IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai
sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono  abrogati  gli
articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386;  in  conformita'
con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della  legge  5
maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i  contributi  erariali
in  essere  sulle  rate  di  ammortamento   di   mutui   e   prestiti
obbligazionari accesi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche' i rapporti giuridici gia' definiti; 
  Visto l'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014,  n.  89,
il quale prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle
stazioni appaltanti, operante presso l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di un  elenco  dei
soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. e una  centrale
di committenza per ciascuna  regione,  qualora  costituita  ai  sensi
dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche'
altri soggetti che svolgono attivita' di centrale di  committenza  in
possesso  degli  specifici  requisiti  definiti   con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014,  n.  89,  il
quale  prevede,  altresi',  che,  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  e'  istituito  il  Tavolo   tecnico   dei   soggetti
aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e
ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative; 
  Visto l'art. 9, comma 2-bis del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014,  n.  89,
ai sensi del  quale  nell'ambito  del  Tavolo  tecnico  dei  soggetti
aggregatori opera un Comitato guida,  disciplinato  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  2,  il  quale,
oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto,  fornisce  attraverso
linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori
pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma  3  da  parte
dei soggetti aggregatori di cui ai  commi  1  e  2,  ivi  inclusa  la
determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta  e  delle
modalita' per non discriminare o escludere  le  micro  e  le  piccole
imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono  al
Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di  cui
al periodo precedente, una  preventiva  comunicazione  specificamente
motivata  sulla  quale  il  Comitato  guida  puo'  esprimere  proprie
osservazioni; 
  Visto l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,  n.  89  e
successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede  che,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
unificata, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il  31
dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei  soggetti
aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai  sensi
del comma 9 del medesimo articolo, sono individuate le  categorie  di
beni e di servizi nonche' le soglie al  superamento  delle  quali  le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione  degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni  universitarie,  nonche'  le  regioni,  gli  enti
regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni,  e  gli
enti del servizio sanitario nazionale ricorrono  a  Consip  S.p.a.  o
agli altri soggetti aggregatori per  lo  svolgimento  delle  relative
procedure; 
  Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89,  che,
al  fine  di  garantire  la   realizzazione   degli   interventi   di
razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di
beni e servizi relativi alle categorie e soglie da  individuarsi  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui   al
precedente comma 3, istituisce  il  Fondo  per  l'aggregazione  degli
acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attivita'
svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di  10  milioni  di
euro per l'anno 2015 e di  20  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2016,  prevedendo   che,   con   decreto   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti   i   criteri   di
ripartizione  delle  risorse  del  Fondo,  che  tengono  conto  anche
dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai  commi
1 e 2, delle indicazioni del Comitato  guida  fornite  ai  sensi  del
comma 2-bis del medesimo art. 9; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante   «Codice   dei   contratti
pubblici» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera n), ai  sensi
del quale  si  definiscono  «soggetto  aggregatore»  le  centrali  di
committenza iscritte nell'elenco  istituito  ai  sensi  dell'art.  9,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e l'art. 3, comma 1,
lettera dddd)  ai  sensi  del  quale  si  definiscono  «strumenti  di
negoziazione» gli strumenti di acquisizione che  richiedono  apertura
del  confronto  competitivo.   Rientrano   tra   gli   strumenti   di
negoziazione:  1)  gli  accordi  quadro  stipulati  da  centrali   di
committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati
con riapertura del confronto competitivo; 2) il sistema  dinamico  di
acquisizione realizzato da centrali di  committenza;  3)  il  mercato
elettronico  realizzato  da  centrali  di  committenza  nel  caso  di
acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale; 4) i sistemi
realizzati da centrali di  committenza  che  comunque  consentono  lo
svolgimento delle procedure ai sensi del suddetto codice; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
giugno 2019, n.  103,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze» che, all'art. 13, disciplina
le competenze del  Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del
personale e dei servizi; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre 2020, n. 161, recante  «Regolamento  recante  modifiche  ed
integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di  organizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
giugno 2022,  n.  100,  recante  «Regolamento  recante  modifiche  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019,
n. 103, concernente il regolamento di  organizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30
settembre 2021 recante «Individuazione e attribuzioni degli Uffici di
livello dirigenziale non  generale  dei  Dipartimenti  del  Ministero
dell'economia e delle finanze», che attribuisce all'Ufficio IX  della
Direzione per la razionalizzazione  della  gestione  degli  immobili,
degli  acquisti,  della  logistica  e   gli   affari   generali   del
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni di cui all'art.
9  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  mediante  il
supporto al coordinamento del Tavolo Tecnico soggetti aggregatori con
particolare   riguardo   alla    individuazione    delle    categorie
merceologiche e delle relative soglie ai fini  della  emanazione  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.  9,
comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; la definizione  dei
criteri di ripartizione del Fondo di cui all'art. 9,  comma  9  e  la
predisposizione del relativo decreto ministeriale; la gestione  delle
risorse del Fondo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  con  legge  23
giugno 2014, n.  89,  che  definisce  i  requisiti  per  l'iscrizione
all'elenco dei soggetti aggregatori; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  14
novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  con  legge  23
giugno 2014, n. 89, che istituisce il  Tavolo  tecnico  dei  soggetti
aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e
ne stabilisce i compiti, le attivita' e le modalita' operative; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
dicembre 2015, di attuazione dell'art. 9, comma 3  del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  con  legge  23
giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate le  categorie
di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali  le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione  degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni  universitarie,  nonche'  le  regioni,  gli  enti
regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni,  e  gli
enti del servizio sanitario nazionale ricorrono  a  Consip  S.p.a.  o
agli altri soggetti aggregatori per  lo  svolgimento  delle  relative
procedure; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
luglio 2018, di attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate, a  decorrere
dall'anno 2018, le categorie di beni e di servizi nonche'  le  soglie
al superamento delle quali le  amministrazioni  statali,  centrali  e
periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni  ordine  e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
nonche' le regioni, gli  enti  regionali,  gli  enti  locali  di  cui
all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nonche'
loro consorzi e associazioni,  e  gli  enti  del  servizio  sanitario
nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori
per lo svolgimento delle relative procedure; 
  Visto il decreto-legge  7  giugno  2017,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2017,   n.   119,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  prevenzione  vaccinale,   di
malattie infettive e di controversie relative  alla  somministrazione
di farmaci» e, in particolare, l'art. 1, comma 2-bis,  ai  sensi  del
quale le procedure accentrate di acquisto di cui all'art. 9, comma 3,
del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'art. 1, comma
548,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,   con   riferimento
all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i  vaccini  in
formulazione monocomponente; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  16
dicembre 2015 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse
del Fondo  per  l'aggregazione  degli  acquisti  di  beni  e  servizi
esclusivamente per l'anno 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  20
dicembre 2016 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse
del Fondo  per  l'aggregazione  degli  acquisti  di  beni  e  servizi
esclusivamente per l'anno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  4
agosto 2017 che ha definito i criteri di ripartizione  delle  risorse
del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per gli
anni 2017 e 2018; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  22
agosto 2019 che ha definito i criteri di ripartizione  delle  risorse
del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di  beni  e  servizi  per
l'anno 2019; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  15
settembre 2020 che  ha  definito  i  criteri  di  ripartizione  delle
risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi
per l'anno 2020; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  15
ottobre 2021 che ha definito i criteri di ripartizione delle  risorse
del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di  beni  e  servizi  per
l'anno 2021; 
  Viste la delibera dell'Autorita' nazionale  anticorruzione  del  23
luglio 2015, n. 58, come successivamente  aggiornata  dalla  delibera
del 10 febbraio 2016, n. 125, dalla delibera del 20 luglio  2016,  n.
784, dalla delibera del 17 gennaio 2018, n. 31, dalla delibera del  4
settembre 2019, n. 781 e, da ultimo, dalla delibera del 22  settembre
2021, n. 643 recante «Aggiornamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri  dell'11  novembre  2014,
dell'elenco  dei  Soggetti  aggregatori  di  cui   all'art.   9   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66»  con  le  quali  l'Autorita'  ha
proceduto all'iscrizione nell'elenco dei  soggetti  in  possesso  dei
requisiti indicati dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri dell'11 novembre 2014, nonche' dei  soggetti  facenti  parte
dell'elenco ai sensi dell'art.  9,  comma  1,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66,  convertito,  con  modificazioni,  con  legge  23
giugno 2014, n. 89; 
  Viste le circolari  dell'Agenzia  delle  entrate  n.  34/E  del  21
novembre 2013 e n. 20/E dell'11 maggio 2015; 
  Vista la normativa nazionale e regionale in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  nonche'  la
dichiarazione  dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  dell'11
marzo 2020, con la quale l'epidemia da  COVID-19  e'  stata  valutata
come «pandemia» in  considerazione  dei  livelli  di  diffusivita'  e
gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato che, tra i compiti  del  Tavolo  tecnico  dei  soggetti
aggregatori, come previsti dal decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 14 novembre  2014,  sono  ricompresi,  tra  l'altro,
quelli   di   supporto   tecnico   strategico   ai    programmi    di
razionalizzazione della spesa dei soggetti aggregatori; 
  Considerato che, al fine di proseguire nell'attuazione del  sistema
dei soggetti aggregatori, consentendo lo svolgimento delle  attivita'
dirette alla  realizzazione  degli  interventi  di  razionalizzazione
della spesa, occorre individuare, per l'anno  2022,  i  requisiti  di
accesso e le modalita' di ripartizione delle risorse  del  Fondo  per
l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi,  che  consentano  di
supportare l'attivazione degli strumenti di spending review; 
  Considerato che,  anche  per  l'anno  2022,  potrebbero  sussistere
impatti sulla pianificazione e sullo svolgimento delle  procedure  di
gara dei soggetti dovuti alle misure di  straordinaria  necessita'  e
urgenza  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19,   in
particolare  per  quanto  attiene  il  Valore  iniziative   ponderato
obiettivo, utilizzato per il calcolo del Risultato della  prestazione
inerente al requisito «Valore delle Iniziative»; 
  Ritenuto opportuno, nella assegnazione del Fondo per  l'anno  2022,
tenere conto delle attivita' effettivamente  svolte  in  qualita'  di
soggetto aggregatore,  dei  diversi  modelli  di  aggregazione  degli
acquisti di beni e servizi adottati dai soggetti  aggregatori  e  del
differente perimetro d'azione di  ciascun  soggetto  aggregatore,  in
coerenza con  l'evoluzione  del  sistema  e  con  gli  impatti  della
situazione emergenziale  dovuta  all'epidemia  da  COVID-19,  nonche'
valorizzare il coordinamento tra i  diversi  soggetti  aggregatori  e
l'attivita' di armonizzazione dei rispettivi programmi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce, per l'anno 2022, i requisiti  di
accesso e le modalita' di ripartizione delle risorse  del  fondo  per
l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di  cui  all'art.  9,
comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito
«Fondo»). 
  2. Le risorse del Fondo sono destinate, ai sensi dell'art. 9, comma
9,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66   convertito,   con
modificazioni, con legge 23 giugno  2014,  n.  89,  a  finanziare  le
attivita' svolte dai soggetti aggregatori, nei limiti e nel  rispetto
della normativa vigente. Gli organi  deputati  alla  vigilanza  e  al
controllo sul soggetto aggregatore, secondo  quanto  stabilito  dalle
disposizioni ad esso applicabili,  verificano  il  corretto  utilizzo
delle predette risorse.