IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della  protezione  temporanea  in  caso  di  afflusso  massiccio  di'
sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Vista la  decisione  di  esecuzione  (UE)  2022/382  del  Consiglio
dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta  l'esistenza  di  un
afflusso massiccio di sfollati  dall'Ucraina  ai  sensi  dell'art.  5
della direttiva 2001/55/CE e che ha come  effetto  l'introduzione  di
una protezione temporanea; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  15  aprile
2022, adottato ai sensi degli articoli  3  e  4  del  citato  decreto
legislativo n. 85/2003; 
  Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28,  ed  in  particolare
l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui  sono  state
integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente
previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n.  16,  ora
abrogato; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51  recante:  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44; 
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,  recante  «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali  e
industriali» convertito, con modificazioni, dalla legge 21  settembre
2022, n. 142, e, in particolare, l'art. 26; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28  febbraio  2022
con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022,  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  all'esigenza  di  assicurare   soccorso   e
assistenza alla  popolazione  ucraina  sul  territorio  nazionale  in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto corno  integrata
dalle risorse finanziarie stanziate con delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 17 marzo 2022 e del 28 settembre 2022; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n.  876  del
13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n.
883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24  maggio  2022,  n.  898  del  23
giugno 2022, n. 902, n. 903  del  13  luglio  2022,  n.  921  del  15
settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022 e n. 927 del  3  ottobre
2022  recanti:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione   civile   per
assicurare, sul territorio nazionale,  l'accoglienza  il  soccorso  e
l'assistenza alla popolazione in  conseguenza  degli  accadimenti  in
atto nel territorio dell'Ucraina»; 
  Considerato che le persone provenienti  dall'Ucraina  sono  tenute,
entro  novanta  giorni  dall'ingresso  sul  territorio  nazionale,  a
regolarizzare  la  propria   posizione   ai   sensi   delle   vigenti
disposizioni in materia di immigrazione; 
  Considerato altresi'  che  la  presentazione  della  richiesta  del
permesso di soggiorno per protezione  temporanea  di  cui  al  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 e
la  conseguente  acquisizione   del   codice   fiscale   quale   dato
identificativo  di  base  costituiscono  requisiti  fondamentali  per
l'accesso  alle  misure  assistenziali  introdotte  dalle   autorita'
nazionali a supporto della popolazione in fuga dagli  eventi  bellici
in atto sul territorio ucraino; 
  Ravvisata la necessita',  anche  in  ragione  del  lasso  di  tempo
trascorso dall'avvio delle attivita' assistenziali, di  garantire  la
puntuale e rigorosa verifica di quanto sopra prescritto da  parte  di
tutti  i  soggetti   componenti   la   filiera   dell'assistenza   ed
accoglienza; 
  Ravvisata altresi' la  necessita'  di  provvedere,  salvo  limitate
eccezioni, alla cessazione dell'accoglienza dei profughi  provenienti
dall'Ucraina presso le strutture alberghiere, ricorrendo  alle  altre
forme  di  accoglienza  e  sostentamento  a  tal  fine  appositamente
finanziate e regolate; 
  Vista la circolare  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del  26  settembre
2022, recante «Aggiornamento  delle  indicazioni  operative  relative
alla gestione delle misure assistenziali e di  accoglienza  a  favore
delle persone in fuga dall'Ucraina a seguito degli eventi bellici  in
atto»; 
  Considerato che con la delibera di ulteriore  stanziamento  del  28
settembre u.s. e con la circolare del 26 settembre u.s. di cui  sopra
e'  stato  previsto  un   processo   di   progressiva   riduzione   e
dimezzamento, propedeutica alla definitiva cessazione, delle  risorse
finanziarie destinate all'assistenza presso le strutture  alberghiere
e che, pertanto, la presente ordinanza e'  volta  favorire  la  piena
attuazione ed accelerazione di tale percorso; 
  Ravvisata altresi' la  necessita',  al  fine  di  contribuire  alla
riduzione dell'utilizzo delle strutture alberghiere, di integrare  le
ulteriori misure di accoglienza diffusa ammissibili nell'ambito delle
risorse finanziarie a tal fine assegnate; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Cessazione dell'accoglienza presso le strutture alberghiere in favore
  dei profughi provenienti dall'Ucraina 
  1. Si dispone, entro trenta giorni dalla  data  di  adozione  della
presente ordinanza, la cessazione del ricorso da parte dei Commissari
delegati e dei Presidenti delle Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, alle soluzioni  di  alloggiamento  e  assistenza  temporanee
presso strutture alberghiere di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  b)
dell'OCDPC n.  872/2022.  Entro  la  predetta  data,  ferma  restando
l'effettiva disponibilita'  di  posti  anche  in  altra  regione,  e'
previsto  l'eventuale  ricollocamento  delle  persone   ospitate   in
strutture  alberghiere  presso  le  altre  forme  di  accoglienza   e
sostentamento, anche  di  natura  straordinaria,  appositamente  gia'
finanziate e regolate a legislazione vigente. 
  2. La predetta accoglienza presso le strutture alberghiere  di  cui
al comma 1 potra' essere riconosciuta, a decorrere  dal  termine  ivi
previsto, quale  misura  provvisoria  e  temporanea  per  un  periodo
massimo di  trenta  giorni,  esclusivamente  in  favore  di  profughi
provenienti dall'Ucraina di nuovo ingresso sul  territorio  nazionale
ovvero che provengano da  forme  di  assistenza  spontanea  non  piu'
sostenibile da parte di associazioni o famiglie che sinora  le  hanno
garantite, per le quali non esiste l'immediata possibilita' di essere
ospitate in altre forme di accoglienza garantita dallo Stato.