IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme sul procedimento amministrativo e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115; Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali ed in particolare l'art. 6, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Visto in particolare l'art. 14, comma 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014, relativo alla prevenzione dei danni arrecati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali; Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto» ed in particolare l'art. 8-quater con il quale e' stato istituito un fondo per la realizzazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021; Visto il decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro delle sviluppo economico, con il quale sono state definite le misure di intervento ai fini dell'attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, previsto dall'art. 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44; Visto in particolare l'art. 7 del decreto interministeriale 2484/2020 il quale prevede che con successivo provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta della Regione Puglia, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi per l'attuazione della misura relativa alla «riconversione verso altre colture»; Visto l'avviso di ricevimento della Commissione europea di avvenuta registrazione in data 30 gennaio 2020 delle informazioni sintetiche relative al regime di aiuti SA.56359(2020/XA) - Xylella fastidiosa - Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° aprile 2020, n. 330, con il quale e' stato istituito il Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 22 del decreto interministeriale n. 2484/2020; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa; Visto in particolare l'art. 18 del regolamento (UE) 2020/1201 che prevede, tra l'altro, che l'impianto di piante specificate in zona infetta puo' essere autorizzato se le piante in questione appartengono a specie o varieta' che si sono dimostrate resistenti o tolleranti all'organismo nocivo specificato e sono piantate nelle zone infette elencate nell'allegato III, ma al di fuori dell'area di cui all'art. 15, paragrafo 2, lettera a) del regolamento medesimo; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; Vista la legge ed il regolamento di contabilita' generale dello Stato attualmente vigenti; Viste le note del 24 febbraio 2020, prot. MIPAAF n. 0089942 e 14 febbraio 2021, prot. MIPAAF n. 0068746, con le quali e' stata richiesta la conservazione dei fondi rispettivamente dell'annualita' 2020 e 2021 afferenti al capitolo di bilancio n. 7644/1; Viste le note del 18 maggio 2020, n. 613, del 25 novembre 2020, n. 4007 e del 3 febbraio 2021, n. 550, con le quali la Regione Puglia ha trasmesso la proposta operativa relativa all'attuazione della misura di cui all'art. 7 del decreto interministeriale n. 2484/2020 e in particolare l'elenco delle specie arboree con le quali potrebbe essere ricostituito il potenziale produttivo danneggiato da Xylella; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato fitosanitario nazionale nella seduta del 3 e 4 maggio 2021, in merito all'elenco di specie per la riconversione produttiva, incluse le specie resistenti/tolleranti alla Xylella fastidiosa subsp. pauca ST53 ed in particolare al riconoscimento di albicocco, pesco, susino, mandorlo, ciliegio e le specie del genere Citrus resistenti/tolleranti a Xylella fastidiosa subsp. pauca ST53, sulla base delle evidenze scientifiche prodotte dal CNR-IPSP; Vista la nota n. 199365 del 4 maggio 2022, integrativa della nota n. 0010712 del 9 marzo 2020, con la quale questo Ministero ha comunicato alla Commissione europea di attuare l'intervento come una misura preventiva ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014, con un'intensita' massima di aiuto pari all'80%, aumentabile fino al 100% se l'investimento e' effettuato collettivamente da piu' beneficiari, e ha confermato l'eliminazione della specie Pistacea vera dall'elenco delle specie resistenti/tolleranti in quanto sensibile alla Xylella fastidiosa subsp. pauca ST53; Tenuto conto che il Comitato di sorveglianza nella seduta del 18 febbraio 2021 ha approvato la proposta operativa avanzata dalla regione Puglia; Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla definizione dei criteri e delle modalita' di concessione dei contributi per l'attuazione della misura di cui all'art. 7 del decreto interministeriale n. 2484/2020; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. In considerazione dei danni prodotti dall'insediamento del batterio Xylella fastidiosa in parte del territorio pugliese in cui non e' piu' possibile attuare le misure di eradicazione e di contenimento di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e al fine di ripristinare le condizioni paesaggistiche e produttive nonche' di contribuire alla riduzione della massa di inoculo che preme sulle aree di contenimento, e' concesso ai sensi dell'art. 7 del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, un contributo per le operazioni di sostituzione di piante di olivo danneggiate dalla batteriosi con almeno pari numero di specie arboree diverse dall'ulivo e non ospiti di Xylella fastidiosa. 2. La presente misura si applica solo nella «zona infetta» relativamente alla Xylella fastidiosa, con esclusione della zona soggetta a misure di contenimento di cui all'art. 15, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, cosi' come individuate dalle autorita' competenti al momento dell'avvio dell'intervento. 3. Responsabile della misura e' la Regione Puglia che, in qualita' di soggetto attuatore, redige le procedure di accesso ai finanziamenti e le relative modalita' di gestione delle istruttorie e potra' avvalersi per le attivita' operative del supporto dell'Agenzia regionale per le attivita' irrigue e forestali (ARIF) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).