IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visto l'art. 60, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, che prevede che siano ammissibili al FEASR solamente le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorita' di gestione del relativo programma; Visto, in particolare, l'art. 65, paragrafo 3 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorita' di gestione e gli altri organismi; Visto l'art. 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale l'Autorita' di gestione puo' designare uno o piu' organismi intermedi per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni e provvede affinche' l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante le modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale - PSRN 2014-2022 (CCI 2014IT06RDNP001), approvato con decisione comunitaria C(2015)8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021 e, in particolare, le sottomisure 17.2 «Fondi di mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali» e 17.3 «Strumenti per la stabilizzazione del reddito», afferenti la Priorita' 3 «Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo»; Visto il finanziamento del FEASR al PSRN 2014-2022, di euro 48.500.000,00 per ciascuna delle sottomisure 17.2 e 17.3, con data ultima per l'esecuzione delle spese al 31 dicembre 2025; Considerato che, nel capitolo 13.4 del PSRN 2014-2022, e' indicato l'importo di euro 2.000.000,00, relativo al regime «de minimis», per il pagamento dei contributi sulle spese amministrative di costituzione dei fondi di cui alle sottomisure 17.2 e 17.3; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante «Disposizioni in materia di agricoltura»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», ed in particolare gli articoli 13, 15 e 17, inerenti alle verifiche relative agli aiuti di Stato e le conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del registro nazionale aiuti; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 679/2016; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2020, n. 53; Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300 che, da ultimo e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, adegua la struttura organizzativa del Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e delle relative competenze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2021 di conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini; Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 24 febbraio 2022, n. 90017, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022; Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022 n. 138295, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020; Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi n. 165/1999 e n. 118/2000, e' individuata quale organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013; Considerato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) approvato annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013; Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n. 1411, recante «Procedure attuative per il riconoscimento della revoca dei soggetti gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016 e successive modificazioni»; Visto il decreto 19 luglio 2019, n. 29010 di approvazione della metodologia di valutazione della ragionevolezza della spesa per le quote di adesione alla copertura mutualistica - Sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 2588 recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»; Viste le «Linee guida sull'ammissibilita' delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020» approvate da ultimo con decreto ministeriale 13 gennaio 2021, n. 14786; Vista il decreto 26 luglio 2021, n. 340440, di approvazione della Convenzione di delega 12 luglio 2021 sottoscritta dall'Autorita' di gestione del PSRN 2014-2022 e da AGEA in qualita' di Organismo intermedio, che disciplina i rapporti relativi all'affidamento delle attivita' delegate per le sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022; Considerato che la domanda di riconoscimento presentata dai soggetti gestori al Mipaaf costituisce manifestazione di interesse per l'accesso ai benefici delle predette sottomisure 17.2 e 17.3 ai sensi dell'art. 2, comma 3, del sopracitato decreto 7 febbraio 2019; Tenuto conto che nel PGRA sono individuate, tra l'altro, le tipologie di spesa ammissibile per i Fondi di mutualita' e IST che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b) e d) del regolamento n. 1305/2013; Tenuto conto della necessita' di procedere all'attuazione delle sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022, con riferimento alle spese amministrative di costituzione dei Fondi, stabilendo la dotazione finanziaria in conformita' alle risorse indicate nel Programma per tale tipologia di spesa; Ritenuto altresi' opportuno che, le decisioni dell'Autorita' di gestione in merito agli interventi ammissibili delle sottomisure 17.2 e 17.3, siano assunte con trasparenza e che tutti i potenziali beneficiari possano esser resi edotti delle possibilita' previste dal PSRN 2014-2022; Decreta: Art. 1 Approvazione dell'Avviso pubblico - invito a presentare proposte - Spese amministrative di costituzione dei fondi - Sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014/2022. 1. E' approvato l'allegato Avviso pubblico - invito a presentare proposte inerenti le spese amministrative di costituzione dei fondi ai sensi della sottomisura 17.2 - Fondi di mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali e della sottomisura 17.3 - Strumento per la stabilizzazione del reddito settoriale di cui al PSRN 2014-2022. L'avviso ed i suoi allegati formano parte integrante del presente decreto.