IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto l'art. 41 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,
recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni; 
  Visti gli articoli da 158 a 168 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  recante  «Regolamento   di
esecuzione  e  di  attuazione  del  nuovo  codice  della  strada»   e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 60, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.  120,  che
prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle  infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali, con il quale sono definite le  caratteristiche  per
l'omologazione e per l'installazione  di  dispositivi  finalizzati  a
visualizzare il tempo residuo di  accensione  delle  luci  dei  nuovi
impianti semaforici, di impianti impiegati per regolare la  velocita'
e di impianti attivati dal rilevamento della velocita' dei veicoli in
arrivo; 
  Vista la norma europea  armonizzata  UNI  EN  12368:2015  inerente:
«Attrezzature per il controllo del traffico - Lanterne semaforiche»; 
  Vista la norma volontaria nazionale UNI/TR 11390:2010 «Attrezzature
per il controllo del traffico  -  Lanterne  semaforiche  -  Requisiti
minimi»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate  per  la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale  27  aprile  2017,  n.  164,  recante
«Caratteristiche  per  l'omologazione  e   per   l'installazione   di
dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione
delle luci dei nuovi impianti semaforici»; 
  Vista la nota del  Ministero  dello  sviluppo  economico  prot.  n.
196654 del 26 luglio 2019 che indica la necessita' di  una  revisione
del decreto ministeriale 27 aprile 2017, n.  164,  e  la  conseguente
notifica alla Commissione europea del nuovo progetto di norma per  la
disciplina  dei  dispositivi  finalizzati  a  visualizzare  il  tempo
residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici; 
  Vista l'analisi dei risultati delle sperimentazioni  gia'  concesse
dal Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili
negli  ultimi  anni   relative   all'installazione   di   dispositivi
finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle  luci
degli impianti semaforici; 
  Considerato che  tecnicamente  il  dispositivo  countdown  potrebbe
essere applicato a tutte le fasi semaforiche,  e  quindi  abbinato  a
tutte le lanterne semaforiche di luce rossa, gialla e verde,  ma,  in
coerenza con il principio di  carattere  generale  dell'essenzialita'
della segnaletica stradale, nonche' in considerazione della difficile
leggibilita' dei dispositivi countdown  da  parte  degli  utenti  dei
veicoli a motore durante la marcia, e soprattutto tenuto conto  delle
controindicazioni,  in  termini  di   sicurezza,   della   potenziale
riduzione dei tempi di reazione degli utenti  dei  veicoli  a  motore
all'accendersi della  luce  verde,  l'installazione  dei  dispositivi
countdown deve essere prevista con le lanterne pedonali  e  ciclabili
di luce gialla e solo in particolari casi con le lanterne veicolari; 
  Considerato che, al fine di migliorare la sicurezza  stradale,  con
particolare riferimento all'utenza  vulnerabile,  risulta  necessario
prevedere l'obbligo dell'installazione dei dispositivi  countdown  in
determinati ambiti maggiormente critici; 
  Considerato che i dispositivi countdown sono parte  integrante  dei
semafori stradali  e,  quindi,  rientrano  nell'insieme  dei  segnali
stradali luminosi, ad essi si applica la  disciplina  degli  articoli
142 e 208 del  Codice  della  strada,  in  materia  di  utilizzo  dei
proventi delle sanzioni; 
  Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e
successive modificazioni; 
  Visto il parere della Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali
espresso nella seduta del 9 febbraio 2022 e  trasmesso  con  atto  n.
686-II (SC).8; 
  Vista la nota n. 85951 del 4 aprile 2022 con la quale il  Ministero
dello sviluppo  economico  ha  comunicato  l'avvenuta  notifica  alla
Commissione europea in data 1° aprile 2022, n. 2022/0180/I - T40T del
progetto di norma predisposto dal Ministero  delle  infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  per  la  disciplina  dei   dispositivi
finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle  luci
dei nuovi impianti semaforici; 
  Considerato che con nota n. 238112 del 28 luglio 2022 il  Ministero
dello sviluppo economico ha comunicato che, nel periodo di  tre  mesi
dall'avvenuta notifica del progetto di norma  presso  la  Commissione
europea ai sensi del decreto legislativo n. 223 del 15 dicembre 2017,
non sono pervenute osservazioni da parte di Paesi membri  dell'Unione
europea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce le caratteristiche,  i  requisiti,
le modalita' e i termini di  attuazione  per  l'installazione,  negli
impianti  semaforici  stradali,   dei   dispositivi   finalizzati   a
visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci delle lanterne
semaforiche, denominati countdown, di cui all'art. 60, comma 1, della
legge 29 luglio 2010, n. 120. 
  2. I dispositivi countdown  sono  installati,  sia  negli  impianti
semaforici  esistenti  sia  negli  impianti   semaforici   di   nuova
realizzazione, a condizione che soddisfino i requisiti e le modalita'
indicati nell'art. 2, negli ambiti possibili di cui  all'art.  3,  e,
nei casi di installazione obbligatoria di cui all'art. 4, nei termini
indicati nell'art. 7.