IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 111-bis del testo unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, che stabilisce che sono operatori  bancari  di  finanza
etica e sostenibile le banche che conformano la propria attivita'  ai
principi  ivi  indicati  e,  in  particolare,  i  commi  2  e  4  che
dispongono, in favore degli operatori  bancari  di  finanza  etica  e
sostenibile,  la  non  concorrenza  alla   formazione   del   reddito
determinato ai sensi dell'articolo 81 del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, di una quota pari al 75 per cento delle  somme
destinate a incremento del capitale proprio, nel rispetto dei  limiti
di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis». 
  Visto, altresi', il comma 3 del citato articolo 111-bis,  ai  sensi
del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, stabilisce, con proprio decreto,  le  norme  di  attuazione
delle disposizioni dell'articolo  111-bis  dalle  quali  non  possono
derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1  milione
di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, recante  «Disciplina  dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»
e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; 
  Sentita la Banca d'Italia, che ha reso il parere di competenza  con
nota n. 0860244 del 29 giugno 2020; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2021; 
  Vista la comunicazione in data 2 agosto 2022  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) operatore bancario di finanza etica e sostenibile: l'operatore
bancario  che  conforma  la  propria  organizzazione  e  la   propria
attivita' alle prescrizioni attuative dell'articolo 3; 
    b)  personale:  i  componenti  degli  organi  con   funzione   di
supervisione  strategica,  gestione  e  controllo;  i  dipendenti   e
collaboratori; gli addetti alle reti distributive esterne; 
    c) remunerazione: ogni forma di pagamento  o  beneficio,  incluse
eventuali  componenti   accessorie,   corrisposto,   direttamente   o
indirettamente, in contanti, strumenti finanziari o servizi o beni in
natura,  in  cambio  delle  prestazioni  di  lavoro  o  dei   servizi
professionali resi dal personale alla banca o ad altre  societa'  del
gruppo bancario. Non sono considerati  remunerazione  i  pagamenti  o
benefici marginali, accordati al personale su base non discrezionale,
che rientrano  in  una  politica  generale  della  banca  e  che  non
producono effetti sul  piano  degli  incentivi  all'assunzione  o  al
controllo dei rischi; 
    d) TUB:  il  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  111-bis,  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia): 
                «Art. 111-bis (Finanza etica  e  sostenibile).  -  1.
          Sono operatori bancari di finanza etica  e  sostenibile  le
          banche che conformano  la  propria  attivita'  ai  seguenti
          principi: 
                  a)  valutano  i  finanziamenti  erogati  a  persone
          giuridiche    secondo    standard    di    rating     etico
          internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione
          all'impatto sociale e ambientale; 
                  b) danno  evidenza  pubblica,  almeno  annualmente,
          anche via  web,  dei  finanziamenti  erogati  di  cui  alla
          lettera a), tenuto conto delle vigenti normative  a  tutela
          della riservatezza dei dati personali; 
                  c) devolvono almeno il 20  per  cento  del  proprio
          portafoglio di crediti  a  organizzazioni  senza  scopo  di
          lucro o a imprese sociali con personalita' giuridica,  come
          definite dalla normativa vigente; 
                  d) non distribuiscono  profitti  e  li  reinvestono
          nella propria attivita'; 
                  e) adottano un sistema di governance e  un  modello
          organizzativo   a   forte   orientamento   democratico    e
          partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso; 
                  f) adottano politiche retributive tese a  contenere
          al massimo la differenza tra la  remunerazione  maggiore  e
          quella media della banca, il cui rapporto comunque non puo'
          superare il valore di 5. 
                2. Non concorre a formare il  reddito  imponibile  ai
          sensi dell'articolo 81 del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  degli  operatori  bancari  di
          finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per  cento
          delle somme destinate a incremento del capitale proprio. 
                3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la Banca d'Italia,  stabilisce,  con  proprio  decreto,  le
          norme  di  attuazione  delle  disposizioni   del   presente
          articolo, dalle quali non possono derivare oneri  a  carico
          della finanza pubblica superiori a 1  milione  di  euro  in
          ragione annua a decorrere dall'anno 2017. 
                4. L'agevolazione di  cui  al  presente  articolo  e'
          riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al  regolamento
          (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre  2013,
          relativo all'applicazione degli  articoli  107  e  108  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti
          "de minimis".» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 81 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): 
                «Art. 81  (Reddito  complessivo).  -  1.  Il  reddito
          complessivo delle societa' e degli enti commerciali di  cui
          alle lettere a) e b)  del  comma  1  dell'articolo  73,  da
          qualsiasi fonte provenga, e' considerato reddito  d'impresa
          ed  e'  determinato  secondo  le  disposizioni  di   questa
          sezione.» 
              - Il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,
          del  18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione   degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) ; 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegrati di Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre  1993,
          n. 230, S.O.