L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni
e  integrazioni,  concernente  la  riforma  della   vigilanza   sulle
assicurazioni; 
  Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
e integrazioni, concernente nuove norme in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209  e  le
successive modificazioni e  integrazioni,  recante  il  Codice  delle
assicurazioni private; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
con modifiche nella legge n.  135  del  7  agosto  2012,  concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza  dei  servizi  ai  cittadini   e   recante   l'istituzione
dell'IVASS; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  dicembre  2012
che ha approvato lo statuto  dell'IVASS,  entrato  in  vigore  il  1°
gennaio 2013; 
  Visto il regolamento di organizzazione  dell'IVASS  e  il  relativo
organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con  delibere  n.
46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10  giugno
2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'Ivass,  emanato
ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, e ai sensi dell'art.  5,  comma  1,  lettera  a),  dello  statuto
dell'IVASS; 
  Visti i regolamenti (UE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n.  1095/2010
del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  24  novembre  2010  che
istituiscono le Autorita' europee  di  vigilanza  (Autorita'  europea
delle assicurazioni  e  delle  pensioni  aziendali  e  professionali,
Autorita'  bancaria  europea,  Autorita'  europea   degli   strumenti
finanziari e dei mercati); 
  Visto l'art. 23 della legge  28  dicembre  2005,  n.  262  (recante
disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei  mercati
finanziari),  concernente  i  procedimenti  per  l'adozione  di  atti
regolamentari e generali  dell'IVASS,  della  Banca  d'Italia,  della
CONSOB, e della COVIP; 
  Visti in particolare: 
    il comma 1, ai sensi del  quale  i  provvedimenti  aventi  natura
regolamentare o  di  contenuto  generale,  esclusi  quelli  attinenti
all'organizzazione interna, devono essere  motivati  con  riferimento
alle scelte di regolazione e di vigilanza del  settore  ovvero  della
materia su cui vertono; 
    il comma 2, il quale dispone che gli atti di cui al comma 1 dello
stesso articolo sono accompagnati da una relazione che ne illustra le
conseguenze sulla regolamentazione, sull'attivita'  delle  imprese  e
degli  operatori  e  sugli  interessi   degli   investitori   e   dei
risparmiatori.  Nella  definizione  del  contenuto  degli   atti   di
regolazione generale, le Autorita' che li adottano tengono  conto  in
ogni caso del principio di proporzionalita', inteso come criterio  di
esercizio del potere adeguato al  raggiungimento  del  fine,  con  il
minore sacrificio degli interessi dei  destinatari.  A  questo  fine,
esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti  vigilati,
dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori; 
    il comma 3, il quale prevede  che  le  Autorita'  sottopongono  a
revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di
regolazione da esse  adottati,  per  adeguarli  all'evoluzione  delle
condizioni del mercato e degli  interessi  degli  investitori  e  dei
risparmiatori; 
    il comma 4, ai sensi del  quale  le  autorita'  disciplinano  con
propri regolamenti l'applicazione dei principi  di  cui  al  medesimo
articolo, indicando altresi' i casi di necessita' e di urgenza  o  le
ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi; 
  Visto il regolamento IVASS  n.  3  del  5  novembre  2013,  recante
attuazione delle disposizioni di  cui  all'art.  23  della  legge  28
dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per  l'adozione  di
atti regolamentari e generali dell'IVASS; 
  Considerato che l'art. 23 della legge  28  dicembre  2005,  n.  262
indica i criteri a cui le Autorita' di vigilanza devono attenersi per
esercitare  in  modo  efficace  ed  efficiente  i  rispettivi  poteri
regolamentari,  fermo  restando  il  perseguimento  delle  rispettive
finalita'; in tale prospettiva, le richiamate Autorita' tengono conto
del principio di proporzionalita' inteso come  esercizio  del  potere
adeguato al raggiungimento del fine, con il  minor  sacrificio  degli
interessi dei destinatari; da cio' consegue, peraltro, che le analisi
di  impatto  e  le  consultazioni  siano  improntate  a  criteri   di
economicita' ed efficienza in funzione della rilevanza dei rischi per
le finalita' di vigilanza; 
  Considerata l'opportunita' di tener conto dell'esperienza  e  degli
approcci adottati dalle Autorita' di vigilanza di  cui  all'art.  23,
comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262; 
  Considerata l'esigenza di aggiornare  la  disciplina  dell'adozione
degli atti aventi natura regolamentare o  di  contenuto  generale  al
fine di  adeguarla  all'evoluzione  dell'architettura  e  del  quadro
regolamentare  europeo  nonche'  di  incrementare  l'efficienza   del
processo di produzione e la qualita' della normativa dell'IVASS; 
 
                               Adotta 
 
                       il seguente regolamento 
 
Indice 
 
                  Titolo I - Disposizioni generali 
 
  Art. 1 (Fonti normative) 
  Art. 2 (Definizioni) 
  Art. 3 (Ambito di applicazione) 
 
          Titolo II - Procedimento per la regolamentazione 
 
  Art. 4 (Principi generali per la regolamentazione) 
  Art. 5 (Consultazione) 
  Art. 6 (Partecipazione alla consultazione pubblica) 
  Art. 7 (Analisi di impatto della regolamentazione) 
  Art. 8 (Esito della consultazione e adozione dell'atto) 
  Art. 9 (Revisione degli atti di regolazione e VIR) 
  Art. 10 (Casi di deroga) 
  Art. 11 (Panel consultivi) 
  Art. 12 (Protocolli d'intesa con altre Autorita') 
 
           Titolo III - Disposizioni transitorie e finali 
 
  Art. 13 (Disposizioni transitorie) 
  Art. 14 (Pubblicazione) 
  Art. 15 (Entrata in vigore e abrogazioni) 
 
 
                               Art. 1 
 
                           Fonti normative 
 
  1. Il regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 23 della legge  28
dicembre 2005, n. 262 e  dell'art.  191  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209 e successive integrazioni e modificazioni.