IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                e con 
 
                             IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto l'art. 1, comma 478, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2022 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2022-2024»,  che  ha
istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, il Fondo per il sostegno alla transizione industriale  con
una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, allo scopo
di favorire  l'adeguamento  del  sistema  produttivo  nazionale  alle
politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici; 
  Considerato che il medesimo  comma  prevede  che,  a  valere  sulle
risorse del Fondo, possono essere concesse agevolazioni alle imprese,
con particolare riguardo a quelle che  operano  in  settori  ad  alta
intensita' energetica,  per  la  realizzazione  di  investimenti  per
l'efficientamento  energetico  e  per  il  riutilizzo  per   impieghi
produttivi di materie prime e di materie riciclate; 
  Considerato, altresi', che il successivo comma  479  demanda  a  un
decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da  adottarsi  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro della transizione ecologica, l'adozione  delle  disposizioni
attuative del comma 478; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli  107
e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria),
e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la comunicazione della Commissione  2014/C200/01,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  del  28  giugno  2014,
recante la  «Disciplina  in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore
dell'ambiente e dell'energia 2014-2020»; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  2022/C80/01,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del  18  febbraio  2022,
recante la «Disciplina in materia di aiuti  di  Stato  a  favore  del
clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  europea  2022/C  131/01,
concernente il Quadro temporaneo di crisi  per  misure  di  aiuto  di
Stato a  sostegno  dell'economia  a  seguito  dell'aggressione  della
Russia  contro  l'Ucraina,  pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione  europea  C  131  del  24   marzo   2022   e   successive
modificazioni e integrazioni (nel seguito Quadro temporaneo); 
  Vista, in particolare, la Comunicazione della Commissione europea C
(2022) 5342 final  del  20  luglio  2022,  concernente  modifiche  al
predetto Quadro temporaneo, e, in particolare, il  punto  27  che  ha
introdotto, nell'ambito del predetto Quadro  temporaneo,  la  sezione
2.6 concernente gli «Aiuti  per  la  decarbonizzazione  dei  processi
produttivi industriali  mediante  elettrificazione  e/o  utilizzo  di
idrogeno rinnovabile e per interventi di efficientamento energetico»; 
  Considerato che la predetta sezione 2.6 e'  volta  a  sostenere  la
realizzazione, tra l'altro, di investimenti volti all'efficientamento
energetico nell'industria e che detta finalita' risulta in linea  con
gli obiettivi di sviluppo propri  del  Fondo  per  il  sostegno  alla
transizione industriale; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  recante
«Attuazione della direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza  energetica,
che modifica le  direttive  2009/125/CE  e  2010/30/UE  e  abroga  le
direttive  2004/8/CE  e  2006/32/CE»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, l'art. 8, che detta  disposizioni  in
materia di diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia; 
  Visto il decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,  convertito  dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la  crescita
del  Paese»  e,  in  particolare,  l'art.  39  inerente  «Criteri  di
revisione del sistema delle accise sull'elettricita' e  sui  prodotti
energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese
a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali  per  i  grandi
consumatori  industriali   di   energia   elettrica»   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2017», e successive  modificazioni
e  integrazioni,  e,  in  particolare,  il  comma  2   dell'art.   19
«Disposizioni in materia di energia e di fonti rinnovabili»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21  dicembre
2017 recante «Disposizioni in materia di riduzione  delle  tariffe  a
copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante  «Codice
unico di progetto degli investimenti pubblici», cosi' come modificato
dall'art. 41, comma 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 52, comma 1 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234  e
successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine  di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 5
marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale
degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017,
recante «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento  del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma
6 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e  successive  modifiche  e
integrazioni»; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e successive integrazioni  e  modificazioni
e,  in  particolare,  l'art.  1,  commi  125   e   seguenti   recanti
disposizioni  in  merito  agli  obblighi   di   pubblicazione   delle
agevolazioni ricevute; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni
urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle  imprese»,  convertito
in legge, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1  della  legge  9
agosto 2018, n. 96; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Carta degli aiuti a finalita' regionale» la Carta degli aiuti
di Stato a finalita' regionale approvata  in  applicazione  dell'art.
107, paragrafo  3,  lettere  a)  e  c)  del  TFUE,  tempo  per  tempo
applicabile; 
    b) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni  per  la  razionalizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art.
4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni e integrazioni; 
    c) «efficienza energetica»: la quantita' di  energia  risparmiata
determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo  prima
e dopo l'attuazione  dell'intervento,  assicurando  nel  contempo  la
normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul  consumo
energetico; 
    d)  «Fondo»:  il  Fondo  per   il   sostegno   alla   transizione
industriale, istituito dall'art. 1, comma 478 della legge 30 dicembre
2021, n. 234; 
    e) «formazione del personale»: azioni finalizzate a promuovere la
formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori; 
    f) «imprese  energivore»:  le  imprese  inserite,  alla  data  di
presentazione della domanda di accesso al Fondo,  nell'elenco  tenuto
dalla Cassa per i servizi energetici  e  ambientali  (CSEA)  relativo
alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell'art. 19,  comma
2 della legge 20 novembre 2017, n. 167; 
    g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    h) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media  dimensione,  come
definite dalla raccomandazione della Commissione europea  2003/361/CE
del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo  economico
18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  238  del  12
ottobre 2005, recante «Adeguamento alla  disciplina  comunitaria  dei
criteri di  individuazione  di  piccole  e  medie  imprese»,  nonche'
dall'allegato I del regolamento GBER; 
    i) «Quadro temporaneo»: il Quadro temporaneo di crisi per  misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione
della Russia  contro  l'Ucraina,  di  cui  alla  comunicazione  della
Commissione  europea  2022/C  131/01,   pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea C 131 del 24 marzo 2022,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    j) «regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche,
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea e, ove compatibile,  il  successivo
regolamento  generale  di  esenzione  per  categoria  adottato  dalla
Commissione; 
    k) «soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; 
    l) «unita'  produttiva»:  la  struttura  produttiva,  ubicata  in
Italia, dotata di  autonomia  tecnica,  organizzativa,  gestionale  e
funzionale, eventualmente articolata su piu' sedi o  impianti,  anche
fisicamente separati ma funzionalmente collegati.