IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  148  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Vista la legge 30  dicembre  2021,  n.  234  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto l'art. 25-ter del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
148, aggiunto dall'art. 1, comma 202, della legge 30  dicembre  2021,
n.  234  e  modificato  dall'art.  23,  comma  1,  lettera  h),   del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022,  n.  25,  il  quale  dispone  che:  «1.  I
lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie di cui
al presente capo e al titolo ll, allo scopo di mantenere o sviluppare
le  competenze  in  vista  della  conclusione  della   procedura   di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa  e  in  connessione
con la domanda di  lavoro  espressa  dal  territorio,  partecipano  a
iniziative  di  carattere  formativo  o  di  riqualificazione,  anche
mediante fondi interprofessionali. 2. Le iniziative di cui al comma 1
possono  essere  cofinanziate   dalle   Regioni   nell'ambito   delle
rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.  3.  La
mancata partecipazione senza giustificato motivo alle  iniziative  di
cui al comma 1 comporta l'irrogazione di  sanzioni  che  vanno  dalla
decurtazione  di  una  mensilita'  di  trattamento  di   integrazione
salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalita' e  i
criteri da definire con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione. 4 [..]»; 
  Visto, in particolare, il comma 3 del sopra riportato  art.  25-ter
che assegna al Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  la
competenza ad  adottare  un  decreto  nel  quale  siano  definite  le
modalita' e i criteri secondo cui «la  mancata  partecipazione  senza
giustificato motivo alle  iniziative  di  cui  al  comma  1  comporta
l'irrogazione  di  sanzioni  che  vanno  dalla  decurtazione  di  una
mensilita'  di  trattamento  di  integrazione  salariale  fino   alla
decadenza dallo stesso»; 
  Visto l'art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che
apporta modifiche al regime  sanzionatorio  (da  ultimo  disciplinato
dall'art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre  1996,  n.
662, e successive modificazioni); 
  Visto l'art. 3  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20  che  reca
«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti»; 
  Considerato che il  riordino  della  materia  degli  ammortizzatori
sociali  ad  opera  della  legge  30  dicembre  2021,   n.   234   ha
riqualificato il sistema di protezione sociale universale, costruendo
un   modello   di   welfare   inclusivo,   seguendo   il    principio
dell'universalismo differenziato, accrescendo  il  grado  di  equita'
generale del sistema,  coniugando  il  sistema  degli  ammortizzatori
sociali con il sostegno di mirate politiche industriali, integrandolo
con efficaci politiche attive del lavoro; 
  Considerato che non sono contemplate  nel  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148 cosi'  come  modificato  e  integrato,  misure
straordinarie di sostegno  al  reddito  prive  di  un  nesso  con  le
politiche attive e la formazione; 
  Considerato di garantire con l'impianto normativo di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148  non  solo  tutele  adeguate  a
favorire maggiori garanzie del lavoro ma anche politiche  attive  che
abbiano carattere formativo e di riqualificazione dei lavoratori  che
tengano altresi' conto delle reali domande e  richieste  del  mercato
del lavoro; 
  Considerato, altresi', che il trattamento di integrazione salariale
puo' essere concesso  ove  emerga  l'impegno  del  datore  di  lavoro
declinato nell'accordo con le parti sociali e sottoscritto in sede di
procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 24  del  decreto
legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  ovvero  nell'ambito  delle
procedure   sindacali   prodromiche   all'accesso   all'assegno    di
integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di solidarieta' di cui
agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 148, e disciplinate dall'art. 14 del decreto  legislativo  n.  148
del 2015 e/o dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarieta'
interessati, di favorire  azioni  finalizzate  alla  rioccupazione  o
all'autoimpiego, quali formazione e  riqualificazione  professionale,
anche ricorrendo ai fondi interprofessionali; 
  Considerato, infine, che  l'intervento  del  sostegno  al  reddito,
secondo l'interpretazione sistematica descritta, si basa non soltanto
sull'impegno aziendale di rispetto del programma proposto in sede  di
presentazione dell'istanza di integrazione salariale ma anche  su  di
un obbligo del lavoratore beneficiario del trattamento di sostegno al
reddito   a   partecipare   alle   iniziative   di    formazione    e
riqualificazione; 
  Ritenuto,  pertanto,  in  ossequio   al   dettato   normativo,   di
individuare i criteri e  definire  le  modalita'  per  l'accertamento
sanzionatorio di mancata attuazione dell'obbligo formativo  da  parte
del lavoratore in costanza di fruizione delle integrazioni  salariali
straordinarie disciplinate al Capo III del Titolo I e  al  Titolo  II
del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Soggetti destinatari 
 
  1. Il presente decreto si  applica  ai  lavoratori  beneficiari  di
trattamenti di integrazione salariale straordinari di cui al Capo III
del Titolo I e al Titolo II  del  decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 148.