IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  recante  «Misure
urgenti  per  il   rafforzamento   della   capacita'   amministrativa
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)  e  per  l'efficienza  della   giustizia»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
  Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,  recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
giugno 2022, n. 79; 
  Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto-legge n. 36  del
2022  che  disciplina  la  «Piattaforma  unica  di  reclutamento  per
centralizzare   le   procedure   di   assunzione   nelle    pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 7, del citato  decreto-legge
n. 36 del 2022, secondo cui, a  decorrere  dal  1°  novembre  2022  i
componenti  delle  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  pubblici
svolti secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma  3-quinquies,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e  dall'art.  35,
comma 5,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  sono
individuati nel  rispetto  dei  principi  della  parita'  di  genere,
attraverso il portale del reclutamento; le disposizioni del  medesimo
comma  si  applicano   anche   alla   procedura   di   nomina   delle
sottocommissioni e dei comitati di vigilanza; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  30,  comma  1-quater,  del  citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui, a decorrere dal  1°
luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 del medesimo  articolo,  e  in
ogni caso di avvio di  procedure  di  mobilita',  le  amministrazioni
provvedono a pubblicare il relativo avviso in  una  apposita  sezione
del Portale unico del  reclutamento  di  cui  all'art.  35-ter  dello
stesso decreto. Il personale interessato a partecipare alle  predette
procedure invia  la  propria  candidatura,  per  qualsiasi  posizione
disponibile, previa registrazione nel portale corredata  dal  proprio
curriculum vitae esclusivamente in formato digitale; 
  Visto, in particolare, l'art. 35-ter del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001 in materia di «Portale unico del reclutamento», cosi'
come introdotto dall'art. 2 del citato decreto-legge 30 aprile  2022,
n. 36, che al comma 4 prevede che il Portale e' esteso a  regioni  ed
enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalita' di
utilizzo da parte di regioni ed enti locali sono definite,  entro  il
31  ottobre  2022,  con   decreto   del   Ministro   della   pubblica
amministrazione, adottato previa intesa in  Conferenza  unificata  di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni»  e  in
particolare l'art. 14-bis, comma 2, cosi' come  modificato  dall'art.
2, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 36 del 2022, secondo  cui
la nomina dell'organismo indipendente di  valutazione  e'  effettuata
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo,  tra  gli  iscritti
all'elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo, previa  procedura
selettiva pubblica avvalendosi del Portale del  reclutamento  di  cui
all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56; 
  Visto il decreto legislativo 13  dicembre  2017,  n.  217,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  26
agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al  Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n.  124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e in
particolare l'art. 65, comma 2, secondo cui, tra  l'altro,  anche  al
fine di consentire i pagamenti digitali da parte  dei  cittadini,  le
pubbliche amministrazioni sono tenute, entro  il  28  febbraio  2021,
a integrare i loro sistemi di  incasso  con  la  piattaforma  di  cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti
di cui allo stesso art. 2, comma 2, o  da  fornitori  di  servizi  di
incasso gia' abilitati ad operare sulla piattaforma; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare,  l'art.  14
relativo al Dipartimento della funzione pubblica;  
  Visto il decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione  del
24 luglio 2020 recante «Organizzazione interna del Dipartimento della
funzione pubblica» cosi' come modificato dal decreto  ministeriale 15
luglio 2022  di  riorganizzazione  del  Dipartimento  della  funzione
pubblica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale l'onorevole Renato Brunetta e' stato  nominato  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021, con il quale al Ministro senza  portafoglio  onorevole
Renato Brunetta  e'  stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica 
amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021 con il quale  e'  stata  conferita  la  delega  di  funzioni  al
Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta; 
  Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo 28  agosto   1997,  n.  281  acquisita  nella
seduta del 14 settembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Oggetto, finalita' e ambito di applicazione 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  modalita'  di   reclutamento   rapide,
trasparenti e innovative che assicurino l'acquisizione  di  personale
con competenze qualificate e con orientamento al valore pubblico,  le
regioni e gli enti locali, per le attivita' di cui art. 2,  ricorrono
all'utilizzo del Portale  unico  del  reclutamento  di  cui  all'art.
35-ter del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  di  seguito
«Portale», disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it  sviluppato  dal
Dipartimento della funzione  pubblica della Presidenza del  Consiglio
dei ministri che ne cura la gestione. 
  2.   Le  istruzioni  operative  per  l'accesso  al  portale  e  per
l'utilizzo  delle  relative  funzionalita'   saranno   definite   dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri  d'intesa  con  la  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome, con ANCI e UPI, da concludersi con esito  positivo
entro il 31 dicembre 2022. 
  3. In fase di prima applicazione, e comunque  non  oltre  sei  mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, comunque non oltre il 31
maggio 2023, le regioni e  gli  enti  locali  possono  continuare  ad
utilizzare anche i propri portali eventualmente gia' in uso. 
  4. Il Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  assicura  a  tutte  le  amministrazioni  il
necessario supporto tecnico-amministrativo.