IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022; Considerato che dalle prime ore del 26 novembre 2022, il territorio dell'isola di Ischia e' stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensita' che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, causando vittime, dispersi, l'allagamento e l'isolamento di diverse localita' e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni; Considerato altresi', che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonche' danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entita' e diffusione; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della Regione Campania; Dispone: Art. 1 Nomina Commissario delegato e piano degli interventi 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Commissario straordinario del Governo per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017, e' nominato Commissario delegato. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' individuare uno o piu' soggetti attuatori, ivi comprese societa' in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il Commissario delegato assicura il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare il contesto emergenziale avvalendosi dei soggetti di cui al comma 2, anche individuandoli quali soggetti attuatori, e, per loro tramite, assicura la realizzazione: a) degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attivita' di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; b) delle attivita' da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. 4. Il Commissario delegato provvede alla progressiva ricognizione degli oneri conseguenti o stimati degli interventi di cui al comma 3 e predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 11, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un primo piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene la ricognizione delle misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti: a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonche' alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea. 5. Il piano di cui al comma 4 deve contenere la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata e l'indicazione dell'oggetto della criticita', l'indicazione delle singole stime di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purche' nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento. 6. Il predetto piano, articolato anche per stralci, puo' essere successivamente rimodulato ed integrato con la previsione di nuovi interventi ancora da realizzare, nei limiti delle risorse di cui all'art. 11, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 11, comma 4, del presente provvedimento. 7. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresi' la non sussistenza di ulteriori necessita' per la tipologia di misura originaria. 8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 10, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista. 9. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato puo' erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. 10. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. 11. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.