IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Visto l'art. 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni; Visti gli articoli da 158 a 168 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e successive modificazioni; Visto l'art. 60, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con il quale sono definite le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di impianti impiegati per regolare la velocita' e di impianti attivati dal rilevamento della velocita' dei veicoli in arrivo; Vista la norma europea armonizzata UNI EN 12368:2015 inerente: «Attrezzature per il controllo del traffico - Lanterne semaforiche»; Vista la norma volontaria nazionale UNI/TR 11390:2010 «Attrezzature per il controllo del traffico - Lanterne semaforiche - Requisiti minimi»; Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2017, n. 164, recante «Caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici»; Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 196654 del 26 luglio 2019 che indica la necessita' di una revisione del decreto ministeriale 27 aprile 2017, n. 164, e la conseguente notifica alla Commissione europea del nuovo progetto di norma per la disciplina dei dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici; Vista l'analisi dei risultati delle sperimentazioni gia' concesse dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili negli ultimi anni relative all'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci degli impianti semaforici; Considerato che tecnicamente il dispositivo countdown potrebbe essere applicato a tutte le fasi semaforiche, e quindi abbinato a tutte le lanterne semaforiche di luce rossa, gialla e verde, ma, in coerenza con il principio di carattere generale dell'essenzialita' della segnaletica stradale, nonche' in considerazione della difficile leggibilita' dei dispositivi countdown da parte degli utenti dei veicoli a motore durante la marcia, e soprattutto tenuto conto delle controindicazioni, in termini di sicurezza, della potenziale riduzione dei tempi di reazione degli utenti dei veicoli a motore all'accendersi della luce verde, l'installazione dei dispositivi countdown deve essere prevista con le lanterne pedonali e ciclabili di luce gialla e solo in particolari casi con le lanterne veicolari; Considerato che, al fine di migliorare la sicurezza stradale, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile, risulta necessario prevedere l'obbligo dell'installazione dei dispositivi countdown in determinati ambiti maggiormente critici; Considerato che i dispositivi countdown sono parte integrante dei semafori stradali e, quindi, rientrano nell'insieme dei segnali stradali luminosi, ad essi si applica la disciplina degli articoli 142 e 208 del Codice della strada, in materia di utilizzo dei proventi delle sanzioni; Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; Visto il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali espresso nella seduta del 9 febbraio 2022 e trasmesso con atto n. 686-II (SC).8; Vista la nota n. 85951 del 4 aprile 2022 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato l'avvenuta notifica alla Commissione europea in data 1° aprile 2022, n. 2022/0180/I - T40T del progetto di norma predisposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per la disciplina dei dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici; Considerato che con nota n. 238112 del 28 luglio 2022 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che, nel periodo di tre mesi dall'avvenuta notifica del progetto di norma presso la Commissione europea ai sensi del decreto legislativo n. 223 del 15 dicembre 2017, non sono pervenute osservazioni da parte di Paesi membri dell'Unione europea; Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce le caratteristiche, i requisiti, le modalita' e i termini di attuazione per l'installazione, negli impianti semaforici stradali, dei dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche, denominati countdown, di cui all'art. 60, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120. 2. I dispositivi countdown sono installati, sia negli impianti semaforici esistenti sia negli impianti semaforici di nuova realizzazione, a condizione che soddisfino i requisiti e le modalita' indicati nell'art. 2, negli ambiti possibili di cui all'art. 3, e, nei casi di installazione obbligatoria di cui all'art. 4, nei termini indicati nell'art. 7.