IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visti gli articoli 107, 108 e 109 del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  sul
procedimento   amministrativo   e   successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche   dell'Unione   europea,   come
modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29  luglio  2015,  n.
115; 
  Visto il decreto 31 maggio 2017, n.  115  «Regolamento  recante  la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre  2012,
n. 234 e successive modifiche e integrazioni», adottato dal  Ministro
dello sviluppo economico di concerto con i Ministri  dell'economia  e
delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali ed in
particolare l'art. 6, il quale prevede che le  informazioni  relative
agli aiuti nel settore agricolo continuano ad  essere  contenute  nel
Registro aiuti di Stato SIAN; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 che dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Visto in particolare l'art. 14, comma 3, lettera e) del regolamento
(UE) n. 702/2014, relativo alla prevenzione  dei  danni  arrecati  da
epizoozie e organismi nocivi ai vegetali; 
  Visto il  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  21   maggio   2019,   n.   44,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli  in
crisi e di sostegno alle imprese  agroalimentari  colpite  da  eventi
atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza  nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto» ed in particolare
l'art. 8-quater con il quale e'  stato  istituito  un  fondo  per  la
realizzazione del Piano straordinario per la rigenerazione  olivicola
della Puglia, con una dotazione  pari  a  150  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021; 
  Visto il decreto interministeriale del 6 marzo 2020,  n.  2484  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro per il sud  e  la  coesione  territoriale  e  con  il
Ministro delle sviluppo economico, con il quale sono  state  definite
le  misure  di  intervento  ai   fini   dell'attuazione   del   Piano
straordinario per la rigenerazione olivicola della  Puglia,  previsto
dall'art. 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito
con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44; 
  Visto  in  particolare  l'art.  7  del  decreto   interministeriale
2484/2020 il quale  prevede  che  con  successivo  provvedimento  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   su
proposta della Regione Puglia, sono definiti i criteri e le modalita'
per la concessione  dei  contributi  per  l'attuazione  della  misura
relativa alla «riconversione verso altre colture»; 
  Visto l'avviso di ricevimento della Commissione europea di avvenuta
registrazione in data 30 gennaio 2020 delle  informazioni  sintetiche
relative al regime di aiuti SA.56359(2020/XA) - Xylella fastidiosa  -
Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 1° aprile 2020, n. 330, con il quale e' stato istituito  il
Comitato  di  sorveglianza  previsto   dall'art.   22   del   decreto
interministeriale n. 2484/2020; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione
del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione
e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa; 
  Visto in particolare l'art. 18 del regolamento (UE)  2020/1201  che
prevede, tra l'altro, che l'impianto di piante  specificate  in  zona
infetta  puo'  essere  autorizzato  se   le   piante   in   questione
appartengono a specie o varieta' che si sono dimostrate resistenti  o
tolleranti all'organismo nocivo specificato  e  sono  piantate  nelle
zone infette elencate nell'allegato III, ma al di fuori dell'area  di
cui all'art. 15, paragrafo 2, lettera a) del regolamento medesimo; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme
per la protezione delle piante dagli organismi nocivi  in  attuazione
dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n.  117,  per  l'adeguamento
della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; 
  Vista la legge ed il regolamento  di  contabilita'  generale  dello
Stato attualmente vigenti; 
  Viste le note del 24 febbraio 2020, prot. MIPAAF n.  0089942  e  14
febbraio 2021, prot.  MIPAAF  n.  0068746,  con  le  quali  e'  stata
richiesta la conservazione dei fondi rispettivamente  dell'annualita'
2020 e 2021 afferenti al capitolo di bilancio n. 7644/1; 
  Viste le note del 18 maggio 2020, n. 613, del 25 novembre 2020,  n.
4007 e del 3 febbraio 2021, n. 550, con le quali la Regione Puglia ha
trasmesso la proposta operativa relativa all'attuazione della  misura
di cui all'art. 7 del decreto interministeriale  n.  2484/2020  e  in
particolare l'elenco delle  specie  arboree  con  le  quali  potrebbe
essere ricostituito il potenziale produttivo danneggiato da Xylella; 
  Visto il parere  favorevole  espresso  dal  Comitato  fitosanitario
nazionale nella seduta del 3 e 4 maggio 2021, in merito all'elenco di
specie  per  la   riconversione   produttiva,   incluse   le   specie
resistenti/tolleranti alla Xylella fastidiosa subsp. pauca ST53 ed in
particolare al riconoscimento di albicocco, pesco, susino,  mandorlo,
ciliegio e  le  specie  del  genere  Citrus  resistenti/tolleranti  a
Xylella fastidiosa subsp.  pauca  ST53,  sulla  base  delle  evidenze
scientifiche prodotte dal CNR-IPSP; 
  Vista la nota n. 199365 del 4 maggio 2022, integrativa  della  nota
n. 0010712 del 9  marzo  2020,  con  la  quale  questo  Ministero  ha
comunicato alla Commissione europea di attuare l'intervento come  una
misura preventiva ai sensi dell'art. 14,  comma  3,  lettera  e)  del
regolamento (UE) n. 702/2014, con un'intensita' massima di aiuto pari
all'80%, aumentabile fino al 100%  se  l'investimento  e'  effettuato
collettivamente da piu' beneficiari, e ha  confermato  l'eliminazione
della    specie    Pistacea    vera    dall'elenco    delle    specie
resistenti/tolleranti in quanto  sensibile  alla  Xylella  fastidiosa
subsp. pauca ST53; 
  Tenuto conto che il Comitato di sorveglianza nella  seduta  del  18
febbraio 2021 ha  approvato  la  proposta  operativa  avanzata  dalla
regione Puglia; 
  Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla definizione dei criteri
e delle modalita' di  concessione  dei  contributi  per  l'attuazione
della misura di cui  all'art.  7  del  decreto  interministeriale  n.
2484/2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. In  considerazione  dei  danni  prodotti  dall'insediamento  del
batterio Xylella fastidiosa in parte del territorio pugliese  in  cui
non e'  piu'  possibile  attuare  le  misure  di  eradicazione  e  di
contenimento di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e  al
fine  di  ripristinare  le  condizioni  paesaggistiche  e  produttive
nonche' di contribuire alla riduzione  della  massa  di  inoculo  che
preme sulle aree di contenimento, e' concesso ai  sensi  dell'art.  7
del  decreto  interministeriale  del  6  marzo  2020,  n.  2484,   un
contributo per le operazioni  di  sostituzione  di  piante  di  olivo
danneggiate dalla batteriosi con almeno pari numero di specie arboree
diverse dall'ulivo e non ospiti di Xylella fastidiosa. 
  2.  La  presente  misura  si  applica  solo  nella  «zona  infetta»
relativamente alla Xylella  fastidiosa,  con  esclusione  della  zona
soggetta a misure di contenimento di cui all'art.  15,  paragrafo  2,
lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201,  cosi'  come
individuate  dalle  autorita'  competenti   al   momento   dell'avvio
dell'intervento. 
  3. Responsabile della misura e' la Regione Puglia che, in  qualita'
di  soggetto  attuatore,  redige   le   procedure   di   accesso   ai
finanziamenti e le relative modalita' di gestione delle istruttorie e
potra' avvalersi per le attivita' operative del supporto dell'Agenzia
regionale per le attivita' irrigue e forestali (ARIF) e  dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA).