IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»   e   in
particolare l'art. 36; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo  all'istituzione  di  un
organo collegiale denominato «Gruppo  di  lavoro  permanente  per  la
protezione delle piante» ed in particolare l'art.  1,  comma  1,  che
attribuisce al suddetto gruppo di lavoro compiti tecnico consultivi e
propositivi per  i  settori  inerenti  le  sementi,  i  materiali  di
moltiplicazione della  vite,  i  materiali  di  moltiplicazione  deli
fruttiferi, delle ortive e  delle  ornamentali,  i  fertilizzanti,  i
prodotti fitosanitari e le barriere fitosanitarie; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2017/2313   della
Commissione, del 13 dicembre 2017, che  definisce  le  specifiche  di
formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio
dell'Unione e del passaporto delle piante  per  l'introduzione  e  lo
spostamento in una zona protetta,  ed  in  particolare  definisce  il
modello  per  il  Passaporto  delle  piante  (PP),  che  puo'  essere
unificato  all'etichetta   di   certificazione   dei   materiali   di
moltiplicazione di categoria «Pre-Base», «Base» e  «Certificato»,  di
cui alla direttiva 2014/96/UE; 
  Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813  della  Commissione
del  29  ottobre  2019  che  modifica  la  direttiva  di   esecuzione
2014/96/UE relativa alle prescrizioni in  materia  di  etichettatura,
chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle  piante
da frutto e delle piante  da  frutto  destinate  alla  produzione  di
frutti  rientranti  nell'ambito  di  applicazione   della   direttiva
2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda il colore dell'etichetta
per le categorie certificate dei materiali di moltiplicazione e delle
piante da frutto e il contenuto del documento del fornitore; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre   2019,   n.   179,   concernente:   «Regolamento    recante
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  a  norma  dell'art.  1,  comma  4  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme
per  la  produzione  e  la  commercializzazione  dei   materiali   di
moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione
dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n.  117,  per  l'adeguamento
della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; 
  Visto l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.
18, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale,
tra cui il coordinamento tecnico-amministrativo e tecnico-scientifico
relativo all'attuazione delle direttive  dell'unione  in  materia  di
materiali di moltiplicazione; 
  Visto l'art. 58, comma 1 del decreto legislativo 2  febbraio  2021,
n.  18,  che  attribuisce  al  Servizio  fitosanitario  nazionale  la
definizione della  forma  grafica  delle  etichette,  da  apporre  ai
materiali di moltiplicazione e alle piante di  categoria  «Pre-Base»,
«Base» e «Certificato»; 
  Visto l'art. 79, del decreto legislativo 2 febbraio  2021,  n.  18,
che prevede che la forma  grafica  delle  etichette,  da  apporre  ai
materiali di moltiplicazione e alle piante di  categoria  «Pre-Base»,
«Base» e «Certificato», prodotte nell'ambito  del  Sistema  nazionale
volontario di qualificazione del materiale di propagazione  vegetale,
sia conforme alle previsioni del titolo VI, capo I, ed in particolare
all'art. 58, e riporti la dicitura «Qualita' Vivaistica Italia»; 
  Visto l'art. 85 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che
dispone  che  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'art.  17,  comma  3
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del  gruppo  di
lavoro  permanente,  sono  stabilite  le  disposizioni  di  carattere
tecnico in applicazione del decreto legislativo 2 febbraio  2021,  n.
18; 
  Visto l'art. 36, comma 1 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea, ai  sensi  del  quale  «alle  norme  dell'Unione
europea  non  autonomamente  applicabili,  che  modificano  modalita'
esecutive e caratteristiche  di  ordine  tecnico  di  direttive  gia'
recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti  di  esecuzione  non
autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea
o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea
gia' recepiti o gia' efficaci  nell'ordinamento  nazionale,  e'  data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo  comma,  della
Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne
da' tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
o al Ministro per gli affari europei»; 
  Visto l'allegato IV del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18,
recante «forma grafica e  dimensioni  etichette  UE  e  documento  di
commercializzazione»; 
  Visto l'allegato VII del decreto legislativo 2  febbraio  2021,  n.
18, recante «forma grafica e dimensioni etichette  Sistema  nazionale
volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale»; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme
per la protezione delle piante dagli organismi nocivi  in  attuazione
dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n.  117,  per  l'adeguamento
della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3
che identifica  tra  le  attivita'  di  protezione  delle  piante  lo
sviluppo   di   sistemi   di   certificazione   dei   materiali    di
moltiplicazione e l'art. 5 che individua le competenze  del  Servizio
fitosanitario centrale; 
  Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e
sulla gestione per l'anno 2021, registrata alla Corte  dei  conti  in
data 29 marzo 2021 al n. 166; 
  Vista  la  registrazione  del  marchio  «QVI  Qualita'   Vivaistica
Italia», presso The International Bureau of  the  World  Intellectual
Property Organization (WIPO)  in  data  29  marzo  2021,  con  il  n.
1591088, che deve essere apposto ai materiali  di  moltiplicazione  e
alle piante di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato»  prodotte
nell'ambito del Sistema nazionale volontario  di  qualificazione  del
materiale di propagazione vegetale; 
  Vista  la  registrazione  del  marchio  «QVI  Qualita'   Vivaistica
Italia», presso  l'ufficio  dell'Unione  europea  per  la  proprieta'
intellettuale in data 19 agosto 2021, con il n. 018435512,  che  deve
essere apposto ai materiali  di  moltiplicazione  e  alle  piante  di
categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato» prodotte nell'ambito del
Sistema nazionale  volontario  di  qualificazione  del  materiale  di
propagazione vegetale; 
  Considerata la necessita'  di  dare  applicazione  alle  previsioni
normative  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)   2017/2313   della
Commissione e pertanto stabilire il formato grafico  delle  etichette
da apporre ai materiali di moltiplicazione e alle piante di categoria
«Pre-Base», «Base» e «Certificato» in cui sia integrato il Passaporto
delle piante; 
  Considerata la necessita' di riportare  il  marchio  «QVI  Qualita'
Vivaistica  Italia»  sulle  etichette  da  apporre  ai  materiali  di
moltiplicazione e alle  piante  di  categoria  «Pre-Base»,  «Base»  e
«Certificato» prodotte nell'ambito del Sistema  nazionale  volontario
di qualificazione del materiale di propagazione vegetale; 
  Sentito il parere del gruppo di lavoro permanente per la protezione
delle piante, Sezione materiali di  moltiplicazione  dei  fruttiferi,
delle ortive e  delle  ornamentali»,  espresso  nella  seduta  del  6
settembre 2021; 
  Acquisito il parere del Comitato fitosanitario  nazionale,  di  cui
all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.  19,  espresso
in applicazione dell'art. 5, comma 4, lettera e) dello stesso decreto
legislativo, nella riunione del 15 settembre 2021; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art.  17,
comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 30 giugno 2022; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'allegato IV del decreto legislativo 2  febbraio  2021,  n.  18
«Forma  grafica  e   dimensioni   etichette   UE   e   documento   di
commercializzazione», e'  sostituito  dall'allegato  I  del  presente
decreto. 
  2. L'allegato VII del decreto legislativo 2 febbraio  2021,  n.  18
«Forma grafica e dimensioni etichette Sistema nazionale volontario di
qualificazione del materiale di propagazione vegetale», e' sostituito
dall'allegato II del presente decreto. 
  Il presente decreto, trasmesso agli  organi  di  controllo  per  la
registrazione,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 1° settembre 2022 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico,  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 1045