IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                                  e 
 
               IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto  il  regio-decreto  11  dicembre  1933,  n.   1775,   recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e sugli impianti elettrici»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre  1959,
n. 1363, recante «Approvazione del regolamento  per  la  compilazione
dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta»; 
  Vista l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge 8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,  recante  «Misure
urgenti in materia di dighe»; 
  Visti gli articoli 88, 89 e 91 del  decreto  legislativo  31  marzo
1998,  n.  112,  recante  «Conferimento   di   funzioni   e   compiti
amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,
recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica», relativo alle concessioni
idroelettriche; 
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio 30 giugno 2004, recante  «Criteri  per  la  redazione  del
progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo  40,  comma
2, del decreto legislativo 11  maggio  1999,  n.  152,  e  successive
modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi  di  qualita'
fissati dal medesimo decreto legislativo», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 2004; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e, in particolare: 
    l'articolo 75, comma 3,  che  recita  «Le  prescrizioni  tecniche
necessarie all'attuazione della parte terza del presente decreto sono
stabilite  negli  Allegati  al  decreto  stesso  e  con  uno  o  piu'
regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare  previa  intesa  con  la
Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi  regolamenti  possono
altresi' essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente
decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove  acquisizioni
scientifiche o tecnologiche»; 
    l'articolo 114, comma 4, il quale prevede  che  «Per  gli  invasi
realizzati  da  sbarramenti  aventi   le   caratteristiche   di   cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8  agosto  1994,  n.  507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,  n.  584,
il progetto di gestione e' predisposto dal  gestore  sulla  base  dei
criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministro delle  attivita'  produttive  e  con  quello
delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  parte  terza  del  presente
decreto.  Per  gli  invasi  di  cui  all'articolo  89   del   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  le  regioni,  in  conformita'  ai
propri ordinamenti, adeguano la disciplina regionale  agli  obiettivi
di cui ai commi 2,  3  e  9,  anche  tenuto  conto  delle  specifiche
caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati»; 
    l'articolo 117, comma 2-quater, che prevede  la  predisposizione,
nell'ambito del piano di gestione, di un programma  di  gestione  dei
sedimenti a livello  di  bacino  idrografico  avente  l'obiettivo  di
migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua  e  di
ridurre il rischio di  alluvioni  tramite  interventi  sul  trasporto
solido, sull'assetto plano-altimetrico degli  alvei  e  dei  corridoi
fluviali e sull'assetto e sulle modalita'  di  gestione  delle  opere
idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio  fluviale
e sui versanti che interagiscano con le  dinamiche  morfologiche  del
reticolo idrografico; 
    l'articolo  133,  comma  7,  che  recita  «Salvo  che  il   fatto
costituisca  reato,  e'  punito  con   la   sanzione   amministrativa
pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque: 
      a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o
sfangamento delle dighe, superi i  limiti  o  non  osservi  le  altre
prescrizioni  contenute  nello   specifico   progetto   di   gestione
dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2; 
      b) effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione  del
progetto di gestione»; 
  Vista  la  direttiva  2007/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  16  giugno  2008,  n.  131,  concernente  il
«Regolamento recante i criteri tecnici per la  caratterizzazione  dei
corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici,  analisi
delle pressioni) per la modifica delle  norme  tecniche  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  recante:  Norme  in  materia
ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo  75,  comma  4,  dello
stesso decreto»; 
  Visto il decreto legislativo  23  febbraio  2010,  n.  49,  recante
«Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa  alla  valutazione  e
alla gestione dei rischi di alluvioni»; 
  Visto il decreto legislativo  3  dicembre  2010,  n.  205,  recante
«Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa  ai  rifiuti  e
che abroga alcune direttive»; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 43, comma 10; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», e, in particolare, l'articolo 23, comma 8; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
26 giugno 2014, recante «Norme tecniche per  la  progettazione  e  la
costruzione  degli  sbarramenti  di  ritenuta  (dighe  e  traverse)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  156
dell'8 luglio 2014; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39,  recante  «Regolamento
recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo
della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  del  25  ottobre  2016,  recante  «Disciplina
dell'attribuzione  e  del  trasferimento  alle  Autorita'  di  bacino
distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi  comprese
le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui  alla  legge
18 maggio 1989, n. 183», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 2017; 
  Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico di  cui
alla nota prot. 19393 del 20 settembre 2022; 
  Acquisito  il  concerto  del  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali di cui alla nota prot. 450436 del 21 settembre
2022; 
  Vista l'intesa sancita nella seduta della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, del 25 maggio 2022; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata  con  nota  n.  8383  del  27  settembre  2022,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento detta i criteri  per  la  redazione  del
progetto  di  gestione   degli   invasi   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 114, commi 2, 3, 4 e 9 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nel rispetto degli  obiettivi  di  qualita'  ambientale
fissati dalla direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2000 e definiti ai sensi  dell'articolo  77
del decreto legislativo n.  152  del  2006,  per  il  mantenimento  o
raggiungimento del buono stato ecologico e chimico dei  corpi  idrici
interessati anche ai fini degli usi della risorsa e si  applica  agli
invasi  costituiti  da  sbarramenti,  dighe  e  traverse,  aventi  le
caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge  8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
ottobre 1994, n. 584, ai fini delle operazioni di svaso,  sfangamento
e sghiaiamento. 
  2. Entro un anno dall'entrata in vigore del  presente  regolamento,
le regioni adottano la disciplina che detta i criteri di cui al comma
1 per gli invasi costituiti da  sbarramenti,  dighe  e  traverse  non
compresi  tra  quelli  indicati  all'articolo   1,   comma   1,   del
decreto-legge n. 507 del 1994, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge  n.  584  del  1994,  anche  tenuto  conto   delle   specifiche
caratteristiche degli sbarramenti e  dei  corpi  idrici  interessati.
Nelle more dell'adozione  della  specifica  disciplina  regionale  si
applicano le disposizioni  regionali  vigenti  o,  in  assenza  delle
medesime, le disposizioni contenute nel presente regolamento. 
  3. Sono esclusi  dall'obbligo  di  presentazione  del  progetto  di
gestione dell'invaso di cui all'articolo 114 del decreto  legislativo
n.  152  del  2006  gli  sbarramenti  che  costituiscono   opere   di
regolazione dei grandi laghi naturali prealpini,  ferma  restando  la
necessita' di garantire la funzionalita' degli scarichi. 
  4. Per gli invasi interessati da  un  volume  di  interrimento  non
superiore al 5 per cento del volume utile di regolazione originario e
da un tasso di interrimento medio annuo non superiore  allo  0,5  per
cento rispetto al volume di invaso  originario,  che  non  presentino
accumulo di sedimenti in corrispondenza degli organi di  scarico,  il
progetto di gestione dell'invaso  puo'  essere  presentato  in  forma
semplificata, con  i  contenuti  minimi  di  cui  all'Allegato  1  al
presente regolamento, fermo restando l'obbligo di assicurare la piena
funzionalita' degli organi di scarico. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse. 
              -  Il  regio  decreto  11  dicembre   1933,   n.   1775
          (Approvazione del testo unico delle disposizioni  di  legge
          sulle acque e sugli impianti elettrici) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1934, n. 5. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   1°
          novembre  1959,  n.   1363,   recante   «Approvazione   del
          regolamento  per   la   compilazione   dei   progetti,   la
          costruzione e  l'esercizio  delle  dighe  di  ritenuta»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1960, n. 72. 
              - Si riporta il comma 3 dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il decreto-legge 8 agosto 1994, n.  507,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  21  ottobre  1994,  n.  584
          (Misure urgenti in materia di dighe)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1994, n. 195. 
              - Si riportano gli articoli 88, 89  e  91  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  ed  agli
          enti locali, in attuazione del capo I della legge 15  marzo
          1997, n. 59): 
                «Art. 88 (Compiti di  rilievo  nazionale).  -  1.  Ai
          sensi dell'art. 1, comma 4,  lettera  c),  della  legge  15
          marzo 1997,  n.  59,  hanno  rilievo  nazionale  i  compiti
          relativi: 
                  a) al censimento nazionale dei corpi idrici; 
                  b) alla programmazione ed  al  finanziamento  degli
          interventi di difesa del suolo; 
                  c)  alla  determinazione  di  criteri,   metodi   e
          standard di raccolta elaborazione e consultazione dei dati,
          alla  definizione  di  modalita'  di  coordinamento  e   di
          collaborazione  tra  i  soggetti  pubblici   operanti   nel
          settore, nonche' indirizzi volti all'accertamento,  ricerca
          e  studio  degli  elementi  dell'ambiente  fisico  e  delle
          condizioni generali  di  rischio;  alla  valutazione  degli
          effetti  conseguenti  alla  esecuzione   dei   piani,   dei
          programmi e dei progetti su scala nazionale  di  opere  nel
          settore della difesa del suolo; 
                  d) alle direttive generali  e  di  settore  per  il
          censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la
          disciplina dell'economia idrica e per la  protezione  delle
          acque dall'inquinamento; 
                  e) alla formazione del  bilancio  idrico  nazionale
          sulla scorta di quelli di bacino; 
                  f) alle metodologie generali per la  programmazione
          della razionale utilizzazione delle risorse idriche e  alle
          linee di programmazione degli  usi  plurimi  delle  risorse
          idriche; 
                  g) alle direttive e ai  parametri  tecnici  per  la
          individuazione delle aree a rischio  di  crisi  idrica  con
          finalita' di prevenzione delle emergenze idriche; 
                  h) ai criteri per la gestione del  servizio  idrico
          integrato come definito dall'art. 4 della legge  5  gennaio
          1994, n. 36; 
                  i) alla definizione dei livelli minimi dei  servizi
          che devono essere garantiti in ciascun ambito  territoriale
          ottimale di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5  gennaio
          1994, n. 36, nonche' ai criteri ed agli  indirizzi  per  la
          gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e
          di accumulo per usi diversi da quello potabile; 
                  l) alla definizione di meccanismi  ed  istituti  di
          conguaglio a livello di bacino  ai  fini  del  riequilibrio
          tariffario; 
                  m)   ai   criteri   e   agli   indirizzi   per   la
          programmazione dei trasferimenti di acqua  per  il  consumo
          umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare  il
          trasferimento  di  acqua  tra  regioni   diverse   e   cio'
          travalichi  i  comprensori  di   riferimento   dei   bacini
          idrografici; 
                  n) ai compiti fissati dall'art. 17  della  legge  5
          gennaio 1994, n. 36, in  particolare  alla  adozione  delle
          iniziative  per  la  realizzazione  delle  opere  e   degli
          interventi di trasferimento di acqua; 
                  o)  ai  criteri  ed  indirizzi  per  la  disciplina
          generale dell'utilizzazione delle acque destinate  a  scopi
          idroelettrici ai sensi e nei  limiti  di  cui  all'art.  30
          della legge 5 gennaio 1994, n. 36,  fermo  restando  quanto
          disposto dall'art. 29, comma 3; 
                  p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico
          anche  volte  a  garantire  omogeneita',   a   parita'   di
          condizioni, nel rilascio delle concessioni  di  derivazione
          di acqua, secondo i principi stabiliti  dall'art.  1  della
          legge 5 gennaio 1994, n. 36; 
                  q)  alla  definizione  ed   all'aggiornamento   dei
          criteri e metodi per il conseguimento del risparmio  idrico
          previsto dall'art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; 
                  r) alla definizione  del  metodo  normalizzato  per
          definire le componenti di costo e determinare la tariffa di
          riferimento del servizio idrico; 
                  s) alle attivita' di vigilanza e controllo indicate
          dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; 
                  t) all'individuazione e  delimitazione  dei  bacini
          idrografici nazionali e interregionali; 
                  u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso  di
          mancata istituzione da parte delle regioni delle  autorita'
          di bacino di rilievo interregionale  di  cui  all'art.  15,
          comma 4, della legge 18 maggio 1989, n.  183,  nonche'  dei
          poteri sostitutivi di cui agli articoli 18,  comma  2,  19,
          comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge; 
                  v) all'emanazione della normativa tecnica  relativa
          alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento
          e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e
          capacita' di invaso; 
                  z)  alla  determinazione  di  criteri,   metodi   e
          standard volti a garantire omogeneita' delle condizioni  di
          salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni; 
                  aa) agli indirizzi generali ed ai  criteri  per  la
          difesa delle coste; 
                  bb) 
                2. Le funzioni di cui  al  comma  1  sono  esercitate
          sentita la Conferenza unificata,  fatta  eccezione  per  le
          funzioni di  cui  alle  lettere  t),  u)  e  v),  che  sono
          esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni.» 
                «Art. 89 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
          locali). - 1. Sono  conferite  alle  regioni  e  agli  enti
          locali, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 15  marzo
          1997, n. 59, tutte le funzioni non  espressamente  indicate
          nell'articolo  88  e  tra  queste  in   particolare,   sono
          trasferite le funzioni relative: 
                  a) alla  progettazione,  realizzazione  e  gestione
          delle opere idrauliche di qualsiasi natura; 
                  b) alle dighe  non  comprese  tra  quelle  indicate
          all'art. 91, comma 1; 
                  c) ai compiti di  polizia  idraulica  e  di  pronto
          intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e
          al regio decreto 9 dicembre 1937,  n.  2669,  ivi  comprese
          l'imposizione di limitazioni e  divieti  all'esecuzione  di
          qualsiasi opera o intervento anche al  di  fuori  dell'area
          demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire
          anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua; 
                  d) alle  concessioni  di  estrazione  di  materiale
          litoide dai corsi d'acqua; 
                  e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e
          pertinenze dei laghi; 
                  f) alle concessioni di pertinenze idrauliche  e  di
          aree fluviali anche ai sensi  dell'art.  8  della  legge  5
          gennaio 1994, n. 37; 
                  g) alla polizia delle  acque,  anche  con  riguardo
          alla applicazione  del  testo  unico  approvato  con  regio
          decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; 
                  h) alla programmazione, pianificazione  e  gestione
          integrata degli interventi di difesa delle  coste  e  degli
          abitati costieri; 
                  i) alla gestione del demanio idrico,  ivi  comprese
          tutte le funzioni amministrative relative alle  derivazioni
          di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione
          delle acque sotterranee, alla  tutela  del  sistema  idrico
          sotterraneo  nonche'  alla  determinazione  dei  canoni  di
          concessione e all'introito  dei  relativi  proventi,  fatto
          salvo quanto disposto dall'art. 29, comma 3,  del  presente
          decreto legislativo; 
                  l) alla nomina di regolatori per il  riparto  delle
          disponibilita' idriche qualora tra piu' utenti debba  farsi
          luogo delle disponibilita'  idriche  di  un  corso  d'acqua
          sulla base dei  singoli  diritti  e  concessioni  ai  sensi
          dell'art. 43, comma 3, del testo unico approvato con  regio
          decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua
          riguardi il territorio di piu'  regioni  la  nomina  dovra'
          avvenire di intesa tra queste ultime; 
                2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala
          di bacino, previsto dall'art. 3 della legge 5 gennaio 1994,
          n. 36, le concessioni di cui al comma 1,  lettera  i),  del
          presente  articolo  che  interessino  piu'   regioni   sono
          rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso  di
          mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero
          di altro termine stabilito ai sensi dell'art. 2 della legge
          n. 241 del 1990, il provvedimento e' rimesso allo Stato. 
                3.  Fino  alla  adozione  di  apposito   accordo   di
          programma  per  la  definizione  del  bilancio  idrico,  le
          funzioni di cui  al  comma  1,  lettera  i),  del  presente
          articolo sono  esercitate  dallo  Stato,  d'intesa  con  le
          regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti
          il trasferimento  di  acqua  tra  regioni  diverse  e  cio'
          travalichi  i  comprensori  di   riferimento   dei   bacini
          idrografici. 
                4. Le funzioni conferite  con  il  presente  articolo
          sono   esercitate   in   modo   da   garantire   l'unitaria
          considerazione delle  questioni  afferenti  ciascun  bacino
          idrografico. 
                5.  Per  le   opere   di   rilevante   importanza   e
          suscettibili di interessare il territorio di piu'  regioni,
          lo Stato e le  regioni  interessate  stipulano  accordi  di
          programma  con  i  quali  sono  definite   le   appropriate
          modalita', anche organizzative, di gestione.» 
                «Art. 91 (Registro italiano dighe -  RID).  -  1.  Ai
          sensi dell'art. 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n.
          59, il Servizio nazionale dighe e' soppresso quale Servizio
          tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano  dighe
          - RID, che provvede, ai fini della  tutela  della  pubblica
          incolumita', all'approvazione tecnica dei progetti ed  alla
          vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo
          spettanti ai concessionari sulle dighe di  ritenuta  aventi
          le  caratteristiche  indicate  all'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. 
                2. Le regioni e le province autonome possono delegare
          al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle  dighe  di
          loro  competenza  e  richiedere  altresi'   consulenza   ed
          assistenza anche relativamente ad altre opere  tecnicamente
          assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti  ad
          esse assegnati. 
                3.  Con  specifico  provvedimento  da  adottarsi   su
          proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa  con  la
          Conferenza Stato-regioni, sono  definiti  l'organizzazione,
          anche  territoriale,  del  RID,  i  suoi   compiti   e   la
          composizione dei suoi organi, all'interno dei quali  dovra'
          prevedersi adeguata rappresentanza regionale.» 
              - Si riporta l'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo
          1999, n. 79 (Attuazione della  direttiva  96/92/CE  recante
          norme  comuni   per   il   mercato   interno   dell'energia
          elettrica): 
                «Art. 12  (Concessioni  idroelettriche).  -  1.  Alla
          scadenza   delle   concessioni   di   grandi    derivazioni
          idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere
          di cui all'art. 25, primo comma, del testo unico di cui  al
          regio decreto 11 dicembre 1933,  n.  1775,  passano,  senza
          compenso, in proprieta' delle regioni, in stato di regolare
          funzionamento.  In  caso  di  esecuzione   da   parte   del
          concessionario, a proprie spese e nel periodo di  validita'
          della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo
          periodo,  purche'  previsti  dall'atto  di  concessione   o
          comunque autorizzati dal  concedente,  alla  riassegnazione
          della concessione secondo le  procedure  di  cui  ai  commi
          seguenti, e' riconosciuto al concessionario uscente, per la
          parte di bene  non  ammortizzato,  un  indennizzo  pari  al
          valore non ammortizzato,  fermo  restando  quanto  previsto
          dall'art. 26 del testo unico di cui  al  regio  decreto  n.
          1775 del 1933. Per i beni diversi da  quelli  previsti  dai
          periodi  precedenti  si  applica  la  disciplina  stabilita
          dall'art. 25, commi secondo e seguenti, del testo unico  di
          cui al regio decreto n. 1775 del 1933,  con  corresponsione
          del prezzo da quantificare al netto dei beni  ammortizzati,
          sulla  base  del  comma  1-ter   del   presente   articolo,
          intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con
          i corrispondenti organi della regione. 
                1-bis. Le regioni, ove non  ritengano  sussistere  un
          prevalente interesse  pubblico  ad  un  diverso  uso  delle
          acque, incompatibile con il mantenimento  dell'uso  a  fine
          idroelettrico, possono assegnare le concessioni  di  grandi
          derivazioni idroelettriche, previa verifica  dei  requisiti
          di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al
          comma 1-ter, lettera d): 
                  a) ad operatori  economici  individuati  attraverso
          l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; 
                  b) a societa' a  capitale  misto  pubblico  privato
          nelle  quali  il  socio  privato   e'   scelto   attraverso
          l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; 
                  c) mediante forme di partenariato  ai  sensi  degli
          articoli 179 e  seguenti  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento a societa'
          partecipate  deve  comunque  avvenire  nel  rispetto  delle
          disposizioni del testo unico di cui al decreto  legislativo
          19 agosto 2016, n. 175. 
                1-ter.  Nel  rispetto  dell'ordinamento   dell'Unione
          europea  e  degli  accordi  internazionali,   nonche'   dei
          principi  fondamentali  dell'ordinamento  statale  e  delle
          disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  le  regioni
          disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata
          in vigore della presente disposizione e comunque non  oltre
          il  31  marzo  2020,  le  modalita'  e  le   procedure   di
          assegnazione  delle  concessioni  di   grandi   derivazioni
          d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare: 
                  a) le modalita' per lo svolgimento delle  procedure
          di assegnazione di cui al comma 1-bis; 
                  b) i termini di avvio delle  procedure  di  cui  al
          comma 1-bis; 
                  c) i criteri di ammissione e di assegnazione; 
                  d) la  previsione  che  l'eventuale  indennizzo  e'
          posto a carico del concessionario subentrante; 
                  e)   i   requisiti   di   capacita'    finanziaria,
          organizzativa  e   tecnica   adeguata   all'oggetto   della
          concessione  richiesti  ai  partecipanti  e  i  criteri  di
          valutazione delle proposte  progettuali,  prevedendo  quali
          requisiti minimi: 
                    1)  ai  fini  della  dimostrazione  di   adeguata
          capacita'  organizzativa  e  tecnica,   l'attestazione   di
          avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di
          impianti idroelettrici aventi una  potenza  nominale  media
          pari ad almeno 3 MW; 
                    2)  ai  fini  della  dimostrazione  di   adeguata
          capacita' finanziaria, la  referenza  di  due  istituti  di
          credito o societa' di servizi iscritti nell'elenco generale
          degli  intermediari  finanziari  che   attestino   che   il
          partecipante ha la possibilita' di accedere al credito  per
          un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella
          procedura  di  assegnazione,  ivi  comprese  le  somme   da
          corrispondere per i beni di cui alla lettera n); 
                  f) i termini di  durata  delle  nuove  concessioni,
          comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo
          puo' essere incrementato fino ad un massimo di dieci  anni,
          in relazione alla complessita' della  proposta  progettuale
          presentata e all'importo dell'investimento; 
                  g)  gli  obblighi  o  le  limitazioni   gestionali,
          subordinatamente ai quali sono ammissibili  i  progetti  di
          sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa
          la possibilita' di utilizzare l'acqua  invasata  per  scopi
          idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o
          per la laminazione delle piene; 
                  h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di
          potenza di generazione e di producibilita'  da  raggiungere
          nel  complesso  delle  opere  di  derivazione,   adduzione,
          regolazione e  condotta  dell'acqua  e  degli  impianti  di
          generazione, trasformazione  e  connessione  elettrica  con
          riferimento agli obiettivi strategici nazionali in  materia
          di sicurezza energetica e  fonti  energetiche  rinnovabili,
          compresa la possibilita' di  dotare  le  infrastrutture  di
          accumulo idrico per favorire  l'integrazione  delle  stesse
          energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto
          di   quanto   previsto   dal   codice   di    trasmissione,
          dispacciamento, sviluppo e sicurezza della  rete  elettrica
          di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri 11  maggio  2004,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004,  e  dai  suoi
          aggiornamenti; 
                  i) i livelli minimi in termini di  miglioramento  e
          risanamento   ambientale   del   bacino   idrografico    di
          pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione
          a  scala  di  distretto  idrografico  in  attuazione  della
          direttiva  2000/60/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,    del    23    ottobre    2000,    determinando
          obbligatoriamente  una  quota  degli   introiti   derivanti
          dall'assegnazione,  da  destinare  al  finanziamento  delle
          misure dei piani di gestione distrettuali o  dei  piani  di
          tutela finalizzate alla tutela e al  ripristino  ambientale
          dei corpi idrici interessati dalla derivazione; 
                  l)  le  misure  di   compensazione   ambientale   e
          territoriale, anche a carattere finanziario,  da  destinare
          ai territori dei comuni interessati  dalla  presenza  delle
          opere e della derivazione compresi tra i punti di  presa  e
          di  restituzione  delle   acque   garantendo   l'equilibrio
          economico finanziario del progetto di concessione; 
                  m)  le   modalita'   di   valutazione,   da   parte
          dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in
          esito  alle  procedure   di   assegnazione,   che   avviene
          nell'ambito  di  un  procedimento  unico  ai   fini   della
          selezione delle proposte progettuali presentate, che  tiene
          luogo della verifica o valutazione di  impatto  ambientale,
          della valutazione di incidenza nei confronti  dei  siti  di
          importanza comunitaria  interessati  e  dell'autorizzazione
          paesaggistica, nonche'  di  ogni  altro  atto  di  assenso,
          concessione, permesso, licenza o  autorizzazione,  comunque
          denominato, previsto dalla normativa statale,  regionale  o
          locale;  a  tal  fine,  alla  valutazione  delle   proposte
          progettuali  partecipano,  ove  necessario,  il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
          Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni
          e le attivita' culturali e  gli  enti  gestori  delle  aree
          naturali protette di cui alla legge  6  dicembre  1991,  n.
          394; per gli aspetti connessi alla sicurezza  degli  invasi
          di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.  584,  e
          all'art. 6, comma 4-bis, della legge  1°  agosto  2002,  n.
          166, al  procedimento  valutativo  partecipa  il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti; 
                  n) l'utilizzo dei beni di cui all'art. 25,  secondo
          comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775  del
          1933, nel rispetto del codice civile,  secondo  i  seguenti
          criteri: 
                    1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo
          nel progetto  di  concessione,  l'assegnatario  corrisponde
          agli aventi diritto, all'atto del subentro, un  prezzo,  in
          termini di valore residuo, determinato sulla base dei  dati
          reperibili  dagli  atti  contabili   o   mediante   perizia
          asseverata; in caso di mancata previsione di  utilizzo  nel
          progetto di concessione, per  tali  beni  si  procede  alla
          rimozione e allo smaltimento secondo  le  norme  vigenti  a
          cura ed onere del proponente; 
                    2) per i beni  immobili  dei  quali  il  progetto
          proposto  prevede  l'utilizzo,  l'assegnatario  corrisponde
          agli aventi diritto, all'atto del subentro,  un  prezzo  il
          cui valore e' determinato sulla base  dei  dati  reperibili
          dagli atti contabili o mediante  perizia  asseverata  sulla
          base di attivita' negoziale tra le parti; 
                    3) i beni immobili dei quali il progetto proposto
          non prevede l'utilizzo restano di proprieta'  degli  aventi
          diritto; 
                  o)  la  previsione,  nel  rispetto   dei   principi
          dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a
          promuovere  la  stabilita'  occupazionale   del   personale
          impiegato; 
                  p)  le  specifiche  modalita'   procedimentali   da
          seguire in caso di grandi  derivazioni  idroelettriche  che
          interessano il territorio di due o piu' regioni, in termini
          di gestione delle  derivazioni,  vincoli  amministrativi  e
          ripartizione  dei  canoni,  da  definire  d'intesa  tra  le
          regioni  interessate;  le   funzioni   amministrative   per
          l'assegnazione della concessione sono di  competenza  della
          regione sul cui territorio insiste la  maggior  portata  di
          derivazione d'acqua in concessione. 
                1-ter.1.   Le   procedure   di   assegnazione   delle
          concessioni  di  grandi  derivazioni  idroelettriche   sono
          effettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso  secondo
          parametri competitivi, equi e  trasparenti,  tenendo  conto
          della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui
          al comma 1-quinquies e degli  interventi  di  miglioramento
          della  sicurezza  delle  infrastrutture  esistenti   e   di
          recupero della capacita' di invaso, prevedendo a carico del
          concessionario  subentrante  un  congruo   indennizzo,   da
          quantificare nei limiti di  quanto  previsto  al  comma  1,
          secondo periodo, che tenga  conto  dell'ammortamento  degli
          investimenti   effettuati   dal   concessionario   uscente,
          definendo la durata della  concessione,  nel  rispetto  dei
          limiti previsti dalla  normativa  vigente,  sulla  base  di
          criteri economici fondati sull'entita'  degli  investimenti
          proposti,   determinando   le   misure   di   compensazione
          ambientale e territoriale, anche a  carattere  finanziario,
          da destinare ai  territori  dei  comuni  interessati  dalla
          presenza delle opere e della  derivazione  compresi  tra  i
          punti di presa e di restituzione delle acque, e  garantendo
          l'equilibrio   economico-finanziario   del   progetto    di
          concessione,  nonche'  i  livelli  minimi  in  termini   di
          miglioramento   e   risanamento   ambientale   del   bacino
          idrografico.   Al   fine   di   promuovere    l'innovazione
          tecnologica e la  sostenibilita'  delle  infrastrutture  di
          grande  derivazione  idroelettrica,   l'affidamento   delle
          relative concessioni puo' avvenire  anche  facendo  ricorso
          alle  procedure  previste  dall'art.  183  del  codice  dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50. 
                1-quater.  Le   procedure   di   assegnazione   delle
          concessioni  di  grandi  derivazioni  idroelettriche   sono
          avviate entro due anni dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque  non
          oltre  il  31  dicembre   2023.   Le   regioni   comunicano
          tempestivamente al Ministero delle infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili l'avvio e gli esiti  delle  procedure
          di assegnazione delle  concessioni  di  grandi  derivazioni
          idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo,
          e  comunque  in  caso  di  mancata  adozione  delle   leggi
          regionali entro i termini prescritti dal  comma  1-ter,  il
          Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
          propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui  all'art.
          8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,  ai  fini  dell'avvio,
          sulla base della  disciplina  regionale  di  cui  al  comma
          1-ter,  ove  adottata,  e  di  quanto  previsto  dal  comma
          1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni,
          prevedendo che il 10  per  cento  dell'importo  dei  canoni
          concessori, in deroga all'art. 89, comma 1, lettera i), del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti  acquisito
          al patrimonio  statale.  Restano  in  ogni  caso  ferme  le
          competenze statali di cui al decreto-legge 8  agosto  1994,
          n. 507,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
          ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1°  agosto  2002,
          n. 166. 
                1-quinquies. I concessionari  di  grandi  derivazioni
          idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un
          canone,   determinato   con   legge   regionale,    sentita
          l'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente
          (ARERA), articolato in una componente  fissa,  legata  alla
          potenza nominale media di concessione, e in una  componente
          variabile,   calcolata   come   percentuale   dei    ricavi
          normalizzati, sulla base del  rapporto  tra  la  produzione
          dell'impianto, al netto dell'energia fornita  alla  regione
          ai  sensi  del  presente  comma,  ed   il   prezzo   zonale
          dell'energia elettrica. Il  compenso  unitario  di  cui  al
          precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni,
          non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al
          prezzo industriale per la produzione,  il  trasporto  e  la
          distribuzione  dell'energia  elettrica.  Il  canone   cosi'
          determinato e' destinato per almeno il 60  per  cento  alle
          province e alle citta' metropolitane il cui  territorio  e'
          interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di  grandi
          derivazioni  a  scopo  idroelettrico,  le  regioni  possono
          disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire
          annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per
          ogni kW di  potenza  nominale  media  di  concessione,  per
          almeno il 50 per  cento  destinata  a  servizi  pubblici  e
          categorie di utenti dei territori  provinciali  interessati
          dalle derivazioni. 
                1-sexies. Per le concessioni  di  grandi  derivazioni
          idroelettriche  che  prevedono  un  termine   di   scadenza
          anteriore al 31 dicembre  2024,  ivi  incluse  quelle  gia'
          scadute, le  regioni  possono  consentire  la  prosecuzione
          dell'esercizio  della  derivazione  nonche'  la  conduzione
          delle opere e dei beni passati in proprieta' delle  regioni
          ai sensi del comma 1, in favore del concessionario uscente,
          per il tempo strettamente necessario al completamento delle
          procedure di assegnazione e comunque  non  oltre  tre  anni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo  che
          i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione
          regionale in conseguenza dell'utilizzo  dei  beni  e  delle
          opere affidate in concessione, o che lo erano  in  caso  di
          concessioni scadute, tenendo conto  degli  eventuali  oneri
          aggiuntivi da porre a  carico  del  concessionario  uscente
          nonche'   del   vantaggio   competitivo   derivante   dalla
          prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine
          di scadenza. 
                1-septies. Fino all'assegnazione  della  concessione,
          il concessionario scaduto e' tenuto a fornire, su richiesta
          della regione, energia nella  misura  e  con  le  modalita'
          previste dal comma 1-quinquies e a riversare  alla  regione
          un canone aggiuntivo,  rispetto  al  canone  demaniale,  da
          corrispondere per l'esercizio  degli  impianti  nelle  more
          dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo e' destinato  per
          un importo non inferiore al 60 per cento  alle  province  e
          alle citta' metropolitane il cui territorio e'  interessato
          dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello  sviluppo
          economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono  determinati
          il valore minimo della componente fissa del canone  di  cui
          al  comma  1-quinquies  e  il  valore  minimo  del   canone
          aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata
          adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, fermi restando i criteri di  ripartizione  di
          cui al presente comma e al comma  1-quinquies,  le  regioni
          possono determinare l'importo dei canoni di cui al  periodo
          precedente in  misura  non  inferiore  a  30  euro  per  la
          componente fissa del canone e  a  20  euro  per  il  canone
          aggiuntivo  per  ogni  kW  di  potenza  nominale  media  di
          concessione per ogni annualita'. 
                1-octies.  Sono  fatte  salve  le  competenze   delle
          regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle
          relative norme di attuazione. 
                2. 
                3. 
                4. 
                5. 
                6. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a.  per  le
          grandi derivazioni idroelettriche scadono  al  termine  del
          trentesimo anno successivo alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
                7. Le concessioni scadute o in scadenza entro  il  31
          dicembre 2010  sono  prorogate  a  quest'ultima  data  e  i
          titolari di concessione interessati,  senza  necessita'  di
          alcun atto amministrativo, proseguono  l'attivita'  dandone
          comunicazione all'amministrazione concedente entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          fatto salvo quanto  previsto  al  comma  2  del  successivo
          articolo 16. 
                8. In attuazione di  quanto  previsto  dall'art.  44,
          secondo  comma,  della  Costituzione,  e  allo   scopo   di
          consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione
          territoriale  nella  gestione,  le  concessioni  di  grande
          derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore,  anche
          per effetto del comma 7 del presente  articolo,  alla  data
          del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto  o  in  parte  nei
          territori delle province individuate mediante i criteri  di
          cui all'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, le quali siano conferite dai  titolari,  anteriormente
          alla pubblicazione del relativo bando  di  indizione  della
          gara di cui al comma 1 del presente  articolo,  a  societa'
          per   azioni   a   composizione   mista    pubblico-privata
          partecipate nella misura  complessiva  minima  del  30  per
          cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle
          province individuate nel presente  comma  e/o  da  societa'
          controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo  di
          individuare gli eventuali soci delle societa'  a  controllo
          provinciale mediante procedure competitive, sono  prorogate
          a  condizioni  immutate  per  un  periodo  di  anni  sette,
          decorrenti dal termine della concessione  quale  risultante
          dall'applicazione delle proroghe di cui al comma 1-bis.  La
          partecipazione delle predette  province  nelle  societa'  a
          composizione mista previste dal  presente  comma  non  puo'
          comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                8-bis. 
                9.   Le   caratteristiche   delle   concessioni    di
          derivazione di cui ai commi 6, 7 e  8  sono  modificate  in
          modo da garantire  la  presenza  negli  alvei  sottesi  del
          minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio
          1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni,  da
          stabilirsi secondo i criteri generali di cui  all'art.  88,
          comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo  1998,
          n. 112.  Qualora  cio'  comporti  riduzione  della  potenza
          nominale media producibile il concessionario non ha diritto
          ad alcun indennizzo  ma  alla  sola  riduzione  del  canone
          demaniale di concessione. 
                10. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto la competenza al rilascio delle concessioni di  cui
          al presente articolo  e'  conferita  alle  regioni  e  alle
          province autonome, con esclusione di quelle di cui all'art.
          89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
          secondo  quanto  stabilito  con  decreto  legislativo,   da
          emanare in attuazione del combinato disposto  di  cui  agli
          articoli 29, commi 1 e 3, e 88, comma 1,  lettera  o),  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con il  medesimo
          decreto sono definiti gli obiettivi generali  e  i  vincoli
          specifici per  la  pianificazione  regionale  e  di  bacino
          idrografico  in  materia  di  utilizzazione  delle  risorse
          idriche  ai  fini  energetici  e  le  modalita'   per   una
          articolata programmazione energetica di settore  a  livello
          regionale.  Per  l'effettivo   esercizio   della   funzione
          conferita alle regioni  si  applicano  criteri,  termini  e
          procedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89, commi 4 e 5,
          del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,  nonche'
          dall'art. 2, comma 12, lettere  b)  e  d)  della  legge  14
          novembre 1995, n. 481. 
                10-bis. Le concessioni di grande derivazione  ad  uso
          idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati
          da   convenzioni   internazionali,    rimangono    soggetti
          esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini
          della ratifica di  ogni  eventuale  accordo  internazionale
          integrativo o modificativo del regime di tali concessioni. 
                11. 
                12. I commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell'art. 9  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono
          abrogati.». 
              - La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 23 ottobre 2000, che  istituisce  un  quadro
          per l'azione comunitaria in materia di acque e'  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Commissione  europea  22
          dicembre 2000, n. L 327. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione del
          progetto di gestione degli invasi, ai  sensi  dell'articolo
          40, comma 2, del decreto legislativo  11  maggio  1999,  n.
          152, e successive modifiche ed integrazioni,  nel  rispetto
          degli obiettivi di qualita' fissati  dal  medesimo  decreto
          legislativo) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          novembre 2004, n. 269. 
              - Si riportano gli articoli 75,  114,  117  e  133  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale): 
                «Art.   75   (Competenze).   -   1.   Nelle   materie
          disciplinate dalle disposizioni della presente sezione: 
                  a)  lo  Stato  esercita  le  competenze   ad   esso
          spettanti per la  tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema
          attraverso il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, fatte salve le competenze in materia
          igienico-sanitaria spettanti al Ministro della salute; 
                  b) le regioni  e  gli  enti  locali  esercitano  le
          funzioni e i compiti ad essi  spettanti  nel  quadro  delle
          competenze costituzionalmente determinate  e  nel  rispetto
          delle attribuzioni statali. 
                2.  Con  riferimento  alle  funzioni  e  ai   compiti
          spettanti alle regioni e  agli  enti  locali,  in  caso  di
          accertata  inattivita'  che  comporti  inadempimento   agli
          obblighi derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea,
          pericolo di grave pregiudizio alla  salute  o  all'ambiente
          oppure  inottemperanza  ad  obblighi  di  informazione,  il
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare per materia, assegna all'ente inadempiente un  congruo
          termine per provvedere, decorso  inutilmente  il  quale  il
          Consiglio dei Ministri, sentito il  soggetto  inadempiente,
          nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.  Gli
          oneri economici connessi all'attivita' di sostituzione sono
          a carico dell'ente inadempiente. Restano fermi i poteri  di
          ordinanza previsti  dall'ordinamento  in  caso  di  urgente
          necessita'  e  le  disposizioni  in   materia   di   poteri
          sostitutivi previste dalla  legislazione  vigente,  nonche'
          quanto disposto dall'art. 132. 
                3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione
          della parte terza del presente decreto sono stabilite negli
          Allegati al decreto stesso e con  uno  o  piu'  regolamenti
          adottati ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare previa intesa  con
          la  Conferenza   Stato-regioni;   attraverso   i   medesimi
          regolamenti possono altresi' essere modificati gli allegati
          alla parte terza  del  presente  decreto  per  adeguarli  a
          sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o
          tecnologiche. 
                4. Con decreto dei Ministri competenti per materia si
          provvede alla modifica degli allegati alla parte terza  del
          presente decreto per dare  attuazione  alle  direttive  che
          saranno emanate dall'Unione europea, per le  parti  in  cui
          queste modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di
          ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite
          dalla parte terza  del  presente  decreto,  secondo  quanto
          previsto dall'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
                5. Le regioni assicurano la piu'  ampia  divulgazione
          delle informazioni sullo stato di qualita'  delle  acque  e
          trasmettono al Dipartimento tutela delle  acque  interne  e
          marine dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
          ricerca  ambientale  (ISPRA)  i  dati  conoscitivi   e   le
          informazioni relative all'attuazione della parte terza  del
          presente   decreto,   nonche'   quelli   prescritti   dalla
          disciplina comunitaria, secondo le modalita'  indicate  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto  con   i   Ministri
          competenti, d'intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. Il  Dipartimento  tutela  delle  acque
          interne e marine dell'Istituto superiore per la  protezione
          e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA)   elabora   a   livello
          nazionale, nell'ambito del  Sistema  informativo  nazionale
          dell'ambiente  (SINA),  le  informazioni  ricevute   e   le
          trasmette  ai  Ministeri   interessati   e   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          anche per l'invio alla Commissione europea. Con  lo  stesso
          decreto sono individuati e disciplinati i casi  in  cui  le
          regioni   sono   tenute   a   trasmettere   al    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  i
          provvedimenti  adottati   ai   fini   delle   comunicazioni
          all'Unione   europea   o   in   ragione   degli    obblighi
          internazionali assunti. 
                6. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione  di
          tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza
          del  presente   decreto   in   particolare   in   sede   di
          elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela
          di cui all'art. 121. 
                7. Le regioni provvedono affinche' gli  obiettivi  di
          qualita' di cui  agli  articoli  76  e  77  ed  i  relativi
          programmi di  misure  siano  perseguiti  nei  corpi  idrici
          ricadenti  nei   bacini   idrografici   internazionali   in
          attuazione di accordi tra  gli  Stati  membri  interessati,
          avvalendosi a tal fine di strutture esistenti risultanti da
          accordi internazionali. 
                8. Qualora il distretto idrografico superi i  confini
          della Comunita' europea, lo Stato e le  regioni  esercitano
          le  proprie  competenze  adoperandosi  per  instaurare   un
          coordinamento adeguato con gli Stati  terzi  coinvolti,  al
          fine di realizzare gli obiettivi di cui  alla  parte  terza
          del presente decreto in tutto il distretto idrografico. 
                9. I consorzi di bonifica  e  di  irrigazione,  anche
          attraverso appositi accordi di programma con le  competenti
          autorita',  concorrono  alla  realizzazione  di  azioni  di
          salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque  anche
          al   fine   della   loro   utilizzazione   irrigua,   della
          rinaturalizzazione    dei    corsi    d'acqua    e    della
          filodepurazione.». 
                «Art. 114 (Dighe). - 1. Le regioni, previo parere del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,  adottano   apposita   disciplina   in   materia   di
          restituzione  delle  acque  utilizzate  per  la  produzione
          idroelettrica,  per  scopi  irrigui  e   in   impianti   di
          potabilizzazione, nonche' delle acque derivanti da sondaggi
          o perforazioni diversi da quelli relativi alla  ricerca  ed
          estrazione  di  idrocarburi,  al  fine  di   garantire   il
          mantenimento  o  il  raggiungimento  degli   obiettivi   di
          qualita' di cui al titolo II della parte terza del presente
          decreto. 
                2.  Al  fine  di  assicurare  il  mantenimento  della
          capacita' di invaso e la salvaguardia  sia  della  qualita'
          dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le  operazioni
          di svaso,  sghiaiamento  e  sfangamento  delle  dighe  sono
          effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun
          invaso. Il progetto di gestione e' finalizzato  a  definire
          sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con
          le attivita' di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia
          le misure di prevenzione  e  tutela  del  corpo  ricettore,
          dell'ecosistema acquatico, delle attivita' di pesca e delle
          risorse idriche invasate e rilasciate a  valle  dell'invaso
          durante le operazioni stesse. 
                3.  Il  progetto  di  gestione   individua   altresi'
          eventuali modalita' di manovra  degli  organi  di  scarico,
          anche al fine di assicurare la tutela del corpo  ricettore.
          Restano valide in ogni caso  le  disposizioni  fissate  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 1°  novembre  1959,
          n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e cose. 
                4. Per gli invasi realizzati da sbarramenti aventi le
          caratteristiche  di  cui   all'art.   1,   comma   1,   del
          decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21  ottobre  1994,  n.  584,  il
          progetto di gestione e' predisposto dal gestore sulla  base
          dei  criteri  fissati  con  decreto  del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  di  concerto  con  il
          Ministro delle attivita'  produttive  e  con  quello  delle
          politiche  agricole  e  forestali,  previa  intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          emanarsi entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della parte terza  del  presente  decreto.  Per  gli
          invasi di cui all'art. 89 del decreto legislativo 31  marzo
          1998,  n.  112,  le  regioni,  in  conformita'  ai   propri
          ordinamenti,  adeguano   la   disciplina   regionale   agli
          obiettivi di cui ai commi 2, 3  e  9,  anche  tenuto  conto
          delle specifiche caratteristiche degli  sbarramenti  e  dei
          corpi idrici interessati. 
                5.  Il  progetto  di  gestione  e'  approvato   dalle
          regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei  mesi  dalla
          sua  presentazione,  previo   parere   dell'amministrazione
          competente alla vigilanza  sulla  sicurezza  dell'invaso  e
          dello sbarramento, ai sensi degli  articoli  89  e  91  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e  sentiti,  ove
          necessario,  gli   enti   gestori   delle   aree   protette
          direttamente interessate; per le dighe  di  cui  al  citato
          articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,
          il progetto approvato e'  trasmesso  al  Registro  italiano
          dighe (RID) per l'inserimento, anche  in  forma  sintetica,
          come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio
          e la  manutenzione  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 1° novembre 1959,  n.  1363,  e
          relative  disposizioni  di  attuazione.  Il   progetto   di
          gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi
          sei  mesi  dalla  data  di  presentazione  senza  che   sia
          intervenuta  alcuna  pronuncia  da  parte   della   regione
          competente, fermo  restando  il  potere  di  tali  Enti  di
          dettare  eventuali  prescrizioni,  anche   trascorso   tale
          termine. 
                6. Con l'approvazione  del  progetto  il  gestore  e'
          autorizzato   ad   eseguire   le   operazioni   di   svaso,
          sghiaiamento  e  sfangamento  in  conformita'   ai   limiti
          indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni. 
                7. Nella definizione dei  canoni  di  concessione  di
          inerti le amministrazioni determinano specifiche  modalita'
          ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli
          invasi per asporto meccanico. 
                8. I gestori degli invasi esistenti, che  ancora  non
          abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto  del
          Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          269 del 16 novembre  2004,  sono  tenuti  a  presentare  il
          progetto di cui al comma 2 entro sei  mesi  dall'emanazione
          del decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla
          operativita' del progetto di gestione, e comunque non oltre
          dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del  predetto
          decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte  ai
          sensi  dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte  a  controllare
          la funzionalita' degli organi di scarico,  sono  svolte  in
          conformita' ai fogli di condizione  per  l'esercizio  e  la
          manutenzione. 
                9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento
          degli invasi non devono pregiudicare  gli  usi  in  atto  a
          valle dell'invaso,  ne'  il  rispetto  degli  obiettivi  di
          qualita' ambientale  e  degli  obiettivi  di  qualita'  per
          specifica destinazione.». 
                «Art. 117 (Piani di gestione e  registro  delle  aree
          protette).  -  1.  Per  ciascun  distretto  idrografico  e'
          adottato   un   Piano   di   gestione,   che    rappresenta
          articolazione interna del Piano di bacino  distrettuale  di
          cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce  pertanto
          piano stralcio del Piano  di  bacino  e  viene  adottato  e
          approvato secondo le procedure stabilite  per  quest'ultimo
          dall'art.  66.  Le  Autorita'  di  bacino,  ai  fini  della
          predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire  la
          partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti
          nello specifico settore. 
                2. Il Piano di gestione e'  composto  dagli  elementi
          indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del
          presente decreto. 
                2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici,
          adottati  ai  sensi   dell'art.   1,   comma   3-bis,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  208,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  13,  sono
          riesaminati e aggiornati  entro  il  22  dicembre  2015  e,
          successivamente, ogni sei anni. 
                2-ter.  Qualora   l'analisi   effettuata   ai   sensi
          dell'art. 118 e i risultati dell'attivita' di  monitoraggio
          condotta  ai  sensi  dell'art.   120   evidenzino   impatti
          antropici significativi  da  fonti  diffuse,  le  Autorita'
          competenti  individuano  misure  vincolanti  di   controllo
          dell'inquinamento.  In  tali  casi  i  piani  di   gestione
          prevedono misure che vietano l'introduzione  di  inquinanti
          nell'acqua  o  stabiliscono  obblighi   di   autorizzazione
          preventiva o di registrazione in base a  norme  generali  e
          vincolanti. Dette  misure  di  controllo  sono  riesaminate
          periodicamente e aggiornate quando occorre. 
                2-quater. Al fine di  coniugare  la  prevenzione  del
          rischio  di  alluvioni  con  la  tutela  degli   ecosistemi
          fluviali, nell'ambito del Piano di gestione,  le  Autorita'
          di bacino, in  concorso  con  gli  altri  enti  competenti,
          predispongono il programma  di  gestione  dei  sedimenti  a
          livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo,
          gestionale  e  di  programmazione  di  interventi  relativo
          all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. I  programmi
          di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza  agli
          obiettivi  individuati  dalle  direttive   2000/60/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000,  e
          2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
          ottobre 2007,  e  concorrono  all'attuazione  dell'art.  7,
          comma 2, del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164, che individua come prioritari, tra le  misure
          da   finanziare   per   la   mitigazione    del    dissesto
          idrogeologico,  gli   interventi   integrati   che   mirino
          contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela
          e al recupero degli ecosistemi e  della  biodiversita'.  Il
          programma di  gestione  dei  sedimenti  ha  l'obiettivo  di
          migliorare lo stato  morfologico  ed  ecologico  dei  corsi
          d'acqua e  di  ridurre  il  rischio  di  alluvioni  tramite
          interventi    sul    trasporto     solido,     sull'assetto
          plano-altimetrico degli alvei e  dei  corridoi  fluviali  e
          sull'assetto e sulle  modalita'  di  gestione  delle  opere
          idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio
          fluviale e sui versanti che interagiscano con le  dinamiche
          morfologiche del  reticolo  idrografico.  Il  programma  di
          gestione dei sedimenti e' costituito dalle  tre  componenti
          seguenti: 
                  a) definizione di un  quadro  conoscitivo  a  scala
          spaziale e temporale  adeguata,  in  relazione  allo  stato
          morfologico attuale dei  corsi  d'acqua,  alla  traiettoria
          evolutiva  degli  alvei,  alle  dinamiche  e  quantita'  di
          trasporto solido  in  atto,  all'interferenza  delle  opere
          presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile
          alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b); 
                  b) definizione, sulla base del  quadro  conoscitivo
          di cui alla lettera a), di obiettivi espliciti  in  termini
          di assetto dei  corridoi  fluviali,  al  fine  di  un  loro
          miglioramento morfologico ed  ecologico  e  di  ridurre  il
          rischio idraulico; in questo ambito e' prioritario, ovunque
          possibile,    ridurre     l'alterazione     dell'equilibrio
          geomorfologico e  la  disconnessione  degli  alvei  con  le
          pianure       inondabili,       evitando       un'ulteriore
          artificializzazione dei corridoi fluviali; 
                  c)  identificazione  degli   eventuali   interventi
          necessari al raggiungimento degli obiettivi  definiti  alla
          lettera b), al  loro  monitoraggio  e  all'adeguamento  nel
          tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle  misure  piu'
          appropriate tra le diverse alternative  possibili,  incluso
          il non intervento, deve avvenire sulla base di  un'adeguata
          valutazione e di  un  confronto  degli  effetti  attesi  in
          relazione  ai  diversi  obiettivi,  tenendo  conto  di   un
          orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra
          gli interventi da valutare deve essere data priorita'  alle
          misure,  anche  gestionali,   per   il   ripristino   della
          continuita'  idromorfologica  longitudinale,   laterale   e
          verticale,  in  particolare  al  ripristino  del  trasporto
          solido laddove vi siano significative interruzioni a  monte
          di tratti incisi, alla riconnessione  degli  alvei  con  le
          pianure inondabili e al ripristino di piu'  ampi  spazi  di
          mobilita' laterale, nonche' alle misure di rinaturazione  e
          riqualificazione  morfologica;   l'eventuale   asportazione
          locale di materiale litoide o vegetale o  altri  interventi
          di artificializzazione  del  corso  d'acqua  devono  essere
          giustificati  da   adeguate   valutazioni   rispetto   alla
          traiettoria  evolutiva  del  corso  d'acqua,  agli  effetti
          attesi,  sia  positivi  che  negativi  nel  lungo  periodo,
          rispetto    ad    altre    alternative    di    intervento;
          all'asportazione  dal  corso  d'acqua   e'   da   preferire
          comunque, ovunque  sia  possibile,  la  reintroduzione  del
          materiale litoide eventualmente  rimosso  in  tratti  dello
          stesso adeguatamente  individuati  sulla  base  del  quadro
          conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi  in  termini  di
          assetto del corridoio fluviale. 
                3. L'Autorita' di bacino, sentiti gli enti di governo
          dell'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro
          sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sulla
          base  delle  informazioni  trasmesse  dalle   regioni,   un
          registro delle aree protette di  cui  all'Allegato  9  alla
          parte terza del presente decreto, designate dalle autorita'
          competenti ai sensi della normativa vigente. 
                3-bis. Il registro delle  aree  protette  di  cui  al
          comma 3 deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto
          idrografico.». 
                «Art. 133 (Sanzioni amministrative). -  1.  Chiunque,
          salvo che il fatto  costituisca  reato  e  fuori  dai  casi
          sanzionati ai sensi dell'art. 29-quattuordecies, commi 2  e
          3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite
          di emissione fissati nelle tabelle di  cui  all'Allegato  5
          alla parte terza del presente  decreto,  oppure  i  diversi
          valori limite stabiliti dalle  regioni  a  norma  dell'art.
          101, comma 2, o quelli fissati dall'autorita' competente  a
          norma dell'art. 107, comma 1, o dell'art. 108, comma 1,  e'
          punito con la sanzione amministrativa  da  tremila  euro  a
          trentamila  euro.  Se  l'inosservanza  dei  valori   limite
          riguarda scarichi recapitanti nelle  aree  di  salvaguardia
          delle risorse idriche destinate al  consumo  umano  di  cui
          all'art. 94,  oppure  in  corpi  idrici  posti  nelle  aree
          protette di cui  alla  vigente  normativa,  si  applica  la
          sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro. 
                2. Chiunque apra  o  comunque  effettui  scarichi  di
          acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o  meno
          da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione
          di cui  all'art.  124,  oppure  continui  ad  effettuare  o
          mantenere detti  scarichi  dopo  che  l'autorizzazione  sia
          stata  sospesa  o  revocata,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  da  seimila  euro  a   sessantamila   euro.
          Nell'ipotesi  di  scarichi  relativi  ad  edifici   isolati
          adibiti ad uso abitativo la sanzione e' da seicento euro  a
          tremila euro. 
                3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al
          di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 e di cui  all'art.
          29-quattuordecies, comma 2, effettui o mantenga uno scarico
          senza osservare le prescrizioni indicate nel  provvedimento
          di autorizzazione o fissate ai sensi dell'art.  107,  comma
          1, e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da
          millecinquecento euro a quindicimila euro. 
                4. Chiunque, salvo che il  fatto  costituisca  reato,
          effettui  l'immersione  in  mare  dei  materiali   indicati
          all'art. 109, comma 1,  lettere  a)  e  b),  ovvero  svolga
          l'attivita' di posa in mare cui al  comma  5  dello  stesso
          articolo, senza autorizzazione, e' punito con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  millecinquecento   euro   a
          quindicimila euro. 
                5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,   fino
          all'emanazione della disciplina regionale di  cui  all'art.
          112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni  di  cui
          all'art.  170,  comma  7,  e'  punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro. 
                6. Chiunque, salvo che il  fatto  costituisca  reato,
          non osservi il divieto di smaltimento dei  fanghi  previsto
          dall'art.  127,  comma  2,  e'  punito  con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da seimila  euro  a  sessantamila
          euro. 
                7. Salvo che il fatto costituisca reato e' punito con
          la sanzione amministrativa pecuniaria  da  tremila  euro  a
          trentamila euro chiunque: 
                  a) nell'effettuazione delle  operazioni  di  svaso,
          sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i  limiti  o
          non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico
          progetto di gestione dell'impianto  di  cui  all'art.  114,
          comma 2; 
                  b)   effettui   le   medesime   operazioni    prima
          dell'approvazione del progetto di gestione. 
                8.  Chiunque  violi   le   prescrizioni   concernenti
          l'installazione e la manutenzione dei  dispositivi  per  la
          misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di
          trasmissione  dei  risultati  delle  misurazioni   di   cui
          all'art.  95,  comma  3,  e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  millecinquecento   euro   a
          seimila euro. Nei casi di particolare tenuita' la  sanzione
          e' ridotta ad un quinto. 
                9. Chiunque non  ottemperi  alla  disciplina  dettata
          dalle regioni ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera  b),
          e' punito con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          millecinquecento euro a quindicimila euro.». 
              - La direttiva  2007/60/CE  del  23  ottobre  2007  del
          Parlamento  europeo   e   del   Consiglio   relativa   alla
          valutazione e alla gestione  dei  rischi  di  alluvioni  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  6
          novembre 2007, n. L 288. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del  territorio  e  del  mare  16  giugno  2008,   n.   131
          (Regolamento   recante   i   criteri   tecnici    per    la
          caratterizzazione   dei   corpi    idrici    (tipizzazione,
          individuazione dei corpi idrici, analisi  delle  pressioni)
          per  la  modifica  delle   norme   tecniche   del   decreto
          legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  recante:  «Norme  in
          materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75,
          comma 4, dello stesso decreto) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 11 agosto 2008, n. 187. 
              - Il  decreto  legislativo  23  febbraio  2010,  n.  49
          (Attuazione  della  direttiva  2007/60/CE   relativa   alla
          valutazione e alla gestione dei  rischi  di  alluvioni)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2010, n. 77. 
              - Il  decreto  legislativo  3  dicembre  2010,  n.  205
          (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio  del  19  novembre  2008
          relativa ai rifiuti  e  che  abroga  alcune  direttive)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10  dicembre  2010,  n.
          288. 
              - Si riporta l'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici): 
                «Art.  43  (Alleggerimento  e  semplificazione  delle
          procedure, riduzione dei costi e altre misure).  -  1.  Gli
          aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali
          vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, laddove comportino variazioni o  modificazioni  al
          piano degli investimenti ovvero  ad  aspetti  di  carattere
          regolatorio  a  tutela   della   finanza   pubblica,   sono
          trasmessi, sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti
          per i profili di competenza di cui all'art.  37,  comma  2,
          lettera  g),  in  merito  all'individuazione  dei   sistemi
          tariffari,  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti al CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia  entro
          trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla avvenuta  trasmissione  dell'atto
          convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 
                2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni
          autostradali vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto che non  comportano  le  variazioni  o  le
          modificazioni di cui al comma 1 sono approvate con  decreto
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          emanarsi entro  trenta  giorni  dall'avvenuta  trasmissione
          dell'atto  convenzionale  ad   opera   dell'amministrazione
          concedente. 
                2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il  concedente,
          sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti,  verifica
          l'applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe,
          anche con riferimento  all'effettivo  stato  di  attuazione
          degli investimenti gia' inclusi in tariffa. 
                3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni
          autostradali, i cui schemi di  atti  aggiuntivi  sono  gia'
          stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanarsi
          entro trenta giorni  dall'avvenuta  trasmissione  dell'atto
          convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 
                4.  Sono  abrogati  il  comma  2,   ultimo   periodo,
          dell'art. 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile  2008,  n.
          59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
          2008, n. 101, e il comma 4 dell'art. 21  del  decreto-legge
          24 dicembre 2003, n. 355,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. 
                5. All'art. 8-duodecies del  decreto-legge  4  aprile
          2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2008, n. 101, e successive  modificazioni,  dopo  il
          comma 2-bis e' aggiunto il seguente: 
                  «2-ter. I contratti di concessione di costruzione e
          gestione  e  di  sola  gestione  nel  settore  stradale   e
          autostradale sono affidati secondo  le  procedure  previste
          all'art. 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
          e  successive  modificazioni,  ovvero  all'art.   153   del
          medesimo  decreto.  A  tal  fine   sono   da   considerarsi
          concessionari solo i soggetti individuati  ai  sensi  della
          parte II, titolo III, capo II, dello stesso  decreto.  Sono
          fatti salvi  i  soggetti  gia'  individuati  alla  data  di
          entrata in vigore della presente  disposizione  secondo  la
          normativa nazionale di riferimento, nonche' i  titolari  di
          concessioni di cui all'art. 253,  comma  25,  del  predetto
          decreto legislativo». 
                6. Ai fini  della  realizzazione  di  nuovi  impianti
          tecnologici e relative opere civili  strettamente  connesse
          alla realizzazione e gestione di detti impianti,  accessori
          e funzionali alle infrastrutture  autostradali  e  stradali
          esistenti  per  la  cui  realizzazione  siano  gia'   stati
          completati i procedimenti di approvazione del progetto e di
          localizzazione in conformita'  alla  normativa  pro-tempore
          vigente, non si applicano le disposizioni del Titolo II del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380  e  non  sono  necessari
          ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta
          o atti di assenso comunque denominati. 
                7. Al fine di migliorare la  sicurezza  delle  grandi
          dighe,  aventi  le  caratteristiche  dimensionali  di   cui
          all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8  agosto  1994,  n.
          507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  ottobre
          1994, n. 584,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti individua, entro il 31 dicembre 2012,  in  ordine
          di  priorita',  anche  sulla  base  dei   risultati   delle
          verifiche di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge  29
          marzo 2004, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 2004, n. 139, le dighe  per  le  quali  sia
          necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di
          interventi di adeguamento o miglioramento della  sicurezza,
          a carico dei concessionari o  richiedenti  la  concessione,
          fissandone i tempi di esecuzione. 
                8. Ai  fini  del  mantenimento  delle  condizioni  di
          sicurezza,  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, di concerto con  il  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e  d'intesa  con  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di  priorita'
          e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai
          sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe per  le
          quali, accertato il concreto rischio  di  ostruzione  degli
          organi di scarico, siano necessarie e urgenti l'adozione di
          interventi nonche' la rimozione dei sedimenti  accumulatisi
          nei serbatoi. Le regioni e le  province  autonome  nei  cui
          territori sono presenti le grandi dighe per  le  quali  sia
          stato rilevato il rischio di  ostruzione  degli  organi  di
          scarico  e  la  conseguente  necessita'  e  urgenza   della
          rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi individuano
          idonei siti  per  lo  stoccaggio  definitivo  di  tutto  il
          materiale e sedimenti asportati in attuazione dei  suddetti
          interventi. 
                9. I concessionari o i richiedenti la concessione  di
          derivazione d'acqua da grandi dighe che non abbiano  ancora
          redatto  il  progetto  di  gestione  dell'invaso  ai  sensi
          dell'art. 114, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
          152, sono tenuti a provvedere entro il 31 dicembre  2012  e
          ad attuare gli interventi individuati ai sensi del comma  8
          del presente articolo, entro due anni dall'approvazione del
          progetto di gestione. 
                10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di
          cinquanta  anni,   decorrenti   dall'avvio   degli   invasi
          sperimentali di cui all'art. 13 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, i concessionari
          o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare  al
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31
          dicembre 2012, il piano di  manutenzione  dell'impianto  di
          ritenuta  di  cui  all'art.  93,  comma  5,   del   decreto
          legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  e  all'art.  38  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207, per l'approvazione e l'inserimento in forma  sintetica
          nel foglio di condizioni per l'esercizio e la  manutenzione
          della diga. 
                11. Nelle more dell'emanazione  del  decreto  di  cui
          all'art. 6, comma 4-bis, della legge  1°  agosto  2002,  n.
          166, i concessionari o i richiedenti  la  concessione  sono
          tenuti a presentare al  predetto  Ministero,  entro  il  31
          dicembre 2012, gli elaborati di consistenza delle opere  di
          derivazione ed adduzione, comprese le condotte  forzate,  i
          relativi  atti  di  collaudo,  i  piani  di   manutenzione,
          unitamente   alle   asseverazioni    straordinarie    sulle
          condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle
          citate opere dell'ingegnere designato responsabile ai sensi
          dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto  1994,  n.
          507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  ottobre
          1994, n. 584. Il Ministero integra il foglio di  condizioni
          per l'esercizio  e  la  manutenzione  delle  dighe  con  le
          disposizioni riguardanti le predette opere. 
                12. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto il Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti procede, d'intesa con il  Dipartimento  della
          protezione  civile,  alla   revisione   dei   criteri   per
          l'individuazione  delle  «fasi  di  allerta»  di  cui  alla
          circolare della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  n.
          22806, del 13  dicembre  1995,  al  fine  di  aggiornare  i
          documenti di protezione civile per le finalita' di gestione
          del rischio idraulico a valle delle dighe. 
                13. Per il raggiungimento  degli  obiettivi  connessi
          alle  disposizioni  di  cui  all'art.  3,  comma   3,   del
          decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  79,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139,  nonche'
          della direttiva del Presidente del Consiglio  dei  ministri
          27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori delle  grandi
          dighe  sono   tenuti   a   fornire   al   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti, per via  telematica  ed  in
          tempo reale, i dati idrologici e idraulici acquisiti presso
          le dighe, comprese le portate scaricate e derivate, secondo
          le direttive impartite dal predetto Ministero. 
                14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          esercita poteri sostitutivi nei confronti di  concessionari
          e dei richiedenti la concessione in caso di  inottemperanza
          degli  stessi  alle  prescrizioni   impartite   nell'ambito
          dell'attivita' di vigilanza e controllo sulla sicurezza; in
          tali  condizioni  puo'  disporre   gli   accertamenti,   le
          indagini,  gli  studi,  le  verifiche  e  le  progettazioni
          necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza  delle
          dighe, utilizzando a  tale  scopo  le  entrate  provenienti
          dalle contribuzioni di cui all'art. 2, commi 172 e 173, del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,  con
          obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti. 
                15. All'art. 1,  comma  7-bis,  del  decreto-legge  8
          agosto 1994, n. 507, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti periodi: «Per le opere di conglomerato  cementizio
          armato, normale e precompresso  e  a  struttura  metallica,
          realizzate antecedentemente  all'entrata  in  vigore  della
          legge  5  novembre  1971,  n.  1086,  il  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti  acquisisce  o,  in  assenza
          prescrive,  il   collaudo   statico   delle   opere   anche
          complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le  opere
          realizzate successivamente i concessionari o i  richiedenti
          la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono  tenuti
          a presentare, entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della  presente  disposizione,  i  collaudi  statici
          delle opere stesse redatti ai sensi della  normativa  sopra
          indicata.». 
              - Si riporta  l'art.  23  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
                «Art.  23  (Livelli  della  progettazione   per   gli
          appalti,  per  le  concessioni  di  lavori  nonche'  per  i
          servizi). -  1.  La  progettazione  in  materia  di  lavori
          pubblici si articola, secondo  tre  livelli  di  successivi
          approfondimenti  tecnici,  in  progetto   di   fattibilita'
          tecnica  ed  economica,  progetto  definitivo  e   progetto
          esecutivo ed e' intesa ad assicurare: 
                  a)  il   soddisfacimento   dei   fabbisogni   della
          collettivita'; 
                  b) la qualita' architettonica e tecnico  funzionale
          e di relazione nel contesto dell'opera; 
                  c)   la   conformita'   alle   norme    ambientali,
          urbanistiche   e   di   tutela   dei   beni   culturali   e
          paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla
          normativa  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
          sicurezza; 
                  d) un limitato consumo del suolo; 
                  e) il rispetto dei vincoli idro-geologici,  sismici
          e forestali nonche' degli altri vincoli esistenti; 
                  f) il risparmio e l'efficientamento ed il  recupero
          energetico nella  realizzazione  e  nella  successiva  vita
          dell'opera, nonche' la valutazione  del  ciclo  di  vita  e
          della manutenibilita' delle opere; 
                  g)   la   compatibilita'   con   le    preesistenze
          archeologiche; 
                  h)  la   razionalizzazione   delle   attivita'   di
          progettazione e  delle  connesse  verifiche  attraverso  il
          progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
          quali  quelli  di  modellazione   per   l'edilizia   e   le
          infrastrutture; 
                  i)  la  compatibilita'  geologica,  geomorfologica,
          idrogeologica dell'opera; 
                  l) accessibilita' e  adattabilita'  secondo  quanto
          previsto dalle disposizioni vigenti in materia di  barriere
          architettoniche. 
                2. Per la  progettazione  di  lavori  di  particolare
          rilevanza  sotto  il  profilo  architettonico,  ambientale,
          paesaggistico, agronomico e  forestale,  storico-artistico,
          conservativo, nonche' tecnologico, le  stazioni  appaltanti
          ricorrono  alle  professionalita'   interne,   purche'   in
          possesso di idonea competenza  nelle  materie  oggetto  del
          progetto  o  utilizzano  la  procedura  del   concorso   di
          progettazione o del concorso di idee di cui  agli  articoli
          152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori,
          si applica quanto previsto dall'art. 24. 
                3. Con il regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma
          27-octies, sono definiti i  contenuti  della  progettazione
          nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di  cui  al
          primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo
          del quadro esigenziale che devono predisporre  le  stazioni
          appaltanti. Fino alla data di entrata in  vigore  di  detto
          regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4. 
                3-bis.  Con  ulteriore  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  del  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  sentita  la   Conferenza
          Unificata, e' disciplinata una  progettazione  semplificata
          degli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  fino  a  un
          importo  di  2.500.000  euro.  Tale  decreto  individua  le
          modalita' e i criteri di semplificazione in relazione  agli
          interventi previsti. 
                4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica
          tipologia e  alla  dimensione  dell'intervento,  indica  le
          caratteristiche, i requisiti e  gli  elaborati  progettuali
          necessari  per  la   definizione   di   ogni   fase   della
          progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di  uno
          o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche'
          il livello successivo contenga tutti gli elementi  previsti
          per il livello omesso,  salvaguardando  la  qualita'  della
          progettazione. 
                5. Il progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica
          individua, tra  piu'  soluzioni,  quella  che  presenta  il
          miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
          in relazione  alle  specifiche  esigenze  da  soddisfare  e
          prestazioni da fornire. Per i lavori  pubblici  di  importo
          pari o superiore alla soglia di cui all'art.  35  anche  ai
          fini della programmazione di  cui  all'art.  21,  comma  3,
          nonche' per l'espletamento  delle  procedure  di  dibattito
          pubblico  di  cui  all'art.  22  e  per   i   concorsi   di
          progettazione e di idee di cui all'art. 152, il progetto di
          fattibilita' e' preceduto  dal  documento  di  fattibilita'
          delle alternative progettuali di cui all'art. 3,  comma  1,
          lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al
          regolamento previsto dal comma  3  del  presente  articolo.
          Resta  ferma  la  facolta'  della  stazione  appaltante  di
          richiedere la redazione del documento di fattibilita' delle
          alternative  progettuali  anche  per  lavori  pubblici   di
          importo inferiore alla  soglia  di  cui  all'art.  35.  Nel
          progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed   economica,   il
          progettista sviluppa, nel rispetto del quadro  esigenziale,
          tutte le indagini e gli studi necessari per la  definizione
          degli aspetti di cui al  comma  1,  nonche'  gli  elaborati
          grafici   per   l'individuazione   delle    caratteristiche
          dimensionali,  volumetriche,  tipologiche,   funzionali   e
          tecnologiche dei lavori da realizzare e le  relative  stime
          economiche, secondo le modalita' previste  nel  regolamento
          di cui al comma 3, ivi compresa la scelta  in  merito  alla
          possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto  di
          fattibilita' tecnica  ed  economica  deve  consentire,  ove
          necessario, l'avvio della procedura espropriativa. 
                5-bis. Per le opere proposte in variante  urbanistica
          ai sensi dell'art. 19  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,   il   progetto   di
          fattibilita' tecnica ed economica sostituisce  il  progetto
          preliminare di cui al comma 2 del  citato  art.  19  ed  e'
          redatto ai sensi del comma 5. 
                6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla  base
          dell'avvenuto   svolgimento   di    indagini    geologiche,
          idrogeologiche,   idrologiche,   idrauliche,   geotecniche,
          sismiche,  storiche,  paesaggistiche  ed  urbanistiche,  di
          verifiche  relative  alla  possibilita'   del   riuso   del
          patrimonio  immobiliare  esistente  e  della  rigenerazione
          delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse
          archeologico,  di  studi  di  fattibilita'   ambientale   e
          paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato  elaborato
          cartografico, le  aree  impegnate,  le  relative  eventuali
          fasce di rispetto e le occorrenti misure  di  salvaguardia;
          deve, altresi',  ricomprendere  le  valutazioni  ovvero  le
          eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto,  con
          riferimento al contenimento dei consumi energetici  e  alle
          eventuali misure per la produzione e il recupero di energia
          anche    con    riferimento    all'impatto    sul     piano
          economico-finanziario  dell'opera;  indica,   inoltre,   le
          caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la
          descrizione delle misure di compensazioni e di  mitigazione
          dell'impatto  ambientale,  nonche'  i  limiti   di   spesa,
          calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di  cui
          al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello
          tale da  consentire,  gia'  in  sede  di  approvazione  del
          progetto   medesimo,   salvo   circostanze   imprevedibili,
          l'individuazione  della  localizzazione  o  del   tracciato
          dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative  o  di
          mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie. 
                7. Il progetto definitivo individua  compiutamente  i
          lavori da realizzare,  nel  rispetto  delle  esigenze,  dei
          criteri, dei vincoli, degli indirizzi e  delle  indicazioni
          stabiliti dalla stazione appaltante e,  ove  presente,  dal
          progetto di fattibilita'; il progetto definitivo  contiene,
          altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
          delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche'  la
          quantificazione definitiva  del  limite  di  spesa  per  la
          realizzazione e  del  relativo  cronoprogramma,  attraverso
          l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari  predisposti  dalle
          regioni  e   dalle   province   autonome   territorialmente
          competenti, di concerto con le  articolazioni  territoriali
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
          quanto previsto al comma 16. 
                8. Il progetto esecutivo, redatto in  conformita'  al
          progetto definitivo, determina in ogni dettaglio  i  lavori
          da   realizzare,   il   relativo   costo    previsto,    il
          cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
          e deve essere sviluppato ad un livello di definizione  tale
          che ogni elemento sia  identificato  in  forma,  tipologia,
          qualita', dimensione e prezzo. Il progetto  esecutivo  deve
          essere,  altresi',   corredato   da   apposito   piano   di
          manutenzione dell'opera e delle sue parti in  relazione  al
          ciclo di vita. 
                9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
          dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo
          quanto previsto dall'art. 26, stabilisce criteri, contenuti
          e  momenti  di  verifica  tecnica  dei  vari   livelli   di
          progettazione. 
                10. L'accesso  ad  aree  interessate  ad  indagini  e
          ricerche  necessarie  all'attivita'  di  progettazione   e'
          soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 15 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327.  La
          medesima   autorizzazione   si   estende   alle    ricerche
          archeologiche, alla bonifica  di  ordigni  bellici  e  alla
          bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono
          compiute    sotto    la    vigilanza    delle    competenti
          soprintendenze. 
                11.  Gli  oneri  inerenti  alla  progettazione,   ivi
          compresi  quelli  relativi  al  dibattito  pubblico,   alla
          direzione dei lavori, alla  vigilanza,  ai  collaudi,  agli
          studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di
          sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle  prestazioni
          professionali e specialistiche, necessari per la  redazione
          di  un  progetto  esecutivo  completo  in  ogni  dettaglio,
          possono   essere   fatti   gravare   sulle   disponibilita'
          finanziarie  della  stazione  appaltante  cui   accede   la
          progettazione   medesima.   Ai   fini   dell'individuazione
          dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
          i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
          affidamento allo stesso progettista esterno. 
                11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
          economico di ciascun intervento sono comprese le  spese  di
          carattere  strumentale  sostenute   dalle   amministrazioni
          aggiudicatrici in relazione all'intervento. 
                11-ter. Le  spese  strumentali,  incluse  quelle  per
          sopralluoghi, riguardanti  le  attivita'  finalizzate  alla
          stesura del piano generale  degli  interventi  del  sistema
          accentrato delle  manutenzioni,  di  cui  all'art.  12  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  sono  a
          carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze trasferite all'Agenzia del demanio. 
                12. Le progettazioni definitiva  ed  esecutiva  sono,
          preferibilmente,  svolte  dal   medesimo   soggetto,   onde
          garantire omogeneita' e coerenza al procedimento.  In  caso
          di motivate ragioni  di  affidamento  disgiunto,  il  nuovo
          progettista deve accettare l'attivita'  progettuale  svolta
          in  precedenza.  In  caso  di  affidamento  esterno   della
          progettazione  che  ricomprenda,  entrambi  i  livelli   di
          progettazione, l'avvio  della  progettazione  esecutiva  e'
          condizionato alla determinazione delle stazioni  appaltanti
          sulla progettazione definitiva. In sede di  verifica  della
          coerenza tra le varie fasi della progettazione, si  applica
          quanto previsto dall'art. 26, comma 3. 
                13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per  le
          nuove   opere   nonche'   per   interventi   di   recupero,
          riqualificazione o varianti, prioritariamente per i  lavori
          complessi,  l'uso  dei  metodi  e   strumenti   elettronici
          specifici di cui al comma 1,  lettera  h).  Tali  strumenti
          utilizzano piattaforme interoperabili a  mezzo  di  formati
          aperti  non  proprietari,  al  fine  di  non  limitare   la
          concorrenza  tra   i   fornitori   di   tecnologie   e   il
          coinvolgimento   di   specifiche   progettualita'   tra   i
          progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'
          essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti  dotate
          di  personale  adeguatamente  formato.  Con   decreto   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
          entro  il  31  luglio  2016,  anche  avvalendosi   di   una
          Commissione  appositamente  istituita  presso  il  medesimo
          Ministero, senza oneri aggiuntivi a  carico  della  finanza
          pubblica  sono  definiti  le  modalita'  e   i   tempi   di
          progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei  suddetti
          metodi presso le stazioni  appaltanti,  le  amministrazioni
          concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione
          alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
          digitalizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche  e  del
          settore delle costruzioni. L'utilizzo di  tali  metodologie
          costituisce  parametro   di   valutazione   dei   requisiti
          premianti di cui all'art. 38. 
                14.  La  progettazione  di  servizi  e  forniture  e'
          articolata,  di  regola,  in  un  unico   livello   ed   e'
          predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola,  mediante
          propri dipendenti in  servizio.  In  caso  di  concorso  di
          progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante
          puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno  o
          piu' livelli di approfondimento di cui la  stessa  stazione
          appaltante individua requisiti e caratteristiche. 
                15. Per quanto attiene agli appalti  di  servizi,  il
          progetto   deve   contenere:   la   relazione   tecnico   -
          illustrativa del contesto in cui e' inserito  il  servizio;
          le indicazioni e disposizioni per la stesura dei  documenti
          inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26,  comma  3,  del
          decreto legislativo  n.  81  del  2008;  il  calcolo  degli
          importi per l'acquisizione  dei  servizi,  con  indicazione
          degli oneri della sicurezza  non  soggetti  a  ribasso;  il
          prospetto economico degli oneri complessivi  necessari  per
          l'acquisizione  dei   servizi;   il   capitolato   speciale
          descrittivo e  prestazionale,  comprendente  le  specifiche
          tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
          devono comunque  garantire  e  degli  aspetti  che  possono
          essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
          i criteri premiali  da  applicare  alla  valutazione  delle
          offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze
          che potrebbero determinare  la  modifica  delle  condizioni
          negoziali durante il periodo di validita',  fermo  restando
          il divieto  di  modifica  sostanziale.  Per  i  servizi  di
          gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi  quelli  di
          gestione  della   manutenzione   e   della   sostenibilita'
          energetica, i progetti  devono  riferirsi  anche  a  quanto
          previsto dalle pertinenti norme tecniche. 
                16. Per i contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, il costo del lavoro e' determinato  annualmente,
          in apposite tabelle,  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali sulla base dei valori economici  definiti
          dalla   contrattazione   collettiva   nazionale   tra    le
          organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori  di
          lavoro comparativamente piu' rappresentativi,  delle  norme
          in materia  previdenziale  ed  assistenziale,  dei  diversi
          settori merceologici e delle differenti aree  territoriali.
          In mancanza di contratto collettivo applicabile,  il  costo
          del  lavoro  e'  determinato  in  relazione  al   contratto
          collettivo del settore merceologico piu'  vicino  a  quello
          preso in considerazione. Per i contratti relativi a  lavori
          il  costo  dei  prodotti,  delle   attrezzature   e   delle
          lavorazioni  e'  determinato  sulla   base   dei   prezzari
          regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano  di
          avere validita' il 31  dicembre  di  ogni  anno  e  possono
          essere  transitoriamente  utilizzati  fino  al  30   giugno
          dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la  cui
          approvazione sia intervenuta entro tale data.  In  caso  di
          inadempienza  da  parte  delle  Regioni,  i  prezzari  sono
          aggiornati,  entro  i  successivi  trenta   giorni,   dalle
          competenti articolazioni territoriali del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   sentite   le   Regioni
          interessate. Fino all'adozione  delle  tabelle  di  cui  al
          presente  comma,  si  applica  l'art.  216,  comma  4.  Nei
          contratti di lavori e servizi la  stazione  appaltante,  al
          fine  di  determinare  l'importo  posto  a  base  di  gara,
          individua nei documenti posti a base di gara i costi  della
          manodopera sulla  base  di  quanto  previsto  nel  presente
          comma. I costi della sicurezza sono  scorporati  dal  costo
          dell'importo assoggettato al ribasso.». 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  26  giugno   2014   (Norme   tecniche   per   la
          progettazione  e  la  costruzione  degli   sbarramenti   di
          ritenuta (dighe e traverse), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 luglio 2014, n. 156. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del  territorio  e  del  mare  24  febbraio  2015,  n.   39
          (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo
          ambientale e del costo della risorsa  per  i  vari  settori
          d'impiego  dell'acqua),  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 8 aprile 2015, n. 81. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare del 25 ottobre  2016  (Disciplina
          dell'attribuzione e del  trasferimento  alle  Autorita'  di
          bacino  distrettuali  del   personale   e   delle   risorse
          strumentali, ivi comprese  le  sedi,  e  finanziarie  delle
          Autorita' di bacino, di cui alla legge 18 maggio  1989,  n.
          183), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  2  febbraio
          2017, n. 27. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per gli articoli 114 e 77 del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 23 ottobre 2000 si veda nelle note  alle
          premesse. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 1 del decreto-legge  8
          agosto 1994, n. 507, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 21 ottobre 1994, n. 584 (Misure urgenti in materia di
          dighe): 
                «Art. 1.1. La realizzazione di opere di  sbarramento,
          dighe di ritenuta o traverse, che superano i  15  metri  di
          altezza o che determinano un volume  d'invaso  superiore  a
          1.000.000 di metri cubi, di seguito  denominate  dighe,  e'
          soggetta, ai fini della tutela della pubblica  incolumita',
          in particolare delle popolazioni e dei  territori  a  valle
          delle opere stesse, all'approvazione tecnica  del  progetto
          da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene
          rilasciata  nel  caso  di  conformita'  del  progetto  alla
          normativa vigente in materia di progettazione,  costruzione
          ed esercizio  di  dighe.  L'approvazione  interviene  entro
          centottanta giorni  dalla  presentazione  della  domanda  e
          dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il
          provvedimento   puo'    essere    emanato    nella    forma
          dell'approvazione    condizionata     all'osservanza     di
          determinate prescrizioni; in tal caso e' fissato un termine
          per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e  la
          complessita' delle medesime.  Sono,  in  ogni  caso,  fatti
          salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle
          prescrizioni medesime.  Sono  escluse  tutte  le  opere  di
          sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a
          deposito o decantazione o lavaggio di residui  industriali,
          che restano di competenza del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato. Ai fini della  sottoposizione
          alla valutazione di impatto  ambientale,  restano  fermi  i
          limiti di cui all'art. 2 della legge  9  gennaio  1991,  n.
          9.».