  in  cui  vengono  installati  tali  prodotti  al
requisito di base «Sicurezza in caso d'incendio» del regolamento (UE)
n. 305/2011; 
  Considerata, per quanto applicabile e consentito dalle procedure di
prova  al  fuoco  disponibili,   la   necessita'   di   prendere   in
considerazione le prestazioni dei prodotti  da  costruzione  comprese
quelle direttamente connesse ai rischi derivanti dai fumi  emessi  in
caso d'incendio; 
  Considerata  la  necessita'  di  rimodulazione  delle  categorie  e
tipologie di materiali e manufatti assoggettati alle  norme  italiane
di reazione al fuoco, come a tutt'oggi previste  dall'allegato  A.2.1
del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984,  tenendo  anche
conto delle moderne tipologie di produzione, nonche' dei materiali  e
manufatti innovativi; 
  Sentito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per  la
prevenzione incendi di cui all'art.  21  del  decreto  legislativo  8
marzo 2006, n. 139; 
  Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva  n.
2015/1535 del 9 settembre 2015, come comunicato dal  Ministero  dello
sviluppo economico con nota n. 274054 del 14 settembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
     Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 
                         del 26 giugno 1984 
 
  1. L'art. 1 del decreto del Ministro  dell'interno  del  26  giugno
1984 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 1 (Scopo).  -  1.  Il  presente  decreto  ha  lo  scopo  di
stabilire criteri e procedure per la classificazione di  reazione  al
fuoco e l'omologazione dei materiali ai fini del loro utilizzo  nelle
attivita' soggette ai controlli di  prevenzione  incendi,  ricorrendo
all'utilizzo di  prove  al  fuoco  normalizzate  riferite  a  scenari
d'incendio all'interno dell'opera da costruzione. 
  2. Nelle more dell'emanazione di un dedicato sistema armonizzato di
classificazione europeo per la valutazione delle prestazioni relative
al comportamento al fuoco delle  facciate,  risulta  utilizzabile  la
classificazione europea secondo la norma EN 13501-1.».