IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLO SVILUPPO 
                             E CONOMICO 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva n. 2003/44/CE,
a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; 
  Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante  delega  al  Governo
per la riforma del codice della nautica da diporto e, in particolare,
l'articolo 1, comma 1, lettera e); 
  Visto il  decreto  legislativo  11  gennaio  2016,  n.  5,  recante
attuazione della direttiva n. 2013/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita'  da  diporto  e
alle moto d'acqua  e  che  abroga  la  direttiva  n. 94/25/CE  e,  in
particolare, l'articolo 19-bis, comma 4; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.  223,  recante
adeguamento  della  normativa   nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva  (UE)
n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  settembre
2015, che prevede una  procedura  d'informazione  nel  settore  delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
29 luglio  2008,  n.  146,  relativo  al  regolamento  di  attuazione
dell'articolo 65 del decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,
recante il  codice  della  nautica  da  diporto  e,  in  particolare,
l'articolo 92; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  4  novembre
2016,  recante  disposizioni  per  il  rilascio  e  il   mantenimento
dell'autorizzazione agli organismi di valutazione  della  conformita'
secondo  il  decreto  legislativo  n.  5/2016  di  attuazione   della
direttiva n. 2013/53/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua
e che abroga la direttiva n. 94/25/CE; 
  Considerata l'entrata in vigore della norma  UNI  EN  15609:2009  -
Attrezzature e accessori per GPL - Sistemi di propulsione a  GPL  per
imbarcazioni, yacht e altre unita' - Requisiti di installazione, e la
successiva revisione UNI EN 15609:2012 - Attrezzature e accessori per
GPL - Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni,  yacht  e  altre
unita'; 
  Acquisito  il  concerto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
espresso con nota n. 18874 del 14 settembre 2022; 
  Acquisito il concerto del  Ministro  della  transizione  ecologica,
espresso con nota n. 21306 del 23 settembre 2022; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 24 maggio 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  n.  400  del  1988,
effettuata con nota n. 31889 del 26 settembre 2022; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina i sistemi di alimentazione  a
gas di petrolio liquefatto su unita' da diporto e i  relativi  motori
di propulsione definiti all'articolo 3  del  decreto  legislativo  11
gennaio 2016, n. 5. 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse. 
              - Si riporta il comma 3 dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
          della nautica da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio  2003,
          n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  31  agosto
          2005, n. 202, S.O. 
              - Si riporta il comma  1  dell'art.  1  della  legge  7
          ottobre 2015, n. 167 (Delega al Governo per la riforma  del
          codice della nautica da diporto): 
                «1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   su   proposta   del   Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti di concerto con  i  Ministri
          degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
          gli affari europei, dell'economia e  delle  finanze,  della
          salute,   per   la   semplificazione    e    la    pubblica
          amministrazione,    della    giustizia,    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo  economico
          e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, uno o
          piu'  decreti  legislativi  di  revisione  ed  integrazione
          deldecreto legislativo 18  luglio  2005,  n.  171,  recante
          codice   della   nautica   da   diporto    ed    attuazione
          delladirettiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della  legge
          8 luglio 2003, n. 172, e per la disciplina  delle  seguenti
          materie: 
                a) regime amministrativo e navigazione  delle  unita'
          da diporto, ivi comprese le navi di cui  all'art.  3  della
          legge 8 luglio 2003, n. 172; 
                b) attivita' di controllo  in  materia  di  sicurezza
          della  navigazione  da  diporto  e  di  prevenzione   degli
          incidenti in prossimita' della costa con l'obiettivo  della
          salvaguardia  della  vita  umana  in  mare  e  nelle  acque
          interne, anche in relazione alle attivita' che si  svolgono
          nelle   medesime   acque,   con   particolare   riferimento
          all'attivita' subacquea; 
                c)  revisione  della  disciplina   sanzionatoria   in
          relazione alla gravita'  e  al  pregiudizio  arrecato  alla
          tutela degli interessi pubblici  nonche'  alla  natura  del
          pericolo  derivante  da  condotte  illecite  al   fine   di
          garantire   comunque    l'effettivita'    degli    istituti
          sanzionatori; 
                d) aggiornamento dei requisiti psicofisici  necessari
          per il conseguimento della patente nautica; 
                e) procedure per l'approvazione e l'installazione  di
          sistemi di alimentazione con  gas  di  petrolio  liquefatto
          (GPL), metano ed elettrici, su unita' da diporto e relativi
          motori di propulsione, di nuova costruzione o gia'  immessi
          sul mercato.». 
              - Si riporta il comma 4 dell'art.  19-bis  del  decreto
          legislativo   11   gennaio   2016,   n.    5    (Attuazione
          delladirettiva  2013/53/UEdel  Parlamento  europeo  e   del
          Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa  alle  unita'  da
          diporto e alle moto d'acqua e  che  abroga  ladirettiva  n.
          94/25/CE): 
                «4. Con uno o piu' decreti da adottare  in  relazione
          alle  specificita'  dei  diversi  sistemi  alternativi   di
          propulsione di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 17, comma
          3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dello sviluppo economico  e  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, disciplina: 
                  a)  l'individuazione  dei  criteri   della   regola
          tecnica   elaborata   nel    rispetto    della    normativa
          internazionale; 
                  b) le  procedure  connesse  all'applicazione  delle
          regole tecniche di cui al comma 1 alle unita' da diporto; 
                  c)  i  requisiti  che  deve   possedere   l'impresa
          installatrice di cui al comma 2; 
                  d) l'adozione da parte  dell'impresa  installatrice
          di  un  sistema  di  qualita'  approvato  da  un  organismo
          notificato e autorizzato ai fini  della  valutazione  della
          conformita' dei sistemi di qualita' aziendali; 
                  e) le modalita' con cui l'organismo  notificato  di
          cui alla lettera d) effettua i  controlli  sul  sistema  di
          gestione della qualita' dell'impresa installatrice; 
                  f) procedure  per  l'immissione  in  commercio  dei
          motori di propulsione di cui al comma 1, comprensive  delle
          norme di sicurezza in materia; 
                  g) procedure per la conversione alle  alimentazioni
          con gas di petrolio liquefatto,  gas  naturale  liquefatto,
          metano ed elettrici o a doppia alimentazione  delle  unita'
          da diporto  e  dei  relativi  motori  di  propulsione  gia'
          immessi sul mercato; 
                  h)  le  operazioni  di  controllo  periodico  sugli
          impianti di cui al comma 1, nonche'  l'istituzione  di  una
          apposita dichiarazione rilasciata dal personale preposto  a
          tali controlli; 
                  i)   le   procedure   per   l'istituzione    presso
          l'amministrazione competente di  un  elenco  delle  imprese
          installatrici; 
                  l)  l'obbligo  per  le  imprese  installatrici   di
          informare l'amministrazione  competente  del  possesso  dei
          requisiti di cui alla lettera c).». 
              - Il decreto  legislativo  15  dicembre  2017,  n.  223
          (Adeguamento della normativa  nazionale  alle  disposizioni
          delregolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  25  ottobre  2012,  sulla  normazione
          europea e della direttiva  (UE)  2015/1535  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che  prevede
          una   procedura   d'informazione    nel    settore    delle
          regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole  relative   ai
          servizi della  societa'  dell'informazione)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2018, n. 14. 
              - Il decreto-legge 1° marzo 2021, n.  22  (Disposizioni
          urgenti in  materia  di  riordino  delle  attribuzioni  dei
          Ministeri) convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          aprile 2021, n. 55, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          1° marzo 2021, n. 51. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione
          dell'art. 65 del decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.
          171,  recante  il  codice  della  nautica  da  diporto)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  2008,  n.
          222, S.O. 
              - Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4
          novembre 2016  reca  disposizioni  per  il  rilascio  e  il
          mantenimento   dell'autorizzazione   agli   organismi    di
          valutazione   della   conformita'   secondo   il    decreto
          legislativo  5/2016  di  attuazione  della   direttiva   n.
          2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20
          novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle  moto
          d'acqua e che abroga la direttiva n. 94/25/CE. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo  11  gennaio  2016,  n.  5  (Attuazione   della
          direttiva 2013/53/UEdel Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 20 novembre 2013, relativa alle  unita'  da  diporto  e
          alle moto d'acqua e che abroga ladirettiva 94/25/CE): 
                «Art. 3 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, si intende per: 
                  a) unita' da diporto: ogni costruzione destinata ad
          attivita'  sportive  o  ricreative,   classificabile   come
          imbarcazione  da  diporto  o  natante  da  diporto  o  moto
          d'acqua; 
                  b) imbarcazione da diporto:  un'unita'  da  diporto
          con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino  a
          ventiquattro  metri,   indipendentemente   dal   mezzo   di
          propulsione; 
                  c) natante da diporto:  un'unita'  da  diporto  con
          lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e  cinquanta
          centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo  di
          propulsione e con esclusione delle moto d'acqua; 
                  d) moto d'acqua: un'unita' da diporto con lunghezza
          dello scafo inferiore a  quattro  metri,  che  utilizza  un
          motore di propulsione con una pompa a  getto  d'acqua  come
          fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata
          da una o piu' persone  sedute,  in  piedi  o  inginocchiate
          sullo scafo, anziche' al suo interno; 
                  e) unita' da diporto costruita per  uso  personale:
          un'unita' da  diporto  costruita  prevalentemente  dal  suo
          utente futuro per il proprio uso personale; 
                  f)  motore  di  propulsione:  qualsiasi  motore   a
          combustione interna, ad accensione comandata  o  spontanea,
          utilizzato  direttamente  o  indirettamente   a   fini   di
          propulsione; 
                  g) modifica rilevante del motore: la modifica di un
          motore di propulsione che potrebbe  avere  per  effetto  il
          superamento  dei  valori  limite  di  emissione   stabiliti
          all'allegato II, parte B, del decreto  legislativo  n.  171
          del 2005 come sostituito  dall'  allegato  I  del  presente
          decreto, o che determina un aumento superiore  al  quindici
          per cento della potenza nominale del motore; 
                  h) trasformazione rilevante dell'unita' da diporto:
          una trasformazione di un'unita' da diporto che ne  modifica
          il  mezzo  di  propulsione,  che  comporta   una   modifica
          rilevante del motore o che altera l'unita'  da  diporto  in
          misura  tale  che  potrebbe  non  soddisfare  i   requisiti
          essenziali applicabili in materia di sicurezza  e  ambiente
          previsti dal presente decreto; 
                  i) mezzo di  propulsione:  il  metodo  con  cui  e'
          assicurata la propulsione dell'unita' da diporto; 
                  l)   famiglia   di   motori:   il   raggruppamento,
          effettuato dal fabbricante, di  motori  che,  per  la  loro
          progettazione, presentano caratteristiche di  emissione  di
          gas di scarico o acustiche simili; 
                  m) lunghezza dello scafo: la lunghezza dello  scafo
          misurata conformemente alla norma armonizzata; 
                  n) messa a disposizione sul mercato:  la  fornitura
          di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul
          mercato dell'Unione nel quadro di un'attivita' commerciale,
          a titolo oneroso o gratuito; 
                  o)  immissione  sul  mercato:  la  prima  messa   a
          disposizione  di  un  prodotto  sul   mercato   dell'Unione
          europea; 
                  p) messa in servizio: il primo impiego  nell'Unione
          europea di un prodotto  oggetto  del  presente  decreto  da
          parte del suo utilizzatore finale; 
                  q)  fabbricante:   qualsiasi   persona   fisica   o
          giuridica che fabbrica un prodotto o  lo  fa  progettare  o
          fabbricare e lo commercializza  sotto  il  proprio  nome  o
          marchio; 
                  r) rappresentante  autorizzato:  qualsiasi  persona
          fisica o giuridica stabilita  nell'Unione  europea  che  ha
          ricevuto  dal  fabbricante  un  mandato  scritto   che   la
          autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati
          compiti; 
                  s)  importatore:   qualsiasi   persona   fisica   o
          giuridica stabilita nell'Unione  europea  che  immette  sul
          mercato dell'Unione europea un prodotto  originario  di  un
          paese terzo; 
                  t) importatore privato: qualsiasi persona fisica  o
          giuridica  stabilita  nell'Unione   europea   che   importa
          nell'Unione  europea,  nel  quadro  di   un'attivita'   non
          commerciale, un prodotto originario di un  paese  terzo  al
          fine della sua messa in servizio per uso proprio; 
                  u)  distributore:  qualsiasi   persona   fisica   o
          giuridica  nella   catena   di   fornitura,   diversa   dal
          fabbricante o dall'importatore, che  mette  a  disposizione
          sul mercato un prodotto; 
                  v)  operatori   economici:   il   fabbricante,   il
          rappresentante    autorizzato,    l'importatore    e     il
          distributore; 
                  z) norma armonizzata: una norma  armonizzata  quale
          definita all'art. 2, punto 1, lettera c),  del  regolamento
          (UE) n. 1025/2012; 
                  aa) accreditamento: attestazione  da  parte  di  un
          organismo nazionale di accreditamento che certifica che  un
          determinato  organismo  di  valutazione  della  conformita'
          soddisfa i criteri stabiliti da norme  armonizzate  e,  ove
          appropriato, ogni altro requisito  supplementare,  compresi
          quelli definiti nei  rilevanti  programmi  settoriali,  per
          svolgere  una  specifica  attivita'  di  valutazione  della
          conformita'; 
                  bb) organismo nazionale di accreditamento:  l'unico
          organismo   autorizzato    a    svolgere    attivita'    di
          accreditamento; 
                  cc) valutazione  della  conformita':  la  procedura
          atta a dimostrare se le prescrizioni del  presente  decreto
          relative ad un prodotto siano state rispettate; 
                  dd) organismo di valutazione della conformita':  un
          organismo notificato che svolge  attivita'  di  valutazione
          della conformita', fra cui tarature, prove,  certificazioni
          e ispezioni; 
                  ee)  richiamo:  qualsiasi  provvedimento  volto   a
          ottenere la restituzione di un prodotto che e'  gia'  stato
          messo a disposizione dell'utilizzatore finale; 
                  ff)  ritiro:  qualsiasi   provvedimento   volto   a
          impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto
          nella catena di fornitura; 
                  gg) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e  i
          provvedimenti  adottati  dalla  competente  autorita'   per
          garantire  che  i  prodotti  siano  conformi  ai  requisiti
          applicabili stabiliti  nella  normativa  di  armonizzazione
          dell'Unione europea  e  non  pregiudichino  la  salute,  la
          sicurezza o qualsiasi  altro  aspetto  legato  alla  tutela
          dell'interesse pubblico; 
                  hh) marcatura CE: una  marcatura  mediante  cui  il
          fabbricante indica che il prodotto e' conforme ai requisiti
          applicabili stabiliti  nella  normativa  di  armonizzazione
          dell'Unione europea che ne prevede l'apposizione; 
                  ii)   normativa   di   armonizzazione   dell'Unione
          europea: la normativa dell'Unione europea che armonizza  le
          condizioni di commercializzazione dei prodotti.».