LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n.  58,  recante
il testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria («TUF») e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante  il
testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia  («TUB»)  e
successive modificazioni; 
  Vista  la  direttiva  2014/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai  mercati  degli  strumenti
finanziari e che modifica la  direttiva  2002/92/CE  e  la  direttiva
2011/61/UE («MiFID2») e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari
e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 («MiFIR») e successive
modificazioni; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione,  del
25 aprile 2016, che integra la direttiva  2014/65/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi
e  le  condizioni  di  esercizio  dell'attivita'  delle  imprese   di
investimento e le definizioni di taluni  termini  ai  fini  di  detta
direttiva, come modificato da ultimo dal  regolamento  delegato  (UE)
2021/1253 della Commissione, del 21 aprile 2021, per quanto  riguarda
l'integrazione  dei  fattori  di  sostenibilita',   dei   rischi   di
sostenibilita'  e  delle  preferenze  di  sostenibilita'  in   taluni
requisiti organizzativi e condizioni  di  esercizio  delle  attivita'
delle imprese di investimento; 
  Vista  la  direttiva  2013/36/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita' degli  enti
creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e  sulle
imprese di investimento,  che  modifica  la  direttiva  2002/87/CE  e
abroga le direttive 2006/48/CE e  2006/49/CE  («CRD4»)  e  successive
modificazioni; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/2034  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza  prudenziale
sulle imprese di investimento  e  recante  modifica  delle  direttive
2002/87/CE,  2009/65/CE,   2011/61/UE,   2013/36/UE,   2014/59/UE   e
2014/65/UE («IFD»); 
  Visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo  ai  requisiti  prudenziali
delle imprese di investimento e che modifica i  regolamenti  (UE)  n.
1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n.  600/2014  e  (UE)  n.  806/2014
(«IFR»); 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2154 della Commissione, del
13  agosto  2021,  che  integra  la  direttiva  (UE)  2019/2034   del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
tecniche di regolamentazione che specificano i criteri  adeguati  per
individuare le categorie di personale le cui attivita'  professionali
hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio  dell'impresa  di
investimento o delle attivita' che essa gestisce; 
  Visto il regolamento delegato 2021/2155 della Commissione,  del  13
agosto 2021, che integra la direttiva (UE) 2019/2034  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  le  norme  tecniche  di
regolamentazione relative  alla  specificazione  delle  categorie  di
strumenti che rispecchiano in modo adeguato la qualita'  del  credito
dell'impresa di investimento in situazione di continuita' aziendale e
i possibili dispositivi alternativi adeguati per essere utilizzati ai
fini della remunerazione variabile; 
  Vista  la  direttiva  2009/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 luglio 2009,  concernente  il  coordinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative  in  materia
di taluni organismi d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari
(«UCITS»)  e   successive   modificazioni,   nonche'   le   ulteriori
disposizioni europee recanti le relative misure di esecuzione; 
  Vista  la  direttiva  2011/61/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi  di  investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e  2009/65/CE  e  i
regolamenti (CE)  n.  1060/2009  e  (UE)  n.  1095/2010  («AIFMD»)  e
successive modificazioni; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013  della  Commissione,
del 19  dicembre  2012,  che  integra  la  direttiva  2011/61/UE  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  deroghe,
condizioni  generali  di  esercizio,  depositari,  leva  finanziaria,
trasparenza e sorveglianza, come modificato da ultimo dal regolamento
delegato (UE) 2021/1255 della Commissione, del 21  aprile  2021,  per
quanto  riguarda  i  rischi  di  sostenibilita'  e   i   fattori   di
sostenibilita' di cui i gestori di fondi di investimento  alternativi
debbono tenere conto; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  27  novembre  2019,  relativo  all'informativa  sulla
sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari («SDFR»); 
  Visti gli  orientamenti  sulla  governance  interna  dell'Autorita'
Bancaria Europea del  22  novembre  2021,  di  attuazione  della  IFD
(EBA/GL/2021/14); 
  Visti  gli  orientamenti  su  sane   politiche   di   remunerazione
dell'Autorita' Bancaria Europea del 22 novembre 2021,  di  attuazione
della IFD (EBA/GL/2021/13); 
  Visti gli  orientamenti  sulla  governance  interna  dell'Autorita'
Bancaria Europea del 2 luglio 2021,  di  attuazione  della  direttiva
2013/36/UE (EBA/GL/2021/05); 
  Visti gli orientamenti congiunti dell'Autorita' Bancaria Europea  e
dell'Autorita' Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati sulla
valutazione dell'idoneita' dei membri dell'organo di gestione  e  del
personale   che   riveste   ruoli   chiave,   del   2   luglio   2021
(EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319); 
  Visti gli orientamenti in materia di esternalizzazione a  fornitori
di servizi cloud dell'Autorita' Europea degli Strumenti Finanziari  e
dei Mercati del 10 maggio 2021 (ESMA50-164-4285); 
  Visto il decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 201, recante norme
di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'IFD e
dell'IFR; 
  Visto il regolamento  della  Banca  d'Italia  di  attuazione  degli
articoli 4-undecies e 6, comma 1,  lettere  b)  e  c-bis),  del  TUF,
adottato con provvedimento del 5 dicembre 2019; 
  Vista la circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013
e successivi aggiornamenti; 
  Visto il protocollo di intesa tra la Banca d'Italia  e  la  Consob,
adottato ai sensi dell'art. 5,  comma  5-bis,  del  TUF,  in  data  5
novembre 2019; 
  Visto il  regolamento  della  Consob  in  materia  di  intermediari
(«Regolamento Intermediari»), adottato con delibera n. 20307  del  15
febbraio 2018, e successive modificazioni; 
  Considerata la necessita' di adeguare la disciplina nazionale  alla
IFD e ai relativi atti  delegati,  nonche'  alle  norme  tecniche  di
regolamentazione e attuazione e  agli  orientamenti  delle  Autorita'
europee di vigilanza in materia di governance interna,  politiche  di
remunerazione, valutazione dell'idoneita' dei membri  dell'organo  di
gestione   e   del   personale   che   riveste   ruoli   chiave    ed
esternalizzazione a fornitori di servizi in cloud; 
  Considerata l'opportunita' di assicurare, in  relazione  ad  alcuni
profili, un allineamento tra la disciplina  applicabile  alle  SIM  a
seguito del recepimento della IFD e quella applicabile ai gestori; 
  Considerata altresi' l'opportunita' di intervenire sulla disciplina
in materia di deposito  e  sub-deposito  dei  beni  dei  clienti  per
fornire alcuni chiarimenti applicativi; 
  Considerata l'esigenza di dettare una  disciplina  transitoria  con
riguardo ad alcuni aspetti della disciplina di governance delle SIM e
alla disciplina in materia di politiche e prassi di  remunerazione  e
incentivazione delle SIM e dei gestori; 
  Valutate le osservazioni pervenute  in  risposta  al  documento  di
consultazione avente a oggetto  le  modifiche  al  Regolamento  della
Banca d'Italia del 5  dicembre  2019  di  attuazione  degli  articoli
4-undecies e 6 del TUF, pubblicato il 6 maggio 2022; 
  Sentita la Consob ai sensi dell'art.  6,  comma  1,  lettere  b)  e
c-bis), del TUF; 
  Acquisita l'intesa della Consob ai sensi dell'art. 6, comma  2-bis,
del TUF; 
 
                                Emana 
 
l'unito atto di modifica del Regolamento di attuazione degli articoli
4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF. 
 
    Roma, 23 dicembre 2022 
 
                                                Il Governatore: Visco