IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, in particolare l'art. 42, lettera f), che stabilisce come ambiti di applicazione del regolamento anche i settori comprendenti i prodotti elencati nell'allegato VI, tra i quali le patate; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Considerato che nel Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al Titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 e inviato, in data 31 dicembre 2021, a norma del medesimo regolamento, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», alla Commissione europea UE per la prevista approvazione, e' stato deciso dalla autorita' italiane di destinare parte del 3% delle risorse dei pagamenti diretti al settore delle patate; Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA); Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, e in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del relativo riconoscimento; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, n. 387, concernente disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'art. 152 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 31 gennaio 2019, n. 1108, concernente «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle associazioni di organizzazioni di produttori ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e di modifica del decreto ministeriale n. 387 del 3 febbraio 2016»; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 14 settembre 2022; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Fatte salve le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2115, ai fini del presente decreto si intende per: a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura; c) «Organismo pagatore»: l'organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali e Agea organismo pagatore; d) «Regione»: la regione o la provincia autonoma nel cui territorio l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori realizza il maggior valore di produzione commercializzata; e) «SIAN»: portale di erogazione dei servizi digitali del sistema informativo agricolo nazionale; f) «OP», «AOP»: rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 in applicazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016, n. 387 e successive modifiche e integrazioni; g) «Regolamento di base»: il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021; h) «Regolamento delegato»: il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021; i) «Ente caritativo»: qualsiasi organismo riconosciuto e autorizzato a svolgere l'attivita' di cui all'art. 47, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021; j) «VPC»: il valore della produzione commercializzata determinato conformemente agli articoli 30 e 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021; k) «intervento»: strumento di sostegno con specifiche condizioni di ammissibilita' definito all'art. 3, comma 3 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021; l) «socio produttore»: una persona fisica o giuridica costituita da produttori che e' socia di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazione di produttori; m) «tipo di spesa»: un'azione o un investimento o un'operazione legata ad un intervento pertinente previsto nel Piano strategico della PAC, come definito all'art. 22 del regolamento delegato (UE) 2022/126.