IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 3, 11, 32, 117 e 118 della Costituzione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute»; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833  recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 «Modificazioni
al decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  recante  riordino
della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419 «Delega al Governo  per  la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e  per  l'adozione
di un testo unico in materia di organizzazione  e  funzionamento  del
Servizio sanitario nazionale. Modifiche  al  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502»; 
  Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8, del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, che disciplinano, tra  l'altro,  le  modalita'
per  la  definizione  e  l'erogazione  dei  livelli   essenziali   di
assistenza; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  12
gennaio 2017 avente ad  oggetto:  «Definizione  e  aggiornamento  dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all'art.  1,  comma  7,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» che determina i livelli
essenziali  di  assistenza  ed  in   particolare   il   «nomenclatore
prestazioni   assistenza   specialistica   ambulatoriale»   di    cui
all'allegato 4 che individua i test a carico del  Servizio  sanitario
nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 684 della legge  30  dicembre  2021,  n.  234
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2022  e
bilancio pluriennale per il  triennio  2022-2024»  che  ha  istituito
nello stato di  previsione  del  Ministero  della  salute  un  fondo,
denominato Fondo per i test di Next-Generation  Sequencing,  con  una
dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2022  e
2023; 
  Visto il successivo comma 685 che destina il fondo summenzionato al
«potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione
genomica  dei  tumori  dei  quali  sono   riconosciute   evidenza   e
appropriatezza»; 
  Visto, inoltre, il comma 686  che  prevede  che  «con  decreto  del
Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri
e le modalita' di riparto del fondo di cui al comma 684,  nonche'  il
sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme»; 
  Considerato che le sopra citate risorse, pari a 5 milioni  di  euro
annui per ciascun anno del biennio 2022-2023, risultano iscritte  sul
capitolo di bilancio 2307 piano gestionale 1, denominato «Fondo per i
test di Next Generation  Sequencing  e  disposizioni  in  materia  di
laboratori», afferente al centro di responsabilita'  della  Direzione
generale della prevenzione sanitaria, e istituito  per  le  finalita'
sopra indicate nell'ambito del  programma  di  spesa  «Prevenzione  e
promozione della salute umana ed assistenza  sanitaria  al  personale
navigante e aeronavigante»,  della  missione  «Tutela  della  salute»
dello stato di previsione del Ministero della salute; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31
dicembre 2021, concernente la ripartizione in capitoli  delle  Unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di  previsione  per  l'anno
finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato, che a decorrere  dal  1°  gennaio  2010,  ha
abrogato l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla
partecipazione delle province autonome  ai  finanziamenti  recati  da
qualsiasi disposizione di legge; 
  Considerato che  la  possibilita'  della  profilazione  molecolare,
soprattutto utilizzando tecniche di Next Generation Sequencing (NGS),
e la possibilita' di accedere a terapie mirate in base alla  presenza
di alterazioni  molecolari  che  necessitano  di  test  in  grado  di
individuarle, rappresentano importanti innovazioni in oncologia; 
  Considerata la necessita' di individuare una  patologia  oncologica
per la quale sia possibile avvalersi di test  per  il  sequenziamento
genomico esteso (NGS) per la diagnosi molecolare e la  cui  incidenza
nella popolazione italiana sia tale da garantire un adeguato utilizzo
del fondo a disposizione, assicurando un'equa possibilita' di accesso
al test; 
  Viste le raccomandazioni dell'ESMO (European  Society  for  Medical
Ongology) per l'impiego del NGS in pazienti  con  tumori  metastatici
(F. Mosele et al, Ann Oncol 2020) che individuano il carcinoma non  a
piccole  cellule,  non  squamoso  (adenocarcinoma)  metastatico   del
polmone quale neoplasia per la quale risulta  ampiamente  documentato
l'utilizzo  di  test  di  NGS  al  fine  di   un'appropriata   scelta
terapeutica; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' (CSS) -  Sezione
I, Sessione LII, del 15 febbraio 2022, espresso  su  richiesta  della
D.G. della ricerca e dell'innovazione in sanita' del Ministero  della
salute, che afferma in merito ai test NGS che: «Sono disponibili test
riconosciuti per evidenza  e  appropriatezza,  largamente  utilizzati
(anche commerciali) per tutte le patologie oncologiche  associate  ad
alterazioni genetiche actionable» e identifica  i  laboratori  idonei
per l'esecuzione di questi test come «Le strutture che hanno oggi una
consolidata esperienza (>2 anni) nella esecuzione di test NGS». 
  Visto il decreto del direttore generale della prevenzione sanitaria
del 22 marzo 2022, con il quale  e'  stato  istituito  il  Tavolo  di
lavoro, cui partecipano  esperti  nazionali  di  provata  esperienza,
finalizzato a individuare nell'ambito del percorso di cura oncologico
la modalita' di prescrizione, esecuzione, utilizzo e monitoraggio  di
test  di  Next  Generation   Sequencing   (NGS)   con   garanzia   di
appropriatezza d'uso ed all'analisi dei costi  delle  prestazioni  in
oggetto nell'ottica di una politica economico sanitaria  efficace  ed
efficiente; 
  Tenuto  conto  della  distribuzione  demografica   sul   territorio
nazionale, sulla base dei dati  forniti  dall'ISTAT  riferiti  al  1°
gennaio 2022; 
  Preso atto dell'individuazione di una quota per test non  superiore
a euro 1.150,00; 
  Ritenuto  necessario,  pertanto,  procedere  alla  definizione  dei
criteri e delle modalita' di ripartizione tra le regioni; 
  Acquisita, altresi', l'Intesa in sede di Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano in data 28 settembre 2022 (rep. atti n. 207/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
riparto del fondo istituito ai sensi dell'art. 1,  comma  684,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di  previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2022-2024», nonche' il sistema  di  monitoraggio  dell'impiego  delle
risorse di cui trattasi.