L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'Ivass, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello statuto dell'IVASS; Visti i regolamenti (UE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituiscono le Autorita' europee di vigilanza (Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, Autorita' bancaria europea, Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati); Visto l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), concernente i procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, della Banca d'Italia, della CONSOB, e della COVIP; Visti in particolare: il comma 1, ai sensi del quale i provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono; il comma 2, il quale dispone che gli atti di cui al comma 1 dello stesso articolo sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attivita' delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorita' che li adottano tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalita', inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori; il comma 3, il quale prevede che le Autorita' sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori; il comma 4, ai sensi del quale le autorita' disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al medesimo articolo, indicando altresi' i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi; Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, recante attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS; Considerato che l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 indica i criteri a cui le Autorita' di vigilanza devono attenersi per esercitare in modo efficace ed efficiente i rispettivi poteri regolamentari, fermo restando il perseguimento delle rispettive finalita'; in tale prospettiva, le richiamate Autorita' tengono conto del principio di proporzionalita' inteso come esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minor sacrificio degli interessi dei destinatari; da cio' consegue, peraltro, che le analisi di impatto e le consultazioni siano improntate a criteri di economicita' ed efficienza in funzione della rilevanza dei rischi per le finalita' di vigilanza; Considerata l'opportunita' di tener conto dell'esperienza e degli approcci adottati dalle Autorita' di vigilanza di cui all'art. 23, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262; Considerata l'esigenza di aggiornare la disciplina dell'adozione degli atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale al fine di adeguarla all'evoluzione dell'architettura e del quadro regolamentare europeo nonche' di incrementare l'efficienza del processo di produzione e la qualita' della normativa dell'IVASS; Adotta il seguente regolamento Indice Titolo I - Disposizioni generali Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) Titolo II - Procedimento per la regolamentazione Art. 4 (Principi generali per la regolamentazione) Art. 5 (Consultazione) Art. 6 (Partecipazione alla consultazione pubblica) Art. 7 (Analisi di impatto della regolamentazione) Art. 8 (Esito della consultazione e adozione dell'atto) Art. 9 (Revisione degli atti di regolazione e VIR) Art. 10 (Casi di deroga) Art. 11 (Panel consultivi) Art. 12 (Protocolli d'intesa con altre Autorita') Titolo III - Disposizioni transitorie e finali Art. 13 (Disposizioni transitorie) Art. 14 (Pubblicazione) Art. 15 (Entrata in vigore e abrogazioni) Art. 1 Fonti normative 1. Il regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dell'art. 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive integrazioni e modificazioni.