IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
               IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 17, comma 3; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», articolo 1, comma 552,  e  in
particolare il secondo e il terzo periodo; 
  Visto  il  Trattato  sull'Antartide  firmato  a  Washington  il  1°
dicembre 1959, ratificato e reso esecutivo ai sensi  della  legge  29
novembre 1980, n. 963; 
  Vista la legge 10 giugno 1985, n. 284, recante «Programma nazionale
di ricerche in Antartide»; 
  Visto  il  Protocollo  sulla  protezione  ambientale  relativo   al
Trattato  sull'Antartide,  concluso  a  Madrid  il  4  ottobre  1991,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 febbraio 1995, n.
54, e i relativi annessi; 
  Vista la legge  27  novembre  1991,  n.  380,  recante  «Norme  sui
programmi  nazionali  di  ricerca  scientifica   e   tecnologica   in
Antartide»; 
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante  «Interventi  urgenti
per l'economia», e in particolare l'articolo 5, comma 3; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  recante
«Disposizioni  per  il  coordinamento,   la   programmazione   e   la
valutazione  della   politica   nazionale   relativa   alla   ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera
d), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l'articolo 7; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l'articolo 35; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in  particolare
l'articolo 7, commi 1, 2 e 3; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»,   e   in
particolare l'articolo 11 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  2009,  n.  213,  recante
«Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo  1  della
legge 27 settembre 2007, n. 165»,  e  in  particolare  l'articolo  9,
comma 2; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),  f)  e  g),  della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di  procedure   di
monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di
verifica  dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  218,  recante
«Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici  di  ricerca  ai
sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n.  55,  e
in particolare l'articolo 2, comma 4; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri», e in  particolare  l'articolo
24-ter; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  del  30  settembre  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 3 febbraio 2011, n. 27, recante  «Rideterminazione  dei
soggetti incaricati dell'attuazione, delle strutture  operative,  dei
compiti e  degli  organismi  consultivi  e  di  coordinamento,  delle
procedure del  programma  di  ricerche  in  Antartide  nonche'  delle
modalita' di attuazione  e  della  disciplina  dell'erogazione  delle
risorse finanziarie»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
21 ottobre 2020 (n. 786); 
  Dato atto della necessita' di procedere alla  individuazione  delle
modalita' per l'approvazione  e  per  l'aggiornamento  del  Programma
nazionale di ricerche in  Antartide  (PNRA),  all'individuazione  dei
soggetti incaricati dell'attuazione del  PNRA  e  dei  meccanismi  di
coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate,  al  fine
di assicurare un piu' efficace funzionamento del PNRA medesimo, anche
nel  quadro  della  piu'  ampia  strategia  di  programmazione  della
politica nazionale della ricerca; 
  Acquisiti i concerti del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, del Ministro della transizione ecologica
e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 200/2022, espresso  dalla
sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  25
gennaio 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
con nota del 20 aprile 2022, prot. 525; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intende: 
    a) per «Ministro» e  «Ministero»,  rispettivamente,  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca, e il Ministero  dell'universita'  e
della ricerca; 
    b)  per  «Trattato»,  il  Trattato   sull'Antartide   firmato   a
Washington il 1° dicembre 1959, ratificato e reso esecutivo ai  sensi
della legge 29 novembre 1980, n. 963; 
    c)  per  «Sistema  del  Trattato  sull'Antartide»,  il   Trattato
sull'Antartide, firmato a Washington il 1° dicembre 1959,  ratificato
e reso esecutivo ai sensi della legge 29 novembre 1980,  n.  963;  la
Convenzione per la conservazione delle foche antartiche, con annesso,
fatta a Londra il 1° giugno 1972,  ratificata  e  resa  esecutiva  ai
sensi della legge 23  aprile  1991,  n.  149;  la  Convenzione  sulla
conservazione delle risorse marine viventi in Antartide,  adottata  a
Canberra il 20 maggio 1980, ratificata  e  resa  esecutiva  ai  sensi
della legge 2 gennaio 1989, n. 17 e il  Protocollo  sulla  protezione
ambientale al trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a
Madrid il 4 ottobre 1991, ratificato e reso esecutivo ai sensi  della
legge 15 febbraio 1995, n. 54, nonche' i provvedimenti internazionali
adottati in base a tali provvedimenti; 
    d) per «PNRA», il Programma nazionale di ricerche in Antartide; 
    e)  per  «CSNA»,  la  Commissione   scientifica   nazionale   per
l'Antartide; 
    f) per «AEA», le Azioni esecutive annuali del PNRA. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 117,  sesto  comma,
          della Costituzione: 
                «La potesta' regolamentare spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite.» 
              - Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» 
              - Si riporta il comma 552 dell'art. 1  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2021-2023), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
          dicembre 2020, n. 322: 
                «552. Per consentire la  prosecuzione  del  Programma
          nazionale di ricerche in Antartide  (PNRA)  e  al  fine  di
          assicurare  la  partecipazione  dell'Italia   al   Trattato
          antartico, firmato a Washington il  1°  dicembre  1959,  ai
          sensi di quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del
          Trattato  stesso,  il  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca con proprio decreto, a  decorrere  dall'anno  2021,
          assegna  annualmente,  agli  enti   pubblici   di   ricerca
          incaricati dell'attuazione del PNRA, un  contributo  di  23
          milioni di euro.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca,  adottati   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, di concerto con il  Ministro  degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale, con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sono individuati le modalita' per l'approvazione e
          per  l'aggiornamento  del  PNRA,  i   soggetti   incaricati
          dell'attuazione  del  medesimo  PNRA  e  i  meccanismi   di
          coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate.
          Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 7  agosto  1997,  n.
          266,  e'  abrogato.  Al  secondo  periodo   del   comma   1
          dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno  1998,  n.
          204, le parole: « del Programma nazionale  di  ricerche  in
          Antartide,»   sono   soppresse.   Agli   oneri    derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a  23  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
          corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui  al
          citato articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998.» 
              - La legge 29  novembre  1980,  n.  963,  «Adesione  al
          trattato sull'Antartide, firmato a Washington il 1 dicembre
          1959, e sua  esecuzione.»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 gennaio 1981, n. 17. 
              - La legge 10 giugno 1985, n. 284, «Programma nazionale
          di ricerche in Antartide.», e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 giugno 1985, n. 145. 
              - La legge  15  febbraio  1995,  n.  54,  «Ratifica  ed
          esecuzione del protocollo sulla  protezione  ambientale  al
          trattato antartico, con annessi ed  atto  finale,  fatto  a
          Madrid il 4 ottobre 1991.», e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 febbraio 1995, n. 48. 
              - Legge 27 novembre 1991, n. 380, «Norme sui  programmi
          nazionali  di  ricerca   scientifica   e   tecnologica   in
          Antartide.»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          dicembre 1991, n. 282. 
              - La legge 7 agosto 1997, n. 266,  «Interventi  urgenti
          per l'economia.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
          agosto 1997, n. 186. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 5 giugno 1998,  n.  204  (Disposizioni  per  il
          coordinamento, la programmazione  e  la  valutazione  della
          politica nazionale  relativa  alla  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
          della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151: 
                «Art. 7. - 1. A  partire  dal  1°  gennaio  1999  gli
          stanziamenti da  destinare  al  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche (CNR), di  cui  all'articolo  11  della  legge  22
          dicembre   1977,   n.   951,   all'Osservatorio   geofisico
          sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2,  della
          legge 30 novembre 1989, n. 399; agli  enti  finanziati  dal
          MURST ai sensi dell'articolo 1, comma 43,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai sensi dell'articolo
          11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978,  n.
          468 e successive modificazioni, sono determinati con  unica
          autorizzazione di spesa ed affluiscono  ad  apposito  fondo
          ordinario  per  gli  enti  e  le  istituzioni  di   ricerca
          finanziati dal MURST, istituito nello stato  di  previsione
          del medesimo Ministero. Al medesimo  fondo  affluiscono,  a
          partire dal 1°  gennaio  1999,  i  contributi  all'Istituto
          nazionale per  la  fisica  della  materia  (INFM),  di  cui
          all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
          1994,  n.  506,  nonche'   altri   contributi   e   risorse
          finanziarie che saranno stabilite per  legge  in  relazione
          alle attivita' dell'Istituto nazionale di  fisica  nucleare
          (INFN), dell'INFM e relativi laboratori  di  Trieste  e  di
          Grenoble,   dell'Istituto   nazionale   per   la    ricerca
          scientifica e  tecnologica  sulla  montagna.  Il  fondo  e'
          determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera
          d), della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni e integrazioni. Il Ministro del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica,  e'  autorizzato
          ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
          di bilancio. 
                2.  Il  Fondo  di  cui  al  comma  1   e'   ripartito
          annualmente tra gli enti e le  istituzioni  finanziati  dal
          MURST con decreti del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca   scientifica   e   tecnologica,   comprensivi   di
          indicazioni per  i  due  anni  successivi,  emanati  previo
          parere  delle  commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia, da  esprimersi  entro  il  termine  perentorio  di
          trenta   giorni   dalla   richiesta.   Nelle    more    del
          perfezionamento  dei  predetti  decreti  e   al   fine   di
          assicurare  l'ordinata  prosecuzione  delle  attivita',  il
          MURST e' autorizzato ad erogare  acconti  agli  enti  sulla
          base delle previsioni contenute negli schemi  dei  medesimi
          decreti, nonche' dei contributi assegnati  come  competenza
          nel precedente anno. 
                3. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo il Consiglio  nazionale  della
          scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo  11  della
          legge 9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi
          le deliberazioni e gli atti adottati  dal  predetto  organo
          fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
                4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni ed integrazioni: 
                  a) ...; 
                  b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, le
          parole «sentito il CNST» sono soppresse; 
                  c) ...; 
                  d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo
          2 le parole «sentito il CNST» sono soppresse; 
                  e) ...; 
                  f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso; 
                  g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono  soppressi  e
          nel comma 3 dell'articolo 3 le  parole  «sentito  il  CNST»
          sono soppresse; 
                  h) nel comma 2 dell'articolo 8  le  parole  da  «il
          quale» fino a «richiesta» sono soppresse; 
                  i) l'articolo 11 e' soppresso. 
                5. Nel comma 9,  secondo  periodo,  dell'articolo  51
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da  «previo
          parere» fino a «n. 59» sono soppresse. 
                6. E' abrogata ogni altra  vigente  disposizione  che
          determina competenze del CNST. 
                7.  E'  abrogato  l'articolo  64  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382,  a
          partire dalla data di entrata in vigore del decreto di  cui
          alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della  legge  9
          maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera  e)  del
          comma 4. 
                8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST,
          l'articolo 4, comma 3, lettera a),  non  si  applica  nella
          parte in cui sono previste  loro  osservazioni  e  proposte
          preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di  prima
          applicazione  del   presente   decreto,   in   assenza   di
          approvazione  del  PNR,  il  Fondo  speciale  puo'   essere
          ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi  di
          ricerca di particolare rilevanza strategica. 
                9. I comitati nazionali di consulenza,  il  consiglio
          di presidenza e  la  giunta  amministrativa  del  CNR  sono
          prorogati fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          legislativo di riordino del  CNR  stesso,  da  emanarsi  ai
          sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 1998. 
                10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
          tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4,
          della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
          di ricerca a carattere non strumentale ed  e'  disciplinato
          dalle disposizioni di cui  all'articolo  8  della  legge  9
          maggio  1989,  n.  168,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni,  alle  quali  si  uniforma  il  decreto   del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica previsto dal  predetto  articolo  5,  comma  4,
          della legge n. 266 del 1997.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  35  del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della  legge  15  marzo  1997,  n.  59),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203: 
                «Art. 35.  -  1.  E'  istituito  il  ministero  della
          transizione ecologica. 
                2. Al  Ministero  della  transizione  ecologica  sono
          attribuite le funzioni e i  compiti  spettanti  allo  Stato
          relativi  allo  sviluppo  sostenibile,  ferme  restando  le
          funzioni della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  e
          alla    tutela    dell'ambiente,    del    territorio     e
          dell'ecosistema, nelle seguenti materie: 
                  a) individuazione, conservazione  e  valorizzazione
          delle aree naturali protette, tutela della biodiversita'  e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali  e  del  Ministero  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  della
          Convenzione  di  Washington  sul  commercio  internazionale
          delle specie animali  e  vegetali  in  via  di  estinzione,
          ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
          dei relativi regolamenti europei, della difesa del  mare  e
          dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale; 
                  b) definizione degli obiettivi  e  delle  linee  di
          politica energetica e mineraria nazionale  e  provvedimenti
          ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di  produzione
          di energia di competenza statale, compresi quelli da  fonti
          rinnovabili,  anche  se  ubicati  in  mare;  rapporti   con
          organizzazioni  internazionali  e  rapporti  con   l'Unione
          europea  nel  settore  dell'energia,  ferme   restando   le
          competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione  dei
          programmi e delle direttive sul mercato  unico  europeo  in
          materia  di  energia,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente del Consiglio dei ministri  e  delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano;  attuazione
          dei processi di liberalizzazione dei mercati  energetici  e
          promozione della concorrenza  nei  mercati  dell'energia  e
          tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema  con
          garanzia di resilienza;  individuazione  e  sviluppo  delle
          reti nazionali di trasporto dell'energia  elettrica  e  del
          gas naturale e definizione  degli  indirizzi  per  la  loro
          gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi
          nei  settori  dell'energia  e  delle  miniere;  ricerca   e
          coltivazione di idrocarburi, riconversione,  dismissione  e
          chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione  di
          idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino
          in  sicurezza  dei  siti;  risorse  geotermiche;  normativa
          tecnica, area  chimica,  sicurezza  mineraria,  escluse  le
          competenze  in  materia  di  servizio  ispettivo   per   la
          sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione  della
          legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro,  e
          servizi  tecnici   per   l'energia;   vigilanza   su   enti
          strumentali e collegamento con le societa' e  gli  istituti
          operanti nei settori dell'energia;  gestione  delle  scorte
          energetiche nonche' predisposizione ed attuazione dei piani
          di emergenza energetica; sicurezza  nucleare  e  disciplina
          dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei
          rifiuti  radioattivi;  radioprotezione   e   radioattivita'
          ambientale;   agro-energie;   rilevazione,    elaborazione,
          analisi  e  diffusione  di  dati  statistici   in   materia
          energetica e  mineraria,  finalizzati  alla  programmazione
          energetica e mineraria; 
                  c)  piani  e  misure  in  materia  di  combustibili
          alternativi  e  delle  relative   reti   e   strutture   di
          distribuzione  per  la  ricarica  dei  veicoli   elettrici,
          qualita'  dell'aria,  politiche  per   il   contrasto   dei
          cambiamenti  climatici  e  per  la  finanza   climatica   e
          sostenibile e  il  risparmio  ambientale  anche  attraverso
          tecnologie per la riduzione  delle  emissioni  dei  gas  ad
          effetto serra; 
                  d)  pianificazione  in  materia  di  emissioni  nei
          diversi  settori  dell'attivita'  economica,  ivi  compreso
          quello dei trasporti; 
                  e)  gestione,  riuso  e  riciclo  dei  rifiuti   ed
          economia circolare; 
                  f)  tutela  delle  risorse   idriche   e   relativa
          gestione, fatta salva la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali; 
                  g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile,
          nazionali e internazionali; 
                  h) promozione di politiche per l'economia circolare
          e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze
          del Ministero dello sviluppo economico; 
                  i)  coordinamento  delle  misure  di  contrasto   e
          contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
          ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi  i
          siti per i quali non e' individuato il  responsabile  della
          contaminazione e quelli per i quali i soggetti  interessati
          non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
          esercizio delle relative azioni giurisdizionali; 
                  l)  sorveglianza,  monitoraggio  e  recupero  delle
          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali
          della collettivita' e  alla  riduzione  dell'impatto  delle
          attivita' umane sull'ambiente, con particolare  riferimento
          alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
          danno    dell'ambiente;    prevenzione     e     protezione
          dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
          e dai rischi industriali; 
                  m) difesa e assetto del territorio con  riferimento
          ai valori naturali e ambientali. 
                3. Al ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le   funzioni   e   i   compiti   dei   ministeri
          dell'ambiente e  dei  lavori  pubblici,  eccettuate  quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni  conferite
          alle regioni e agli enti locali.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 1, 2  e  3
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
          dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205: 
                «Art. 7. -  1.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni
          istituzionali di cui all'articolo 2, e  per  i  compiti  di
          organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane  e
          strumentali, il Presidente individua con propri decreti  le
          aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in  cui
          si articola il Segretariato generale. 
                2. Con propri decreti,  il  Presidente  determina  le
          strutture della cui attivita' si  avvalgono  i  Ministri  o
          Sottosegretari da lui delegati. 
                3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero
          massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
          dei servizi  in  cui  si  articola  ciascun  ufficio.  Alla
          organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  il  Segretario
          generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11 della  legge  16
          gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali  in  materia
          di pubblica  amministrazione),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15: 
                «Art. 11. - 1. A decorrere dal 1° gennaio  2003,  per
          le finalita' di cui all'articolo 1,  commi  5  e  6,  della
          legge 17 maggio 1999, n.  144,  e  in  particolare  per  la
          funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
          pubblici, ogni nuovo  progetto  di  investimento  pubblico,
          nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla  predetta
          data, e' dotato di un «Codice unico di  progetto»,  che  le
          competenti  amministrazioni  o  i  soggetti   aggiudicatori
          richiedono in via telematica secondo la procedura  definita
          dal CIPE. 
                2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito  il
          parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
          e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1. 
                2-bis.  Gli  atti  amministrativi  anche  di   natura
          regolamentare  adottati  dalle   Amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, che dispongono il  finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico, sono nulli in assenza dei  corrispondenti  codici
          di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento  essenziale
          dell'atto stesso. 
                2-ter.   Le   Amministrazioni   che   emanano    atti
          amministrativi che dispongono il finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico associano negli atti stessi  il  Codice  unico  di
          progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
          l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
          misure, della data di efficacia di  detti  finanziamenti  e
          del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
          il Dipartimento per la programmazione  e  il  coordinamento
          della politica economica, il Dipartimento della  Ragioneria
          Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche  di
          Coesione concordano modalita'  per  fornire  il  necessario
          supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita'  di  cui
          al periodo precedente al  fine  di  garantire  la  corretta
          programmazione e il monitoraggio  della  spesa  di  ciascun
          programma e dei relativi progetti finanziati. 
                2-quater.   I   soggetti   titolari    di    progetti
          d'investimento pubblico  danno  notizia,  con  periodicita'
          annuale,  in  apposita  sezione   dei   propri   siti   web
          istituzionali,   dell'elenco   dei   progetti   finanziati,
          indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento,  le
          fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
          di attuazione finanziario e procedurale. 
                2-quinquies.  Entro  il  30  giugno  di  ogni   anno,
          l'Autorita' politica delegata  agli  investimenti  pubblici
          ove nominata, con  il  supporto  del  Dipartimento  per  la
          programmazione e il coordinamento della politica economica,
          presenta   al    Comitato    Interministeriale    per    la
          Programmazione  Economica  un'informativa  sullo  stato  di
          attuazione   della   programmazione   degli    investimenti
          pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
          articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
          e  la  Coesione   Territoriale,   con   il   supporto   del
          Dipartimento per le  Politiche  di  Coesione,  presenta  al
          Comitato Interministeriale per la Programmazione  Economica
          un'informativa   sullo   stato    di    attuazione    della
          programmazione degli investimenti pubblici  finanziati  con
          le risorse nazionali e comunitarie per  lo  sviluppo  e  la
          coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
          Stato  mette  a  disposizione  del  Dipartimento   per   la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          e  del  Dipartimento  per  le  Politiche  di  Coesione,  in
          cooperazione applicativa, i  corrispondenti  dati  rilevati
          dalle Amministrazioni  pubbliche  nella  banca  dati  delle
          Amministrazioni pubbliche di cui  alla  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti,  con  i
          dati  di  pagamento  del  Sistema  SIOPE   PLUS,   di   cui
          all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
          sistema della fatturazione elettronica, di cui  alla  legge
          24 dicembre 2007, n. 244. 
                2-sexies. All'attuazione  del  presente  articolo  le
          Amministrazioni provvedono nei limiti delle  risorse  umane
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   allo   scopo   a
          legislazione vigente.» 
              - Si riporta il comma 2  dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (Riordino  degli  enti
          di ricerca in attuazione dell'articolo  1  della  legge  27
          settembre  2007,  n.  165),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 1° febbraio 2010, n. 25: 
                «2. Al fine di sostenere la  competitivita'  anche  a
          livello internazionale  delle  competenze  di  ricerca,  lo
          statuto del CNR assegna ai dipartimenti  interni  anche  un
          ruolo  centrale  di  riferimento  e  valorizzazione   delle
          comunita' tematiche e  disciplinari  in  ambito  nazionale,
          nonche' nell'affidamento  agli  istituti  dei  programmi  e
          progetti di ricerca ed assegnazione delle relative risorse,
          ferme restando le specifiche competenze  e  responsabilita'
          del consiglio di amministrazione. Il predetto  statuto  del
          CNR puo' altresi' prevedere una struttura organizzativa  di
          programmazione e coordinamento delle attivita' polari.» 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229
          (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30. 
              - Il decreto  legislativo  25  novembre  2016,  n.  218
          (Semplificazione delle attivita'  degli  enti  pubblici  di
          ricerca ai sensi dell'articolo  13  della  legge  7  agosto
          2015, n. 124), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  25
          novembre 2016, n. 276. 
              -  Si  riporta  il  comma   4   dell'articolo   2   del
          decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in
          materia di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021,  n.  51,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          aprile 2021, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  29
          aprile 2021, n. 102: 
                «4. Con riguardo alle funzioni  di  cui  all'articolo
          35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
          1999,   come   modificato   dal   presente   decreto,    le
          denominazioni  "Ministro  della  transizione  ecologica"  e
          "Ministero della transizione ecologica"  sostituiscono,  ad
          ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  rispettivamente,   le
          denominazioni  "Ministro  dello   sviluppo   economico"   e
          "Ministero dello sviluppo economico"». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24-ter del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  ottobre  2012
          (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza  del
          Consiglio  dei   Ministri),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288: 
                «Art.  24-ter.  -   1.   Il   Dipartimento   per   la
          trasformazione digitale e'  la  struttura  di  supporto  al
          Presidente per la  promozione  ed  il  coordinamento  delle
          azioni del Governo  finalizzate  alla  definizione  di  una
          strategia unitaria in materia di trasformazione digitale  e
          di  modernizzazione  del  Paese  attraverso  le  tecnologie
          digitali. Esso da' attuazione alle direttive del Presidente
          in materia e assicura il coordinamento e  l'esecuzione  dei
          programmi di trasformazione digitale. 
                2.  Per  le  finalita'  di  cui  al   comma   1,   il
          Dipartimento   fornisce   supporto   al   Presidente    per
          l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 8, commi 1-ter e
          3,  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,   per
          l'esercizio della vigilanza sulla societa' di cui  art.  8,
          comma 2, del decreto-legge 14  dicembre  2018,  n.  135,  e
          nella partecipazione alle sedi istituzionali internazionali
          nelle quali si discute di innovazione tecnologica ed agenda
          digitale europea. 
                3. Il Dipartimento si articola in  non  piu'  di  due
          uffici e in non piu' di tre  servizi.  Il  Dipartimento  si
          avvale del contingente di esperti di cui all'art. 8,  comma
          1-quater, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.» 
              - Il    decreto    del    Ministro     dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca   30   settembre   2010
          (Rideterminazione dei soggetti incaricati  dell'attuazione,
          delle strutture operative, dei compiti  e  degli  organismi
          consultivi  e  di  coordinamento,   delle   procedure   del
          programma di ricerche in Antartide nonche' delle  modalita'
          di attuazione  e  della  disciplina  dell'erogazione  delle
          risorse  finanziarie),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 3 febbraio 2011, n. 27. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca 21 ottobre 2020,  (n.  786),  reca:  «Nomina  della
          Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide CSNA». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti della legge 29  novembre  1980,  n.
          963 si veda nelle note alle premesse. 
              - La legge 23  aprile  1991,  n.  149  (Adesione  della
          Repubblica italiana alla convenzione per  la  conservazione
          delle foche antartiche, con annesso, fatta a Londra  il  1°
          giugno  1972,  e  sua  esecuzione),  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 10  maggio  1991,  n.  108,  Supplemento
          ordinario n. 32; 
              - La legge 2 gennaio 1989, n. 17 (Adesione  dell'Italia
          alla convenzione sulla conservazione delle  risorse  marine
          viventi in Antartide, adottata  a  Canberra  il  20  maggio
          1980, e  sua  esecuzione),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 gennaio 1989, n. 23, Supplemento ordinario  n.
          6. 
              - La  legge  15  febbraio  1995,  n.  54  (Ratifica  ed
          esecuzione del protocollo sulla  protezione  ambientale  al
          trattato antartico, con annessi ed  atto  finale,  fatto  a
          Madrid il 4 ottobre 199)»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 febbraio 1995, n. 48, Supplemento ordinario n.
          27.