IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Viste le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante  «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della  legge  30  luglio
1998, n. 274»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300»; 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,  recante  «Misure
urgenti per la ristrutturazione  industriale  di  grandi  imprese  in
stato di insolvenza»; 
  Visto il decreto  legislativo  4  febbraio  2010,  n.  14,  recante
«Istituzione  dell'Albo  degli  amministratori  giudiziari,  a  norma
dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94»; 
  Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre  2012,  n.  231,   recante
«Disposizioni urgenti a tutela  della  salute,  dell'ambiente  e  dei
livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti  industriali
di interesse strategico nazionale»; 
  Visto il  decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico  nazionale
in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto»; 
  Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n.  142,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020,  n.  5,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno  e  per
la realizzazione di una banca di investimento»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
per fronteggiare le  problematiche  relative  alla  gestione  dell'ex
Ilva; 
  Ritenuta,  inoltre,  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di
prevedere misure anche  di  carattere  processuale  e  procedimentale
finalizzate   ad   assicurare   la   continuita'   produttiva   degli
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle imprese e  del  made  in  Italy,  di  concerto  con  i
Ministri  dell'economia  e   delle   finanze,   della   giustizia   e
dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
         Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale 
 
  1. All'articolo 1 del  decreto-legge  16  dicembre  2019,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  febbraio  2020,  n.  5,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-ter, dopo le parole: «finanziamenti in conto soci,»
sono inserite le seguenti: «secondo logiche, criteri e condizioni  di
mercato, da convertire in aumento di capitale  sociale  su  richiesta
della medesima»; 
    b) al comma 1-quinquies,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca
degli impianti dello stabilimento  siderurgico,  l'Agenzia  nazionale
per  l'attrazione  degli  investimenti  e   lo   sviluppo   d'impresa
S.p.A.-Invitalia e' autorizzata a sottoscrivere, aumenti di  capitale
sociale o finanziamento in conto  soci  secondo  logiche,  criteri  e
condizioni di mercato, da convertire in aumento di  capitale  sociale
su richiesta della medesima, sino  all'importo  complessivamente  non
superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a
quelli previsti dal comma 1-ter.».