IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto  legislativo  21  novembre
2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e  delle
finanze, concernente la trasmissione dei dati delle  spese  sanitarie
al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione,  da
parte dell'Agenzia delle  entrate  della  dichiarazione  dei  redditi
precompilata; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
luglio 2015 e successive modificazioni,  attuativo  dell'art.  3  del
citato decreto legislativo 21  novembre  2014,  n.  175,  recante  le
specifiche tecniche e modalita' operative relative alla  trasmissione
telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria; 
  Visto l'art. 3, comma 3-bis del  decreto  legislativo  21  novembre
2014,  n.  175,   il   quale   prevede   che   tutti   i   cittadini,
indipendentemente  dalla  predisposizione  della  dichiarazione   dei
redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie
spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi  dei
commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi  a  disposizione  dal
Sistema tessera sanitaria; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19
ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 270 del 29 ottobre 2020, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 438 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178,
il quale prevede l'erogazione di un contributo in  forma  di  voucher
una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto  di  occhiali  da
vista ovvero di lenti a contatto correttive in favore dei  membri  di
nuclei familiari con un valore  dell'ISEE  inferiore  a  10.000  euro
annui (c.d. «bonus vista»); 
  Visto l'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge del  30  dicembre
2021, n.  228,  e  successive  modificazioni,  il  quale  prevede  un
contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia
fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco
degli psicoterapeuti  nell'ambito  dell'albo  degli  psicologi  (c.d.
«bonus psicologo»); 
  Vista la nota prot. n. 46014 del  9  novembre  2022  del  Ministero
della salute, con la quale vengono comunicate al Consiglio  nazionale
dell'Ordine  degli  psicologi  le  modalita'  di  compilazione  delle
fatture per prestazioni sulle quali e' stato  applicato  il  predetto
contributo economico, ai fini della relativa trasmissione  a  Sistema
tessera sanitaria per  la  predisposizione  della  dichiarazione  dei
redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate; 
  Considerato che i dati relativi ai predetti  contributi,  riportati
sui documenti contabili, devono essere trasmessi al  Sistema  tessera
sanitaria; 
  Visto il regolamento  2016/679/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, concernente il codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, come modificato dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018, n.  101,  concernente  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale  sulla  protezione
dei dati)»; 
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati personali reso con il provvedimento n. 443 del 21 dicembre  2022
ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto  disposto
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008; 
    b) «decreto 19 ottobre 2020»: decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze  del  19  ottobre  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 270  del  29  ottobre  2020  e
successive modificazioni.