IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELLA CULTURA 
 
  Visto l'art. 32-sexies, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre  2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  2019,
n. 157, che dispone che «Nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo, con la dotazione
di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al  2029,
destinato alla ristrutturazione e  alla  riqualificazione  energetica
delle strutture degli ex  ospedali  psichiatrici  dismesse  nell'anno
1999, ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, nel pieno rispetto
del carattere storico, artistico, culturale ed  etnoantropologico  di
tali strutture». Il medesimo comma specifica  che  «Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
della salute e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali  e
per il turismo, sono  individuate  le  strutture  destinatarie  degli
interventi  e  sono  stabiliti  le  modalita'   e   i   criteri   per
l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse del Fondo»; 
  Tenuto conto che il citato art. 32-sexies al comma  2  prevede  che
«Per le finalita' di cui al comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  di  2
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020  al  2030,  al
cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica,  di  cui  all'art.  10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»; 
  Visto l'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, che stabilisce che «Al fine di agevolare il perseguimento  degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi  volti  alla
riduzione della pressione fiscale,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  apposito
«Fondo per interventi strutturali di politica  economica»,  alla  cui
costituzione concorrono le  maggiori  entrate,  valutate  in  2.215,5
milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia»; 
  Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle previsioni  di  cui  al
citato art. 32-sexies, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 28 aprile 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.  32-sexies,  comma  1,  del
decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per far fronte al fabbisogno di
ristrutturazione e alla riqualificazione energetica  delle  strutture
degli ex ospedali psichiatrici  dismesse  nell'anno  1999,  ai  sensi
della legge 13 maggio 1978, n. 180, nel pieno rispetto del  carattere
storico, artistico, culturale ed etnoantropologico di tali strutture,
sono ripartite  alle  regioni  le  risorse  sulla  base  delle  quote
d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto  corrente  rilevate  per
l'anno 2020, al netto delle quote relative alle Province di Trento  e
di Bolzano rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109,  della
legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e  sulla  base  delle  relative
ripartizioni annuali, secondo lo schema  riportato  nell'allegato  A,
che fa parte integrante del presente decreto.