IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: «Nuova  disciplina
delle attivita' trasfusionali  e  della  produzione  nazionale  degli
emoderivati», ed in particolare l'art. 15 riguardante  la  produzione
nazionale di medicinali emoderivati, cosi' come modificato  dall'art.
19 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale  per  il
mercato e la concorrenza 2021»; 
  Visto il menzionato art. 15  della  legge  n.  219  del  2005,  che
dispone: 
    al comma 2 che  «per  la  lavorazione  del  plasma  raccolto  dai
servizi  trasfusionali  italiani  per  la  produzione  di  medicinali
emoderivati dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in
Italia, le regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,
singolarmente o consorziandosi tra loro, stipulano convenzioni con le
aziende autorizzate ai sensi del comma 4, in conformita' allo  schema
tipo di  convenzione  predisposto  con  decreto  del  Ministro  della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»; 
    al comma 3, che «ai fini della stipula delle convenzioni  di  cui
al comma 2, le  aziende  produttrici  di  medicinali  emoderivati  si
avvalgono di stabilimenti di lavorazione, frazionamento e  produzione
ubicati in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi che sono
parte di accordi di mutuo riconoscimento con  l'Unione  europea,  nel
cui territorio il plasma  ivi  raccolto  provenga  esclusivamente  da
donatori volontari non remunerati»  e  che  tali  stabilimenti  «sono
autorizzati alla lavorazione, al  frazionamento  del  plasma  e  alla
produzione  di  medicinali  emoderivati  dalle  rispettive  autorita'
nazionali  competenti,  secondo   quanto   previsto   dalle   vigenti
disposizioni nazionali e dell'Unione europea». 
    al comma 4, di approvare «con decreto del Ministro della  salute,
sentiti il Centro nazionale sangue e la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano», l'elenco delle aziende autorizzate  alla  stipula  delle
convenzioni di cui al comma 2; 
  Visto, in particolare, il comma 5  del  sopra  menzionato  art.  15
della  legge  n.  219  del  2005,  che  stabilisce  che  «le  aziende
interessate alla stipula delle convenzioni di cui  al  comma  2,  nel
presentare al Ministero  della  salute  l'istanza  per  l'inserimento
nell'elenco di cui al comma 4, documentano il possesso dei  requisiti
di cui  al  comma  3,  indicano  gli  stabilimenti  interessati  alla
lavorazione,  al  frazionamento  e  alla  produzione  dei  medicinali
derivati da plasma  nazionale  e  producono  le  autorizzazioni  alla
produzione e le certificazioni rilasciate dalle autorita' competenti»
e che  con  decreto  del  Ministro  della  salute  sono  definite  le
modalita' per  la  presentazione  e  per  la  valutazione,  da  parte
dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze; 
  Vista la  legge  28  marzo  2001,  n.  145,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione
dei diritti dell'uomo e della  dignita'  dell'essere  umano  riguardo
all'applicazione della biologia e  della  medicina:  Convenzione  sui
diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a  Oviedo  il  4  aprile
1997, nonche' del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168,
sul divieto di clonazione di esseri umani»; 
  Visto il  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE» e, in particolare,
gli articoli 50, 52-bis, 53; 
  Visto, altresi', il decreto del Ministro della salute 18 marzo 1996
recante «Modalita' per la vigilanza  sulle  officine  di  produzione,
centri di saggio e di sperimentazione (area dei farmaci)»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1996; 
  Ritenuto di dover modificare il decreto del Ministro  della  salute
12 aprile 2012 recante «Modalita' per la presentazione e  valutazione
delle istanze volte ad ottenere  l'inserimento  tra  i  centri  e  le
aziende di produzione  di  medicinali  emoderivati  autorizzati  alla
stipula delle convenzioni con le regioni e le province  autonome  per
la  lavorazione  del  plasma  raccolto  sul   territorio   nazionale»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  26  giugno  2012,  n.  147,
emanato in attuazione del previgente art. 15, comma 5, della legge 21
ottobre 2005, n. 219; 
  Tenuto conto che, ai fini della stipula delle  convenzioni  con  le
regioni e le province autonome per la lavorazione del plasma raccolto
in Italia, le aziende di frazionamento e di produzione dei medicinali
emoderivati devono possedere i requisiti di cui all'art. 15, comma 3,
della legge 21 ottobre 2005, n. 219, cosi' come modificato  dall'art.
19, comma 3, della legge 5 agosto 2022,  n.  218  e  rispondere  alle
disposizioni di cui all'art. 15, commi 6, 7 e 8 della medesima  legge
21 ottobre 2005, n. 219; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
   1. Ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute  di
cui all'art. 15, comma 4, della legge 21 ottobre 2005, n.  219,  sono
definite le modalita' per la presentazione da parte degli interessati
e per la valutazione  da  parte  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA) delle istanze volte ad ottenere l'inserimento tra  le  aziende
autorizzate alla stipula delle  convenzioni.  L'istanza  deve  essere
presentata  al  Ministero  della  salute,  Direzione  generale  della
prevenzione sanitaria, Ufficio 7, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144
- Roma. 
  2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  ed  entro  il  30
settembre di ogni anno potranno essere presentate le istanze da parte
delle  aziende  di  frazionamento  e  di  produzione  di   medicinali
emoderivati interessate ad essere individuate tra quelle  autorizzate
alla stipula delle convenzioni; potranno essere, altresi'  presentate
modifiche   e/o   integrazioni   alle   istanze   gia'    presentate.
Entro centottanta giorni dalle scadenze di cui al precedente periodo,
il Ministero della salute, sentiti il Centro nazionale  sangue  e  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano,  provvede  all'approvazione
dell'elenco delle aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni. 
  3.  Le  aziende,  sotto  la  responsabilita'  del  proprio   legale
rappresentante, allegano all'istanza la documentazione attestante  il
possesso dei requisiti di cui all'art. 15, commi 3 e 5 della legge 21
ottobre 2005, n. 219 che stabilisce che le aziende  si  avvalgono  di
stabilimenti di lavorazione, frazionamento e  produzione  ubicati  in
Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi che sono  parte  di
accordi  di  mutuo  riconoscimento  con  l'Unione  europea,  nel  cui
territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori
volontari non remunerati, nonche' la documentazione  ai  sensi  degli
articoli 50, 52-bis e 53 del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.
219.  Tali  stabilimenti  sono  autorizzati  alla   lavorazione,   al
frazionamento del plasma e alla produzione di medicinali  emoderivati
dalle  rispettive  autorita'  nazionali  competenti,  secondo  quanto
previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e dell'Unione europea. 
  4. Essi documentano, altresi', di possedere i seguenti requisiti: 
    a) adeguate dimensioni industriali; 
    b) ciclo lavorativo ad avanzata tecnologia; 
    c) processo di lavorazione, frazionamento del plasma e produzione
di medicinali emoderivati effettuati in stabilimenti ubicati in Stati
membri dell'Unione europea o in Stati terzi che sono parte di accordi
di mutuo riconoscimento con l'Unione europea, nel cui  territorio  il
plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non
remunerati; 
    d) autorizzazione all'immissione in commercio in Italia (AIC) dei
medicinali emoderivati; 
    e) idoneita'  degli  stabilimenti  alla  lavorazione  secondo  le
vigenti norme nazionali ed europee. 
    f)  autorizzazione  degli  stabilimenti  alla   lavorazione,   al
frazionamento del plasma e alla produzione di medicinali  emoderivati
rilasciata dalle rispettive autorita' nazionale  competenti,  secondo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni  nazionali  e  dell'Unione
europea. 
  5. La specifica dei requisiti, di cui  al  comma  3,  e'  riportata
nell'allegato  1  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto. 
  6. L'AIFA valuta le istanze di cui ai commi  2  e  3  e  trasmette,
entro novanta giorni dalla data di ricevimento  della  documentazione
da parte del Ministero della salute, le risultanze della  valutazione
alla Direzione generale della  prevenzione  sanitaria  del  Ministero
della salute. Il Ministero della salute, ai fini dell'emanazione  del
decreto di cui all'art. 15, comma 4, della legge 21 ottobre 2005,  n.
219, si avvale del supporto tecnico scientifico del Centro  nazionale
sangue. 
  7. Nel caso in cui le attestazioni relative alla documentazione sul
possesso dei requisiti di  cui  al  comma  3  del  presente  articolo
risultino false o mendaci si applicano le sanzioni previste dall'art.
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445. 
  8. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  9. Il presente decreto sostituisce  integralmente  il  decreto  del
Ministro della salute  12  aprile  2012  recante  «Modalita'  per  la
presentazione  e  valutazione  delle  istanze   volte   ad   ottenere
l'inserimento tra i centri e le aziende di produzione  di  medicinali
emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le Regioni
e le Province autonome per la lavorazione  del  plasma  raccolto  sul
territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147  del
26 giugno 2012. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  per  gli
adempimenti di competenza ed entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 5 dicembre 2022 
 
                                               Il Ministro: Schillaci 

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 3277