IL RAGIONIERE GENERALE 
                             DELLO STATO 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme sul procedimento amministrativo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo  per  la
ripresa e  la  resilienza  «Recovery  and  resilience  facility»  (di
seguito il regolamento RRF); 
  Visto il  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.»; 
  Visto il decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito  con
modificazioni dalla legge 15 luglio  2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina, ed in  particolare  l'art.  26,
recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  appalti  pubblici  di
lavori»; 
  Visto in particolare l'art. 26, commi 2, 3, 6, 7,  7-bis,  7-ter  e
13, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50; 
  Visto il comma 7 del menzionato art. 26 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, con il quale e' istituto nello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze  il  «Fondo  per  l'avvio  di
opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro  per
l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro  per
l'anno 2026; 
  Visto l'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del  2022,  n.
115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022,  n.
142, ai sensi del quale «Il Fondo di cui al comma 7  e'  incrementato
di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro  per
l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro
per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni  di
euro per  l'anno  2026  e  235  milioni  di  euro  per  l'anno  2027.
L'incremento di cui al  primo  periodo  e'  destinato  quanto  a  900
milioni agli interventi del  Piano  nazionale  per  gli  investimenti
complementari al PNRR, di cui all' art. 1 del decreto-legge 6  maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  luglio
2021, n. 101, e quanto a 400 milioni per la realizzazione delle opere
di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge  8  maggio  2020,  n.  31,
secondo  le  modalita'  definite  ai  sensi   del   comma   7-bis   e
relativamente alle procedure di affidamento  di  lavori  delle  opere
avviate successivamente alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione  deve  essere
ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le  eventuali  risorse  eccedenti
l'importo finalizzato agli interventi  di  cui  al  secondo  periodo,
rimangono nella disponibilita' del Fondo  per  essere  utilizzate  ai
sensi dei commi 7 e seguenti.»; 
  Visto, altresi', l'art. 29, commi  2  e  4,  del  decreto-legge  23
settembre 2022, n. 144, ai sensi del quale, gli enti locali attuatori
degli  interventi  del   Piano   nazionale   per   gli   investimenti
complementari al Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)
finanziati con risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero
1), lettera c), numeri 12)  e  13)  e  lettera  d),  numero  1),  del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  1°  luglio  2021,  n.  101,  considerano  come  importo
preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta  a  quello  attribuito
con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari  al
15 per cento dell'importo gia' assegnato dal predetto  provvedimento.
Le risorse preassegnate sono poste a carico delle risorse autorizzate
dal citato art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
nei limiti degli stanziamenti annuali disponibili; 
  Visto il comma 2 dell'art. 10  del  decreto-legge  n.  176  del  18
novembre  2022  ai  sensi  del  quale   «Alle   stazioni   appaltanti
destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC che, pur in possesso
dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui  all'art.  26,
comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  e  non  risultano
beneficiarie  delle  preassegnazioni   di   cui   all'art.   29   del
decreto-legge  23   settembre   2022,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,  e  dell'art.  7
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022,  ma
che comunque procedano entro il  31  dicembre  2022  all'avvio  delle
procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse  diverse  da
quelle di cui al comma 6 del citato art. 26 del decreto-legge  n.  50
del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle  risorse
residue disponibili al termine della procedura di assegnazione  delle
risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo
derivanti dall'aggiornamento dei prezzari di cui ai commi 2 e  3  del
citato art. 26. Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  sono  individuate  le  modalita'   di
attuazione del presente comma»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», e successive modifiche  e  integrazioni,  in
attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, recante regolamento di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  recante  «Codice  dei  contratti
pubblici»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera  a)  del  decreto  legislativo  29
dicembre  2011,  n.  229,  in  cui  si  prevede  l'obbligo   per   le
amministrazioni  pubbliche  di  detenere  ed  alimentare  un  sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  che
prevede,  al  fine  di  supportare  le  attivita'  di  gestione,   di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti  del
Next generation EU, che il Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa  e  rende
disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12  settembre  2022,
n. 213, con il quale si disciplinano le modalita' di accesso al Fondo
per l'avvio di opere indifferibili; 
  Tenuto conto che la dotazione del Fondo di cui all'art.  26,  comma
7, del decreto-legge n. 50 del 2022, come rifinanziato dall'art.  34,
comma 1, del decreto-legge 9 agosto del  2022,  n.  115,  e'  pari  a
complessivi 8.800 milioni  di  euro,  di  cui  900  milioni  di  euro
destinati al Piano nazionale per gli  investimenti  complementari  al
PNRR e 400  milioni  di  euro  agli  interventi  relativi  ai  giochi
olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026; 
  Tenuto conto che il disegno di legge: «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario  2023  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2023-2025», gia' approvato dalla Camera dei  deputati  (Atto
Camera 643) e in corso di esame  al  Senato  della  Repubblica  (Atto
Senato 442), ai commi 500 e 501 prevede la  riduzione  per  l'importo
complessivo di 400 milioni di euro della  dotazione  del  «Fondo  per
l'avvio di opere indifferibili» destinato alle opere di cui  all'art.
3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, che, pertanto, viene
prudenzialmente accantonato; 
  Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 160 del  18
novembre 2022 con il quale sono stati approvati gli allegati 1  e  2,
contenenti gli elenchi degli  interventi  oggetto  delle  domande  di
accesso al Fondo per l'avvio delle opere  indifferibili  i  cui  dati
sono stati validati dalle amministrazioni statali istanti  e  per  le
quali  si  e'  proceduto  all'assegnazione  delle  risorse,   nonche'
l'allegato 3, che riporta i dati sintetici e l'ammontare  complessivo
delle risorse assegnate a ciascun ambito prioritario per  complessivi
8.074.778.168,50 euro; 
  Tenuto conto che le  risorse  residue  del  Fondo  che  si  rendono
disponibili per essere destinate alla  procedura  prevista  dall'art.
10, comma 2, del decreto-legge n. 176  del  2022,  al  termine  della
procedura di assegnazione, al netto del descritto  accantonamento  di
400 milioni di euro, sono pari a 325.221.831,50 euro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  disciplina,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili del Fondo di cui all'art. 26, comma 7, del  decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
luglio 2022, n. 91, la procedura di assegnazione  delle  risorse  del
predetto Fondo ai  soggetti  indicati  dall'art.  10,  comma  2,  del
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, i quali, pur in possesso  dei
requisiti, non hanno avuto accesso al predetto Fondo e non  risultano
beneficiari  delle   preassegnazioni   di   cui   all'art.   29   del
decreto-legge  23   settembre   2022,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,  e  dell'art.  7
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022.