IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto l'art. 1, comma 14, della citata legge n. 160  del  2019  che
prevede che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di
435 milioni di euro per l'anno 2020,  di  880  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni
di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di
1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di  euro  per
l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal
2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni  2033
e 2034.»; 
  Visto l'art. 1, comma 15, della citata legge n. 160 del  2019,  che
stabilisce che «Il fondo  di  cui  al  comma  14  e'  finalizzato  al
rilancio degli  investimenti  delle  amministrazioni  centrali  dello
Stato e allo sviluppo del Paese, anche  in  riferimento  all'economia
circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle
emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilita' ambientale e,
in generale, ai programmi di investimento e ai progetti  a  carattere
innovativo,  anche  attraverso  contributi  ad  imprese,  a   elevata
sostenibilita' e che tengano conto degli impatti sociali.»; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 24, della citata legge
n. 160 del 2019, «Il fondo di cui al comma 14 e' ripartito con uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri interessati, sulla base di programmi  settoriali  presentati
dalle  amministrazioni  centrali  dello  Stato  per  le  materie   di
competenza.»; 
  Visto l'art. 1, comma 25, della richiamata legge n. 160  del  2019,
il quale stabilisce che: «Ai fini del monitoraggio  degli  interventi
finanziati  dal  fondo  di  cui  al  comma  14,  anche  in  relazione
all'effettivo utilizzo delle risorse  assegnate,  ciascun  Ministero,
entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione
della relazione di  cui  all'art.  1,  comma  1075,  della  legge  27
dicembre 2017,  n.  205,  lo  stato  dei  rispettivi  investimenti  e
dell'utilizzo dei  finanziamenti  con  indicazione  delle  principali
criticita' riscontrate nell'attuazione degli interventi,  sulla  base
dei dati rilevati attraverso il sistema di monitoraggio ai sensi  del
decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,   nonche'   delle
risultanze del piu' recente rendiconto generale dello Stato»; 
  Vista la nota prot. n. 12063 del 24 luglio 2020  con  la  quale  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  chiede  di  «acquisire  le
proposte  degli  interventi  che  ciascuna  amministrazione   intende
realizzare nell'ambito dei settori di propria competenza, secondo  un
quadro di complessiva coerenza con le dotazioni complessive e annuali
comunicate in sede di Consiglio dei ministri  n.  57  del  22  luglio
2020»  e  di  trasmettere  «la  loro  articolazione  finanziaria,  in
coerenza con le dotazioni annuali (di competenza e di cassa) indicate
nella allegata tabella», indicando per il Ministero della  salute  un
importo complessivo pari ad euro 611.600.000,00; 
  Vista la nota prot. n. 11993 del 20  agosto  2020  dell'Ufficio  di
Gabinetto di questo Ministero che comunica al Ministero dell'economia
e  delle  finanze  l'elenco  degli  interventi  riferiti  al  settore
dell'edilizia sanitaria per  un  importo  complessivo  pari  ad  euro
602.656.578,00, da finanziare con i fondi di cui  all'art.  1,  comma
14, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti, con osservazioni,  il
2 febbraio 2021 al n. 243 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
Serie Generale - n. 41 del 18 febbraio 2021, con il quale si dispone,
tra l'altro, la ripartizione del citato fondo e  viene  assegnata  al
Ministero  della  salute  la   somma   complessiva   pari   ad   euro
611.600.000,00, per gli anni dal 2020  al  2034,  per  interventi  di
ricerca e di edilizia sanitaria; 
  Vista la nota prot. n. 2461 del 15 febbraio 2021 con  la  quale  il
Ministero della salute comunica al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze il  piano  di  finanziamento  degli  interventi  di  edilizia
sanitaria aggiornato in coerenza con il riparto  annuale  di  cui  al
summenzionato decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020; 
  Visto il DMT n. 35546, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile
2021, numero foglio 530, con il quale vengono  istituiti,  presso  la
Direzione generale della programmazione sanitaria, sul capitolo 7112,
per il periodo dal 2020 al 2034, i seguenti piani: 
    piano di gestione 4  «Somme  da  destinare  al  finanziamento  di
interventi di edilizia sanitaria - riparto fondo investimenti 2020  -
comma 14» con una dotazione complessiva di euro 221.126.118; 
    piano di gestione 5  «Somme  da  destinare  al  finanziamento  di
interventi di sostenibilita' ambientale ed efficientamento energetico
- riparto fondo investimenti 2020  -  comma  14»  con  una  dotazione
complessiva di euro 381.530.460; 
  Visto l'art. 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,
cosi' come modificato dall'art. 41, comma  1,  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, in materia di codice unico di progetto  degli
investimenti pubblici; 
  Considerato che sono in corso interlocuzioni con le  regioni  volte
all'individuazione dei piani dei fabbisogni suddivisi  per  piani  di
gestione pag. 4 e pag. 5 per un  importo  complessivo  pari  ad  euro
602.656.578,00  nel  rispetto  delle  dotazioni  annuali,   assegnate
dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 dicembre 2020, ripartite sulla base  delle  quote  di  accesso  al
fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma  109,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, le risorse non vengono assegnate alle Province
autonome di Trento e di Bolzano; 
  Ritenuto di dover ripartire alle regioni, sulla base delle quote di
accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard per  l'anno  2021,
al netto di quelle relative alle Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  le  risorse  assegnate  dall'allegato  1  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  23  dicembre  2020,  in
coerenza  con  le  relative  dotazioni  annuali,   per   un   importo
complessivo di euro 602.656.578,00, per gli anni dal 2020 al 2034,  e
suddivise secondo le finalita' previste dal piano  di  gestione  4  -
«Somme da  destinare  al  finanziamento  di  interventi  di  edilizia
sanitaria - riparto fondo investimenti  2020  -  comma  14»  con  una
dotazione complessiva di euro 221.126.118,00 e dal piano di  gestione
5  «Somme  da   destinare   al   finanziamento   di   interventi   di
sostenibilita' ambientale ed  efficientamento  energetico  -  riparto
fondo investimenti 2020 - comma 14» con una dotazione complessiva  di
euro 381.530.460,00; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 14 settembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 14, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, sono ripartite alle regioni, sulla base  delle
quote di accesso  al  fabbisogno  sanitario  nazionale  standard  per
l'anno 2021, al netto di quelle relative alle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, le risorse assegnate dall'allegato  1  del  decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23  dicembre  2020,  in
coerenza con le dotazioni annuali per gli anni dal  2020  al  2034  e
suddivise per le finalita' previste dal piano di gestione 4 «Somme da
destinare al finanziamento di  interventi  di  edilizia  sanitaria  -
riparto fondo  investimenti  2020  -  comma  14»  con  una  dotazione
complessiva di euro 221.126.118,00 e dal piano di gestione  5  «Somme
da  destinare  al  finanziamento  di  interventi  di   sostenibilita'
ambientale ed efficientamento energetico - riparto fondo investimenti
2020 - comma 14» con una dotazione complessiva di euro 381.530.460,00
come dall'allegata «tabella A», che costituisce  parte  integrante  e
sostanziale del presente decreto.